Legge
8 febbraio 2006, n. 54
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006
1.
L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 155. – (Provvedimenti
riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il
figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e
istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la
finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione
personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo
riferimento all’interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino
affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono
affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun
genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve
contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei
figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi
intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla
prole.
La potestà genitoriale è
esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore
interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla
salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo
la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle
parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la
corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità, da determinare considerando:
1)
le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza
con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso
ciascun genitore;
4) le risorse economiche di
entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei
compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è
automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro
indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni
di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente
documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se
intestati a soggetti diversi».
2. Dopo l’articolo
155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione
all’affidamento condiviso). Il giudice può disporre l’affidamento dei figli
ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei
genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo
quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se
accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante,
facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore
previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta
manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del
genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare
nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del
codice di procedura civile.
Art. 155-ter. – (Revisione
delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli). I genitori hanno
diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti
l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e
alla modalità del contributo.
Art. 155-quater. –
(Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il
godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto
dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella
regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale
titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno
nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa
familiare o conviva more uxorio o contragga
nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono
trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il
domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le
modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli
accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies. –
(Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Il giudice, valutate le
circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti
economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo
diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. – (Poteri
del giudice e ascolto del minore). Prima dell’emanazione, anche in via
provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può
assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone,
inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto
gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite
le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti
di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti,
tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento
alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura
civile, è aggiunto il seguente:
«Contro i
provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla
corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere
proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del
provvedimento».
2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di
procedura civile, è inserito il seguente:
«Art. 709-ter. –
(Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o
violazioni). Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in
ordine all’esercizio della potestà genitoriale o
delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in
corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del
luogo di residenza del minore.
A seguito del
ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In
caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al
minore od ostacolino il corretto svolgimento delle
modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può,
anche congiuntamente:
1)
ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei
genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei
danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro
a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti
assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».
1. In
caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies
della legge 1º dicembre 1970, n. 898.
1. Nei
casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la
sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data
di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può
richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile
o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Le disposizioni
della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione
degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè
ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
1.
Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.