|
Cassazione - Sezione Prima Civile Sentenza 28 marzo 2003 n. 4736/2003 Presidente A. Saggio -
Relatore A. Criscuolo Svolgimento del processo Con
ricorso notificato il 20 settembre 1995 G. D. chiese
al Tribunale di Napoli che fosse pronunziata la cessazione degli effetti
civili del matrimonio da lui contratto con rito religioso il primo gennaio
1991 con F. L.. A
sostegno della domanda addusse che erano trascorsi oltre tre anni dalla
comparizione delle parti davanti al presidente del Tribunale nel giudizio di
separazione personale concluso con decreto di omologazione in data 9 gennaio
1992. Aggiunse che da quel tempo l'effettiva convivenza era cessata e che lo
stato di separazione perdurava. Esperito
senza esito il tentativo di conciliazione, il presidente del Tribunale
determinò in via provvisoria l'assegno di mantenimento a favore della
convenuta in lire 400.000 mensili e rimise le parti davanti al giudice
istruttore per l'ulteriore corso del processo. La
convenuta L. si costituì e non si oppose al divorzio, ma chiese un
adeguamento dell'assegno nella misura minima di lire 500.000 mensili. All'esito
dell'istruzione il Tribunale, con sentenza depositata il 23 luglio 1996,
pronunziò la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le
parti; pose a carico del D. il pagamento di un assegno mensile di lire
400.000, da adeguare secondo gli indici Istat su base annua; dichiarò
compensate le spese del giudizio. Il
D. propose appello, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui
aveva riconosciuto alla L. il diritto ad un assegno di divorzio. A sostegno
del gravame addusse che i presupposti per il riconoscimento di tale assegno
non ricorrevano perché non era provata l'effettiva impossibilità per la
convenuta di procurarsi da sola i mezzi necessari al suo sostentamento.
L'appellante osservò, inoltre, che il Tribunale, nel determinare la misura
dell'assegno, non aveva considerato la brevissima durata del matrimonio
(appena sette mesi fino alla comparizione delle parti nella fase
presidenziale del giudizio di separazione) e il fatto che l'ex casa coniugale
e il relativo arredo erano stati acquistati dal medesimo appellante in epoca
anteriore alla celebrazione del matrimonio. Egli, infine, dichiarò che -
quale sottoufficiale dei carabinieri - riceveva uno stipendio netto di circa
lire 2.500.000 al mese, col quale doveva provvedere non soltanto al proprio
mantenimento ma anche a quello della sua convivente, dalla quale aveva avuto
due figlie ancora in tenera età. L'appellata
si costituì per resistere al gravame, del quale contestò la fondatezza
chiedendone il rigetto. La
Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 13 luglio 1999, in
parziale accoglimento dell'impugnazione determinò in lire 300.000 mensili, da
rivalutare annualmente in base agli indici Istat, la misura dell'assegno
dovuto dal D. alla L. e dichiarò compensate tra le parti le spese del grado. La
Corte territoriale considerò: che,
quanto al primo motivo, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza
condizioni indispensabili per il riconoscimento dell'assegno di divorzio
(avente natura assistenziale) erano la mancanza, per il coniuge che lo
richiedeva, di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni
obiettive e l'inferiorità della sua posizione economica rispetto all'altro
coniuge, mentre gli altri criteri (condizioni dei coniugi, ragioni della
decisione, contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione
familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune,
reddito di entrambi), valutati e confrontati alla luce della durata del
matrimonio, erano destinati ad operare soltanto se l'accertamento dell'unico
elemento obiettivo si fosse risolto positivamente; che,
nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dalla L. risultava che
costei era iscritta come disoccupata nelle liste di collocamento e dalle
certificazioni mediche, inoltre, emergeva che l'appellata era affetta da
"nevrosi reattiva con note fobico-ossessive in soggetto
psicolabile", malattia per la quale era sconsigliato l'espletamento di
attività lavorative; che,
pertanto, poiché l'appellata aveva provato di essere priva di adeguati mezzi
economici per ragioni indipendenti dalla sua volontà, il giudizio espresso
dal Tribunale in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla
legge per il riconoscimento del diritto all'assegno andava condiviso; che,
invece, il secondo motivo d'impugnazione, col quale il D. aveva contestato la
congruità dell'assegno di divorzio fissato dal primo giudice, appariva
parzialmente fondato, perché una ponderata valutazione dei criteri indicati
dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, messi anche in relazione alla breve
durata della convivenza matrimoniale, conduceva a ritenere equa una riduzione
dell'assegno medesimo a lire 300.000 mensili, da adeguare annualmente secondo
gli indici Istat, in quanto tale somma si rivelava più aderente alle concrete
possibilità economiche del D., avuto riguardo allo stipendio riscosso
dall'appellante e all'esigenza di provvedere anche al mantenimento della sua
nuova compagna e delle due figlie avute dalla stessa. Contro
la suddetta sentenza il D. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un
unico articolato motivo, illustrato con memoria. L'intimata non ha svolto in
questa sede attività difensiva. Motivi
della decisione Con
l'unico mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970 (come
modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74) e dell'art. 116 c.p, c., nonché
omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della
controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civile. La
legge n. 74 del 1987, modificando la precedente disciplina dell'assegno di
divorzio, avrebbe subordinato l'attribuzione di tale assegno alla sola
circostanza che il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati
o non possa procurarseli per ragioni obiettive. La
sola mancanza di mezzi adeguati, dunque, non sarebbe più sufficiente per il
riconoscimento dell'assegno, essendo altresì necessario che il soggetto non
possa procurarseli per ragioni obiettive. La
Corte territoriale avrebbe confermato a carico del D. l'obbligo di pagare il
detto assegno facendo leva sia sull'iscrizione della L. nelle liste di collocamento
sia sulle certificazioni mediche in atti, mentre una corretta interpretazione
dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970 (testo vigente) e
l'applicazione dei principi elaborati da questa Corte avrebbero dovuto
condurla a soluzione opposta. La
sentenza impugnata, infatti, si porrebbe in contrasto sia con la ratio legis,
che avrebbe inteso escludere la possibilità per un coniuge di vedersi
riconoscere pure rendite di posizione, sia con il principio enunciato da
questa Corte secondo cui "in tema di divorzio, il coniuge che richiede
l'assegno di cui al comma sesto dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.
898, mentre può limitarsi a dedurre di non avere i mezzi adeguati,
trasferendo così sulla controparte l'onere probatorio della contraria verità,
allorché deduce invece la impossibilità per ragioni obiettive di procurarsi
quei mezzi ha l'onere di provare il fondamento di tale situazione". Nel
caso in esame la Corte di appello sarebbe incorsa in palese contraddizione,
nel ritenere raggiunta la prova dell'impossibilità per l'intimata di
procurarsi propri mezzi di sostentamento, sulla base di due documenti tra
loro in contrasto, cioè l'iscrizione al collocamento effettuata dalla donna
per essere avviata al lavoro ed un certificato medico che escluderebbe la
capacità lavorativa della stessa donna. La
contraddizione risulterebbe ancor più evidente considerando che la L., nata
nel 1969, avrebbe un'età che la porrebbe in grado di svolgere qualunque
attività lavorativa, onde la prova dell'impossibilità di procurarsi i mezzi
di sostentamento dovrebbe essere offerta in modo rigoroso e non con un
semplice certificato medico non supportato da altri documenti. Inoltre
la detta impossibilità non sarebbe provata dall'iscrizione nelle liste di
collocamento, di per sé insufficiente a dimostrare di avere fattivamente
ricercato l'inserimento in un'attività lavorativa, circostanza in relazione
alla quale mancherebbe in atti qualsiasi prova. Richiamati
ancora i principi affermati da questa Corte per il riconoscimento
dell'assegno, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe
dato la necessaria rilevanza al brevissimo periodo di convivenza coniugale
che avrebbe caratterizzato il matrimonio de quo, pur documentato in atti (in
realtà inferiore a sette mesi). Sarebbe stato legittimo chiedersi se una
convivenza coniugale così breve fosse idonea a giustificare il riconoscimento
del diritto ad un assegno di divorzio, soprattutto quando il coniuge
richiedente sia in giovanissima età e manchi una prova certa in grado di
escludere che il medesimo sia in condizioni di procurarsi adeguati mezzi di
sostentamento. La
soluzione negativa si imporrebbe anche alla luce di un altro principio, del
pari disapplicato dalla Corte territoriale, secondo cui nell'accertamento
delle capacità patrimoniali dell'obbligato il giudice deve tenere conto del
reddito di quest'ultimo al netto delle spese di produzione e degli oneri
derivanti dalla contribuzione ai bisogni di una nuova famiglia, costituita
dall'obbligato medesimo dopo il divorzio. Il
ricorso non ha fondamento. La
Corte territoriale ha avuto ben presente il principio di diritto secondo cui,
nell'ambito del sistema normativo introdotto con la legge n. 74 del 1987,
l'attribuzione dell'assegno di divorzio è subordinata alla specifica
circostanza di fatto della mancanza di mezzi adeguati o dell'impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive, essendo gli altri criteri destinati ad
operare soltanto se l'accertamento della predetta circostanza attributiva
risulti di segno positivo (Cass., 13 maggio 1998, n. 4809, richiamata anche
nella sentenza impugnata). Anzi proprio dal suddetto principio ha preso le
mosse per motivare poi il convincimento espresso (v. sentenza impugnata, pag.
5). Passando
ad esaminare la fattispecie concreta essa però ha ritenuto: a) che, in base
alla documentazione prodotta, l'intimata risultava iscritta come disoccupata
nelle liste di collocamento; b) che la medesima intimata, secondo
certificazioni mediche rilasciate da uno specialista in psichiatria, era
affetta da "nevrosi reattiva con note fobico-ossessive in soggetto
psicolabile", malattia per la quale era sconsigliato l'espletamento di
attività lavorative. Orbene,
da queste risultanze documentali la Corte di merito ha desunto, in primo
luogo, che la donna era priva di mezzi economici adeguati (per tali dovendosi
intendere quelli idonei a garantirle lo stesso tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio). Questo apprezzamento di fatto, basato sullo stato di
disoccupazione (cioè sulla mancanza di redditi da lavoro) in un contesto
processuale nel quale neppure in questa sede si allega la disponibilità di
altri mezzi da parte della L., non è illogico né incongruo e dunque si
sottrae a sindacato nella presente sede di legittimità. La
Corte romana, altresì, dalle certificazioni mediche prodotte ha tratto il
convincimento che l'intimata avesse fornito la prova di non essere in grado
di procurarsi quei mezzi per ragioni indipendenti dalla sua volontà,
individuate nello stato di malattia (nevrosi reattiva in soggetto
psicolabile) documentato dalle suddette certificazioni. Al
riguardo va in primo luogo osservato che la contraddizione denunziata dal
ricorrente (tra iscrizione al collocamento e risultanze dei certificati
medici) non sussiste. L'iscrizione al collocamento, infatti, rivela sia lo
stato di disoccupazione sia la volontà e la disponibilità a cercare un
inserimento nel mondo del lavoro, mentre lo stato patologico emergente dai
certificati medici esprime un'oggettiva difficoltà a conseguire quel risultato,
ad onta della giovane età del soggetto. I due dati, lungi dall'essere tra
loro in contrasto, in realtà si integrano e danno conto del convincimento cui
la Corte è pervenuta, sulla base ancora una volta di un apprezzamento di
fatto che, essendo sufficientemente motivato con indicazione delle fonti cui
quel convincimento si collega, non è censurabile in questa sede. Gli
ulteriori rilievi del ricorrente - circa una (presunta) insufficienza
probatoria degli elementi documentali richiamati - si risolvono in effetti in
apprezzamenti di fatto diversi da quelli compiuti dalla Corte territoriale e
non sono perciò idonei ad integrare i vizi di motivazione rilevanti nel
quadro dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civile. Ad
analoghe conclusioni bisogna giungere con riguardo alle censure secondo cui
la Corte di appello non avrebbe dato "la necessaria rilevanza" al
brevissimo periodo di convivenza coniugale che caratterizzò il matrimonio de
quo né avrebbe tenuto conto dell'esigenza del D. di provvedere ai bisogni
della sua nuova famiglia. La sentenza impugnata ha valutato la breve durata
della convivenza matrimoniale (pag. 6), nonché le concrete possibilità
economiche dell'attuale ricorrente e la necessità di provvedere anche al
mantenimento della nuova famiglia (pag. 7). E proprio in base a tale
ponderata valutazione ha accolto parzialmente il secondo motivo
d'impugnazione, riducendo a lire 300.000 mensili l'assegno di divorzio. In
questo quadro la tesi secondo cui la Corte napoletana avrebbe dovuto escludere
in toto il diritto all'assegno non può trovare ingresso. Essa, infatti,
postula un sindacato di merito e sul merito che è estraneo ai limiti del
giudizio di legittimità. Alla
stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto. Nessuna
pronunzia va adottata in ordine alle spese del giudizio di cassazione, perché
l'intimata non ha svolto in questa sede attività difensiva. P.Q.M. la Corte rigetta il
ricorso come in narrativa proposto da G. D. nei confronti di F. L.. |