data ultima modifica
Studio Avv. Mario Marzorati - Milano
Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 21 luglio 2004, n. 13603
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c.
Quinto S. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Pesaro il figlio
Giancarlo S. e la nuora Romana P. perché fosse accertato il suo diritto alla
restituzione dell'unità abitativa di sua proprietà sita in M.,
concessa in comodato al figlio ed assegnata, con ordinanza presidenziale emessa
nel giudizio di separazione personale tra i coniugi, alla moglie, affidataria dei figli minori, con la conseguente condanna
dei convenuti alla riconsegna ed al risarcimento del danno in caso di
opposizione.
Costituitosi il contraddittorio, Giancarlo S. confermava le circostanze in
fatto dedotte dal padre e aderiva alla domanda di restituzione, mentre
Con sentenza del 21 aprile-21 maggio 1997 il Pretore rigettava il ricorso e
condannava Quinto e Giancarlo S. in solido al pagamento delle spese
processuali.
Proposto appello da Quinto S. e distinti appelli incidentali da
Giancarlo S. e dalla P., con sentenza del 9-12 febbraio 1999 il Tribunale
rigettava tutte le impugnazioni e compensava le spese del grado.
Il Tribunale affermava in motivazione che l'attore, concedente l'immobile in
comodato al figlio, era tenuto a subire il provvedimento presidenziale di
assegnazione alla nuora - non potendo considerarsi terzo rispetto a detto
provvedimento - sino al momento in cui le proprie nipoti non fossero divenute
economicamente autosufficienti.
Avverso tale sentenza Quinto S. proponeva ricorso per
cassazione affidato a due motivi.
Giancarlo S. e Ramona P. non svolgevano attività difensiva.
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione ed erronea
applicazione degli artt. 155, 1803, 1810 c.c. e 11
della l. 74/1987, deduceva che l'assegnazione della casa familiare in sede di
separazione personale o di divorzio non incide sul
titolo in base al quale i coniugi godevano dell'immobile durante la convivenza,
la cui natura rimane immutata, con la conseguenza che ove il godimento si
fondi, come nella specie, in un contratto di comodato senza determinazione di
tempo, il coniuge assegnatario è tenuto a restituirlo al comodante non appena
questi lo richieda.
Con il secondo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà
di motivazione, il ricorrente osservava che la motivazione della sentenza
impugnata non consente di ravvisare il nesso logico
tra la giurisprudenza richiamata e la fattispecie concreta, stante la diversità
delle situazioni prese in esame dalle sentenze invocate rispetto a quella in
esame, in relazione alla quale doveva trovare applicazione il principio che
l'originario rapporto di comodato non è suscettibile di modifica ad opera di un
provvedimento successivo, emesso nell'ambito di un giudizio al quale il
comodante è del tutto estraneo.
Con ordinanza del 19 novembre-11 dicembre 2002 il Collegio della prima Sezione
civile di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, trasmetteva gli
atti al primo Presidente perché valutasse l'opportunità della rimessione a queste Sezioni Unite in considerazione della
particolare importanza della questione sollevata nei motivi di ricorso.
Il ricorso era quindi assegnato a queste Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Queste Sezioni Unite sono state investite della questione,
ritenuta di particolare importanza, della disciplina applicabile
all'assegnazione della casa familiare disposta in favore di uno dei coniugi
nell'ambito del giudizio di separazione nell'ipotesi in cui l'immobile sia
stato precedentemente oggetto di comodato da parte del suo titolare perché
fosse destinato ad abitazione familiare del comodatario, con particolare
riferimento alla determinazione della durata dell'assegnazione ed alla
posizione giuridica del coniuge assegnatario nei confronti del comodante.
Il quadro normativo al quale la questione va riportata appare certamente privo
di completezza ed organicità, atteso che la disciplina dell'assegnazione della
casa familiare nella separazione e nel divorzio - peraltro segnata, come è
noto, da ripetuti interventi del legislatore e della Corte costituzionale - è
carente di espresse previsioni dirette a disciplinare (oltre l'ipotesi della
locazione, specificamente considerata dall'art. 6 della l. 392/1978) tutte le
situazioni giuridiche e tutti i titoli di detenzione con i
quali il provvedimento di assegnazione può interferire.
L'importanza della questione è resa evidente dalla natura degli interessi
coinvolti, ponendosi su un piano di contrapposizione, e sollecitando quindi un
loro corretto componimento, l'interesse della comunità familiare, e
specificamente della prole, alla conservazione dell'ambiente domestico, e
quello del titolare del bene, che è estraneo alle vicende del nucleo ed al
giudizio tra i coniugi, a recuperarne la disponibilità.
È peraltro noto che il ricorso al comodato senza determinazione di durata
costituisce uno strumento frequentemente adottato da genitori o parenti quale
soluzione del problema abitativo in favore delle giovani coppie che contraggono
matrimonio.
Con sentenza 11096/2002 queste Sezioni Unite,
investite della questione, oggetto di contrasto, della opponibilità
del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al terzo
proprietario, hanno affermato che detta statuizione, in quanto provvista per
definizione di data certa, è opponibile al terzo che abbia acquistato
l'immobile in data successiva anche se non trascritta, nei limiti del novennio,
ovvero anche dopo i nove anni, nel caso di avvenuta trascrizione.
I principi richiamati in detta pronuncia rilevano in modo assai limitato nella
presente fattispecie, caratterizzata dalla inversione temporale dei dati di
riferimento, atteso che la concessione in comodato dell'immobile da parte del
terzo proprietario si colloca anteriormente al provvedimento di assegnazione
della casa familiare.
Tale scansione temporale già rende evidente che nell'ipotesi in esame non si
pone una questione di opponibilità al dominus della statuizione giudiziale, ma si investe la diversa
problematica del coordinamento tra i due titoli di godimento e della
interferenza della pronuncia del giudice della separazione (o del divorzio)
rispetto al regime proprio del preesistente rapporto contrattuale. Sulla
questione sì è pronunciata la sentenza 10977/1996 della prima Sezione di questa
Corte, secondo la quale, nell'ipotesi in cui il provvedimento di assegnazione
della casa familiare sia opponibile al proprietario e
l'alloggio sia stato utilizzato dai coniugi in forza di comodato senza determinazione
di durata, la durata della utilizzazione dell'immobile è governata dalla
disciplina propria dell'assegnazione, e non da quella dell'originario rapporto
di comodato, da ritenere del tutto superato dalla successiva vicenda che ha
interessato lo stesso bene, con la conseguenza che il comodante non può
chiedere il rilascio ad nutum dell'immobile assegnato
ad uno dei coniugi separati.
Tale pronuncia, che appare peraltro segnata dalla peculiarità di alcuni
elementi fattuali, per vari aspetti difformi da
quelli propri della fattispecie ora in discussione, si pone in termini di
contrasto con numerose decisioni, precedenti e successive, di questa Suprema
Corte, tanto da apparire del tutto isolata.
Costituisce invero orientamento consolidato che la disciplina della opponibilità dell'assegnazione nei confronti del terzo
proprietario dell'immobile riguarda le sole ipotesi in cui detta titolarità sia
stata acquisita successivamente alla vicenda attributiva dell'alloggio al
coniuge separato o divorziato, e non quelle in cui l'acquisto della proprietà o
di altro diritto reale sia anteriore, non potendo il provvedimento giudiziale
incidere negativamente ed in modo diretto su una situazione preesistente
facente capo ad un soggetto estraneo al giudizio nel quale è stata disposta
l'assegnazione (Cassazione 2407/1998; 10258/1997; 6458/1996; 929/1995;
5236/1994; 1258/1993; 3391/1982).
Al principio costantemente richiamato in tali decisioni - pur nella diversità
degli orientamenti in esse espressi in ordine alla ravvisabilità di una successione ex lege
del coniuge assegnatario nell'originario rapporto, in applicazione analogica
dell'art. 6, comma 2, della l. 392/1978 (specificamente affermata da Cassazione
2407/1998, 6458/1996 e 929/1995) - ritengono le Sezioni Unite di doversi
riportare, non potendo ipotizzarsi una funzionalizzazione
assoluta del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno
radice nella solidarietà coniugale o postconiugale. È
peraltro evidente che, cosi come i limiti soggettivi ed oggettivi del
provvedimento di assegnazione non consentono una compressione dei diritti
vantati dal dominus, che non è stato parte del
giudizio nel quale il provvedimento stesso è stato emesso, per converso non è
configurabile un ampliamento della posizione giuridica del coniuge
assegnatario, nei confronti dello stesso proprietario, rispetto a quella
vantata dall'originario comodatario.
Ciò vale a dire che il diritto del coniuge assegnatario, che pure trova nuovo
ed autonomo titolo nel provvedimento giudiziale - il quale, come è noto, non
attribuisce un diritto reale di abitazione, ma un diritto personale di
godimento, variamente segnato da tratti di atipicità (v. sul punto la
richiamata Sezioni Unite 11096/2002 e la giurisprudenza in essa
riportata) - resta modellato nel suo contenuto dalla disciplina del titolo
negoziale preesistente, con la conseguenza che alla normativa regolatrice
dell'originaria convenzione occorre far riferimento al fine di delineare il
complesso dei diritti e dei doveri di detto coniuge nei confronti del
proprietario contraente.
Come ha affermato
E tuttavia l'applicabilità della disciplina relativa al titolo contrattuale
preesistente non esclude, ma anzi necessariamente comporta, che la concessione
in comodato del bene nella specifica prospettiva della sua utilizzazione quale
casa familiare assuma decisiva rilevanza, ai fini
della ravvisabilità di un termine collegato alla
destinazione della cosa.
Come chiaramente emerge dalla lettura coordinata degli artt.
1803, 1809 e 1810 c.c., la
durata del comodato può essere espressamente ancorata dalle parti alla scadenza
di un termine, ovvero può essere implicitamente determinata dall'uso per il
quale la cosa viene consegnata. È certo il collegamento tra l'obbligazione di
restituzione gravante sul comodatario e quella del comodante di consentire il
godimento del bene, così che la prima non sorge se non si estingue l'altra,
riferendosi il temine al contratto nella sua unicità e
complessità.
In tali ipotesi l'obbligo di restituzione sorge soltanto alla scadenza del
termine ovvero quando il comodatario se ne è servito in conformità del
contratto, salva la facoltà attribuita dall'art. 1809, comma 2, c.c. -
chiaramente ispirato ad un principio di favore per il comodante, in ragione
della essenziale gratuità del contratto - di richiedere la restituzione
immediata nel caso in cui sopravvenga un suo urgente ed imprevisto bisogno.
Ove per contro la durata del contratto non sia stata convenzionalmente
stabilita e non possa determinarsi sulla base dell'uso
previsto, la disposizione di cui all'art. 1810 c.c. fa dipendere la cessazione
del vincolo esclusivamente dalla volontà del comodante, che può essere manifestata
ad nutum, con la conseguenza che, una volto sciolto
il contratto per iniziativa di quest'ultimo, il comodatario è tenuto alla
restituzione immediata della cosa.
È bensì vero che secondo consolidata giurisprudenza di questa Suprema corte non
può desumersi la determinazione della durata del comodato dalla destinazione
abitativa cui per sua natura è adibito un immobile, in difetto di espressa
convenzione sul punto, derivando da tale destinazione soltanto la indicazione di un uso indeterminato e continuativo,
inidoneo a sorreggere un termine finale (v., ex plurimis,
Cassazione 9775/1997; 2719/1995; 2750/1994; 133/1985; 491/1984): e tuttavia
tale orientamento, certamente condivisibile con riferimento alle fattispecie in
cui si prospetti una destinazione genericamente connessa alla natura
immobiliare del bene, non appare utilmente invocabile nei casi in cui la
destinazione sia diretta ad assicurare - così assumendo un connotato di marcata
specificità - che il nucleo familiare già formato o in via di formazione abbia
un proprio habitat, come stabile punto di riferimento e centro di comuni
interessi materiali e spirituali dei suoi componenti.
Viene in tali situazioni in rilievo la nozione di casa familiare quale luogo
degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita
familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di
aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni
funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare,
che appunto in forza dei caratteri di stabilità e continuità che ne
costituiscono l'essenza si profila concettualmente incompatibile con un
godimento segnato da provvisorietà ed incertezza.
In questa prospettiva il dato oggettivo della destinazione a casa familiare,
finalizzata a consentire un godimento per definizione esteso a tutti i
componenti della comunità familiare, comporta che il soggetto che formalmente
assume la qualità di comodatario riceva il bene non solo o non tanto a titolo
personale, quanto piuttosto quale esponente di detta comunità.
Per effetto della concorde volontà delle parti viene cosi a configurarsi un
vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative familiari idoneo
a conferire all'uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine
implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è
strettamente correlata alla destinazione impressa ed alle finalità cui essa
tende: né tale vincolo può considerarsi automaticamente caducato
per il sopravvenire della crisi coniugale, prescindendo quella destinazione,
nella sua oggettività, dalla effettiva composizione, al momento della
concessione in comodato, della comunità domestica, ed
apparendo piuttosto indirizzata a soddisfare le esigenze abitative della
famiglia anche nelle sue potenzialità di espansione.
Diversa da tale ipotesi, inquadrabile nello schema del comodato a termine
indeterminato, stante la non prevedibilità del momento in cui la destinazione
del bene verrà a cessare, è quella in cui, unitamente alla previsione della
destinazione a casa familiare, le parti abbiano espressamente ed univocamente
pattuito, all'atto della conclusione del contratto, un termine finale di
godimento del bene, configurandosi in detta fattispecie un contratto a tempo
determinato, tale da comportare l'estinzione del vincolo alla scadenza
convenuta: è peraltro evidente che la sussistenza di un termine siffatto
richiede un puntuale e specifico accertamento in fatto.
La ritenuta soggezione del nucleo familiare residuo, nei rapporti con il
comodante, alla medesima disciplina che avrebbe regolato detti rapporti ove non
si fosse verificata la crisi coniugale, consente di argomentare che, come
l'originario comodatario avrebbe potuto validamente contrastare il recesso del
comodante, per non essere ancora cessato l'uso al quale la cosa era stata
destinata, allo stesso modo non potrà subirla il soggetto assegnatario. Resta
per contro salva la richiamata facoltà del comodante di chiedere la
restituzione nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno segnato dai requisiti
della urgenza e della non previsione, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.
La soluzione cosi accolta, quale emerge dal quadro normativo di riferimento,
appare peraltro coerente con le scelte di fondo compiute dal legislatore in
materia di casa familiare, in quanto idonea a garantire una certa efficacia
temporale al provvedimento di assegnazione, evitando il rischio di una
frustrazione anche immediata della fondamentale esigenza di tutela della prole
cui esso è rivolto. Non può peraltro non rilevarsi che un'opzione
interpretativa che privasse in modo assoluto il comodante proprietario, che ha
già rinunciato ad ogni rendita sul bene in favore della comunità familiare,
della possibilità di disporne fino al momento, peraltro imprevedibile all'atto
della conclusione dell'accordo, del raggiungimento dell'indipendenza economica
dell'ultimo dei figli conviventi con l'assegnatario, si risolverebbe in una
sostanziale espropriazione delle facoltà e dei diritti connessi alla sua
titolarità sull'immobile, con evidenti riflessi sulla sfera costituzionale
della tutela del risparmio e della sua funzione previdenziale. Una soluzione
siffatta sarebbe inoltre palesemente irragionevole, in quanto appresterebbe
allo stesso comodante un trattamento deteriore rispetto a quello spettante al
successivo acquirente, il quale - come già ricordato - in mancanza di
trascrizione è tenuto a subire l'assegnazione per un periodo non superiore a
nove anni, e deteriore anche rispetto a quella del locatore, che è parte di un
contratto a prestazioni corrispettive e può avvalersi di forti strumenti di
tutela nei confronti del conduttore inadempiente.
Va infine precisato che l'effettività della destinazione a casa familiare da
parte del comodante non può essere desunta, per le osservazioni innanzi svolte,
dalla mera natura immobiliare del bene concesso, ma implica un accertamento in
fatto, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti
attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto
si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi
perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce
sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della
sua destinazione a casa familiare.
E pertanto le Sezioni Unite enunciano il principio di diritto che segue.
"Nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene
immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo
provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario
di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza
loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la
natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina
concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento,
che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il
comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso
previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed
impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.".
In tali termini risolta la questione di diritto, rilevato che dal tenore
complessivo della sentenza impugnata appare come pienamente accertato in fatto
che il ricorrente concesse l'immobile di sua proprietà in comodato al figlio
perché fosse destinato a casa familiare, la decisione adottata, pur emendata
nella motivazione, deve ritenersi conforme a diritto. Il ricorso va pertanto
rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di
cassazione, non avendo svolto le parti intimate attività difensiva.
P.Q.M.