MINISTERO DELL'INTERNO
DIRETTIVA 1 marzo 2000
pubblicata su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64, 17 marzo 2000
Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel
territorio dello Stato.
per facilitare il conteggio, lo studio legale Avv. Mario Marzorati ha realizzato un foglio di calcolo Excel che potete scaricare cliccando: Determinazione dei mezzi di sussistenza
- IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato testo
unico, che prevede la definizione con direttiva del Ministro dell'interno dei mezzi di
sussistenza per l'ingresso dello straniero in Italia anche sulla base dei criteri indicati
nel documento programmatico di cui al precedente art. 3, comma 1;
Visto il regolamento di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di
seguito denominato regolamento;
Visto il documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art.
3 del testo unico con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, nella parte
in cui indica i criteri generali per la definizione dei mezzi di sussistenza per
l'ingresso e il soggiorno degli stranieri;
Visto il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio
dell'Unione europea in data 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra l'euro e le
monete degli Stati membri che adottano l'euro;
E m a n a
la seguente direttiva:
Art. 1.
1. La presente direttiva si applica ai cittadini stranieni
come individuati dall'art. 1 del testo unico e definisce i criteri per quantificare i
mezzi di sussistenza da dimostrare, nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel
territorio nazionale e per il rilascio del visto, ove previsto.
2. Nei casi di ingresso dello straniero per motivi di
lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del testo unico, la disponibilita'
dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione si intende dimostrata dalla richiesta
del datore di lavoro disciplinata dal medesimo art. 22.
3. La disponibilita' dei mezzi di sussistenza puo' essere
comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie
assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con
atti comprovanti la disponibilita' di fonti di reddito nel territorio nazionale.
4. Gli importi monetari fissati nella presente direttiva
verranno annualmente rivalutati previa applicazione dei parametri relativi alla variazione
media annua, elaborata dall'ISTAT e calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al
consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio.
Art. 2.
1. Salvo che le norme del testo unico o del regolamento
dispongano diversamente, lo straniero deve indicare l'esistenza di idoneo alloggio nel
territorio nazionale e la disponibilita' della somma occorrente per il rimpatrio,
comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.
Art. 3.
1. I mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il
rilascio del visto e per l'ingresso nel territorio nazionale per motivi turistici sono
definiti secondo l'allegata tabella A.
Art. 4.
1. I mezzi di sussistenza minimi necessari per il rilascio
del visto e l'ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 23, comma 4, del testo
unico sono determinati da:
a) disponibilita' di una somma non inferiore alla meta'
dell'importo annuo dell'assegno sociale;
b) disponibilita' delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche
e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.
Art. 5.
1. Oltre la disponibilita' della somma necessaria al
pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale o
l'esibizione di specifica polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri di
validita' pari alla durata del soggiorno, i mezzi di sussistenza minimi, da esibire da
parte dello studente o del garante previsto dall'art. 39, comma 3 del testo unico,
necessari per il rilascio del visto e dell'ingresso per motivo di studio, sono definiti
secondo i parametri previsti dall'art. 34 del regolamento rapportati al numero dei mesi
del permesso di soggiorno richiesto.
2. La documentazione attestante l'ottenimento di borse di
studio o di altre facilitazioni previste dall'art. 46 del regolamento e' sufficiente, se
di importo pari a quanto previsto nel comma 1, o concorre, se di importo inferiore, a
comprovare il requisito dei mezzi di sussistenza.
Art. 6.
1. Fatte salve le disposizioni precedenti e
fatta eccezione per i casi espressamente regolamentati dal testo unico e
dal regolamento attuativo, per gli altri casi previsti dal testo unico,
i mezzi di sussistenza sono determinati ai sensi del precedente art. 3.
2. Restano ferme forme piu'
favorevoli di modalita' di ingresso stabilite in virtu' di specifici accordi.
Le amministrazioni competenti
cureranno l'applicazione della presente direttiva che
sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1o marzo 2000
Il Ministro: Bianco
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2000
Registro n. 1 Interno, foglio n. 170
- TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MEZZI DI
SUSSISTENZA RICHIESTI PER
- L'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE PER TURISMO
- Classi di durata del viaggio
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- Numero dei partecipanti al viaggio
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- Un partecipante
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- Due o pił partecipanti
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- lire
|
- euro
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- lire
|
- euro
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- Da 1 a 5 giorni:
- quota fissa complessiva
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- 522.000
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- 269,60
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- 414.000
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- 212,81
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- Da 6 a 10 giorni:
- quota a persona giornaliera
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- 87.000
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- 44,93
|
- 51.000
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- 26,33
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- Da 11 a 20 giorni:
- quota fissa
|
- 100.000
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- 51,64
|
- 50.000
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- 25,82
|
- Quota giornaliera a persona
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- 71.000
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- 36,67
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- 43.000
|
- 22,21
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- Oltre i 20 giorni:
- quota fissa
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- 400.000
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- 206,58
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- 230.000
|
- 118,79
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- quota giornaliera a persona
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- 54.000
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- 27,89
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- 33.000
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- 17,04
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per facilitare il conteggio, abbiamo realizzato un foglio di calcolo Excel che potete scaricare cliccando: Determinazione dei mezzi di sussistenza