Testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 recante: «Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale.». (GU n. 186 del 11-8-2006- Suppl. Ordinario n.
183)
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare la libera scelta
dei consumatori e di rendere piu' concorrenziali gli assetti di mercato,
favorendo anche il rilancio dell'economia e dell'occupazione;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed
urgenza di adottare interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli di
spesa pubblica, nonche' in tema di entrate e di contrasto all'evasione ed
elusione fiscale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
Misure urgenti per lo sviluppo, la
crescita e la promozione della concorrenza e della competitivita, per la tutela
dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi
Art. 1.
Finalita' e ambito di intervento
1. Le norme del presente titolo, adottate ai
sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della
Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale
della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure
necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e
86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea ed assicurare l'osservanza
delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e delle Autorita' di regolazione e
vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare
la liberta' di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di
mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio
dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attivita'
imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità
agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione.
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi
professionali
1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello
di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di
assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei
propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero
professionali e intellettuali:
a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire
compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i
titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio
offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo
criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato
dall’ordine;
c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra
professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività
libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non
può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere
resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria
personale responsabilità.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni
reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale
con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale
a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di
giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di
gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad
evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove
motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la
determinazione dei compensi per attività professionali.
2-bis. All’articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal
seguente:
“Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati
ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi
professionali“.
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che
contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con
l'adozione di misure a garanzia della qualita' delle prestazioni professionali,
entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla
medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in
ogni caso nulle.
Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al
fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari
opportunita' ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di
assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di
accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai
sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione,
le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i
seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti
professionali soggettivi per l'esercizio di attivita' commerciali, fatti salvi
quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli
alimenti e delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attivita' commerciali
appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli
esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non
alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate
sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non
siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine
temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti,
effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi
immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti.
f-bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo
immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato,
utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio
assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni
igienico-sanitarie.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i
saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del
settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di
cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e
regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1°
gennaio 2007.
Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attivita' di produzione di
pane
1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu' ampia
accessibilita' dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956,
n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di
panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita' da
presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata
dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai
requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilita' dei locali, nonché
dall’indicazione del nominativo del responsabile dell’attività produttiva, che
assicura l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti,
l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro
e la qualità del prodotto finito.
2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2
l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo
immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del
servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni
igienico-sanitarie.
2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con
il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, emana un decreto ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario: a) la denominazione di “panificio“ da riservare alle imprese che
svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie
prime alla cottura finale; b) la denominazione di “pane fresco“ da riservare al pane prodotto
secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate
al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle
materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti,
fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo
rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un
termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello
territoriale; c) l’adozione della dicitura “pane conservato“ con l’indicazione dello
stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di
confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione
e di consumo.
3. I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitaria esercitano
le rispettive funzioni di vigilanza.
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai
sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
Art. 5.
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e
f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attivita'
di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o
prodotti non soggetti a prescrizione medica previa comunicazione al Ministero
della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio e secondo le modalita'
previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di apertura
dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito
reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno
o piu' farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al
relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e
le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio puo' determinare liberamente lo sconto sul
prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco,
purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia
praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e'
nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed
ogni altra norma incompatibile.
3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in
materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le
etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei
preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di
chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle
specialita' in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da
parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilita' del rivenditore
al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono
soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge»;
al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole:
«della provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera a),
dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la parola:
«distribuzione,».
6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362.
6-bis. I commi 9 e 10 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.
362, sono sostituiti dai seguenti:
“9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una
società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo
periodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di partecipazione nel termine
di due anni dall’acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia
privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo
12 della legge 2 aprile 1968, n. 475“.
6-ter. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.
362, è inserito il seguente:
“4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare
dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha
sede legale.“
7. Il comma 2 dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
è abrogato.
Art. 6.
Interventi per il potenziamento del servizio di taxi
1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo
adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari
all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al
principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di
circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e l’efficienza
del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli
articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e
degli articoli 3,11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m),
della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui
all’articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o
analogo organo partecipativo, possono: a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie,
individuando idonee forme di controllo sistematico circa l’effettivo
svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l’espletamento del servizio
integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono,
in deroga alla disciplina di cui all’articolo 10 della legge 15 gennaio 1992,
n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all’articolo
6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l’attività in
conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso
al comune almeno il giorno precedente all’avvio del servizio; b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente
programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi
o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta
adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove
licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti
dall’articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle
domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che
assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti
sono ripartiti in misura non inferiore all’80 per cento tra i titolari di
licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può
essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al
controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di
linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante
l’impiego di tecnologie satellitari; c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti
dall’articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti
di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima
legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare
particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell’utenza; d) prevedere in via sperimentale l’attribuzione, prevalentemente a
favore di soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c)
della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare veicoli
sostitutivi ed aggiuntivi per l’espletamento di servizi diretti a specifiche
categorie di utenti. In tal caso, l’attività dei sostituti alla guida deve
svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a); e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio
all’utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal
fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai
soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della
citata legge n. 21 del 1992; f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe
predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti; g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi
al fine di favorire la regolarità e l’efficienza dell’espletamento del servizio
e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso
alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia
di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle
associazioni degli utenti. 2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente
programmazione numerica e il divieto di cumulo di più licenze al medesimo
intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina
adottata dalle regioni.
Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta' di beni mobili registrati
1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni
aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la
costituzione di diritti di garanzia sui medesimi puo' essere richiesta anche
agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli
sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di
segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. (1)
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
abrogati.
(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 68, della Legge Finanziaria 2007 (L.
296/2006) con l'aggiunta delle parole ", o dipendenti da loro
delegati,".
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilita' civile auto
1. In conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle regole
sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto
alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove
clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi
minimi o di sconti massimi per l'offerta ai consumatori di polizze relative
all'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu' agenti
assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo
responsabilita' civile auto ad una o piu' compagnie assicurative individuate, o
che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo
praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto
previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima
della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla
loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai
sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di
sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che
regolano il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all'assicurazione
obbligatoria per responsabilita' civile auto.
3-bis. All’articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti
i seguenti:
“2-bis. Per l’offerta di contratti relativi all’assicurazione
r.c. auto, l’intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore
sulle provvigioni riconosciutegli dall’impresa o, distintamente, dalle imprese
per conto di cui opera. L’informazione è affissa nei locali in cui
l’intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente. 2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il
premio di tariffa, la provvigione dell’intermediario, nonché lo sconto
complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto“.
Art. 9.
Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari
1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter,
sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il
sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il
collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo
le modalita' prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la
pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con
testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di
telefonia.».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la
lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate,
rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».
Art. 10.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. L’articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è
sostituito dal seguente:
“Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). – 1.
Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora
sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere
comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo
evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto’, con
preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto
durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende
approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta
giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha
diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il
cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica
monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori,
e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente“. 2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la
facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.
Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25
agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni
titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3
febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal
Ministero dello sviluppo economico e dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21
febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni, non possono far parte gli
iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3
maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal Ministero dello
sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali non possono
far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella
specifica materia oggetto di rilevazione.
Art. 12.
Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e
intercomunale
1. Fermi restando i principi di universalita', accessibilita' ed adeguatezza
dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto
maggiormente concorrenziale delle connesse attivita' economiche e di favorire
il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilita', i comuni possono
prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in
ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte
e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari
requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2
ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei
predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale
e' comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori
autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrita' ambientale ed alla
sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata
mobilita' urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalita' non
discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformita' ai principi di
sussidiarieta', proporzionalita' e leale cooperazione, l'accesso, il transito e
la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di
veicolo, anche in relazione alle specifiche modalita' di utilizzo in
particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della
circolazione, possono altresi' essere previste zone di divieto di fermata,
anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza
contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione
fotografica o telematica nel rispetto della normativa vigente in tema di
riservatezza del trattamento dei dati personali.
Art. 13.
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a
tutela della concorrenza
1.Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e
del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale
interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni
pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali
all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei
servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo
svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza,
devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o
affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici
o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad
altre società o enti. Le società che svolgono l’attività di intermediazione
finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o
enti. 2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non
possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1. 3. Al fine di assicurare l’effettività delle precedenti disposizioni, le
società di cui al comma 1 cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono
cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non
consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società [da
collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
entro ulteriori diciotto mesi]. I contratti relativi alle attività non
cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla
scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma. (1) 4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano
validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure
di aggiudicazione bandite prima della predetta data. (1)
(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 720, della Legge Finanziaria 2007 (L.
296/2006).
Art. 14.
Integrazione dei poteri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
1. Al capo II del titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo
l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di
un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorita' puo', d'ufficio,
ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare
l'adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 non possono essere in ogni caso
rinnovate o prorogate.
3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone
misure cautelari, puo' infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3
per cento del fatturato.
«Art. 14-ter. (Impegni) – 1. Entro tre mesi dalla notifica dell’apertura
di un’istruttoria per l’accertamento della violazione degli articoli 2 o 3
della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese
possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali
oggetto dell’istruttoria. L’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può,
nei limiti previsti dall’ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le
imprese e chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione.
2. L'Autorita' in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai
sensi del comma 1 puo' irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al
10 per cento del fatturato.
3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda
la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono
incomplete inesatte o fuorvianti».
2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, e'
aggiunto il seguente: «2-bis. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento comunitario,
definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu' della
qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di
infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria
può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto
comunitario.».
Art. 14-bis.
Integrazione dei poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1.Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa
comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese
interessate è parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella
fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e
servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui
al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli
articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle
raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi
del settore delle comunicazioni elettroniche. 2. Nei casi previsti dal comma 1, l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini
rispettivamente indicati, può approvarli con l’effetto di renderli obbligatori
per l’impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi
obbligatori dall’Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle
discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un’impresa
incorsa in illecito non ancora punito, l’Autorità tiene conto dell’attuazione
dell’impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento
sanzionatorio applicabile al caso concreto.
Art. 15.
Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato
1. All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «31 dicembre 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio
idrico integrato al 31 dicembre 2007».
Misure per la ripresa degli
interventi infrastrutturali
Art. 16. Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui e' corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale
direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza
dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti
erariali nei confronti delle predette regioni.
2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese in conto capitale relative
agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della
Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilita' interno.».
Art. 17. ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocita'
/ alta capacita», per l'anno 2006, e' concesso un contributo in conto impianti
nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato
S.p.A. o a societa' del gruppo.
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come
modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «1.913
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.913 milioni». Le risorse
integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente
per i cantieri aperti.
Art. 17-bis. Modifiche a disposizioni concernenti le Autorità portuali
1. All’articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono apportate
le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: “nei limiti di 30 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2006 e 2007“ sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti di
60 milioni di euro per l’anno 2006 e di 90 milioni di euro per l’anno 2007“; b) al comma 3, le parole: “30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2006 e 2007“ sono sostituite dalle seguenti: “60 milioni di euro per l’anno
2006 e 90 milioni di euro per l’anno 2007“.
Art. 18. Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo
nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 30 milioni di
euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 300
milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
Art. 18-bis. Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi
1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato
connesse alle attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la
spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a
decorrere dal 2007. 2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per
l’anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e a 200.000 euro quello relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali; per l’anno 2007, quanto a
3.100.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, a 5.000.000 di euro quello relativo al Ministero degli
affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali; per l’anno 2008, quanto a 5.650.000 euro l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a 1.900.000 euro
quello relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, a
500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e a 400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II
Interventi per le politiche
della famiglia, per le politichegiovanili e per le politiche relative ai
diritti e alle pariopportunita'
Art. 19. Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per
le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della
famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali,
nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo
per le politiche della famiglia», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e
professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi
volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione,
nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e
servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e' assegnata la somma
di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Capo III
Misure di contenimento e
razionalizzazione della spesa pubblica
Art. 20. Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come
determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di
1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno
2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le
provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 39 milioni di euro per l'anno
2006.
3-bis. All’articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: “Gli stessi
contributi“ sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1º gennaio 2002 i
contributi di cui ai commi 8 e 11“.
3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell’alinea
dell’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o
periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti
politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai
contributi di cui al medesimo comma 10.
Art. 21. Spese di giustizia
1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso
all’anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di
notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di
espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a
carico dell’erario.
2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie
procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita' generale dello
Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come
integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, iscritto nell'unita' previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello
stato di previsione del Ministero della giustizia, e' ridotto di 50 milioni di
euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni
di euro a decorrere dal 2008.
4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e
al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti
dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di
ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 250.
L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso
dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese
e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la
soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è
dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge
n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva
2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 6-bis e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese
riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali.».
4-bis. All’onere derivante dall’attuazione del capoverso 6-bis,
introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo di
parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni
successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni
2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente:
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si
applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.».
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le
parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti
«e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le
spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali».
Art. 22. Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici
non territoriali
1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi
dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano
contabilita' anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e
6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie
ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti
zooprofilattici sperimentali, degli enti e degli organismi gestori delle aree
naturali protette e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del
10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilita' non impegnate alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici
che adottano una contabilita' esclusivamente civilistica, i costi della
produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6),
7)
e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i
beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10
per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono
versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il
triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di
quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti
alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono
appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30
giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione
al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di
approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non
abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere
ottemperato alle disposizioni del presente articolo.
Art. 22-bis. Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria
1.La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non
inferiore al 10 per cento.
2. Al comma 10 dell’articolo 15-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole:
“fino al 31 luglio 2006“ sono sostituite dalle seguenti: “fino alla data,
certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da
parte dell’azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali
necessari ad assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria
e comunque entro il 31 luglio 2007“.
3. L’esercizio straordinario dell’attività libero-professionale intramuraria in
studi professionali, previa autorizzazione aziendale, è informato ai princìpi
organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell’ambito della
rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base dei princìpi previsti
nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
121 del 26 maggio 2000.
4.Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività
istituzionale e attività libero-professionale intramuraria, anche in
riferimento all’obiettivo di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle
regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell’attività
libero-professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e
l’adozione di misure dirette ad attivare, previo congruo termine per provvedere
da parte delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche
sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso
l’attività libero-professionale non può superare, sul piano quantitativo
nell’arco dell’anno, l’attività istituzionale dell’anno precedente.
Art. 23. Parere del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione di parere
da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure
preordinate al reclutamento di professori universitari ordinari, associati e
dei ricercatori, nonche' alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4,
del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, e' abrogato e nell’articolo 2,
comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole: “,
nonché alla loro conferma in ruolo“.
Art. 24. Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la
misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D
allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile
2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi
arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura
del compenso spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima
tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato.
Art. 25. Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni
1. Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni centrali,
approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267, sono accantonate e rese
indisponibili alla gestione le quote di stanziamento delle unita' previsionali
di base indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Nello stesso elenco
sono indicate le riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a
legislazione vigente per il triennio 2007-2009.
2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle
scritture contabili registrate nel Sistema informativo della Ragioneria
generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il
30 novembre 2006.
3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il versamento
di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate esigenze gestionali,
il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari,
alla Corte dei conti, ed al rispettivo Ufficio centrale di bilancio, puo'
modificare gli accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il mantenimento
dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.
4. Su richiesta delle Amministrazioni puo' essere effettuata una diversa
distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate
nell'elenco di cui al comma 1, in sede di legge finanziaria per il triennio
medesimo.
Art. 26. Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul
contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni
1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui
all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte degli
enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve le
esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti statali a qualsiasi
titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in misura pari alle
eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 2005,
2006 e 2007. Gli enti interessati che non ricevono contributi a carico del
bilancio dello Stato sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello
Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settembre
rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari alle eccedenze
risultanti dai predetti conti consuntivi. Le amministrazioni vigilanti sono
tenute a dare, rispettivamente, entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e
2008, comunicazione delle predette eccedenze di spesa al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 27. Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di
consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di
rappresentanza
1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
Art. 28. Diarie per missioni all'estero
1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica
al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive
modificazioni e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e
militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno
2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 29. Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi
1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri
organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette
amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta
nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza,
e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale
riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al comma 1,
per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche
mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I
provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni
omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente
indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi.
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la
previsione che alla scadenza l’organismo è da intendersi automaticamente
soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati
dagli organismi, da presentare all’amministrazione competente e alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza
del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti
dai commi 2 e 3, di concerto con l’amministrazione di settore competente, la
perdurante utilità dell’organismo proponendo le conseguenti iniziative per
l’eventuale proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso
termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica
degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione
vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le
stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono soppressi.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli
adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere
compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle
regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio
sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai
fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo. (1)
(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 421, della Legge Finanziaria 2007 (L.
296/2006) con l'aggiunta delle parole "ai commissari straordinari del
Governo di cui all'articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e".
Art. 30. Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti
locali
1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
sostituito dai seguenti:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del
monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra
Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti
del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento degli affari regionali e del Ministero dell’interno,
con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la
documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata
dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati
conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalita' operative, anche campionarie per i
comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunita' montane
con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica
dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di
spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita' operative di cui alla lettera
b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione
ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale
della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui
al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai
fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui
alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il
divieto di assunzione a qualsiasi titolo.
204-ter. Ai fini dell’attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis,
limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi
tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a
contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione
coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell’anno 2005».
Art. 31. Riorganizzazione del servizio di controllo interno
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
le parole: «anche ad un organo collegiale» sono sostituite dalle seguenti: «ad
un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un
organo con tre componenti viene nominato un presidente.».
2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attivita' di
valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il numero massimo
di unita' pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici
di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.
Art. 32. Contratti di collaborazione
1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza
pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti
presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti
specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita'
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i
propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi
di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui
al comma 6.».
Art. 33. Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono soppressi.
2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze
armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento
civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti
dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta
e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo
anno di eta', possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche
ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla
normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta.
3. I limiti di eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici
risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini
dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6,
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 34. Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicita' degli
incarichi di consulenza
1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori
massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformita' e
perequazione.».
2. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Le amministrazioni rendono
noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico
per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la
durata e il compenso dell'incarico.».
3. All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le
relative misure di pubblicita' e trasparenza».
Art. 34-bis. Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero
dell’interno
1. All’articolo 7-viciesquater, comma 2, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: “Con i decreti indicati nel
comma 1 è determinata, altresì, annualmente e con le modalità stabilite dal
presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei
comuni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero dell’interno quali proventi specificamente destinati alla
copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente
comma non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266“.
Art. 34-ter. Deroghe ai limiti all’acquisizione di immobili
1. All’articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dopo le parole: “enti territoriali“ sono inserite le seguenti: “e degli enti
previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1,
comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311“.
Art. 34-quater. Controllo del costo del lavoro
1. All’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le comunicazioni previste
dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell’economia e delle
finanze, anche all’Unione delle province d’Italia (UPI), all’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunità
enti montani (UNCEM), per via telematica“.
Art. 34-quinquies. Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112
1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: “1º gennaio 2006“ sono
sostituite dalle seguenti: “1º gennaio del secondo anno successivo all’adozione
dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione“. [Per
l’anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.] (1)
(1) Periodo abrogato dall'articolo 1, comma 673, della Legge Finanziaria 2007 (L.
296/2006).
Art. 35.
Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni
obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle
attivita' di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le
cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui
al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni
imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono
desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi
dell'articolo 14 del presente decreto.».
3. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto
il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la
costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi
beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se
l'infedelta' dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale
dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' abrogato.
5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche alle prestazioni di
servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da
soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di
costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti
dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle prestazioni effettuate
successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo
27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
6-bis. All’articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: “quinto“ sono
inserite le seguenti: “e sesto“.
6-ter.Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l’articolo
17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale
ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive
modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti
nell’anno precedente sia costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni
rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all’articolo 34,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro.
7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-bis sono
inseriti i seguenti:
«Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di cui all'articolo
10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa
l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro
il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta
successivo.
Articolo 10-quater (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di cui
all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non
versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o
inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
“8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di
terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di
veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione
edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i
beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b)
e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da
quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro
anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche
tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
457“;
2) dopo il numero 8-bis è inserito il seguente:
“8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi
d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono
il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per
cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono
nell’esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente
manifestato l’opzione per l’imposizione “
b) all'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole «o la
rivendita» sono soppresse;
c) nell'allegata Tabella A, parte III, la voce di cui al numero 127-ter)
è soppressa.».
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 in relazione al mutato regime disposto dall’articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si
effettua la rettifica della detrazione dell’imposta prevista dall’articolo 19-bis2
del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi da
quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4
luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che
vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di
fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell’intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della
detrazione dell’imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto non viene esercitata l’opzione per la imposizione prevista
dall’articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 5, comma 2, le parole: “operazioni esenti ai sensi
dell’articolo 10, numeri 8), 8-bis)“ sono sostituite dalle seguenti:
“operazioni esenti e imponibili ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numeri
n. 8), 8-bis), 8-ter),“;
b) all’articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Sono soggette all’imposta proporzionale di registro le locazioni
di immobili strumentali, ancorché assoggettate all’imposta sul valore aggiunto,
di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.“;
c) nella Tariffa, parte prima, all’articolo 5, comma 1, dopo la lettera a)
è inserita la seguente:
“a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorché
assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo
comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633: 1 per cento“».
10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 10, comma 1, dopo le parole: “a norma dell’articolo 2“
sono aggiunte le seguenti: “, anche se relative a immobili strumentali,
ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10,
primo comma numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633“;
b) dopo l’articolo 1 della Tariffa è inserito il seguente:
“1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di
proprietà di beni immobili strumentali, di cui all’articolo 10, primo comma,
numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, o
costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento“.
10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni
immobili strumentali di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se
assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi
immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazoni, e dall’articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di locazione
finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e
107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
limitatamente all’acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in
locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come
modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della
metà. L’efficacia della disposizione di cui al periodo precedente decorre dal
1º ottobre 2006.
10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la
locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l’affitto
di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento,
dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell’articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10-quinquies. Ai fini dell’applicazione delle imposte proporzionali di cui
all’articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i contratti
di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla
base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono
presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può
essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte
prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, l’opzione per la imposizione
prevista dall’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15
settembre 2006, sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del
versamento dell’imposta.
10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui
all’articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di
locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto,
aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera a-bis), della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131
del 1986, possono essere portate, nel caso di riscatto della proprietà del
bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale.
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti
il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei
trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di
omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il
trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al
regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo
164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte dirette, e al
comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di
cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o piu' conti correnti bancari o
postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse
nell'esercizio dell'attivita' e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il
pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi
esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre
modalita' di pagamento bancario o postale nonche' mediante sistemi di pagamento
elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.».
12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e sino al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio
2008 al 30 giugno 2009 il limite e' stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio
2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una
relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le
condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare
ai limiti indicati nel presente comma. (1)
13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello
Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed enti, che detengono
partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in
alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo
equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma
5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o
periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le
persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui
all'articolo 5, comma 5.».
14. La disposizione di cui al comma 13 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni, in accomandita
per azioni, a responsabilita' limitata, in nome collettivo e in accomandita
semplice, nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti, con
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova
contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli
incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari,
risultanti dal conto economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli
importi che risultano applicando le seguenti percentuali: a) il 2 per cento al
valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo
8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in
locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Le disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai soggetti ai quali,
per la particolare attivita' svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto
forma di societa' di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo
di imposta; 3) alle societa' in amministrazione controllata o straordinaria; 4)
alle societa' ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
italiani; 5) alle societa' esercenti pubblici servizi di trasporto;
6) alle societa' con un numero di soci non inferiore a 100.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale
sul reddito per le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma 1
si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori
dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per
cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per
cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati
nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in
locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre
immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi
precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di
reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le societa' e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante
dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e'
ammessa al rimborso ne' puo' costituire oggetto di compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione
ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la societa' o l'ente non operativo
non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non
inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui
al comma 1, l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo
dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che
hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di
rimanenze e dei proventi nonche' del reddito determinati ai sensi del presente
articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la societa'
interessata puo' richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni
antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
16. Le disposizioni del comma 15 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del
comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato
negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato
in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione
al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.».
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e
fusione deliberate dalle assemblee delle societa' partecipanti dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni deliberate
anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 e'
inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni di cui al comma 121 spettano a
condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.».
20. La disposizione del comma 19 si applica in relazione alle spese sostenute a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Le parti hanno comunque
l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito.»;
2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 498, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Se viene occultato,
anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero
importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta
al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia'
applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della
sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le
parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' recante l'indicazione analitica delle modalita' di pagamento del
corrispettivo. Con le medesime modalita', ciascuna delle parti ha l'obbligo di
dichiarare:
a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire
i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la
ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto
diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che
ha operato per la stessa societa';
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento
per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato
per la stessa societa';
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita' e le analitiche
modalita' di pagamento della stessa. (2)
22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in
mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive
modificazioni, il notaio e' obbligato ad effettuare specifica segnalazione
all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o
mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione
amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i
beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo
52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
e successive modificazioni. (3)
22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
“b-bis) dal 1º gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a
soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad
euro 1.000 per ciascuna annualità“.
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture
private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante
mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui
all’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore
all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato.
23-ter. All’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
“5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle
cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate
dall’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni.
24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente: «Art. 53-bis (Attribuzioni e
poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini
dell'imposta di registro, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale previste
dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;».
b) all'articolo 74, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis,
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.».
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle societa' dalla stessa
partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della
riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori
generali degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui
l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti della riscossione
possono altresi' accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando
apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che
li detengono, con facolta' di prendere visione e di estrarre copia degli atti
riguardanti i predetti dati, nonche' di ottenere, in carta libera, le relative
certificazioni.
26-bis. Ai fini dell’attuazione dei commi 25 e 26 l’Agenzia delle entrate
individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che
possono utilizzare ed accedere ai dati.
26-ter. Ai fini di cui all’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a
titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli
interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del
pagamento.
26-quater. Le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 426 e 426-bis,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la
sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità amministrative
delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei
commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico
per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente
un ricorso amministrativo o giurisdizionale;
b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se
definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore
della stessa legge n. 311 del 2004.
26-quinquies. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
“e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni“;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni“.
27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle
assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di
qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei
danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in
deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate,
il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui
prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma
liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate
a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma
sono utilizzati prioritariamente nell’attività di accertamento effettuata nei
confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata.
Il contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni mediante posta
elettronica certificata, nonche' le specifiche tecniche del formato, sono
definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione
e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore.
29. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore verifica,
acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo,
che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore puo' sospendere il
pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore
della predetta documentazione.
30. Gli importi dovuti per la responsabilita' solidale di cui al comma 28 non
possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto
dall'appaltatore al subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al
subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in
solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali e'
comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.
32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione
attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni
di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati
sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle modalita' di pagamento previste al comma 32 e' punita
con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti
l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente
eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della
presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione
commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente
sanzione e' comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.
34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante
l’assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da
soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non
esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli
articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la
responsabilità solidale per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
35. L'Agenzia delle dogane, nelle attivita' di prevenzione e contrasto delle
violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in
dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi
del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facolta' di procedere, con le modalita' previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei
documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro
elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione,
l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per
le finalita' di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di
documenti puo' essere rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli
esportatori, alle societa' di servizi aeroportuali, alle compagnie di
navigazione, alle societa' e alle persone fisiche esercenti le attivita' di
movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La
raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalita' di cui al presente comma e'
considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza agli inviti a
comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia
delle dogane procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di
sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facolta' concesse agli
operatori inadempienti.
35-bis. Al fine di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, le società di
calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica
all’Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni
professionali degli atleti professionisti, nonché dei contratti riguardanti i
compensi per tali prestazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche
estere per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche
residenti in Italia anche indirettamente con analoghe società estere.
35-ter. È prorogata per l’anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi
previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio
edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º ottobre 2006.
35-quater. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma
121-bis è inserito il seguente:
“121-ter. Per il periodo dal 1º ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di
cui al comma 121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per
abitazione“.
(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 69, della Legge Finanziaria 2007 (L.
296/2006).
(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 48, della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006).
(3) Comma così inserito dall'articolo 1, comma 48, della Legge Finanziaria 2007 (L.
296/2006).
Art. 36.
Recupero di base imponibile
1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti
all'aliquota del 10 per cento, è soppressa la voce di cui al numero 123-bis.
2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,
indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti
attuativi del medesimo.
3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:
«gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli
e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti».
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4-bis. All’articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, le parole: “utili relativi alla partecipazione al
capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui
all’articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti“ sono sostituite dalle
seguenti: “utili provenienti“.
5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:
«La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte, per ammortamento
anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima
volta e nei due successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione
per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa puo'
essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in
cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per
i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, acquistati nel
corso di precedenti periodi di imposta.
6-bis. Nell’articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per i beni di cui all’articolo
164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo
di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2“.
6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni
relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei
fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree
occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il
costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da
apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli
ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque
non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento
del costo complessivo.
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote
di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di
periodi di imposta precedenti.
9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della
tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i
redditi imputati dalle societa' partecipate.».
10. All'articolo 116, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto n. 917
del 1986, dopo le parole: «del terzo» sono inserite le seguenti: «e del
quarto».
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta
dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con
riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi di imposta
chiusi a partire dalla predetta data.
12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono aggiunte le seguenti
«dalla data di costituzione»;
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che si riferiscano
ad una nuova attivita' produttiva»;
b) al comma 3, la lettera a) e' soppressa.
13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti
di cui all'articolo 84, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto n.
917 del 1986, come modificato dal comma 12 del presente articolo, formatesi in
esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere
computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello
di formazione, con le modalita' previste al comma 1 del medesimo articolo 84,
ma non oltre l'ottavo.
14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti le
cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
15. L’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato,
ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati,
diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale
convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le
amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni
di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e
le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. (1)
16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
b) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui
all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a
formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente,
nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59.».
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole: «lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e
b),».
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 e'
abrogato.
21. Le disposizioni del comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i
residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati
nell'articolo 10, nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi
degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel
territorio dello Stato.»;
b) nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo.
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma
4-bis e' abrogato. La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua
ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di
lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro
cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
24. All'articolo 25, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «o nell'interesse
di terzi» sono inserite le seguenti: «o per l'assunzione di obblighi di fare,
non fare o permettere».
25. All’articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
aggiunti i seguenti periodi: “La disposizione di cui alla lettera g-bis) del
comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano
comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni
dalla data dell’assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia
superiore complessivamente nel periodo d’imposta alla retribuzione lorda annua
del dipendente relativa al periodo d’imposta precedente. Qualora le azioni
siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l’importo che non
ha concorso a formare il reddito al momento dell’assegnazione concorre a
formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle
azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore
delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal
dipendente concorre a formare il reddito“.
25-bis. Il reddito derivante dall’applicazione del comma 25 rileva anche ai
fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in
virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del
calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui
assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo
si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.
Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non
ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice di
cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa' semplici e delle associazioni
di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si
imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo
5. Per le perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli
confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle
derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice nonche' quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche
esercitate attraverso societa' semplici e associazioni di cui all'articolo 5,
sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di
imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per
l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma
2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84.».
28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite
realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 54:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei
beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o
da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per
la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente
l'arte o la professione o a finalita' estranee all'arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o
negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti e il costo non
ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore
normale del bene e il costo non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito
di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili
all'attivita' artistica o professionale.»;
2) nel comma 5, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente
per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.»;
b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) e' inserita la seguente:
«g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in
unica soluzione;».
30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai
redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' abrogato.
32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi
deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in
conseguenza di calamita' pubbliche, resta ferma la deducibilita' degli stessi,
se prevista da disposizioni di legge;
detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel
periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi
sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati
solo se la deduzione o esclusione dal reddito non e' stata gia' effettuata nei
periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma,
in cui il versamento degli stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamita'
pubbliche.
33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2-bis,
del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella
determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui all’articolo 73 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini
dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività
produttive per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali
conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto.
34-bis. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora
non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati
come redditi diversi.
(1) L'articolo 1, comma 306, della Legge Finanziaria 2007 (L.
296/2006) prevede che le parole "edilizia residenziale convenzionata
pubblica" siano sostituite dalle seguenti: "edilizia residenziale
convenzionata". Tali modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati
e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 36-bis.
Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della
sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori
nel settore dell’edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare ed in attesa dell’adozione di un testo unico in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il
provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili qualora
riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del
totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I
competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano
tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture
dell’adozione del provvedimento di sospensione al fine dell’emanazione da parte
di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata
pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo
non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non
superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle
infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
predispongono le attività necessarie per l’integrazione dei rispettivi archivi
informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in
materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia.
2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma
1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle
ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È comunque fatta
salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
3. Nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a
decorrere dal 1º ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore
e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti
contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi,
dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere
all’obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di
cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo
delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi
quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta
l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da
euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera
di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette
sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. L’articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, è sostituito dal seguente:
“10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i
datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi
rapporti, mediante documentazione avente data certa.“
7. All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa
in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da
euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per
ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse
all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di
cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000,
indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.“;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede
la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti
della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.“
8. Le agevolazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano
applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore
edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di
regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette
agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che
abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della
normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata
di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
9. Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le predette disposizioni non si
applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL)“.
10. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
dopo le parole: “Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione“ sono inserite le seguenti: “, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano,“.
11. Il termine di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, lettera a),
della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per
l’anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all’articolo 2, comma 26,
della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.
12. Nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui
all’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte
da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente
aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla
finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni.
Art. 37.
Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di
carattere finanziario
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «le persone fisiche che esercitano arti
o professioni,» sono inserite le seguenti:
«il curatore fallimentare, il commissario liquidatore».
2. Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di
presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) nel comma 3-bis le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:
«al comma 1»;
c) al comma 4 le parole «dei commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti:
«del comma 1».
3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione
della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, ai
sensi dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, puo' essere effettuato entro il predetto
termine, alle condizioni e con le modalita' ivi previste.
4. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le seguenti: «;
l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli stessi sono comunicate
all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione
dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale»;
b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le rilevazioni e le
evidenziazioni» sono inserite le seguenti: «, nonche' le comunicazioni» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni comunicate sono altresi'
utilizzabili per le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché
dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del
regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell’espletamento degli
accertamenti finalizzati alla ricerca e all’acquisizione della prova e delle
fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini
preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti
di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche
disposizioni di legge e per l’applicazione delle misure di prevenzione.».
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare ai
sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le
modalita' ed i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al sesto
comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio
2005, ancorche' cessati, nonche' per l'aggiornamento periodico delle medesime
informazioni. (5)
6. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1. dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» sono inserite le seguenti:
«dei dati, delle notizie e»;
2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 51, secondo comma, numero
7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli
obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».
7. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione del soggetto» e'
inserita la seguente: «ovvero».
8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica,
all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della
comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei
soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce
la comunicazione nonche', in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei
soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai
fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto
sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni
effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione
dell'imponibile, dell'imposta, nonche' dell'importo delle operazioni non
imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti
dal presente comma, nonche' le modalita' per la presentazione, esclusivamente
in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente comma puo' essere differito
per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a
particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione
dei dati da trasmettere.»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonche' per
l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.».
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse
fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
10. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»; inoltre, dopo le parole «non
coincidente con l'anno solare,» sono inserite le seguenti: «relativamente ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;
b) all'articolo 2:
1. al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via
telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1°
maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio»;
2. al comma 2 le parole : «di cui all'articolo 3:» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del
settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.»; inoltre sono
abrogate le lettere a)
e b);
c) all'articolo 3:
1. al comma 1 il terzo periodo e' soppresso;
2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con esclusione delle
persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari
inferiore o uguale ad euro 10.000»; in fine al medesimo periodo sono aggiunte
le seguenti parole: «e dei parametri»;
3. al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
d) all'articolo 4:
1. al comma 3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 marzo»;
2. al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 marzo»;
3. al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 28 febbraio»;
e) all'articolo 5:
1. al comma 1 le parole: «per il tramite di una banca o un ufficio postale,
ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo», ovunque ricorrano,
sono soppresse;
2. al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle seguenti: «del
settimo»;
f) all'articolo 5-bis «, per il tramite di una banca o un ufficio postale,
ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese», ovunque ricorrano, sono
soppresse;
g) all'articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di presentazione in via
telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle
seguenti: «, in via telematica».
11. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero «20», ovunque
ricorra, e' sostituito dal seguente: «16».
12. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15 giugno»
sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, le parole: «30 giugno», ovunque ricorrano, e «20 dicembre» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre».
14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.
14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti
ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato
articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere
adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal presente
decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda
espressamente. (1)
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
l'articolo 32 e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Contribuenti minimi in franchigia). - 1. I contribuenti persone
fisiche esercenti attivita' commerciali, agricole e professionali che,
nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di
attivita', prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000
euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni
all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli
altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di
numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette
doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di
rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli
acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono
di regimi speciali di determinazione dell'imposta e i soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in
via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), del presente
decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto
direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di
partita IVA.
6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o
professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno
comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio
attivita' di cui all'articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono
optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per
almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di
permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno
successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta
operata. La revoca e' comunicata con le stesse modalita' dell'opzione ed ha
effetto dall'anno in corso.
8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della
detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il
contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In
relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto
della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 e' versata in tre rate annuali da
corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere
dall'anno nel quale e' intervenuta la modifica. La prima rata e' versata entro
il 27 dicembre 2006. Il debito puo' essere estinto anche mediante compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche.
Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
costituisce titolo per la riscossione coattiva.
9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta e' applicata nei modi
ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni
indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si e' ancora
verificata l'esigibilita'.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di
cui al comma 1 e' utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le
altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la
fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle
operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente
articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo
delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli
adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente
in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una
apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per
la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il
contribuente e' assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul
valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno
dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato
dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1
del cinquanta per cento del limite stesso;
in tal caso sara' dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni
imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione
dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini
e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo.».
16. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le
parole «Stato membro», sono aggiunte le seguenti
«nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di
franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
18. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di
riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi
al rilascio dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo
di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente
decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio
di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita
IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all’articolo 38
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia
rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre
anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari
presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.
19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di
attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1° novembre
2006.
20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici
controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali e' attribuito il numero di
partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della
disposizione di cui al comma 18.
21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano
all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico
elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione,
variazione e cancellazione, di cui alla lettera f) del primo comma,
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, anche se relative a singole unita' locali, nonche' i dati dei bilanci
di esercizio depositati.
21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanare, ai sensi dell’articolo 71 del codice dell’amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle
entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del
formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e
degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non
successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria
l’adozione di tale modalità di presentazione.
22. Fino alla realizzazione delle modalita' tecniche di deposito degli atti
in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma 21, senza
oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.
23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero
dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalita' delle
trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima
trasmissione e' effettuata entro il 31 ottobre 2006.
24. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo
331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la
violazione.».
25. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo
331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la
violazione.».
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma
dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
27. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) del primo comma e' inserita la seguente:
«b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto o dell'avviso, il
messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che
provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia
dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una
ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o
dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;»;
b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: «l'avviso del deposito
prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile» sono inserite le
seguenti: «, in busta chiusa e sigillata,»;
c) dopo la lettera e) del primo comma e' inserita la seguente:
«e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non
vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le
modalita' di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la
notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso
di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli
avvisi o degli atti e' eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «L'elezione di domicilio non
risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno
successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla
lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.»;
e) al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo a quello
dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «dal
trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica»;
f) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Qualunque notificazione a
mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i
termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto
e' ricevuto.».
28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le
seguenti: «, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'avviso.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le
seguenti: «, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto,».
29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei
questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con
risposte incomplete o non veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a
comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.
30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al comma 29
si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
31. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, le parole «nonche' gli organi giurisdizionali civili e
amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' gli organi
giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa
autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria».
32. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono inserite le
seguenti: «nonche' nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano
intrattenuto rapporti»;
b) al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori e prestatori
di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono sostituite dalle seguenti:
«, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti,
fornitori e prestatori di lavoro autonomo».
33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1,
comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente
all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare
complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni
di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.
34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite
le modalita' tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle
informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma
5, e 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono
sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma 33. Resta comunque
fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
35. Ai contribuenti che optano per l’adattamento tecnico degli apparecchi
misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18,
finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il
misuratore medesimo, è concesso un credito d’imposta di 100 euro, utilizzabile
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell’esecuzione dell’intervento
tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal
numero dei misuratori adattati.
36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli
obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilita', il mancato
adempimento degli obblighi previsti dai commi 33 e 34 e' punito con la sanzione
amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
37. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla
data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1°
giugno 2008. (2)
37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26
gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008 devono
essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti.
Per detti apparecchi e' consentita la deduzione integrale delle spese di
acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente
comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la
trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo
le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter. (3)
37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a
disciplinare le modalita' di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi,
non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via
telematica, dei corrispettivi medesimi. (3)
38. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «o donazione» sono soppresse;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni
decorre dalla data di acquisto da parte del donante».
39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo
il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per gli immobili di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come
prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.».
40. La lettera a) dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituita dalla seguente: «a)
del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero
a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per
il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31
dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista
dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute
ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;».
41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, le parole «iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti
«iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle
spettanti».
42. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:
a) al comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione» sono soppresse;
b) e' abrogato il comma 1-bis.
43. Per le indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per le altre indennita' e somme e
per le indennita' equipollenti ivi indicate, e per le prestazioni pensionistiche
di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1°
gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo
ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, ne' all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a
debito o a credito e' inferiore a cento euro.
44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a
ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, e' eseguita, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine e' eseguita la notifica
delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36,
comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei
confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato
versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002.
45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole «a un terzo del costo» sono sostituite dalle
parole «al 50 per cento del costo»;
b) nel secondo periodo, le parole «un decimo del costo» sono sostituite dalle
seguenti: «un diciottesimo del costo».
46. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei
periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la
disposizione del comma 45, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti
registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei
cinque anni precedenti.
47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il
secondo periodo della lettera b) e' sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti
dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli
accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le
differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma
7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e
degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto
economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei
redditi e' indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei
beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.».
48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e
ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono
tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalita' di pagamento telematiche
delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti
ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso
decreto legislativo n. 241 del 1997.
50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in
nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.
51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 a 518, nonche' del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
52. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, le parole «un numero massimo di» sono soppresse.
53. A decorrere dall'anno 2007, e' soppresso l'obbligo di presentazione
della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti
attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di
effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati
catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’Agenzia del
territorio, rimane in vigore l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai
fini dell’ICI, di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59,
comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui
gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non
sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del
modello unico informatico. (4)
54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7-bis,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione della base
dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata
entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai
comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base dei
dati catastali sono unicamente quelli di connessione.
55. L'imposta comunale sugli immobili puo' essere liquidata in sede di
dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le
modalita' del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita
la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i termini e le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma.
56. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi
diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla
valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da
applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva
alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle
unita' immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in
termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di
abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo
semestre 2005.».
57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione dei
decreti legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio
del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente
il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati
membri diversi, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si
provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a
tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato,
per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione della predetta
autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli
anni successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal
presente decreto.
1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la
tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma
1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre
2006:
a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalita' di interazione diretta
tra i singoli giocatori;
b) i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro, nei quali il
risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio,
dall'abilita' dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica e' stabilita in misura
pari al 3 per cento della somma giocata; i giochi di carte di qualsiasi tipo,
qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di
gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono
considerati giochi di abilita'; (1)
c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Sono punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da
gioco, le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' gli
ulteriori punti di vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.
2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
sostituito dal seguente:
«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove
modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli,
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle
scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei
cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici
denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al comma 498, nonche' di ogni
ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli
da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato
membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione
europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se
in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di
vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in
esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non
inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in
proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita gia'
assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di
200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una
distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di
200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una
distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati, senza
pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si
effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o piu'
procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non puo' essere
inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad
euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attivita'
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a distanza, ivi
inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro, previo versamento di un
corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta
di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli
disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° marzo 2006, n. 111».
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, e successive modificazioni, il numero 3 della lettera b), con effetti dal
1° gennaio 2007, e' sostituito dal seguente:
«3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e
per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori:
3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante
dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia
superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna
scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di
interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante
dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia
superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna
scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di
interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante
dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia
superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna
scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di
interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante
dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia
superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna
scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di
interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante
dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia
superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna
scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalita' di
interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;».
4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la
tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le
nuove modalita' di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed
a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base
sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di
cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di
ogni ulteriore gioco pubblico;
b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori
che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione
europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il
libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di
vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in
esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non
inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi
come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici
in considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di
200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una
distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di
200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una
distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati, senza
pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si
effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle
scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o piu'
procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non puo' essere
inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro
settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a distanza, ivi
inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro, previo il versamento di un
corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta
di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
sostituito dal seguente:
«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere
installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi
autorizzati nonche' le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione
sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di
vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di
apparecchi installabili la natura dell'attivita' prevalente svolta presso
l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.».
6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla
raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell'economia
e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del
provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli
stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i
soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della
raccolta di giochi, concorsi o scommesse.
7. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, le parole «in monete metalliche»
sono soppresse.
8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 530:
1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«a decorrere dal 1° gennaio 2007»;
2. alla lettera c), dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1° gennaio 2007,»;
b) al comma 531, le parole: «1° luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2007».
(1) Lettera così modificata dall'articolo 1, comma 93, della Legge Finanziaria 2007 (L.
296/2006) con l'aggiunta delle parole: "i giochi di carte di qualsiasi
tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la
posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione,
sono considerati giochi di abilita';".