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Legge 6 marzo 1998 n. 40
Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
INDICE
della Legge n. 40/1998:
TITOLO I - Principi generali
1">Art. 1 - Ambito di applicazione
2">Art. 2 - Diritti e doveri dello straniero
3">Art. 3 - Politiche migratorie
TITOLO II - Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento
dal territorio dello Stato
CAPO I - Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
4">Art. 4 - Ingresso nel territorio dello Stato
5">Art. 5 - Permesso di soggiorno
6">Art. 6 - Facoltà ed obblighi inerenti al
soggiorno
7">Art. 7 - Carta di soggiorno
CAPO II - Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
8">Art. 8 - Respingimento
9">Art. 9 - Potenziamento e coordinamento dei controlli
di frontiera
10">Art. 10 - Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine
11">Art. 11 - Espulsione amministrativa
12">Art. 12 - Esecuzione dell'espulsione
13">Art. 13 - Espulsione a titolo di misura di sicurezza
14">Art. 14 - Espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva della detenzione
15">Art. 15 - Diritto di difesa
CAPO III - Disposizioni di carattere umanitario
16">Art. 16 - Soggiorno per motivi di protezione
sociale
17">Art. 17 - Divieti di espulsione e di
respingimento
18">Art. 18 - Misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali
TITOLO III - Disciplina del lavoro
19">Art. 19 - Determinazione dei flussi di ingresso
20">Art. 20 - Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato
21">Art. 21 - Prestazione di garanzia per l'accesso al
lavoro
22">Art. 22 - Lavoro stagionale
23">Art. 23 - Previdenza e assistenza per i
lavoratori stagionali
24">Art. 24 - Ingresso e soggiorno per lavoro
autonomo
25">Art. 25 - Ingresso per lavoro in casi particolari
TITOLO IV - Diritto all'unità familiare e tutela dei minori
26">Art. 26 - Diritto all'unità familiare
27">Art. 27 - Ricongiungimento familiare
28">Art. 28 - Permesso di soggiorno per motivi
familiari
29">Art. 29 - Disposizioni a favore dei minori
30">Art. 30 - Disposizioni concernenti minori
affidati al compimento della maggiore età
31">Art. 31 - Comitato per i minori stranieri
TITOLO V - Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione,
alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale
CAPO I - Disposizioni in materia sanitaria
32">Art. 32 - Assistenza per gli stranieri iscritti al
servizio sanitario nazionale
33">Art. 33 - Assistenza sanitaria per gli stranieri
non iscritti al servizio sanitario nazionale
34">Art. 34 - Ingresso e soggiorno per cure mediche
CAPO II - Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e
professione
35">Art. 35 - Attività professionali
36">Art. 36 - Istruzione degli stranieri -
Educazione interculturale
37">Art. 37 - Accesso ai corsi delle università
CAPO III - Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale
38">Art. 38 - Centri di accoglienza
- Accesso all'abitazione
39">Art. 39 - Assistenza sociale
CAPO IV - Disposizioni sull'integrazione sociale sulle discriminazioni e
istituzione del fondo per le politiche migratorie
40">Art. 40 - Misure di integrazione sociale
41">Art. 41 - Discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi
42">Art. 42 - Azione civile contro la
discriminazione
43">Art. 43 - Fondo nazionale per le politiche migratorie
44">Art. 44 - Commissione per le politiche di
integrazione
TITOLO VI - Disposizioni concernenti i cittadini degli stati membri
dell'Unione Europea
45">Art. 45 - Delega legislativa per l'attuazione delle
norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei
cittadini degli stati membri dell'unione europea
TITOLO VII - Norme finali
46">Art. 46 - Abrogazioni
47">Art. 47 - Testo unico - Disposizioni
correttive
48">Art. 48 - Copertura finanziaria
49">Art. 49 - Disposizioni finali
NOTE">NOTE
LEGGE 6 marzo 1998 n. 40. ( indice )
(pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 marzo 1998 n.59, S.O.)
DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO.
( ITER
LEGISLATIVO )
TITOLO I - Principi Generali
Art. 1 (corredato di nota)
Ambito di applicazione
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma,
della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi, di
seguito indicati come stranieri.
2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e
salvo il disposto dell'articolo 45.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad
apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla
presente legge. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e
internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni, le
disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai
sensi dell'articolo 117 della costituzione. Per le materie di competenza
delle Regioni a Satuto speciale e delle province autonome esse hanno il
valore di norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito
denominato "regolamento di attuazione", é emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 é
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale
termine, il regolamento é emanato anche in mancanza del parere.
Art. 2
Diritti e doveri dello straniero
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana
previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali
in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato
gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo
che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente
legge dispongano diversamente. Nei casi in cui la presente legge o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa é
accertata secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di
attuazione.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica
locale.
4. Allo straniero é riconosciuta parità di trattamento con il cittadino
relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai
pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono
tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero, quando cio' non sia possibile, nelle lingue francese,
inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.
6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino
motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e
alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni
straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le
autorità del paese di cui é cittadino e di essere in cio' agevolato da ogni
pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria,
l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno
l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di
attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del paese
a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui essi abbiano proceduto ad
adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà
personale, di allontanamento dal territorio dello stato, di tutela dei
minori di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di
ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a
tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non
debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo
alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano
presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui
all'articolo 9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più
favorevoli per i cittadini degli stati interessati a speciali programmi di
cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
8. Lo straniero presente nel territorio italiano é comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Art. 3
Politiche migratorie
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro, la
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, la conferenza stato-città e autonomie
locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che é
approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento
del documento programmatico. Il documento programmatico é emanato, tenendo
conto dei pareri ricevuti, con Decreto del Presidente della Repubblica ed é
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Ministro
dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati
raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo
Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri stati membri
dell'unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le
istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di
svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di
accordi con i paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere
economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel
territorio dello stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate
con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione
dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non
confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile
strumento per un positivo reinserimento nei paesi di origine.
4. Con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti i Ministri interessati e le competenti commissioni parlamentari,
sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni
del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto
conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 18. I visti di
ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo
sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata
pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione
delle quote é disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati
ai sensi della presente legge nell'anno precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e
degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua,
all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona umana.
6. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di
concerto con il Ministro dell'Interno, si provvede all'istituzione di
consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le
competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali,
gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza
agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro,
con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da
attuare a livello locale.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 é predisposto entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma
4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 é trasmesso
al Parlamento per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti
per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto é emanato anche in mancanza del parere.
TITOLO II - Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento
dal territorio dello Stato
CAPO I - Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
Art. 4
Ingresso nel territorio dello Stato
1. L'ingresso nel territorio dello Stato é consentito allo straniero in
possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto
d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puo' avvenire, salvi i casi di
forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente
istituiti.
2. Il visto di ingresso é rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso
l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti
e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
Il diniego del visto di ingresso o reingresso é adottato con provvedimento
scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente
alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per
lo straniero in possesso di permesso di soggiorno é sufficiente, ai fini
del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all'autorità di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,
l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici
accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo
straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta
a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la
disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del
soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di
lavoro, anche per il ritorno nel paese di provenienza. I mezzi di
sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal ministro
dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non potrà essere ammesso in
Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato
una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato o di uno dei
paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione
dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle
persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.
4. L'ingresso in Italia puo' essere consentito con visti per soggiorni
di breve durata, validi fino a novanta giorni, e per soggiorni di lunga durata
che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno
in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per
soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o
consolari di altri stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli Affari Esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, ogni opportuno
provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei paesi i cui cittadini
siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi
derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello stato e sono respinti
dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la
speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di
ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati,
anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia,
ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali.
7. L'ingresso é comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e
delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.
Art. 5
Permesso di soggiorno
1. Possono soggiornare nel territorio dello stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma della presente
legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno stato appartenente
all'Unione Europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici
accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui
lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed é rilasciato per le attività previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puo'
prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi
per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro
Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai
soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre
convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno é quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dalla presente legge o in attuazione degli
accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non puo'
comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro
stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per
studio o per formazione debitamente certificata; il permesso é tuttavia
rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a
tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi
consentiti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo
straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni
prima della scadenza ed é sottoposto alla verifica delle condizioni
previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dalla presente
legge. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge o dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno é rinnovato per una
durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio
iniziale.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il
permesso di soggiorno é stato rilasciato, esso é revocato quando mancano o
vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel
territorio dello stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma
7, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il
rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi
esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli stati contraenti, salvo che ricorrano
seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da
obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano.
7. G1i stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'unione europea,
valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro
presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli
stessi é rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200mila a lire 600mila. Qualora la dichiarazione non venga
resa entro sessanta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo'
essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di
soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 7 sono rilasciati su
modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi
approvati dal ministro dell'interno, in attuazione dell'azione comune
adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 16 dicembre 1996.
9. Il permesso di soggiorno é rilasciato, rinnovato o convertito entro
venti giorni dalla data in cui é stata presentata la domanda, se sussistono
i requisiti e le condizioni previsti dalla presente legge e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questi, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione della
presente legge.
Art. 6
Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato,
lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche per le altre
attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione
puo' essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma
dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno
di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della
pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro
documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, é
punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di
attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel
territorio dello Stato.
5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini
italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni
caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di
documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza.
Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla
questura territorialmente competente.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello stato devono comunicare al questore competente per
territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del
proprio domicilio abituale.
7. Il documento di identificazione per stranieri é rilasciato su modello
conforme al tipo approvato con Decreto del Ministro dell'Interno. Esso non
é valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle
convenzioni o dagli accordi internazionali.
8. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo é
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 7 (corredato di nota)
Carta di soggiorno
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da
almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che
consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un
reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, puo'
richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il
coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno é a tempo
indeterminato.
2. La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche dallo straniero
coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di
cittadino di uno stato dell'unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno é rilasciata sempre che nei confronti dello
straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui
all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo
381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna,
anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione.
Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la
revoca, se é stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i
reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta
l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, é rilasciato
permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di
soggiorno e contro la revoca della stessa é ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno puo':
a) fare ingresso nel territorio dello stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello stato ogni attività lecita, salvo
quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva
al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato
quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del
capitolo c della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione
amministrativa puo' essere disposta solo per gravi motivi di ordine
pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene a una
delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327,
ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55.
CAPO II - Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
Art. 8
Respingimento
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai
valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge
per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera é altresì
disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che, entrando nel territorio dello stato sottraendosi ai controlli di
frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente
ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei
documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma
del presente articolo é tenuto a prenderlo immediatamente a carico e a
ricondurlo nello stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il
documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e quelle
dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento
dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto é prevista l'assistenza necessaria presso i
valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità
di pubblica sicurezza.
Art. 9
Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera
1. Il Ministro dell'Interno e il Ministro degli Affari Esteri adottano
il piano generale degli interventi per il potenziamento e il
perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle
misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle
compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti
dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni
vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati
e dei relativi contratti é data comunicazione all'autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'Interno, i Prefetti delle province di confine terrestre e i Prefetti
dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima
promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di
frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i Prefetti
delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle
zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari e i
responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione
delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell'Interno
promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i paesi interessati, al
fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei
documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dalla presente legge. A tale fine, le intese di
collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle
autorità dei paesi interessati di beni mobili e apparecchiature
specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e
finanziarie definite dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro
del Tesoro.
5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al
fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano
presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di
durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove
possibile, all'interno della zona di transito.
Art. 10 (corredato di nota)
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie
attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello
stato in violazione delle disposizioni della presente legge é punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale,
non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria
prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno
comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 é commesso a fine di lucro o da tre o
più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o
più persone, e nei casi in cui il fatto é commesso mediante l'utilizzazione
di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena
é della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta
milioni per ogni straniero di cui é stato favorito l'ingresso in violazione
della presente legge. Se il fatto é commesso al fine di reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena é della reclusione
da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni
straniero di cui é stato favorito l'ingresso in violazione della presente
legge.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 é sempre consentito l'arresto in
flagranza ed é disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i
medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio
di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si
procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie
speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto
non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto
profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle
attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di
questi nel territorio dello stato in violazione delle norme della presente
legge, é punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a
lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre é tenuto ad accertarsi che lo
straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per
l'ingresso nel territorio dello stato, nonché a riferire all'organo di
polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi
di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza
anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a
lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più
gravi é disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca
della licenza, autorizzazione o concessione rilasciate dall'autorità
amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al
mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui
all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in
relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati
motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti
dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni é redatto
processo verbale in appositi moduli, che é trasmesso entro quarantotto ore
al procuratore della repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti,
lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze
gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni,
con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4,
del codice di procedura penale.
8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri,
sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione
e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere
affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in
attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità
giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati
previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla
vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento
delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a
livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione
e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei paesi
interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello stato per essere assegnate, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
ministero dell'interno, rubrica "sicurezza pubblica".
Art. 11 (corredato di nota)
Espulsione amministrativa
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato, il Ministro
dell'Interno puo' disporre l'espulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari Esteri.
2. L'espulsione é disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) é entrato nel territorio dello stato sottraendosi ai controlli di
frontiera e non é stato respinto ai sensi dell'articolo 8;
b) si é trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia
dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno é stato
revocato o annullato, ovvero é scaduto da più di sessanta giorni e non ne é
stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della
legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
3. L'espulsione é disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo
straniero é sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria
rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.
Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta
all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi
dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura
non é applicata o é cessata, il questore puo' adottare la misura di cui
all'articolo 12, comma 1.
4. L'espulsione é eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:
a) é espulso ai sensi del comma 1 o si é trattenuto indebitamente nel
territorio dello stato oltre il termine fissato con l'intimazione;
b) é espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi,
sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero
si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5. Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a),
qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua
identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze
obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo,
un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione
del provvedimento.
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il
territorio dello stato entro il termine di quindici giorni e a osservare le
prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia
di frontiera. Quando l'espulsione é disposta ai sensi del comma 2, lettera
b), il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1,
qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero,
il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del
provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell'articolo 12, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente
all'indicazione delle modalità di impugnazione e a una traduzione in una
lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato unicamente
ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o
del provvedimento. Il termine é di trenta giorni qualora l'espulsione sia
eseguita con accompagnamento immediato.
9. Il ricorso é presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora
dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato,
sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 12,
provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore
accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato in
ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito
l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il
ricorso puo' essere presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello stato di destinazione, entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso puo'
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a
certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria.
Lo straniero é ammesso al gratuito patrocinio a spese dello stato e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, é assistito da un difensore
designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di
cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove
necessario, da un interprete.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 é
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, lo straniero espulso é
rinviato allo stato di appartenenza, ovvero, quando cio' non sia possibile,
allo stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello stato
senza una speciale autorizzazione del ministro dell'interno; in caso di
trasgressione, é punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed é
nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni,
salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il
provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino
diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base
di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della
complessiva condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello Stato.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero
che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel
territorio dello stato prima della data di entrata in vigore della presente
legge. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo
12, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo é valutato in
lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998.
Art. 12 (corredato di NOTART12">nota)
Esecuzione dell'espulsione
1. Quando non é possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché
occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti
supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero
all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità
di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo
straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il
centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli
individuati o costituiti con decreto del ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro.
2. Lo straniero é trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare
la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a
quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, é assicurata in ogni caso la
libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il Questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli
atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dall'adozione del provvedimento.
4. Il Pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo
11 e al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi
di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito
l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia
convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la
convalida puo' essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso
il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore puo'
prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora
sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al
respingimento. Anche prima di tale termine, il Questore esegue l'espulsione
o il respingimento non appena é possibile, dandone comunicazione senza
ritardo al Pretore.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 é
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione della misura.
7. Il Questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure
di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal
centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono
essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea
o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme
in materia di giurisdizione, il ministro dell'interno adotta i
provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente
articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello stato,
con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e
altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità
sono adottate di concerto con il ministro del tesoro. Il ministro
dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di
competenza di altri ministri.
Art. 13 (corredato di NOTART1">nota)
Espulsione a titolo di misura di sicurezza
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice puo' ordinare
l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre
che risulti socialmente pericoloso.
Art. 14 (corredato di NOTART14">
nota)
Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo
o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna
delle situazioni indicate nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene di
dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non
ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena
ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate
nell'articolo 12, comma 1, della presente legge, puo' sostituire la
medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a
cinque anni.
2. L'espulsione é eseguita dal questore anche se la sentenza non é
irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4.
Art. 15
Diritto di difesa
1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale é autorizzato a
rientrare in italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio
del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al
compimento di atti per i quali é necessaria la sua presenza.
L'autorizzazione é rilasciata dal questore anche per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta
dell'imputato o del difensore.
CAPO III - Disposizioni di carattere umanitario
Art. 16 (corredato di NOTART16">
nota)
Soggiorno per motivi di protezione sociale
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20
febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di
procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi
sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di
grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti
pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai
condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o
delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del
giudizio il questore, anche su proposta del procuratore della repubblica, o
con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale
permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla
violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza e integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi
indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo
e alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace
contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o
cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le
modalità di partecipazione al programma di assistenza e integrazione
sociale sono comunicate al sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni
occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti
diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente
locale e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso
regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e
la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la
disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha
la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o per il maggior
periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso é revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità
dello stesso, segnalate dal procuratore della repubblica o, per quanto di
competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle
liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso
puo' essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto
medesimo o, se questo é a tempo indeterminato, con le modalità stabilite
per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo puo' essere altresì convertito in permesso di soggiorno
per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare
di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere
altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche
su proposta del procuratore della repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato
l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la
minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di
assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire 5 miliardi
per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 17
Divieti di espulsione e di respingimento
1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso
uno stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per
motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa
rischiare di essere rinviato verso un altro stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione.
2. Non é consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti
dall'articolo 11, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire
il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il
disposto dell'articolo 7;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il
coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla
nascita del figlio cui provvedono.
Art. 18
Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali
1. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, adottato
d'intesa con i ministri degli affari esteri, dell'interno, per la
solidarietà sociale e con gli altri ministri eventualmente interessati,
sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito
del fondo di cui all'articolo 43, le misure di protezione temporanea da
adottarsi, anche in deroga a disposizioni della presente legge, per
rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali
o altri eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti all'unione
europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui
delegato riferiscono annualmente al parlamento sull'attuazione delle misure
adottate.
TITOLO III - Disciplina del lavoro
Art. 19
Determinazione dei flussi di ingresso
1. L'ingresso nel territorio dello stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito
delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma
4. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote
riservate agli stati non appartenenti all'unione europea, con i quali il
ministro degli affari esteri, di concerto con il ministro dell'interno e
con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso
accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle
procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con
le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del
mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
2. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in
modo articolato per qualifiche o mansioni, dal ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei
cittadini stranieri non appartenenti all'unione europea iscritti nelle
liste di collocamento.
3. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere
che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in italia per motivi
di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o
mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di
attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di
tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
4. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di una
anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro
subordinato dei lavoratori stranieri.
5. L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire 350
milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 20
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero,
deve presentare all'ufficio periferico del ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa
di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia
una conoscenza diretta dello straniero, puo' richiedere l'autorizzazione al
lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19,
comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore
di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.
3. L'ufficio periferico del ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 19, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di
lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite
dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente
al ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo
delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle
relative agli stati non appartenenti all'unione europea con quote
riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e
non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
6. Il datore di lavoro deve altresì esibire all'ufficio periferico del
ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio
copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.
7. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato che perde il posto di lavoro puo' essere iscritto nelle
liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di
soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.
8. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo,
ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, é punito con
l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire
sei milioni.
Art. 21
Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che
intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli
l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni
dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita
richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui
autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di
ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente
assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il
sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di
soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli
altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo
le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico
per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei
mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa
iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno
a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli
enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le
associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da
almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi
individuati con regolamento da adottare con decreto del ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con i ministri dell'interno e del lavoro e
della previdenza sociale. Lo stesso regolamento puo' prevedere la formazione
e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni
ammessi a prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro é ammessa secondo
le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in
particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto puo'
prestare in un anno.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità
stabiliti da detti decreti, i visti di ingresso per inserimento nel mercato
del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti
all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di
iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per
ottenere il visto di cui al presente comma.
Art. 22
Lavoro stagionale
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che
intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a
carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio
periferico del ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di
categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta
puo' essere effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle
liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione.
2. L'ufficio periferico del ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza
maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della
richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale puo' avere la validità minima
di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che
richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro
stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve
periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate
nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia
per motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali
apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri
ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono
individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a
quello previsto per i lavoratori italiani, e le misure per assicurare
idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi
diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le
misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di
carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato, é punito ai sensi dell'articolo 20, comma 8.
Art. 23 (corredato di NOTEART23">nota)
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della
loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per
lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare
e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di
lavoro é tenuto a versare all'istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed
in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali
contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a
favore dei lavoratori di cui all'articolo 43.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i
requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni
degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività
lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore
dello stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la
materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la
loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello stato é
fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in
caso di successivo ingresso.
Art. 24
Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all'unione europea che intendono esercitare nel territorio dello stato
un'attività non occasionale di lavoro autonomo puo' essere consentito a
condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge
ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli stati membri dell'unione
europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero
costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche
societarie, deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per
l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in
possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della
singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in
albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità
competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono
motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista
per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'unione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito
annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo
previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello stato.
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei
requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nullaosta del
ministero degli affari esteri, del ministero dell'interno e del ministero
eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende
svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con
l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti
numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o
negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e
della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta
giorni dalla data del rilascio.
Art. 25 (corredato di NOTART25">nota)
Ingresso per lavoro in casi particolari
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e
termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede
o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere
che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno stato
membro dell'organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi
principali in Italia di società italiane o di società di altro stato membro
dell'unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia
un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso
università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno
un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani
o di uno degli stati membri dell'unione europea residenti all'estero, che
si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro
domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori
di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito
del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel
territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del
datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un
periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti
o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità
stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro,
persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da
questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti
dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano
determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le
predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e
quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369,
e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da
imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici,
nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività
sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della
legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e
dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o
periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per
l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale
nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o
sono persone collocate "alla pari".
2. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per
l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore
relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati
alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di
diritto internazionale aventi sede in Italia.
3. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti
all'unione europea é disciplinato dalle disposizioni particolari previste
negli accordi internazionali in vigore con gli stati confinanti.
TITOLO IV - Diritto all'unità familiare e tutela dei minori
Art. 26 (corredato di NOTART26">nota)
Diritto all'unità familiare
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei
confronti dei familiari stranieri é riconosciuto, alle condizioni previste
dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per
motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno stato membro
dell'unione europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto
del presidente della repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve
quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati
a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori
deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore
interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, della convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art. 27
Ricongiungimento familiare
1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la
legislazione italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età
inferiore a diciotto anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a
tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un
figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei
genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di
un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo
annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o
più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto
anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente.
4. É consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta
di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali é possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i
requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, é consentito
l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari
con i quali é possibile attuare il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, é consentito
l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante
in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso
in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di
reddito di cui al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata
della prescritta documentazione, é presentata alla questura del luogo di
dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con
timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il
questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo,
emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del
nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della
copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.
Art. 28 (corredato di NOTART28">nota)
Permesso di soggiorno per motivi familiari
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno,
il permesso di soggiorno per motivi familiari é rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso
per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del
proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 27, ovvero con visto di
ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un
anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello stato con
cittadini italiani o di uno stato membro dell'unione europea, ovvero con
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno stato
membro dell'unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero
regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare
é convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione
puo' essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di
soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino
sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di
soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente
in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari é
rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di
soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato
della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai
servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione
professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di
lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo
svolgimento di attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del
permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 ed é rinnovabile insieme con
quest'ultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino
italiano o di uno stato membro dell'unione europea, ovvero con straniero
titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 7, é rilasciata una
carta di soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per
il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del
diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno puo' essere convertito
in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi
i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del
permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri
provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità
familiare, l'interessato puo' presentare ricorso al pretore del luogo in
cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che
accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del visto anche in assenza
del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e
di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del
presente comma é valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno
1998.
Art. 29 (corredato di NOTART29">nota)
Disposizioni a favore dei minori
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante é iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del
quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore
con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con
cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato
ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale é
affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più
favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello stato
non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello
straniero affidatario é rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di
soggiorno.
3. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute
del minore che si trova nel territorio italiano, puo' autorizzare
l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo
determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge.
L'autorizzazione é revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne
giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con
le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono
comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per
gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere disposta
l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento é adottato, su
richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.
Art. 30 (corredato di NOTART30">nota)
Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore
età
1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti
sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi i e 2, e
ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di
studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per
esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al
lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 21.
Art. 31
Comitato per i minori stranieri
1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello stato e di coordinare le
attività delle amministrazioni interessate é istituito, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato un comitato presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei ministeri degli
affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del dipartimento per
gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da
due rappresentanti dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
da un rappresentante dell'unione province d'Italia (UPI) e da due
rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel
settore dei problemi della famiglia.
2. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
da lui delegato, sentiti i Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno e di
Grazia e Giustizia, sono definiti i compiti del comitato concernenti la
tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della
convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata e
resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono
stabilite le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio nazionale dei minori stranieri, limitatamente a quelli in età
superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito di programmi
solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o
famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio
dei medesimi.
3. Il comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di
competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al dipartimento per gli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede
presso il dipartimento medesimo.
TITOLO V - Disposizioni in materia sanitaria, nonché di
istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione
sociale
CAPO I - Disposizioni in materia sanitaria
Art. 32 (corredato di nota)
Assistenza per gli stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno
parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza
erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità
temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle
liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il
rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario,
per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto
della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario
nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario
nazionale é assicurato, fino dalla nascita, il medesimo trattamento dei
minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le
categorie indicate nei commi 1 e 2, é tenuto ad assicurarsi contro il
rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita
polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero,
valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio
sanitario nazionale, valida anche per i familiari a carico. Per
l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a
titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo
percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito
complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero.
L'ammontare del contributo é determinato con decreto del ministro della
sanità, di concerto con il ministro del tesoro, e non puo' essere inferiore
al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale puo' essere
altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di
soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai
sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a
Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della
legge 18 maggio 1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione
alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le
modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4 lettere a) e b),
non é valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale é iscritto
nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
Art. 33 (corredato di nota)
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al servizio
sanitario nazionale
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non
iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai
soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate
dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai
cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate,
nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di
trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975,
n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del ministro della sanità 6
marzo 1995, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a
parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di
campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico
dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte
salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini
italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in
regola con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun tipo di
segnalazione all'autorità salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto,
a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti
o comunque essenziali a carico del ministero dell'interno, agli oneri
recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti
degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede
nell'ambito delle disponibilità del fondo sanitario nazionale, con
corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di
emergenza.
Art. 34 (corredato di nota)
Ingresso e soggiorno per cure mediche
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e
l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso
ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono
presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta
che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata
presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito
di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle
prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento
di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e
alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza
dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo
del permesso puo' anche essere presentata da un familiare o da chiunque
altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di
soggiorno per cure mediche é altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari
definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del ministero
della sanità, d'intesa con il ministero degli affari esteri. Le aziende
sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono
rimborsate delle spese sostenute, che fanno carico al fondo sanitario
nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla
durata presunta del trattamento terapeutico ed é rinnovabile finché durano
le necessità terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi
internazionale.
CAPO II - Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo
studio e professione
Art. 35
Attività professionali
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei
titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti
all'esercizio delle professioni, é consentita, in deroga alle disposizioni
che prevedono il requisito della cittadinanza italiana entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli ordini o
collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi,
l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i ministeri
competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.
L'iscrizione ai predetti albi o elenchi é condizione necessaria per
l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non
possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in
soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo
autorizzazione del governo dello stato di appartenenza
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli
abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il
regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli
saranno definite dai ministri competenti, di concerto con il ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli
ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza del
termine ivi previsto, possono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi
speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4,
e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri
stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato é garantita la parità di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
Art. 36 (corredato di NOTART36>nota)
Istruzione degli stranieri - Educazione interculturale
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia
di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio é garantita dallo stato, dalle
regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi
ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello
scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce
iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua
d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla
base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione
territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli
stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei paesi di
appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5.le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le
regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari
e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri
adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di
studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel
paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o
del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi
di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione
del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e
locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di
lingua italiana, nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del
personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e
grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi
effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico,
nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli
alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli
stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di
sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
Art. 37 (corredato di nota)
Accesso ai corsi delle università
1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi
interventi per il diritto allo studio é assicurata la parità di trattamento
tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di
cui al presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità
finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del
documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli
stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo l della legge 19
novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in
materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti
universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri
per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e
di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del
visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche
con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura
economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello stato in luogo della dimostrazione di
disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente
straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e
l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo
da parte dello straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti
stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in
coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa
vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di
reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello
straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione
delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che
intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento
di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università,
é disciplinato annualmente, con decreto del ministro degli affari esteri,
di concerto con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione
universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del
decreto é trasmesso al parlamento per l'acquisizione del parere delle
commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi
trenta giorni.
5. É comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di
condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia
o, se conseguito all'estero, equipollente.
CAPO III - Disposizioni in materia di alloggio e assistenza
sociale
Art. 38
Centri di accoglienza - Accesso all'abitazione
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri paesi dell'unione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano
individuate situazioni di emergenza, puo' disporre l'alloggiamento nei
centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni
sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello stato, ferme restando le
norme sull'allontanamento dal territorio dello stato degli stranieri in
tali condizioni.
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti
gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di
accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali
idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni
regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e
consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che,
anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed
alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di
apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi
culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria
degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo
strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le
esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere ad alloggi
sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti
dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri
o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero da
altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative,
prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri,
finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento,
secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio
ordinario in via definitiva.
5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni,
o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento
igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la
disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni
di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari,
per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto
capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero
determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitabilità
temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti.
L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così
strutturati é effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti
dalla legge regionale.
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o
che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini
italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di
intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni
regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto
e locazione della prima casa di abitazione.
Art. 39
Assistenza sociale
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro
carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai
cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle
prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle
previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi,
per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli
indigenti.
CAPO IV - Disposizioni sull'integrazione sociale sulle discriminazioni
e istituzione del fondo per le politiche migratorie
Art. 40 (corredato di nota)
Misure di integrazione sociale
1. Lo stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle
proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di
stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore,
nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei
paesi di origine, favoriscono:
a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e
della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali
straniere legalmente funzionanti nella repubblica ai sensi del decreto del
presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento
degli stranieri nella società italiana, in particolare riguardante i loro
diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita
personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e
dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento
nel paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali,
ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause
dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della
xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e
universitarie di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella
lingua originale dei paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o
provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente
iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle
proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di
mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole
amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici,
nazionali, linguistici e religiosi; e) l'organizzazione di corsi di
formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale
e di prevenzione di comportamenti discriminatori, |