Costituzione della Repubblica Italiana
(pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1947)
Principi Fondamentali
Art. 1. L'Italia è una
Repubblica democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione.
Art. 2. La Repubblica riconosce
e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
Art. 4. La Repubblica riconosce
a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale
o spirituale della società.
Art. 5. La Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i
principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
Art. 6. La Repubblica tutela
con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento
di revisione costituzionale.
Art. 8. Tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto
di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9. La Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.
Art. 10. L'ordinamento giuridico
italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero e regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle
liberta democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11. L'Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla liberta degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità
con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12. La bandiera della
Repubblica è il tricolore italiano: verde bianco e rosso, a tre bande verticali
di eguali dimensioni.
PARTE I
Diritti e Doveri dei Cittadini
TITOLO I
Rapporti Civili
Art. 13. La libertà personale è
inviolabile.
Non e ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della liberta
personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori,
che devono essere comunicati entro quarantotto ore alla autorità giudiziaria e,
se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di liberta.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
Art. 14. Il domicilio è
inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o
sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della liberta personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi
speciali.
Art. 15. La libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16. Ogni cittadino può
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per
motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da
ragioni politiche.
Ogni cittadino e libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17. I cittadini hanno
diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica.
Art. 18. I cittadini hanno diritto
di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati
ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19. Tutti hanno diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20. Il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di attività.
Art. 21. Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla
stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si
intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che
siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22. Nessuno può essere
privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del
nome.
Art. 23. Nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24. Tutti possono agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi
per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
Art. 25. Nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
Art. 26. L'estradizione del
cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati
politici.
Art. 27. La responsabilità
penale è personale.
L' imputato non e considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la
pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28. I funzionari e i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
Rapporti Etico-Sociali
Art. 29. La Repubblica riconosce
i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i
limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30. È dovere e diritto dei
genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i
loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.
Art. 31. La Repubblica agevola
con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo.
Art. 32. La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33. L'arte e la scienza sono
libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio
professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno
il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato.
Art. 34. La scuola è aperta a
tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
Rapporti Economici
Art. 35. La Repubblica tutela il
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la liberta di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36. Il lavoratore ha
diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa e stabilita dalla
legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37. La donna lavoratrice ha
gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano
al lavoratore. Le con- dizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della
sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38. Ogni cittadino inabile
al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39. L'organizzazione
sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40. Il diritto di sciopero
si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41. L'iniziativa economica
privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
Art. 42. La proprietà è pubblica
o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i
modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge
stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i
diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43. A fini di utilità
generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di
lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni
di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44. Al fine di conseguire
il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la
legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti
alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle
unita produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45. La Repubblica riconosce
la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46. Ai fini della
elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della
produzione la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei
modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47. La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e
controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario
nei grandi complessi produttivi del paese.
TITOLO IV
Rapporti Politici
Art. 48. Sono elettori tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto e personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e dovere
civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge.
Art. 49. Tutti i cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50. Tutti i cittadini
possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi
o esporre comuni necessità.
Art. 51. Tutti i cittadini
dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti
dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto
di lavoro.
Art. 52. La difesa della Patria
è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti
dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del
cittadino, ne l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
Art. 53. Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54. Tutti i cittadini hanno
il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le
leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore prestando giuramento nei casi stabiliti
dalla legge.
PARTE II
Ordinamento della Repubblica
TITOLO I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
Art. 55. Il Parlamento si
compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56. La Camera dei deputati
è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per
ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno
delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
Art. 57. Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un
senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei.
La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
Art. 58. I senatori sono eletti
a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo
anno.
Art. 59. È senatore di diritto e
a vita, salvo rinunzia, chi e stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita
cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60. La Camera dei deputati
e eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
Art. 61. Le elezioni delle nuove
Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti.
Art. 62. Le Camere si riuniscono
di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del
suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e convocata
di diritto anche l'altra.
Art. 63. Ciascuna Camera elegge
fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente
e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64. Ciascuna Camera adotta
il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono
valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e
se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni
volta che lo richiedono.
Art. 65. La legge determina i
casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di
senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66. Ciascuna Camera giudica
dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67. Ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato.
Art. 68. I membri del Parlamento
non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; ne può essere
arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale e obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o
mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza
anche irrevocabile.
Art. 69. I membri del Parlamento
ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi
Art. 70. La funzione legislativa
e esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71. L'iniziativa delle
leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed
enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la
proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli.
Art. 72. Ogni disegno di legge,
presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da
una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo
e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in
modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali
casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e
rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un
quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera
stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni
di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera e sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale
ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73. Le leggi sono
promulgate dai Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che
le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74. Il Presidente della
Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle
Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.
Art. 75. È indetto referendum
popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un
atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali.
Non e ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76. L'esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
Art. 77. Il Governo non può,
senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta,
sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con la forza di legge,
deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti.
Art. 78. Le Camere deliberano lo
stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79. L'amnistia e l'indulto
sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle
Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di
delegazione.
Art. 80. Le Camere autorizzano
con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica,
o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81. Le Camere approvano
ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e
per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
Art. 82. Ciascuna Camera può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II
Il Presidente della Repubblica
Art. 83. Il Presidente della
Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La
Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio e
sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84. Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di
età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica e incompatibile con
qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per
legge.
Art. 85. Il Presidente della
Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della
Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle
Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86. Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la
elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il
maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi
alla loro cessazione.
Art. 87. Il Presidente della
Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88. Il Presidente della Repubblica
può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tali facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.
Art. 89. Nessun atto del
Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla
legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90. Il Presidente della
Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91. Il Presidente della
Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà
alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in
seduta comune.
TITOLO III
Il Governo
Sezione I
Il Consiglio dei ministri
Art. 92. Il Governo della
Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93. Il Presidente del
Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94. Il Governo deve avere
la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenere la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
sua presentazione.
Art. 95. Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96. Il Presidente del
Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento
in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione
Art. 97. I pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,
salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98. I pubblici impiegati
sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni
se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in
servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari all' estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari
Art. 99. Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di
esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga
conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti
dalla legge.
Art. 100. Il Consiglio di Stato è
organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti
del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di
fronte al Governo.
TITOLO IV
La Magistratura
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale
Art. 101. La giustizia è
amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102. La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
Art. 103. Il Consiglio di Stato e
gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela
nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in
particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i
reati militari commessi da appartenenti alle Forme armate.
Art. 104. La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal
Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore
generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo
dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in
materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal
Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e
non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finche sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, ne far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105. Spettano al Consiglio
superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106. Le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina,
anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a
giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura
possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti
insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che
abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
Art. 107. I magistrati sono
inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati
ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore
della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione
disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di
funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi
riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108. Le norme
sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia.
Art. 109. L'autorità giudiziaria
dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110. Ferme le competenze del
Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
Art. 111. Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, e
sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a
tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei
Conti il ricorso in Cassazione e ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.
Art. 112. Il pubblico ministero
ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113. Contro gli atti della
pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti
della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
TITOLO V
Le Regioni, le Provincie, i Comuni
Art. 114. La Repubblica si
riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
Art. 115. Le Regioni sono
costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi
fissati nella Costituzione.
Art. 116. Alla Sicilia, alla
Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta
sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti
speciali adottati con leggi costituzionali.
Art. 117. La Regione emana per le
seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in
contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
- ordinamento
degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni
comunali;
- polizia
locale urbana e rurale;
- fiere
e mercati;
- beneficenza
pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione
artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei
e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo
e industria alberghiera;
- tramvie
e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione
e porti lacuali;
- acque
minerali e termali;
- cave
e torbiere;
- caccia;
- pesca
nelle acque interne;
- agricoltura
e foreste;
- artigianato;
- altre
materie indicate da leggi costituzionali.
Le
leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione.
Art. 118. Spettano alla Regione
le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo,
salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite
dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni
amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
Art. 119. Le Regioni hanno
autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato delle Provincie e dei
Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi
erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad
adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per
valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole
Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le
modalità stabilite con legge della Repubblica.
Art. 120. La Regione non può
istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del
territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
Art. 121. Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e
regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione: promulga le
leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate
dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.
Art. 122. Il sistema d'elezione,
il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri
regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio
regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di
presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra
i suoi componenti.
Art. 123. Ogni Regione ha uno
statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della
Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della
Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione
delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.
Art. 124. Un commissario del
Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni
amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla
Regione.
Art. 125. Il controllo di
legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma
decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di
merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della
deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126. Il Consiglio regionale
può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la
Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilita di formare una
maggioranza, non sia in grado di funzionare. Può essere altresì sciolto per
ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento e disposto con decreto motivato del Presidente
della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita,
per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento e nominata una Commissione di tre cittadini
eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e
provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti
improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
Art. 127. Ogni legge approvata
dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione
da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dall'apposizione del
visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.
Se una legge è dichiarata urgente dai Consiglio regionale, e il Governo della
Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono
subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge
approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o
contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia
al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici
giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla
Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti
alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
Art. 128. Le Provincie e i Comuni
sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della
Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Art. 129. Le Provincie e i Comuni
sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con
funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
Art. 130. Un organo della
Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita,
anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle
Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla
legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta
motivata, agli enti deliberanti, di riesaminare la loro deliberazione.
Art. 131. Sono costituite le
seguenti Regioni:
- Piemonte;
- Valle
d'Aosta;
- Lombardia;
- Trentino-Alto
Adige;
- Veneto;
- Friuli-Venezia
Giulia;
- Liguria;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Umbria;
- Marche;
- Lazio;
- Abruzzi
e Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.
Art. 132. Si può con legge
costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione
d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133. Il mutamento delle
circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito
d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei
Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue
leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
Garanzie Costituzionali
Sezione I
La Corte Costituzionale
Art. 134. La Corte Costituzionale
giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato
e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a
norma della Costituzione.
Art. 135. La Corte Costituzionale
è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni
d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti. I giudici sono nominati
per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla
legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte e incompatibile con quello di
membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della
professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e
contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune
tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.
Art. 136. Quando la Corte
dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere
ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario,
provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137. Una legge
costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità
dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei
giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per
la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte Costituzionale non e ammessa alcuna
impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138. Le leggi di revisione
della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e
sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando,
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
Art. 139. La forma repubblicana
non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Disposizioni Transitorie e Finali
I. Con l'entrata in vigore
della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di
Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II. Se alla data della
elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli
regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III. Per la prima
composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto
del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che
posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni,
compresa quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella
seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena
della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del
tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta
Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima
della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle
elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV. Per la prima elezione
del Senato il Molise e considerato come Regione a se stante, con il numero dei
senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V. La disposizione
dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali
che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla
data di convocazione delle Camere.
VI. Entro cinque anni
dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli
organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni
del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del
tribunale supremo militare in relazione all'art. III.
VII. Fino a quando non sia
emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte Costituzionale, la
decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e
nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
I giudici della Corte Costituzionale nominati nella prima composizione della
Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica
dodici anni.
VIII. Le elezioni dei
Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali
sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica
amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni.
Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle
funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni
le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino
loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di
funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che
sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le
Regioni devono, tranne che in casi di necessita, trarre il proprio personale da
quello dello Stato e degli enti locali.
XI. La Repubblica, entro
tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle
esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle
Regioni.
X. Alla Regione del
Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo I 16, si applicano provvisoriamente
le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela
delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.
XI. Fino a cinque anni
dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali,
formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131,
anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma
dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni
interessate.
XII. È vietata la
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non
oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del
regime fascista.
XIII. I membri e i
discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici
pubblici ne cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono
vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle
loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I
trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano
avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV. I titoli nobiliari non
sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922
valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano e conservato come ente ospedaliero e
funziona nei modi stabiliti dalla legge
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV. Con l'entrata in vigore
della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello
Stato.
XVI. Entro un anno
dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al
coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano
state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII. L'Assemblea Costituente
sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948,
sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti
regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può
essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie
attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3,
comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.
Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi,
con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con
richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma
del presente articolo, e convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del
Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII. La presente
Costituzione e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni
dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente ed entra in vigore
il 1 gennaio 1948.
Il testo della Costituzione e depositato nella sala comunale di
ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno
1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
Legge costituzionale 9-2-63 n.2
(G.U. 12-2-63 n.40)
Art 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto.
Il
numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti.
Art 57. Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta
dall'ultimo censimento generale sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.
[N.B.: che il Molise ne abbia due è stato aggiunto con legge costituzionale
27-12-63 n.3 (G.U. 4-1-64 n.3) quindi si modifica anche l'art. 131.]
Art 60. La Camera dei deputati
e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra.
Legge costituzionale 22-11-67 n.2
G.U. 25-11-67 n.294)
Art. 135. La Corte Costituzionale è composta di quindici giudici
nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria
ed amministrative.
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni
d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge,
il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile fermi in
ogni casi i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di
un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con
ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei
giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i ministri
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a
sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a senatore,
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.