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1. Nozione di abuso del
diritto. Con
la formula ‘abuso del diritto’ si tende ad indicare un limite esterno
all’esercizio, potenzialmente pieno ed assoluto, del diritto soggettivo, il cui
riconoscimento, come si insegna, implica l’attribuzione al soggetto di una
duplice posizione, di libertà e di forza. Come
può evincersi dalla radice etimologica del termine (ab-uti), si ha abuso nel caso di uso anormale del diritto, che
conduca il comportamento del singolo (nel caso concreto) fuori della sfera del
diritto soggettivo esercitato, per il fatto di porsi in contrasto con gli scopi
etici e sociali per cui il diritto stesso viene riconosciuto e protetto
dall’ordinamento giuridico positivo. Un siffatto comportamento ‘abusivo’
costituisce, quindi, un illecito (a seconda dei casi aquiliano o contrattuale,
se trattasi, rispettivamente, di diritto reale o di credito), sanzionato
secondo le norme generali di diritto in materia. Nel
nostro codice non esiste una norma che sanzioni in via generale l’abuso del
diritto. La cultura giuridica degli anni ’30 riteneva che l’abuso del diritto,
più che essere una nozione giuridica, fosse un concetto di natura etico-morale,
con la conseguenza che colui che ne abusava veniva considerato meritevole di
biasimo, ma non di sanzione giuridica. Tale
contesto culturale, unitamente alla preoccupazione per la certezza del diritto,
attesa la grande latitudine di potere che una clausola generale, come quella
dell’abuso del diritto, avrebbe attribuito al giudice, impedì che venisse
trasfusa nella stesura definitiva del codice civile italiano del 1942 quella
norma del progetto preliminare (art. 7) che proclamava, in termini generali,
che “nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il
quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto”. In
questo modo il codice italiano si poneva in contrasto con la legislazione di
altri ordinamenti, in particolare tedesco e svizzero, contenenti, per contro,
una norma repressiva dell’abuso del diritto. Il modello tedesco reca, infatti,
la regola, frutto di generalizzazione dell’antico divieto di atti di
emulazione, secondo la quale “l’esercizio del diritto è inammissibile se può
avere il solo scopo di provocare danno ad altri” ; l’art. 2 del codice
civile svizzero ha adottato la più ampia formulazione secondo la quale “il
manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge”. Il
legislatore del ’42 ha, pertanto, preferito ad una norma di carattere generale
norme specifiche che consentissero di sanzionare l’abuso in relazione a
particolari categorie di diritti. Nella
trama del codice civile può, infatti, rinvenirsi : a)
l’espressa indicazione di fattispecie
abusive (art. 330, relativo all’abuso della potestà genitoriale ; art.
1015, relativo all’abuso del diritto di usufrutto ; art. 2793, relativo
all’abuso della cosa da parte del creditore pignoratizio) ; b)
disposizioni sanzionatrici di alcuni atti,
la cui ratio è ravvisabile nella esigenza di repressione di un abuso del
diritto (art. 1059, comma 2, che impone al comproprietario, che - agendo ex se - ha concesso una servitù, di non
impedire l’esercizio di tale diritto ; art. 1993, comma 2, c.c., cui vanno
aggiunti gli artt. 21 l. camb. e 65 l. ass.) ; c)
disposizioni
di maggiore ampiezza, considerate valide per intere categorie di diritti (art.
833, che, pur relativo al diritto di proprietà, è stato utilizzato come norma
di repressione dell’abuso dei diritti reali in genere ;
artt. 1175 e 1375 che, attraverso la clausola della buona fede, hanno
consentito in tempi recenti alla giurisprudenza, su suggerimento della dottrina
più avvertita, di sanzionare, in termini di illecito contrattuale, l’abuso di
diritti relativi o di credito). Sebbene
in giurisprudenza emerga la tendenza ad utilizzare soprattutto gli artt. 1175 e
1375 per sanzionare come abusivi comportamenti contrastanti con le regole della
correttezza e buona fede nei rapporti obbligatori e contrattuali, e sebbene
l’art. 833 sia stato talora ritenuto dai giudici espressione di un principio
generale di divieto di esercizio abusivo del diritto, in dottrina si riscontra
un animato dibattito circa la questione se le norme citate possano considerarsi
specificazioni generali di un principio più generale, quello appunto dell’abuso
del diritto, insito ed immanente all’ordinamento (e per questo non codificato),
o se piuttosto siano settoriali e circoscritte, quasi un’eccezione alla regola
generale per la quale l’esercizio del diritto è sempre legittimo (in ossequio
al brocardo ‘qui iure suo utitur neminem
laedit’) e non può, quindi, essere fonte di responsabilità. E’
chiaro che si perviene a soluzioni opposte a seconda che si privilegi
l’esigenza di certezza del diritto, ovvero l’esigenza di adeguare il dato
positivo ai nuovi valori emergenti nella coscienza collettiva (e, tra questi,
al principio di solidarietà sociale - art. 2 Cost. - e della funzione sociale
della proprietà - art. 41 Cost. -). Inizialmente,
si è discusso, in giurisprudenza e in dottrina, di abuso del diritto con
riguardo pressocchè esclusivo al campo dei diritti reali, coniando la
definizione che potremmo definire classica di ‘abuso del diritto’, secondo la
quale questo è ritenuto sussistente “ogniqualvolta un diritto attribuito dalla
legge venga utilizzato dal suo titolare in modo non confacente alla funzione
economico-sociale per la quale esso è stato protetto, allorchè quindi esso sia
esercitato per realizzare finalità diverse da quelle per le quali il diritto è
stato riconosciuto e contrastanti con valori protetti dall’ordinamento”.
In questa tendenza ricostruttiva il parametro normativo di riferimento è stato
prevalentemente l’art. 833 c.c. e la sanzione comminata per l’esercizio
accertato abusivo del diritto si è esaurita nel riconoscimento della
responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Nella
più recente giurisprudenza si ravvisa la tendenza ad estendere la verifica di
un possibile abuso all’area dei diritti di credito, individuando il criterio di
accertamento nella clausola generale della buona fede di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c., con conseguente ampliamento dello spettro dei mezzi di tutela,
allargati a ricomprendere quelli tipici dell’inadempimento contrattuale
(considerando l’obbligo di buona fede come integrativo del contenuto del
contratto). Se
ne può ricavare una nozione variegata di abuso del diritto, che, nel caso di
diritti reali, descrive un comportamento che supera o addirittura mortifica la
ratio della norma attributiva del diritto medesimo ; nel caso di diritti
relativi, indica la violazione del dovere (contrattuale) di buona fede :
in entrambi i casi, comunque, esprime una violazione del principio di
solidarietà di cui all’art. 2 Cost., di cui la buona fede nei rapporti
obbligatori e contrattuali costituisce applicazione, secondo la migliore
dottrina. 2. Ipotesi di abuso del
diritto. 2.
1. Art. 833 c.c. La
Cassazione, negli anni sessanta (sent. 15/11/1960 n. 3040),
aveva rinvenuto nell’art. 833 l’espressione di un principio generale di divieto
dell’abuso del diritto di proprietà e, più in generale, di qualsiasi diritto. Si
era, infatti, ammesso che “il proprietario potesse commettere un illecito anche
se dal suo contegno poteva ritrarre utilità, quante volte egli perseguisse
scopi non rispondenti a quelli per i quali il diritto di proprietà è protetto
dall’ordinamento positivo”. In
questa occasione i giudici di legittimità avevano riconosciuto che del diritto
di proprietà si potesse abusare anche con comportamenti omissivi, attraverso,
ad es., “il mancato o anormale uso della facoltà di agire in difesa del diritto
per rimuovere una situazione che risulti dannosa, non solo per il titolare del
diritto stesso (legittimato ad agire in giudizio), ma anche per altri”. Il
passo in avanti compiuto dalla Suprema Corte stava nel superamento del
principio ‘qui iure suo utitur neminem laedit’ : il
danneggiante risponde per fatto illecito anche se ha agito ‘iure’,
nell’esercizio del proprio diritto, se di questo egli ha abusato. La proprietà
era ‘ius utendi’, non ‘ius abutendi’ ; si poteva, allora,
coniare un nuovo brocardo : ‘qui
iure suo abutitur alterum laedit’. L’innovazione
stava, inoltre, nella portata generale che si riconosceva, oltre l’ambito dei
contratti, al canone della buona fede, elevato a criterio di valutazione
dell’esercizio di qualsiasi diritto soggettivo, e persino del diritto di
proprietà. L’abuso
del diritto trovava sanzione, in questa fattispecie, unicamente nella
responsabilità aquiliana del proprietario che del suo diritto aveva abusato. La
lettura data dalla Cassazione all’art. 833 nel citato arresto del ’60 non ha,
tuttavia, trovato pratica applicazione negli anni successivi, essendo invalsa
nella giurisprudenza di legittimità una sorta di ‘interpretatio abrogans’ della norma in questione, relegata entro
confini piuttosto ristretti. E’
infatti costante l’indirizzo secondo cui, perché un atto possa considerarsi
emulativo (id est, abusivo), occorre
la coesistenza di due elementi : uno di carattere soggettivo, consistente
nell’animus nocendi o aemulandi, cioè nell’intenzione del
proprietario di arrecare pregiudizio o molestia ad altri, con relativo onere
probatorio a carico del danneggiato ; l’altro elemento, di carattere
oggettivo, consistente nella totale assenza di utilità che derivi al proprietario
dall’atto compiuto, sicchè basta ad escludere il carattere emulativo dell’atto
l’esistenza di un’utilità anche minima, infinitesimale per il
proprietario. Il
descritto indirizzo è stato portato alle estreme conseguenze da una pronuncia
della Suprema Corte, sul finire degli anni novanta (Cass. sez. II civ.
20/10/1997 n. 10250), in cui si
è ritenuta non emulativa la mancata potatura di piante ad alto fusto, che
impedisce al proprietario del fondo vicino il godimento del panorama. I supremi
giudici, discostandosi dal lontano precedente del ’60, escludono, innanzitutto,
dal novero degli atti emulativi i comportamenti meramente omissivi, posto che
il termine ‘atti’, che figura nell’art. 833, non potrebbe che intendersi
riferito alle sole condotte positive. Del
resto, e in ciò viene ritenuto inesistente l’elemento oggettivo di cui s’è
detto, anche un contegno omissivo, come la mancata potatura di piante, comporta
comunque, si dice, un’utilità per il proprietario, ravvisabile nel risparmio di
spese e di energie psicofisiche necessarie alla potatura. Il
citato orientamento, che ha inferto il “colpo di grazia ad una norma già
agonizzante”, è aspramente criticato in dottrina, perché finisce col porre nel
nulla l’ambito di applicazione dell’art. 833 e la possibilità, da esso
consentita, di reprimere abusi del proprietario : se, infatti, anche un
atto negativo, un semplice non facere
comporta un’utilità per il proprietario, a maggior ragione sarà utile per
costui un atto positivo. La
dottrina,
in particolare, ritiene che per evitare i risultati aberranti della
giurisprudenza si debbano diversamente ricostruire i presupposti applicativi
dell’art. 833 c.c.. Precisamente, quanto all’elemento oggettivo, per la
qualifica dell’atto come emulativo basta una oggettiva sproporzione tra il
pregiudizio altrui e l’utilità del proprietario. Quanto all’elemento
soggettivo, si osserva come l’art. 833 c.c., nel suo tenore letterale, non
attribuisca rilevanza alcuna all’animus
nocendi, in quanto lo “scopo” di cui la norma parla indica chiaramente la
finalità oggettiva dell’atto. Si ammette, quindi, la configurabilità dell’atto
emulativo anche quando l’atto è stato compiuto non solo senza l’intenzione di
nuocere, ma per errore (ammettendosi, però, così una sorta di responsabilità
oggettiva del proprietario per i danni che siano derivati a terzi dal suo
contegno abusivo). Sulla
stessa linea si pone quell’orientamento dottrinale che, pur ritenendo
necessario (e sufficiente) per il carattere emulativo dell’atto, accanto
all’elemento oggettivo della sproporzione, comunque un elemento soggettivo,
costituito non già dal ‘dolo specifico’ del proprietario, bensì dalla semplice
conoscenza, da parte di costui, delle conseguenze del proprio comportamento,
esclude il relativo onus probandi a
carico del danneggiato. La prova di detta conoscenza dovrebbe, infatti,
dedursi, in via presuntiva mediante il procedimento di cui all’art. 2729 c.c.,
sulla base della suddetta sproporzione (anche qui si arriva sostanzialmente a
riconoscere una responsabilità oggettiva o, con formula di fatto equivalente,
con presunzione dell’elemento soggettivo, in capo al proprietario che
oggettivamente ponga in essere comportamenti che rechino a terzi danni
eccedenti la misura consentita dall’utile che il proprietario stesso ne
ritrae). Più sensibile alle istanze della dottrina si è, invece, mostrata la giurisprudenza di merito, la quale ha talora fatto proprio il secondo citato percorso interpretativo dell’art. 833. 2. 2. Il caso della doppia alienazione immobiliare e dell’abusivo sviamento delle altrui trattative. La
giurisprudenza ha sostanzialmente rinvenuto un’ipotesi di abuso del diritto nel
caso del soggetto che, pur avendo acquistato per secondo, da un comune
alienante, un immobile, si avvalga dello strumento della trascrizione per
prevalere sul primo acquirente, trascrivendo per primo. La
Cassazione è giunta al riconoscimento della responsabilità extracontrattuale
(sebbene ne siano controversi i presupposti) del soggetto in parola e, quindi,
sostanzialmente, alla configurabilità di un abuso del diritto in tale materia,
avendo disconosciuto l’operatività nell’ipotesi in questione del principio
canonizzato nel brocardo “qui iure suo
utitur neminem laedit”. Precisamente, Cass. 8/1/82 n. 79 ha chiarito che
l’ingiustizia del danno arrecato al primo acquirente non trascrivente non è
esclusa dalla constatazione che il secondo acquirente, sia egli di buona o mala
fede, trascrivendo per primo esercita un suo diritto riconosciutogli dall’art.
2644 c.c.. In
realtà, tale norma, essendo diretta alla tutela dell’interesse generale alla
certezza della circolazione di determinate categorie di beni, non può
legittimare un comportamento di per sé illecito perché diretto a privare un
soggetto di un diritto già entrato nella sua sfera giuridica. Sembra,
allora, potersi parlare di esercizio abusivo del diritto, perché l’atto di
esercizio persegue oggettivamente uno scopo (non meritevole di tutela) che è
altro rispetto a quello cui la norma condiziona il riconoscimento e la tutela
del diritto stesso. La
Cassazione ha, inoltre, ravvisato abuso del diritto nell’ipotesi di
interruzione ingiustificata delle trattative, determinata dall’intervento di un
terzo che, inserendosi appunto nelle altrui trattative, ha la meglio riuscendo
a stipulare il contratto in fieri inter
alios. Fino
agli anni ’60 la giurisprudenza non reputava antigiuridico ai sensi dell’art.
2043 c.c. il comportamento del soggetto che s’inserisce nelle trattative altrui
concludendo un contratto “destinato” ad altri, in quanto riteneva una tale
condotta esercizio di un diritto - causa di esclusione dell’antigiuridicità -
in particolare del diritto alla libertà di iniziativa economica consacrato
nell’art. 41 Cost.. A
partire dagli anni ’60, invece, si è ravvisata in materia una fattispecie di
abuso del diritto, in base al rilievo che chi si intromette nelle trattative inter alios actae intende perseguire un
interesse non meritevole di tutela, perché realizzato in violazione del
generale dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., applicabile anche nei
rapporti tra privati. 2. 3. Artt. 1175 e 1375 c.c. La
valorizzazione della clausola generale della buona fede, che, com’è noto,
informa l’intera materia contrattuale ed obbligazionale, ha condotto la
giurisprudenza più recente ad individuare ipotesi di abuso del diritto anche in
tale settore. Da
tempo già la dottrina era concorde nel ravvisare nella responsabilità
precontrattuale ex art. 1337 c.c. la sanzione per il comportamento abusivo
della parte che avesse receduto ingiustificatamente dalle trattative : si
trattava di una palese violazione del principio che vieta di ‘venire contra factum proprium’. Proseguendo
su tale linea, i giudici appaiono ora propensi ad utilizzare, ai fini di cui
trattasi, altresì la buona fede nell’esecuzione del contratto. In particolare,
intesa quest’ultima come oggetto di un obbligo che entra nel contratto
integrandone il contenuto - specificandosi nel dovere (negativo) di non abusare
della propria posizione al fine di non aggravare ingiustificatamente la
condizione della controparte, nonché, si ritiene, nel dovere (positivo) di
attivarsi per salvaguardare l’utilità della controparte nei limiti in cui ciò
non comporti un apprezzabile sacrificio delle proprie ragioni - si è visto
nella violazione della buona fede un indice sintomatico di abuso del diritto,
sanzionato nelle forme tipiche della responsabilità contrattuale o, talora,
attraverso rimedi che potremmo definire di ‘esecuzione in forma specifica’. Possono
al riguardo citarsi alcuni casi, venuti all’attenzione della giurisprudenza,
emblematici dell’indirizzo interpretativo sopra descritto. Celebre
il caso Fiuggi : il
Comune di Fiuggi aveva concesso ad una società la gestione delle sorgenti,
prevedendo che il canone fosse rapportato al prezzo di vendita delle bottiglie
di acqua minerale. Tuttavia, la società concessionaria era riuscita nel tempo a
mantenere fisso tale prezzo nonostante l’inflazione galoppante, curando di
vendere le bottiglie ad una società controllata, deputata a rivenderle a maggior
prezzo. L’ “astuto accorgimento”, che evitava alla società concessionaria di
subire aumenti del canone di concessione, fu giudicato quale violazione del
canone di cui all’art. 1375 e, conseguentemente, quale inadempimento
contrattuale, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto. Il nesso con
l’abuso del diritto era evidente : “all’eccezione ‘feci, sed iure feci’, opposta dalla società concessionaria, poteva
essere dal concedente vittoriosamente replicato che dei propri diritti (del
diritto di fissare liberamente il prezzo di vendita dell’acqua minerale, tanto
da parte sua quanto da parte della controllata) essa aveva abusato, giacchè li
aveva esercitati in modo da pregiudicare l’interesse della controparte
contrattuale”[11]. Ancora,
il parametro di cui all’art. 1375 c.c. ha consentito un sindacato giudiziario
sull’atto unilaterale del contraente posto in essere in esecuzione del
contratto. Così,
in materia di contratto di agenzia, la Cassazione (18/12/85 n. 6475[12])
ha ritenuto che il diritto del preponente di rifiutare le proposte dell’agente
va esercitato conformemente al principio di buona fede nell’esecuzione del
contratto ; conseguentemente, il rifiuto pregiudiziale di dare corso alle
proposte dell’agente (cosiddetto rifiuto sistematico), violando il predetto
principio, è fonte di risarcimento del danno. Più
di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato abuso del diritto nel
comportamento della banca che receda in modo imprevisto ed arbitrario
dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato ovvero a tempo
determinato, ma in cui il recesso sia pattiziamente consentito anche
in difetto di giusta causa, esigendo l’immediato rientro. La Cassazione
(21/5/97 n. 4538) ha,
infatti, osservato che, se è vero che
nel quadro della disciplina dettata dal codice civile è consentito alla
banca (così come al cliente) di recedere in qualsiasi momento da un rapporto di
apertura di credito a tempo indeterminato, con il solo obbligo di darne
preavviso alla controparte, ex art. 1845, ult. cpv., così come è consentita la
recedibilità ad nutum con riferimento
ad ipotesi di apertura di credito a tempo determinato, in cui le parti, ex art.
1845, commi 1 e 2, abbiano previsto la deroga alla necessità della giusta causa
ai fini dell’esercizio del recesso prima della scadenza, ciò, tuttavia, non
implica la totale insindacabilità del modo di esercizio del diritto potestativo
di recesso da parte della banca. Il diritto potestativo di recesso ad nutum deve, infatti, considerarsi
illegittimo, quando, alla stregua di una valutazione secondo buona fede, appaia
del tutto privo di ragione giustificatrice e ciò risulti provato dall’altra
parte. Precisamente,
il recesso della banca è ritenuto assumere connotati del tutto imprevisti ed
arbitrari, quando risulti in contrasto “con la ragionevole aspettativa di chi,
in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca e all’assoluta normalità
commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della
provvista creditizia per il tempo previsto e non potrebbe perciò pretendersi
sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se
non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un’apertura di credito
viene normalmente convenuta”. In
una successiva pronuncia (Cass., sez. I civ. 29/10/99 – 14/7/2000 n. 9321[14]),
i giudici di legittimità hanno esteso i superiori principi - id est, sindacato giudiziale della
legittimità del recesso della banca, secondo il parametro di cui all’art. 1375
c.c., che ne misuri l’eventuale carattere imprevisto ed arbitrario -
all’ipotesi di rapporto di apertura di credito a tempo determinato, in cui il
recesso sia consentito in presenza di una giusta causa tipizzata dalle
parti. Secondo
il disposto del primo e secondo comma dell’art. 1845 c.c., infatti, nel caso di
apertura di credito a tempo determinato, la banca non può recedere prima della
scadenza del termine se non per giusta causa, concedendo al cliente un termine
di quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi
accessori. La norma fa, peraltro, salvo il patto contrario, sicchè le parti
possono convenzionalmente derogare alla necessità della giusta causa ed è
pacifico che sia derogabile anche il termine di quindici giorni per la
restituzione. Ora,
si ritiene che, come le parti hanno facoltà di derogare alla necessità della
giusta causa del recesso (ipotesi cui si riferiva la precedente pronuncia della
Cassazione), così possono tipizzare le circostanze che legittimano l’esercizio
del diritto potestativo di recesso da parte della banca. Secondo
i supremi giudici, la verifica in concreto dell’eventuale contrarietà a buona
fede del recesso deve a maggior ragione ammettersi nell’ipotesi in cui le parti
non abbiano derogato alla previsione della necessità della giusta causa, ma ne
abbiano tipizzato alcune fattispecie. In
effetti, a voler riconoscere il controllo giudiziale anche in presenza delle
fattispecie contrattualmente tipizzate di giusta causa, al ricorrere delle
quali il recesso dovrebbe ritenersi senz’altro consentito e, a rigore,
insindacabile, si corre il rischio di ledere l’autonomia contrattuale delle
parti. All’obiezione
la Cassazione risponde che, considerato che la necessità della giusta causa
“costituisce una sorta di antidoto all’abuso del diritto”, il sindacato sulla
conformità dell’esercizio del potere di recesso al principio di buona fede,
anche in presenza di una giusta causa tipizzata dalle parti del rapporto
contrattuale, “non ha per effetto la sostituzione della regola negoziale con
una regola giudiziale, con il conseguente stravolgimento dell’economia del
contratto, attenendo tale sindacato non alla validità della clausola, che è
data per presupposta, ma al comportamento esecutivo. Infatti, come è stato in
altra occasione affermato (sent. 2503/91) in tema di esecuzione del contratto
la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone
a ciascuna parte di tenere quei comportamenti
che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere
extracontrattuale del neminem laedere,
senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a
preservare gli interessi dell’altra parte”. Infine,
sono state ravvisate ipotesi di esercizio abusivo del diritto di voto
nell’ambito delle assemblee di società di capitali. Abuso,
innanzitutto, da parte della maggioranza assembleare, che approvi una
deliberazione ispirata esclusivamente ad proprio interesse extrasociale.
L’annullabilità di siffatte delibere viene fondata, dal Supremo Collegio (Cass.
26/10/95 n. 11151),
non più sul parapubblicistico eccesso di potere della maggioranza, bensì,
appunto, sull’abuso del diritto di voto. I supremi giudici muovono dalla
premessa che, “con l’esercizio del diritto di voto, il socio dà esecuzione al
contratto di società, sicchè il diritto di voto deve, a norma dell’art. 1375
c.c., essere esercitato secondo buona fede ; la conclusione è che il voto
espresso per realizzare un interesse extrasociale, con danno per la minoranza,
integra gli estremi dell’abuso del diritto”. La
giurisprudenza di merito
ha altresì ricostruito ipotesi di abuso del diritto da parte della minoranza
assembleare. I soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale
hanno, infatti, il diritto di chiedere ed ottenere la convocazione
dell’assemblea. Secondo i giudici, gli amministratori, lungi dal dover valutare
esclusivamente i requisiti formali di cui all’art. 2367, comma 1, c.c., hanno
il potere-dovere di respingere la richiesta della minoranza, laddove essa
appaia illogica, immotivata, determinata da un velleitario spirito di ‘chicane’, ovvero dall’intento di
ostacolare sistematicamente il regolare svolgimento dell’attività societaria. 3. Abuso del diritto e
responsabilità extracontrattuale. Premesso
che, come emerge dalle pronunce giurisprudenziali, all’abuso del diritto
l’ordinamento consente di reagire anche al di fuori del modello dell’art. 2043
c.c., occorre verificare quando l’esercizio abusivo del diritto possa
considerarsi fonte di responsabilità aquiliana. Problematica
è, soprattutto, l’individuazione degli elementi, descritti dall’art. 2043 c.c.,
del “danno ingiusto” e del “dolo” o “colpa” del danneggiante, quale necessaria
componente soggettiva della condotta lesiva. Quanto
all’ingiustizia del danno, possono essere di aiuto le indicazioni contenute
nella celebre sent. 500/99, in cui le Sezioni Unite, nello statuire la natura
di norma primaria dell’art. 2043, non meramente sanzionatrice di precetti
altrove posti nell’ordinamento giuridico, hanno devoluto al giudice di merito
il compito di procedere ad una selezione degli interessi giuridicamente
rilevanti, la lesione dei quali soltanto può integrare un danno “ingiusto”. Al
fine di accertare il requisito in questione, il giudice deve istituire un
giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, e cioè dell’interesse
effettivo del soggetto che si afferma danneggiato e dell’interesse che il
comportamento lesivo dell’autore del fatto è volto a perseguire, al fine di
accertare se il sacrificio dell’interesse del soggetto danneggiato trovi o meno
giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell’autore
della condotta, in ragione della sua prevalenza. Detta
prevalenza, peraltro, va accertata alla stregua del diritto positivo. Nel
nostro caso, tuttavia, una volta respinto il principio ‘qui iure suo utitur neminem laedit’, sostituito dall’opposto
brocardo ‘qui iure suo abutitur alterum
laedit’, non può invocarsi la tutela accodata all’interesse del
danneggiante attraverso disposizioni specifiche che gli riconoscono la
titolarità di un diritto soggettivo, risolvendo così in radice il conflitto a
favore dell’autore dell’illecito, ma bisogna avere riguardo all’interesse al
cui soddisfacimento è strumentale l’atto di esercizio del diritto. Occorre,
cioè, verificare se detto interesse sia comunque preso in considerazione
dall’ordinamento e lo si possa, quindi, considerare meritevole di
protezione : la composizione del conflitto con il contrapposto interesse
del danneggiato è, quindi, affidata alla decisione del giudice, che dovrà stabilire
se si è verificata una rottura del “giusto” equilibrio intersoggettivo, e
provvedere a ristabilirlo mediante il risarcimento. Si vuol dire che in tale
indagine di natura comparativa, condotta alla luce del diritto positivo, si
concreta l’accertamento del requisito dell’abusività, da considerare rilevante
sub specie di “ingiustizia” del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c.. E’
probabilmente ad una siffatta indagine che si vuole alludere quando si ripete
che si ha abuso del diritto allorchè si persegua una finalità che travalica lo
scopo per il quale il diritto stesso è riconosciuto dall’ordinamento : in
tal caso, si tende a realizzare un interesse che non appare meritevole di
protezione e che pertanto non può prevalere, sacrificandolo, sull’interesse del
danneggiato. La medesima idea è verosimilmente sottesa all’indirizzo dottrinale
che, in sede di interpretazione dell’art. 833 c.c., richiede l’oggettiva
sproporzione tra il vantaggio ricavato dal proprietario e il pregiudizio
sofferto dal terzo : essa è sintomatica del superamento dei limiti di
protezione del diritto e del fatto che l’interesse perseguito dal titolare è
destinato a soccombere nel conflitto con quello del danneggiato. In
effetti, sembra che la comparazione tra i contrapposti interessi di danneggiante
e danneggiato si renda necessaria anche quando, nel campo contrattuale, venga
utilizzato il canone della buona fede come criterio di valutazione
dell’esercizio del diritto, atto a distinguere tra uso ed abuso del proprio
diritto (sebbene, in tali casi, i rimedi sanzionatori vengano rinvenuti al di
fuori del modello di cui all’art. 2043 c.c.) . Così,
ad es., con riguardo alla questione, a lungo controversa in giurisprudenza, se
debba considerarsi legittimo o meno il comportamento del creditore che agisca
per l’adempimento parziale del suo credito, dando luogo ad una parcellizzazione
dell’unico credito pecuniario in più domande da proporsi innanzi ad un giudice
diverso ed inferiore rispetto a quello che sarebbe stato competente a conoscere
dell’intero credito, un orientamento delle sezioni semplici della Cassazione ha
dato risposta negativa al quesito “sulla base del rilievo che la clausola
generale di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) - operante anche
nella fase patologica conseguente al mancato o inesatto adempimento - impedisce
di considerare legittimo il comportamento del creditore che, attraverso una
anomala tecnica di frazionamento nel tempo delle azioni giudiziarie, prolunghi
arbitrariamente, concretando un vero e proprio abuso del diritto, il vincolo
coattivo cui deve sottostare il debitore”. Il richiamo ai precetti di cui agli
artt. 1175 e 1375 c.c. è, peraltro, integrato, ai fini della valutazione
dell’abusività e, quindi, dell’ingiustizia del danno, da un giudizio di
comparazione tra gli interessi in conflitto, del tipo sopra descritto : si
afferma, infatti, che il citato comportamento del creditore arreca al debitore
un “pregiudizio, non giustificato da un interesse oggettivamente apprezzabile e
meritevole di tutela del creditore” (Cass. 6900/97 ; Cass. 7400/97 ;
Cass. 11271/97). Di
recente, il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Unite
(sent. 5/11/99 – 10/4/2000 n. 108),
le quali hanno fatto proprio l’opposto orientamento che si pronunciava per la
legittimità del frazionamento della pretesa creditoria in più azioni
giudiziarie. In
tale occasione i supremi giudici ordinari hanno, innanzitutto, considerato fuor
di luogo il richiamo ai principi di correttezza e buona fede : “non
bisogna dimenticare - osservano - che la prima violazione degli anzidetti
principi è stata compiuta, in via di ipotesi, dal debitore, il quale è
inadempiente alla sua obbligazione”. La
Suprema Corte ha, quindi, contestato l’esattezza dell’esito del giudizio
comparativo posto a base dell’accertamento del carattere abusivo della condotta
del creditore. Osserva, infatti, che quello del creditore di chiedere
giudizialmente un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, è
un potere “non negato dall’ordinamento e rispondente ad un interesse del
creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto
del debitore alla difesa delle proprie ragioni”. Sotto
il primo profilo, il ricorso ad un giudice inferiore[19],
più celere nella definizione delle controversie e innanzi al quale la lite
costa di meno, anche se la sua conclusione non è interamente satisfattiva della
pretesa, viene considerato rispondente ad un apprezzabile interesse del
creditore, il quale può anche, attraverso questo mezzo, sperare in un
adempimento spontaneo da parte del debitore del debito residuo ed,
eventualmente, nell’accertamento con effetto di giudicato della sussistenza del
rapporto da cui il debito deriva, con indubbio vantaggio - pienamente legittimo
- per le ulteriori azioni. Sotto
il secondo profilo, il debitore può adeguatamente tutelarsi, provvedendo a
mettere in mora il creditore, offrendogli il pagamento dell’intera somma dovuta
ovvero, laddove contesti nella sua interezza il proprio debito, può chiedere,
con efficacia di giudicato, l’accertamento negativo circa il rapporto da cui si
pretende sorto il debito, con devoluzione dell’intera controversia al giudice
superiore ai sensi dell’art. 34 c.p.c.
(anche qui, vedi al riguardo considerazioni correttive di cui a nota n. 2). Ancora,
nei casi sopra esaminati parimenti contrassegnati dal ricorso alla clausola
della buona fede, i giudici mostrano evidentemente di non poter prescindere da
una valutazione circa la meritevolezza di tutela dell’interesse perseguito
dall’autore del comportamento astrattamente abusivo, in rapporto con
l’interesse del soggetto pregiudicato. Così,
non può considerarsi meritevole di protezione, alla stregua dell’ordinamento
positivo, l’interesse extrasociale della maggioranza assembleare o l’interesse
della banca che receda improvvisamente dal contratto di apertura di credito a
tempo indeterminato, da considerare soccombente rispetto all’interesse del
cliente, la cui aspettativa di disporre della provvista creditizia per tempo
previsto va protetta in via preferenziale, perché ragionevolmente fondata su
comportamenti usualmente tenuti dalla banca e sull’assoluta normalità
commerciale dei rapporti in atto. Quanto
all’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2043 c.c., bisogna tener conto
dell’orientamento dottrinale dominante che, risentendo in certa misura
dell’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 833 c.c., ritiene necessaria,
ai fini dell’abusività (e quindi dell’illiceità) dell’atto di esercizio del
diritto, l’intenzione di nuocere. Ne deriverebbe una restrizione dell’ambito
applicativo dell’art. 2043 c.c. ai comportamenti sorretti da un atteggiamento
doloso, con esclusione degli atti colposi. Di
un simile orientamento c’è traccia nella comune opinione secondo la quale, in
tema di doppia alienazione immobiliare, la responsabilità aquiliana del secondo
acquirente-primo trascrivente va delimitata alle ipotesi di mala fede
contrattuale, essendo tuttavia controverso se ad integrare quest’ultima occorra
l’intento di arrecare danno al primo acquirente oppure basti la consapevolezza
del pregresso acquisto non trascritto. Pacifico è, in ogni caso, che tale
responsabilità non può estendersi fino a configurare un illecito colposo del
secondo acquirente, il quale, ignaro della precedente vicenda contrattuale,
faccia affidamento sulla prima legittimazione del suo dante causa. Si ammette,
dunque, di essere di fronte ad un’ipotesi in cui l’ambito di operatività
dell’art. 2043 c.c. viene ristretto ai soli casi in cui il comportamento
antigiuridico sia supportato dal coefficiente psichico del dolo : non è,
infatti, ammissibile aggravare eccessivamente la posizione giuridica del
secondo acquirente, facendo incombere su di lui l’obbligo di verificare
l’assenza di un precedente atto dispositivo, anche perché quest’ultimo non
risulta dai registri immobiliari. Quanto detto per l’ipotesi di doppia
alienazione immobiliare, dai più considerata espressione di abuso del diritto,
dovrebbe poter valere per gli atti di esercizio abusivo dei propri diritti, in
genere. Non
manca, peraltro, chi, muovendo da una lettura in termini oggettivi del fenomeno
dell’abuso del diritto, giunge sostanzialmente a ravvisare in capo all’autore
dell’abuso una responsabilità di tipo oggettivo, con la conseguenza che il
soggetto che ha risentito pregiudizio dall’atto abusivo potrà limitarsi a
provare lo sviamento dal fine previsto dalla norma attributiva del diritto,
secondo un parametro oggettivo di riscontro, nonché il nesso di causalità tra
l’abuso e il pregiudizio subito, non essendo necessaria la dimostrazione di un
atteggiamento doloso o colposo dell’autore dell’abuso. 4. Rimedi diversi dalla
responsabilità aquiliana di tipo risarcitorio. La
più recente giurisprudenza, volta a valorizzare il principio di buona fede ai
fini dell’accertamento di un possibile abuso anche in campo contrattuale, ha
smentito il diffuso convincimento che l’abuso del diritto non produca altra
conseguenza se non l’obbligazione di risarcire il danno. Assunto
il dovere di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. come integrativo del
contenuto stesso del contratto, la violazione di esso concreta un inadempimento
contrattuale, con conseguente applicazione dei rimedi legislativamente previsti
per reagire a quest’ultimo (quindi, oltre che 1218 c.c., anche 1453 o 1460
c.c.). Si spiega allora come nel caso Fiuggi si sia pervenuti alla risoluzione
del contratto eseguito mala fide,
accordando alla parte lesa una più adeguata (rispetto a quella costituita dal
mero risarcimento) protezione, consistente nella possibilità di rinegoziare il
risolto contratto a più accorte condizioni. Allorchè,
invece, il principio di buona fede sia assunto, come pare potersi desumere
dalla succitate pronunce giurisprudenziali, quale criterio indicativo di una
mera modalità comportamentale estranea alla trama precettiva del regolamento
contrattuale, i rimedi individuati dalla giurisprudenza contro il comportamento
contrario a buona fede e, perciò, abusivo, sono sempre di tipo specifico, senza
però involgere la sorte del contratto. Si
comprende, dunque, in questa prospettiva come l’adozione di una delibera da
parte di una maggioranza assembleare, che abbia esercitato il proprio di
diritto di voto ex art. 2351 c.c. per realizzare un interesse extrasociale, sia
sanzionata dall’annullamento di siffatta deliberazione ; come il rimedio contro
una richiesta di convocazione dell’assemblea, avanzata dalla minoranza
assembleare per puro spirito di chicane,
sia rappresentato dalla reiezione di una tale richiesta o dall’inefficacia
della convocazione così - abusivamente - effettuata ; come la conseguenza
dell’esercizio arbitrario ed improvviso del diritto di recesso ad nutum della banca dal contratto di
apertura di credito a tempo indeterminato sia la paralisi dell’effetto
risolutivo del recesso medesimo. Tutte
ipotesi in cui, secondo la dottrina, la violazione del dovere di buona fede
(concretante un abuso del diritto in fase di esecuzione del contratto) è
sanzionata da una sorta di ‘esecuzione in forma specifica’ del dovere in
parola. Di
ciò si ravvisa una previsione legislativa espressa nell’art. 1359 c.c., in
rapporto con l’art. 1358, che impone alle parti di comportarsi secondo buona
fede in pendenza della condizione. L’art. 1359, infatti, fingendo avverata la
condizione mancata per causa imputabile a chi aveva interesse contrario al suo
avveramento, fa scaturire dall’abuso del diritto così realizzato, non già la
generica obbligazione di risarcire il danno, ma l’efficacia del contratto. Costituisce,
inoltre, una repressione forte (perché specifica) dell’abuso del diritto il
diniego di protezione giuridica per chi
del proprio diritto abusa, diniego concretantesi o nella reiezione della
pretesa o della eccezione o, addirittura, nella perdita del diritto del quale
si è abusato. Appartengono
al secondo modello norme come l’art. 330 c.c., che sanziona l’abuso della
potestà genitoriale sui figli con la decadenza della potestà medesima, ovvero
come l’art. 1015 c.c., che prevede la cessazione del diritto di usufrutto per
il titolare che ne abbia abusato. Rientrano
nel primo modello, invece, il caso, prima esaminato, dell’azione volta ad
ottenere l’adempimento parziale del credito pecuniario, che, ove ritenuta
espressione di abuso del diritto, è sanzionata con la inammissibilità della
domanda giudiziale, nonché il caso della abusiva rivendicazione giudiziaria di
un diritto, allorchè cioè l’attore abbia adito il giudice nella consapevolezza
di non poter ricavare alcuna utilità, allo scopo di nuocere all’avversario. La
sanzione, anche in quest’ultima ipotesi, sarebbe teoricamente costituita dalla
reiezione della domanda giudiziale ; tuttavia, bisogna tener conto del
disposto dell’art. 96 c.p.c. che prevede una responsabilità risarcitoria in
capo alla parte soccombente, che abbia agito o resistito in giudizio con dolo o
colpa grave. Più
in generale, può citarsi in questo contesto il rimedio dell’exceptio doli generalis, diretta a
provocare la reiezione dell’altrui pretesa o eccezione che si manifesti doloso
esercizio di un diritto. Per
il diritto romano l’exceptio doli era
rimedio generale, in grado di sventare ogni forma di abuso del diritto. Sue
moderne applicazioni sono, in materia di titoli di credito, gli artt. 1993,
comma 2, c.c., 21 e 65 l. camb., 25 e 57 l. ass.. Tali norme, infatti, pur
escludendo l’opponibilità al terzo possessore del titolo delle eccezioni
personali ai precedenti possessori, la ammettono ove il possessore medesimo
abbia agito intenzionalmente (o scientemente) a danno del debitore. E’,
allora, possibile la c.d. exceptio doli
generalis, essendosi in presenza di un abuso del diritto, posto che
l’esercizio del diritto in questione (diritto di credito, connotato dal
requisito dell’autonomia rispetto al rapporto fondamentale) travalica la
finalità oggettiva della norma che ad esso accorda tutela (salvaguardia della
sicurezza dei traffici e dell’affidamento dei terzi). Un’ulteriore
ipotesi legislativa di abuso del diritto sanzionato col rimedio dell’exceptio doli generalis è rinvenibile, in materia di società, nell’art. 2384,
comma 2, c.c., che prevede l’inopponibilità ai terzi delle limitazioni al
potere di rappresentanza degli amministratori risultanti dall’atto costitutivo
o dallo statuto, anche se pubblicate, salva la prova che i terzi abbiano
intenzionalmente agito a danno della società. La
tendenza giurisprudenziale odierna è nel senso di applicare il rimedio dell’exceptio doli generalis, in quanto basato sulle clausole generali di correttezza
e buona fede, oltre le predette fattispecie legislative, come dimostrano le sue
applicazioni in materia di contratto autonomo di garanzia. Com’è
noto, il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico che crea una
garanzia personale, come la fideiussione, del tutto svincolata, però, dal
rapporto garantito. L’interesse tutelato con la garanzia autonoma è quello
all’esecuzione sicura e tempestiva della prestazione, non ritardata da
contestazioni sul diritto garantito. Se, tuttavia, le contestazioni risultano
già sicuramente fondate (in quanto esistono prove certe ed evidenti circa
l’inesistenza o l’estinzione del credito garantito), il creditore che
ciononostante si avvale della garanzia, realizza non più l’interesse
all’adempimento sicuro e non ritardato, bensì quello (non meritevole di tutela)
di appropriarsi di una prestazione non dovutagli. Allineandosi
alla giurisprudenza francese, la giurisprudenza italiana di merito non è
rimasta insensibile all’esigenza di tutela del garante contro un uso distorto
della garanzia autonoma, riconoscendo al garante - pur nella inopponibilità
delle eccezioni relative al rapporto tra debitore garantito e creditore - la
possibilità di opporre l’exceptio doli
nei confronti del beneficiario che escuta la garanzia senza averne alcun
diritto in base al rapporto principale o, comunque, per un vantaggio ingiusto. Tuttavia, si afferma
che il garante possa, anzi debba rifiutare il pagamento esclusivamente in
presenza di una prova documentale o, comunque, di una prova certa, evidente e
incontestabile dell’inesistenza del debito garantito ; si ammette anche
che il garante possa richiedere al giudice la tutela d’urgenza ex art. 700
c.p.c. nella forma dell’inibitoria dell’escussione della garanzia, ossia
attraverso la sospensione temporanea del pagamento. Si vedano anche l’art. 840, comma 2, c.c., che vieta al proprietario del suolo di opporsi ad attività di terzi che si svolgono a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle ; e l’art. 844 c.c., sul divieto di immissioni (nel fondo del vicino) che superino la normale tollerabilità. Tratto dal sito http://www.diritto.it/articoli/civile/levanti.html (*) Il testo sopra riportato è tratto da Internet, e l'Autore/Autrice non ha alcuna connessione od appartenenza con lo studio Marzorati che - per rendere gratuitamente un servizio divulgativo ai navigatori della Rete - si limita a riportarlo, rtenendolo di pregio.
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