Corte di cassazione, Sezione I
civile, Sentenza 6 febbraio 2003, n. 1744 - famiglia
La violazione del dovere dei coniugi di stabilire concordemente
il proprio domicilio non giustifica, di per sé, la pronuncia di separazione con
addebito, ove la rottura dei rapporti coniugali sia riconducibile ad altre
cause
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4 gennaio 1999, Appellante proponeva
appello avverso la sentenza del 2-26 ottobre 1998 con la quale il Tribunale di
Taranto aveva pronunziato la sua separazione personale dalla moglie
Appellata, rigettando però, a sua parere ingiustamente, la richiesta di addebito a
costei. A sostegno del gravame l'interessato adduceva la violazione da parte
della coniuge dell'obbligo di coabitazione e assistenza materiale e morale nei
propri confronti, per non averlo seguito nella sede ove era stato destinato in
ragione del suo servizio di sottufficiale della Guardia di finanza. Contestava
inoltre la debenza e comunque la quantificazione dell'assegno di mantenimento,
in relazione alle proprie capacità di reddito e a quelle lavorative della
moglie e al breve periodo di vita coniugale.
All'impugnazione resisteva la Appellata che, costituitasi con comparsa di risposta
depositata all'udienza di comparizione delle parti, ne evidenziava
l'infondatezza, e chiedeva, in parziale riforma della gravata sentenza,
dichiararsi la separazione giudiziale per colpa del marito.
La corte d'appello, con sentenza del 16 febbraio 2000, rigettava entrambi gli
appelli.
Ha proposto ricorso per Cassazione lo Appellante con un unico articolato motivo.
La Appellata ha resistito con controricorso illustrato con successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso lo Appellante denuncia la sentenza
impugnata sotto il profilo della violazione di legge e della contraddittorietà
della motivazione laddove questa ha escluso l'addebitabilità della separazione
a carico della Appellata ed ha posto a carico di esso ricorrente un assegno di
mantenimento a favore di quest'ultima nonostante l'attività di parrucchiera da
questa svolta.
Per quanto concerne in particolare l'addebito, le censure mosse dal ricorrente
alla sentenza impugnata possono sintetizzarsi nel fatto che non è stato
considerato causa di addebito il fatto che la Appellata avesse trasferito senza il
consenso del marito il proprio domicilio a Manduria e che l'esclusione
dell'addebito stesso fosse stata motivata su delle mere supposizioni per quanto
riguarda il momento in cui si era determinata tra i coniugi la frattura
insanabile dei loro rapporti.
Tali censure sono infondate.
Questa Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui l'indagine sulla
intollerabilità della convivenza e sulla addebitabilità della separazione -
istituzionalmente riservata al giudice del merito ed incensurabile in
Cassazione se sorretta da congrua motivazione - non può basarsi sull'esame di
singoli episodi di frattura (che possono essere anche successivi al verificarsi
della situazione di intollerabilità della convivenza e possono incidere sul
giudizio di addebitabilità quale causa concorrente alla definitiva rottura), ma
deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali
emergono dal processo (Cassazione 9472/99). Da ciò ne consegue che la
violazione del dovere di stabilire concordemente il proprio domicilio, ove
anche possa considerarsi motivo di addebito, può non giustificare, da sola, la
pronuncia di separazione con addebito qualora la rottura dei rapporti coniugali
sia stata determinata indipendentemente dalla predetta violazione.
A tale proposito questa Corte ha ulteriormente precisato che per poter
addivenire alla pronuncia di addebito occorre che venga fornita la prova che il
comportamento del coniuge contrario ai doveri familiari sia stato la causa che
ha determinato l'intollerabilità della convivenza (Cassazione 12130/01).
A tali principi si è correttamente attenuta la corte di merito che ha osservato
come non sia stato possibile in base alle risultanze istruttorie determinare le
cause della disgregazione del rapporto familiare, dovendosi le stesse
ricercarsi nelle complesse vicende familiari che avevano dapprima portato i
coniugi a trasferirsi a Pavia, dove lo Appellante prestava servizio, con
successivo allentamento dalla città da parte della Appellata, rimasta incinta, che
era tornata a Manduria per trascorrere la gravidanza ed il periodo post-parto
nella casa dei genitori. Tali vicende erano poi proseguite con il trasferimento
dello Appellante a Catanzaro, il quale trascorse un periodo di licenza nell'agosto
1994 a Manduria presso la casa dei genitori della moglie per recarsi quindi
presso la nuova sede di lavoro da dove, nel settembre 1994, comunicò alla
moglie - che nel giugno dello stesso anno aveva trasferito il proprio domicilio
da Pavia a Manduria - la propria richiesta di separarsi.
In base a tale ricostruzione dei fatti la corte di merito ha ritenuto con una
valutazione di merito - che in quanto coerente sotto il profilo della logica e
dei dati della comune esperienza non si presta a censure in sede di legittimità
- che la causa della rottura insanabile tra i coniugi non fosse da attribuirsi
al singolo episodio di trasferimento del domicilio da parte della Appellata ma a
tutto l'insieme delle vicende pregresse intercorse tra i coniugi, in
particolare ai periodi di lontananza, e che l'episodio in questione, anziché
essere la causa del disintegrarsi del consorzio familiare, ne sia stato invece
uno degli effetti.
Per quanto concerne l'assegno di mantenimento le censure del ricorrente sono
manifestamente prive di ogni fondamento.
A norma dell'articolo 156 c.c. il diritto all'assegno di mantenimento sorge in
favore del coniuge separato al quale non sia stato addebitata la separazione
ove non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita
analogo a quello che aveva avuto durante il matrimonio e sussista una disparità
economica tra i coniugi (ex plurimis Cassazione 5762/97; 3291/01; 12136/01).
Nel caso di specie la Corte salentina ha accertato che la Appellata non dispone di
reddito per cui ha correttamente posto a carico del ricorrente un assegno di
mantenimento. Quest'ultimo del resto avanza delle censure del tutto generiche
che non consentono la determinazione quantitativa delle somme da corrispondere
e che si limitano a dedurre che la Appellata svolge attività di parrucchiera in
nero, circostanza questa puramente di fatto che non risulta dalla sentenza ed
in ordine alla quale nessuna valutazione compete a questa Corte.
Il ricorso va pertanto respinto con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del processo liquidate in € mille per gli onorari ed
euro cento per le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio liquidate in euro mille per onorari oltre euro cento per
spese.