Convivenza more uxorio
La convivenza more uxorio è una coabitazione
caratterizzata da legami affettivi fra i partners e da una
stabile organizzazione comune: un aggregato di natura
familiare che assicura lo sviluppo delle personalità
individuali dei suoi componenti. La legge disciplina
l'istituto del matrimonio, facendone derivare una serie di
diritti ed obblighi in capo ai coniugi.
Al contrario, la legge non disciplina la relazione fra i conviventi: da ciò
deriva che i legami di natura personale (fedeltà
reciproca, assistenza morale ...) e patrimoniale
(collaborazione materiale) fra i conviventi non sono
vincolanti giuridicamente, ma rimessi alla spontanea
osservanza dei componenti della coppia.
E pertanto la convivenza more uxorio in nessun caso può avere gli stessi
effetti giuridici di un matrimonio ma, al contrario, ne
costituisce l'antitesi: la decisione di convivere senza
contrarre matrimonio è la libera scelta di coloro che non
vogliono sottoporre alla disciplina dell'ordinamento
giuridico i propri legami affettivi e materiali.
I limitati effetti che la legge riconosce alla convivenza
come situazione di fatto in nessun caso possono essere
assimilati ai diritti e agli obblighi, caratterizzati
dalla reciprocità, che nascono dal matrimonio e che
costituiscono lo status di coniuge.
Le prestazioni per l'assistenza materiale fra i conviventi (ad es. le spese
sostenute per il menàge in comune), costituiscono
l'adempimento spontaneo di doveri che sono tali non già
per la legge, ma solo per l'etica e la morale di quel
momento storico.
Tali prestazioni economiche, dunque, costituiscono l'adempimento di doveri morali o
"obbligazioni naturali" (art. 2034 c.c.), obbligazioni che
- al contrario di quelle giuridiche - non producono altro
effetto oltre a quello della c.d. "soluti retentio", cioè
l'impossibilità di ottenere la restituzione di quanto si è
spontaneamente pagato.
Non sono inoltre in alcun modo applicabili alla convivenza le norme sulla comunione fra i
coniugi e, pertanto, gli acquisti effettuati durante la
convivenza entrano nel patrimonio di colui che li ha
effettuati, restando rigidamente separati i patrimoni dei
due componenti della coppia.
Così come l'ordinamento omette di disciplinare i rapporti della coppia nella fase
della convivenza, poi, omette anche di fornire una
disciplina della fase "patologica" del fenomeno,
costituito dalla separazione dei conviventi, dalla rottura
dell'unione di fatto.
E pertanto l'ex convivente, anche se totalmente sprovvisto di mezzi economici e
indipendentemente dalla durata della convivenza, non può
vantare nei confronti dell'altro alcuna pretesa di ordine
economico relativa al proprio mantenimento.
Ed ancora, in mancanza di disposizione testamentaria in favore del
convivente, quest'ultimo non potrà vantare alcun diritto
sul patrimonio ereditario dell'altro convivente, giacchè
il partner more uxorio non ha la qualità di erede,
indipendentemente dalla durata della convivenza.
Il profilo personale del rapporto di convivenza (Corte costituzionale, 13 maggio 1998, n.. 166) viene qualificato come giuridicamente irrilevante, sul presupposto che l'osservanza dei doveri di cui all'art. 143 del codice civile non possa che essere affidata, nell'unione di fatto, allo spontaneo adeguamento dei componenti del nucleo familiare: sembra infatti condivisibile l'assunto per cui i precetti sopra indicati, proprio in relazione alla loro stretta derivazione dall'impegno solenne che i coniugi assumono attraverso il matrimonio, non possano essere estesi a relazioni che proprio nell'assenza di tale impegno trovano la loro principale nota caratteristica.
Imporre a chi ha compiuto una scelta di libertà di adeguare i profili personali del rapporto a quel modello legale che si è inteso rifiutare, sarebbe una forma di violenza che l'ordinamento non può compiere in maniera indiscriminata.
Accordo di convivenza