S.A. è stata sottoposta a processo penale per avere abbandonato il domicilio coniugale allo scopo di unirsi con un collega di lavoro, al quale si era legata sentimentalmente. Le è stato contestato lart. 570 primo comma, del codice penale, che punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 200 mila a 2 milioni chiunque, abbandonando il domicilio domestico, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge. Sia il Pretore di Pistoia che, in grado di appello, la Corte di Firenze lhanno ritenuta responsabile del reato attribuitole. Ella ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra laltro, che la violazione dellobbligo di fedeltà o il semplice allontanamento dal domicilio non implicano di sé il reato previsto dallart. 570 cod. pen. La Suprema Corte (Sezione Sesta Penale n. 9440 del 5 settembre 2000, Pres. Troiani, Rel. Leonasi) ha rigettato il ricorso, ricordando che lart. 146 del codice civile autorizza un coniuge ad allontanarsi dalla residenza familiare solo quando sia stata proposta domanda giudiziale di separazione, annullamento o scioglimento del matrimonio. La Corte ha peraltro richiamato la sua giurisprudenza secondo cui lallontanamento deve ritenersi giustificato e, quindi, non costituisce reato, anche quando ci si trovi in presenza di un comportamento dellaltro coniuge così ingiurioso o iniquo da rendere allaltro impossibile o gravemente penosa la convivenza. Nel caso in esame ha osservato la Corte non è stato accertato che il marito abbia tenuto un qualsiasi comportamento contrario ai suoi obblighi coniugali o alla corretta conduzione della vita familiare. Si è anzi stabilito che la sig.ra S.A. si allontanò dalla casa coniugale al solo fine di coltivare la sua nuova relazione sentimentale senza impacci di sorta. Tale comportamento ha affermato la Corte é penalmente rilevante, anche se lastensione da contatti sessuali con altre persone non è, in sé, parte degli obblighi di assistenza familiare, con la conseguenza che il semplice fatto di adulterio non coinvolgente la partecipazione di un coniuge alla vita dellaltro (sul piano morale, intellettuale ed affettivo, oltre che fisico) non integra il reato previsto dallart. 570 cod. pen.
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