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Sentenze
equitative non sempre censurabili Le pronunce del Giudice
di Pace "secondo equità" sono censurabili in Cassazione solo per
violazione di norme (costituzionali o comunitarie) di rango superiore a
quelle ordinarie. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha respinto perché
"inammissibile" – per motivi procedurali – il ricorso dell’ENEL contro
la sentenza del Giudice di Pace di Roma che, nel gennaio 1997, l’aveva
condannato a rimborsare ai consumatori, difesi dal Codacons, per le somme
pagate dal 1994 al giugno 1996 nelle bollette elettriche e relative alle
"quote prezzo". Si tratta della voce legata alla maggiorazione
tariffaria concessa all’ENEL nel 1987 per recuperare un taglio operato dalla
Finanziaria di quell’anno sul fondo di dotazione della società (pari a 6200
miliardi). Il Codacons sosteneva che agli utenti l’ENEL avrebbe continuato ad
applicare illecitamente tali aggravi nonostante la cifra da recuperare fosse
stata raggiunta alla fine del’93. Il Giudice di Pace di Roma gli diede
ragione. Altri giudici di pace in modo difforme si occuparono della vicenda,
alcuni accogliendo ed altri rigettando le domande di rimborso. L’ENEL ricorse
in Cassazione contro gli accoglimenti. Ora le Sezioni Unite, respingendo il
ricorso dell’ente per censure non riconducibili al proprio sindacato di
legittimità, risolvono il contrasto giurisprudenziale sull’impugnabilità
delle sentenze del giudice di pace in Cassazione stabilendone i limiti. In
particolare, le Sezioni Unite ricordano che, quando il Giudice di Pace (l’ex
"Conciliatore") decide "secondo equità" non è vincolato
al rispetto dei "principi regolatori della materia" contenuti nelle
norme ordinarie ma solo al rispetto dei superiori principi contenuti nella
Costituzione e nelle norme comunitarie, tutte gerarchicamente sovraordinate
alle norme ordinarie. Pertanto, le sentenze c.d. "equitative" sono
censurabili in Cassazione per violazione dei principi "superiori"
(costituzionali e comunitari), restando per il resto la pronuncia secondo
equità insindacabile in Cassazione, salvo quando "l’enunciazione del
criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo ad un
punto decisivo della controversia, si risolva in un’ipotesi di mera apparenza
o di radicale ed insanabile contradditorietà della motivazione". (5
novembre 1999) Sentenza
della Suprema Corte di cassazione sezioni
unite civili 716/99 La Corte suprema di cassazione sezioni unite civili ha
pronunciato la seguente sentenza sul
ricorso proposto da: ENEL S.p.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Cassidoro 19, presso lo studio dell’avvocato Luigi Janari, che lo difende
unitamente all’avvocato Nicola Picardi, giusta procura speciale del Notaio
dott. Alberto Vladimiro Capasso, depositata in data 10.04.1997, in atti; - ricorrente - contro (….)., elettivamente domiciliati
in Roma, Via delle Milizie, 9 presso lo studio dell’avvocato Canestrelli che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Rienzi, giusta delega a
margine del controricorso: - controricorrenti - nonché contro (……) - intimati - avverso la sentenza n. 235/97
del Giudice di Pace di Roma, depositata il 15.01.1997; udita in pubblica udienza la
relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfio Finocchiaro il 26.03.99; Udito l’avvocato Nicola Picardi,
per il ricorrente; Udito il Pubblico Ministero in
persona del Dott. Paolo Dettori che ha concluso in via principale per la
inammissibilità del ricorso, in via subordinata per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Mirella Bucci ed altri
convenivano in giudizio la società ENEL innanzi al giudice di pace di Roma al
quale chiedevano di "condannare l'ENEL S.p.A. a pagare agli attori
quanto indebitamente riscosso dai medesimi a titolo di aumento della tariffa
base (c.d. quota di prezzo) previsto dal provvedimento CIP n. 32/86 (pari a £
22 per kwh per i consumi annui fino a 1800 kwh e £ 33 fino a 2700 kwh) a far
tempo dal gennaio 1994 (fatte salve comunque ulteriori richieste per il
periodo precedente); somme, risultanti dalle bollette che saranno allegate,
la cui quantificazione avrà luogo in corso di causa; condannare altresì
l'ENEL al risarcimento dei danni subiti dagli utenti oltre la rivalutazione
monetaria e gli interessi di legge per avere preteso indebitamente somme
superiori a quelle dovute in virtù di validi ed operanti provvedimenti amministrativi". A sostegno della pretesa gli
attori precisavano: - che detta autorizzazione di
sovrapprezzo termico era stata istituita e limitata sino al raggiungimento
del recupero di 6.200 miliardi a favore del Fondo di dotazione dell'ENEL
(legge n. 41/86) con addebito alle sole utenze domestiche; - che la cassa conguaglio per il
settore elettrico aveva comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e al ministero del Tesoro che alla fine dell'anno 1983 l'importo predetto di
6.200 miliardi era stato integralmente corrisposto, per quanto già versato
dalle predette utenze; - che era indebito l'incasso del
sovrapprezzo per essere il titolo e la stessa operatività del prelievo
scaduti. Nel costituirsi l'ENEL eccepiva
carenza di interesse ad agire, difetto di giurisdizione, incompetenza e
infondatezza delle pretese. Con particolare riguardo
all’incompetenza per valore l'ENEL deduceva testualmente: "La domanda di
parte attrice, ove intesa ad ottenere sentenza accertativa del fatto che
l'ENEL non avrebbe diritto a pretendere (e conseguentemente fatturare) il
pagamento di somme relative alle cosi dette quote di prezzo, previste dal
provvedimento CIP 32/86, a far data dal 28.2.1994, ha - per definizione -
carattere di indeterminatezza ed appartiene pertanto alla competenza per
valore del Tribunale (art. 9 c.p.c.)". Con sentenza del 15 gennaio 1997
il giudice adito, mentre rigettava le domande proposte da alcuni attori
(Gianfranco Matteotti, Luigi De Sanctis, Francesco Borrino e Maria Neri), per
essere risultati consumi inferiori a 900 kW e quindi non maggiorati dalla
quota prezzo, accoglieva le domande proposte dagli altri ricorrenti e, per
l'effetto, condannava l’ENEL alla restituzione delle somme indebitamente
richieste e incassate a titolo di incremento per sovrapprezzo termico per gli
anni 1994-1995, al risarcimento del danno ed al rimborso delle spese di
giudizio. A sostegno della pronuncia il
giudice osservava: - che era infondata l'eccezione
di difetto assoluto di interesse degli attori per l'avvenuta riassegnazione
delle quote-prezzo al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi
della legge n. 549 del 1995, dal momento che l'art. 3, comma 240, della
citata legge limita l'applicazione delle disposizioni. a far data dall'1
gennaio 1996, lasciando quindi nella disponibilità delle parti e senza alcuna
riassegnazione il periodo 1994-1995; - che parimenti infondata era
l'eccezione di difetto di giurisdizione, sulla base di una presunta
legificazione del provvedimento del Cip n. 15/93 e dell’art. 3, comma 240
della legge n. 549 del 1995, dal momento che nella specie si trattava del
semplice recupero di somme indebitamente riscosse dall'ENEL e la relativa
domanda rientrava nella giurisdizione dell'a.g.o.; - che infondata era anche
l'eccezione di incompetenza per valore dal momento che, contrariamente
all'assunto della convenuta, gli attori non avevano proposto una domanda di
contenuto indeterminato, ma una domanda diretta ad ottenere in concreto la
condanna alla restituzione di somme indebitamente richieste e pagate; - che non era contestata la
circostanza dell'avvenuto incasso dei 6.200 miliardi e, quindi, del
verificarsi, in concreto, della cessazione della legittimità dell'incremento
del sovrapprezzo termico, come formalmente comunicato dalla Cassa conguaglio
per il settore elettrico alla Presidenza del Consiglio e al Ministero del
Tesoro per la scadenza dell'anno 1993; - che non si poteva accordare
alcun valore di retroattività all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 473 del 1996,
convertito in legge n. 577 del 1996; - che non poteva condividersi la
tesi prospettata dall'ENEL, secondo la quale gli obiettivi prefissati non
sarebbero stati ancora raggiunti alla data predetta, in quanto il rientro
dell'importo di £ 6.200 miliardi doveva considerarsi al netto di imposte e di
interessi, e ciò per la mancanza di una espressa e positiva disposizione di
legge in tale senso; - che dall'accertamento
giudiziale del fatto illecito prospettato, di natura, peraltro, certamente
colposa, discendeva l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento
del danno ex art. 2043 c.c., da liquidare, attesa l'oggettiva difficoltà di
prova ed in considerazione della non elevata entità degli importi, con
valutazione equitativa ed al valore, in misura pari, per ciascuno degli attori,
allo stesso importo indebitamente richiesto. Avverso questa sentenza l'ENEL
S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato su cinque motivi,
illustrati da memoria, cui resistono con controricorso Luciano Baldoni,
Fulvio Primo Biscotti, Marisa Bartocci, Alcide Raponi, Giulia Chirico e Ivano
D'Ascenzo. La causa, inizialmente assegnata
alla III sezione civile è stata assegnata dal Primo Presidente a queste S.U.
per la composizione del contrasto di giurisprudenza, verificatosi nell’ambito
delle sezioni semplici, sui limiti d'impugnabilità delle sentenze del giudice
di pace, pronunciate secondo equità. L’ENEL ha depositato note di
udienza ai sensi dell’art. 379 c.p.c. MOTIVI DELIA DECISIONE 1. Va preliminarmente esaminata
l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura a
proporre il ricorso, contestandosi che l'ing. Danilo Severini avesse i poteri
per promuovere il giudizio, che l'amministratore delegato avesse i poteri per
nominare l'institore; che il Consiglio di amministrazione dell'ENEL abbia
autorizzato la nomina dell'institore. L'ENEL S.p.A. ha prodotto,
ritualmente, nelle forme di cui all'art. 372 c.p.c., estratto dello statuto
della società dal quale risulta che la rappresentanza legale della società
spetta sia al presidente che all'amministratore delegato, con facoltà per gli
stessi di conferire poteri di rappresentanza legale della società, pure in
sede processuale, anche con facoltà di subdelega; copia conforme del verbale
di adunanza del Consiglio di amministrazione dell'ENEL del 28 giugno 1996 di
nomina di Francesco Tatò alla carica di amministratore delegato, con
indicazione dei poteri allo stesso conferiti, copia della procura del 13
gennaio 1997, con la quale l'amministratore delegato ha nominato e costituito
institori della società gli ingegneri Claudio Barbesino e Alfonso Della
Cananea, in caso di impedimento del primo, attribuendo agli stessi, la
rappresentanza legale della società anche in sede processuale, con
possibilità di subdelegare tale potere a dirigenti della società, nonché
copia del procura del 21 gennaio 1997, con la quale il Barbesino, nella
qualità di institore ha costituito procuratore il dirigente dell'ENEL
ingegnere Danilo Severini. Sulla base degli anzidetti
documenti deve ritenersi l'ammissibilità del ricorso proposto dall’ENEL, in
persona dell’ingegnere Danilo Severini, in virtù dei poteri conferitigli e
ciò è sufficiente per il rigetto dell'accezione. 2. 1. - Preliminare all'esame
dei motivi di ricorso si presenta la risoluzione della questione per la quale
la controversia è stata rimessa a queste sezioni Unite e cioè la
determinazione dei limiti entro i quali è ammissibile il ricorso per
cassazione avverso le sentenza del giudice di pace pronunciate secondo equità
e che presuppone, a sua volta - in presenza di particolari affermazioni
contenute in varie pronunce - la soluzione del problema della stessa
struttura del giudizio di equità. Seppure, infatti, la causa
immediata del contrasto é stata determinata dalla interpretazione della nuova
formulazione del secondo comma dell'art. 113 c.p.c. per il quale "Il
giudice di pace decide secondo equità la cause il cui valore non eccede lire
due milioni" - che ha sostituito il testo introdotto dall'art. 3 della
legge 30 luglio 1984 n. 399, il quale stabiliva che "Il conciliatore
decide secondo equità osservando i principi regolatori dalla materia" -
la soppressione del riferimento ai "principi regolatori della materia"
ha dato spunto ad una rilettura della norma ed alla affermazione di principi
fra loro in contrasto, ma che coprono le varie alternative possibili, anche
con riferimento ai limiti dell'impugnazione per cassazione avverso le
sentenze emesse dal giudice di pace su controversia di valore non superiori a
lire due milioni. Si rinvengono in proposito le
seguenti letture: A) Benché l'attuale testo
dell'art. 113, comma 2, c.p.c. si limiti ad affermare che il giudice di pace
decide secondo equità le cause di valore non eccedente i due milioni, senza
specificamente prevedere - come accadeva invece nel precedente testo con
riguardo alla pronuncia del conciliatore - l'osservanza dei principi
regolatori della materia. tale osservanza resta comunque doverosa per il giudice
di pace quando pronuncia sentenze secondo equità, in armonia col sistema che
prevede per tali sentenze la (sola) ricorribilità in cassazione, senza
esclusione del profilo di violazione o falsa applicazione di norme di diritto
di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. (Cass. S.U. 30 Ottobre 1998 n. 10904); B) la soppressione del
riferimento ai principi regolatori della materia comporta solo la rimozione
di tale limite ai poteri equitativi del giudice di pace, dovendo quest'ultimo
pur sempre procedere alla qualificazione giuridica dei dati ed all'esame
delle loro conseguenze giuridiche, pur potendo, peraltro, derogare, in
riferimento a tutte tali operazioni, alla norme di diritto, in applicazione
dei principi equitativi enucleabili da giudizi di valore conformi, secondo la
sua interpretazione, al comune sentire, con la conseguenza che le sentenze di
merito del giudice di pace pronunziate secondo equità sono ricorribili in
relazione ai vizi previsti dall'art. 360 n. 1, 2, 3, 4, 5 c.p.c., ma in
relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. sono ricorribili unicamente per le
violazioni della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali
dell'ordinamento e della legge processuale, mentre in relazione al n. 5
dell'art. 360 c.p.c. sono ricorribili per vizi motivazionali in relazione
agli accertamenti di fatto posti a base dei giudizio di equità (Cass. 28
agosto 1998 n. 8569); C) il giudizio di equità si
snoda attraverso due momenti. l'individuazione della regola di diritto
applicabile alla fattispecie e l'attenuazione, motivata e consapevole, nel
momento decisorio, della regola così individuata, in ragione delle condizioni
sociali, economiche, istituzionali nelle quali si collocano gli interessi in
gioco, con la conseguenza che l’erronea individuazione delle norme astrattamente
applicabili è censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.,
mentre, l'operazione successiva di temperamento, nella qualificazione della
fattispecie e nell’adozione delle richieste pronunzie, non potrà essere
sottoposta ad alcun controllo di esaustività, logicità e completezza (proprio
in ragione della natura della regola dell'equità), neanche per la supposta
incongruità dell'apprezzamento dei dati economici e sociali sui quali si è
fondata, salvo che la motivazione offerta in ordine al criterio di equità sia
mancante, incomprensibile o perplessa, con l'ulteriore conseguenza che il
giudice è tenuto a dar conto della regola equitativa applicata solo in sede
di motivazione, ma non a previamente enunciarla (Cass. 2 aprile 1998 n. 3397;
Cass. 24 agosto 1998 n. 8397); D) A norma dell'art.113 c.p.c.
(nel testo modificato dall'art. 21 l. n. 374 del 1991) la pronuncia secondo
equità resa dal giudice di pace è vincolata al rispetto della Costituzione e
dei principi generali dell'ordinamento, ma non è più soggetta all'osservanza
delle norme che esprimono i principi regolatori della materia oggetto del
giudizio (per tali dovendosi intendere quelli regolanti gli istituti
giuridici relativi al rapporto dedotto), con la conseguenza che, non essendo
più necessaria l'individuazione dei suddetti principi regolatori (e perciò la
qualificazione del rapporto secondo diritto), il potere decisionale
equitativo del giudice di pace investe non solo la determinazione delle
conseguenze giuridiche, ma altresì la qualificazione stessa del fatto
controverso, ed, esprimendo un'equità cosiddetta "formativa" (o
sostitutiva), non "correttiva" (o integrativa), si fonda su di un
giudizio di tipo intuitivo (ancorché fondato sui valori oggettivi preesistenti
nella realtà sociale) e non di tipo sillogistico, perciò non richiedente la
preventiva individuazione della norma astratta applicabile al caso concreto e
prescindente da ogni indagine relazionale tra tale norma e i suddetti valori
oggettivi emergenti dalla realtà sociale, la sentenza pronunciata secondo
equità dal giudica di pace è, pertanto, ricorribile in cassazione (oltre che
per violazione delle norme processuali e di quelle sostanziali cui esse
rinviano) solo per violazione della Costituzione e dei principi generali
dell'ordinamento, non anche per inosservanza dei principi regolatori della
materia, né per violazione della norme sostanziali eventualmente applicate
perché (implicitamente o esplicitamente) ritenute conformi a equità, e
neppure per violazione o falsa applicazione delle norme astrattamente
applicabili al caso concreto (la cui individuazione non è neanche richiesta),
inoltre, essendo il giudizio di equità per sua natura un giudizio di merito,
è altresì insindacabile in cassazione l'individuazione del criterio su cui
fonda il giudizio equitativo e la conformità di esso ai valori direttamente
emergenti dalla realtà sociale, restando soggetta al sindacato di legittimità
la motivazione in ordine al criterio di equità adottato solo nelle ipotesi di
assoluta mancanza di essa o nei casi in cui il vizio motivazionale relativo a
punti decisivi della controversia si risolva in motivazione apparente, ovvero
insanabilmente contraddittoria (Cass. 20 febbraio 1998 n. 1794; Cass. 1
ottobre 1998 n. 9754; nonché, sostanzialmente nello stesso senso: Cass. 25
novembre 1998 n. 11970; Cass. 16 dicembre 1998 n. 12611 e 12612; Cass. 18
dicembre 1998 n. 12691); E) La sentenza del giudice di
pace resa in una controversia del valore non eccedente i due milioni è sempre
pronunciata secondo equità (art. 113, comma 2, c.p.c. nel testo sostituito,
con decorrenza 1 maggio 1995, dall'art. 21 della L. n. 374 del 1991), anche
se il giudicante abbia applicato una norma di legge riconosciuta
corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di
diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima
ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della
norma giuridica applicata alla regola di equità (senza la ulteriore
limitazione dei "principi regolatori della materia", vincolanti, in
passato, il giudica conciliatore). Ne consegue che la sentenza del giudice di
pace, pronunciata a norma del ricordato art. 113, comma 2, c.p.c., è
impugnabile con ricorso per cassazione soltanto con riferimento agli errores
in procedendo, e non anche a quelli in iudicando, atteso che il giudizio di
equità, per sua stessa natura, sfugge ad ogni rivalutazione da parte del
giudice superiore (Cass. 11 giugno 1998 n. 5794). 2. 2. - L'individuazione dei
limiti entro i quali è ammissibile il ricorso per cassazione avverso le
sentenze di equità del giudice di pace presuppone l'accertamento dell'ambito
del giudizio di equità. Come risulta dalla precedente
esposizione le posizioni della giurisprudenza sono particolarmente divaricate,
passandosi da quella sub A, per la quale la modifica legislativa non esclude
l'applicabilità, anche per quanto riguarda il giudice di pace,
dell'applicazione del vincolo costituito dai principi regolatori della
materia, a quella sub B, che, preso atto della disposta soppressione, impone
al giudice di procedere alla qualificazione giuridica dei dati ed all'esame
delle loro conseguenze giuridiche, pur potendo, peraltro, derogare, in
riferimento a tutte tali operazioni, alle norme di diritto, in applicazione
dei principi equitativi enucleabili da giudizi di valore conformi, secondo la
sua interpretazione, al comune sentire, a quella sub C, che prevede
l'individuazione della regola di diritto applicabile alla fattispecie e
l'attenuazione, motivata e consapevole, nel momento decisorio, della regola
cosi individuata, in ragione delle condizioni sociali, economiche,
istituzionali nelle quali si collocano gli interessi in gioco, a quella sub
D, secondo cui la soppressione del riferimento ai principi regolatori della
materia esclude per il giudice la preventiva individuazione della norma
astratta applicabile al caso concreto imponendogli di applicare una equità
formativa e non correttiva, a quella sub C, che, dalla soppressione del
riferimento ai principi regolatori della materia, ritiene che devono
applicarsi i principi consolidati in giurisprudenza in relazione
all'originaria formulazione dell'art. 113 (ante riforma del 1984). 2. 3. - Allo scopo di giungere
alla soluzione del contrasto si deve innanzitutto prendere posizione sulla
questione relativa alla soppressione del riferimento ai principi regolatori
della materia, che vede contrapposta la posizione sub A) a tutte le altre. Non ignora il Collegio che la
soluzione prospettata sub A, assolutamente minoritaria e del tutto immotivata
nella decisione che la sostiene, trova ampi riscontri in orientamenti
dottrinali manifestati subito dopo la riforma e per i quali la cancellazione
dell'obbligo di rispettare i principi regolatori della materia è più formale
che sostanziale, con la conseguenza che gli stessi devono continuare ad
essere applicati. Tale indirizzo non può essere
seguito, dovendosi convenire con altra dottrina per la quale la soppressione
dell'obbligo di osservanza dei principi regolatori della materia libera il
giudizio equitativo dal riferimento ai principi che sovrintendono al rapporto
giuridico sottoposto all'esame del giudicante. Questa conclusione, però, per
essere accettabile deve essere integrata da ulteriori precisazioni (su cui
infra), che superino i sospetti di illegittimità costituzionale formulati in
rapporto all'art. 24 cost. 2, 4. - Le altre soluzioni
indicate, seppure tutte nel senso della inoperatività del criterio della
conformità della decisione ai principi regolatori della materia, pongono il
problema della necessità o meno della individuazione della norma, di diritto
applicabile prima di procedere all'applicazione dei principi equitativi al
caso concreto. Il punto di partenza per la
soluzione della questione è costituito dall'esame dei risultati cui sono
giunti queste S.U. con la fondamentale sentenza 15 giugno 1991 n. 6794 emessa
in tema d'impugnazione delle decisioni del conciliatore e sulla base del
testo, all'epoca vigente, dell'art. 113, comma 2, c.p.c., che prevedeva il
rispetto dei principi regolatori della materia. Questa decisione, dopo avere
aderito a quell'orientamento secondo cui il giudizio di equità del
conciliatore non può prescindere dalla normale qualificazione giuridica dei
fatti e dalla valutazione giuridica delle loro conseguenze - perché al
giudice conciliatore vengono prospettate controversie giuridiche, e cioè
domande attinenti ad un rapporto giuridico in forza del quale l'attore
pretende il riconoscimento di un proprio diritto nei confronti del convenuto
che lo ha contestato o non l'ha soddisfatto - riteneva non giustificata
l'esclusione del giudizio equitativo dal momento della qualificazione, perché
anche con riguardo a tale momento può esservi spazio per un giudizio
equitativo, basato su un valore che già è emerso nel contesto sociale di cui
si tratta, ma non ancora è stato tradotto in termini di legge scritta,
giungendo a tali conclusioni sulla base di due premesse; a) la non necessaria
contrapposizione fra diritto scritto ed equità; b) l'obbligo dell'osservanza
dei principi regolatori della materia, con la conseguenza che se detti
principi sono osservati, anche la qualificazione della fattispecie vuole
essere improntata a criteri equitativi, non realizzandosi la temuta
incompatibilità tra l'esigenza della tutela di un rapporto giuridico portato
alla cognizione del conciliatore ed il giudizio emesso dal giudice. Orbene, se già in presenza di
una norma, quale quella ora sostituita, si ammetteva il giudizio equitativo
fin dal momento della qualificazione della domanda a maggior ragione tale
giudizio deve ammettersi allo stato attuale della legislazione che non
prevede l'osservanza dei principi regolatori della materia. E' bensì vero che la decisione
delle S.U. del 1991 giungeva a tali conclusioni, proprio per l'esistenza del
riferimento ora espunto, ma non da ciò può farsi derivare la conseguenza,
allora disattesa, e che trova sufficiente giustificazione nella non
necessaria contrapposizione fra diritto scritto ed equità. A ciò bisogna poi aggiungere che
se il giudizio di equità non è soggetto all'osservanza dei principi
regolatori della materia non è più necessaria l'individuazione di tale
principi e, quindi, l'individuazione della norma astrattamente applicabile e,
perciò, la qualificazione giuridica del rapporto dedotto. L'equità non opera cioè in via
vicaria della norma di diritto astrattamente disciplinante la fattispecie,
applicandosi solo quando quest'ultima non sia adeguata al caso concreto in
ragione delle condizioni sociali, economiche, istituzionali nelle quali si
collocano gli interessi in gioco, secondo la tesi esposta sopra sub C, ma
costituisce la regola della decisione in riferimento a controversie di un
determinato modesto valore devolute, sulla base di una valutazione tipica
compiuta dal legislatore, alla competenza del giudice di pace, con la
conseguenza che, in tali controversie, il giudice non è tenuto a compiere un
previo accertamento della norma di diritto applicabile al caso concreto, ma
deve senz'altro giudicarlo facendo applicazione delle norme di equità. In presenza di una norma
espressa, con la quale si stabilisce che il giudice di pace decide secondo
equità determinate controversie, non vi è assolutamente spazio per pretendere
la previa individuazione, ad opera dello stesso giudice, della norma di
diritto applicabile alla fattispecie, da ciò facendo derivare la
censurabilità, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., della violazione di tale
individuazione: non essendo configurabile alcun obbligo in proposito non é
ammissibile un ricorso per cassazione al sensi della richiamata disposizione. Queste conclusioni comportano
altresì, per le stesse ragioni, l'inaccoglibilità della tesi sub n.2. 2.5. - Da quanto detto nel
numero precedente deriva altresì - secondo quanto esattamente rilevato nella
tesi sub D - che il potere decisionale equitativo del giudice di pace investe
non solo la determinazione delle conseguenze giuridiche, ma altresì la
qualificazione stessa del fatto controverso, ed, esprimendo un'equità
cosiddetta "formativa" (o sostitutiva) non "correttiva"
(o integrativa), si fonda su di un giudizio di tipo intuitivo (ancorché
fondato sui valori oggettivi preesistenti nella realtà sociale) e non di tipo
sillogistica, perciò non richiedente la preventiva individuazione della norma
astratta applicabile al caso concreto e prescindente da ogni indagine
relazionale tra tale norma e i suddetti valori oggettivi emergenti dalla
realtà sociale. 2.6. - Così precisati i limiti
del giudizio di equità ed il modo di operare dello stesso, vanno individuati
i limiti entro i quali è ammissibile il ricorso per cassazione avverso le
pronunce del giudice di pace, dovendosi in proposito distinguere tra
violazione di norme processuali e violazione di norme sostanziali. 2.7. - Per quanto attiene alle
prime, il disposto dell'art.311 c.p.c. secondo cui il procedimento innanzi al
giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel titolo II del libro II
del codice di rito o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme
relative nel procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili e
tenuto presente che l'equità attiene al solo piano delle regole sostanziali
del giudizio, utilizzabili in funzione della decisione di merito, e non anche
a questioni di ordine processuale, atteso che il nuovo testo dell'art. 113
c.p.c. non ha "deformalizzato" il giudizio di equità, ne deriva -
come assolutamente pacifico in sede di legittimità - che le sentenze del
giudice di pace, in controversie di valore inferiore a lire due milioni, sono
ricorribili per cassazione, ogniqualvolta si denunzi la violazione di norme
processuali (tra le più recenti in tale senso, Cass. 1 ottobre 1998 n. 9754;
Cass. 23 novembre 1998 n.11869; Cass. 8 gennaio 1999 n. 109, Cass. 12 gennaio
1999 n. 227; Cass. 29 gennaio 1999 n. 807; Cass. 5 febbraio 1999 n. 1007;
Cass. 20 marzo 1999 n. 2599), specie quelle del contraddittorio e della
difesa (Cass, 18 dicembre 1998 n. 12691), e ciò anche nell'ipotesi in cui la
regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una
norma sostanziale (Cass. S.U. 15 giugno 1991 n. 6794). L'equità trova, infatti, posto
soltanto nella decisione del merito della causa, e soltanto per quanto
attiene alla regola sostanziale da applicare alla domanda di attribuzione del
bene della vita proposta dalla parte. 2.8. - Passando alla decisione
del merito ed ai limiti del ricorso per cassazione avverso la stessa, la
compiuta disamina (cfr. supra n. 2.l.) evidenzia posizioni estremamente
differenziate; da quella dell'ammissione del ricorso ai sensi dell'art. 360
n. 3 c.p.c. per tutto quanto concerne gli errores in iudicando (tesi sub A) a
quella della inammissibilità totale di tale ricorso (tesi sub E), passando
attraverso tesi intermedie che consentono il ricorso per cassazione per
violazione della Costituzione, del diritto comunitario e dei principi
generali dell'ordinamento. Le due tesi estreme non possono
seguirsi. Non la prima, per non essere il
giudizio di equità sottoponibile a controllo di conformità alla norma
scritta, sotto pena di vanificazione dell'equità, sarebbe, infatti,
intimamente contraddittorio - nel momento stesso in cui si legittima il
ricorso all'equità, che può anche divergere dalla norma scritta - sanzionare
come violazione di legge la decisione di merito in quanto difforme da tale
norma. Non la seconda, perché, rendere
intangibile un giudizio per il solo fatto che in esso si è fatta applicazione
di un principio equitativo, finirebbe per legittimare l'arbitrio dei giudice
e giustificherebbe quella censura di incostituzionalità alla quale si è in
precedenza fatto cenno (supra n. 2.2.). In realtà - come è stato
esattamente osservato da queste S.U. con la richiamata sentenza del n. 6794
del 1991 - il giudice di pace, nell'esercizio del potere equitativo, deve
osservare la Costituzione, sia nel senso che - ovviamente - è uno dei giudici
che può sollevare la questione di costituzionalità di una norma, sia nel
senso che fra due interpretazioni di una norma dovrà privilegiare quella
conforme alla Costituzione. Tale limite della soggezione
alla costituzione non è espresso nell'art. 113, comma 2, c.p.c., perché già
derivante in via generale dalla stessa Costituzione (art. 54 e 101 Cost.),
nonché dal principio di gerarchia delle fonti. Proprio quest'ultimo principio
impone l'osservanza delle norme comunitarie, di valore superiore alle norme
ordinarie. Il più volte citato art. 113,
comma 2, c.p.c., nella parte in cui consente la sostituzione dell'equità alla
norma ordinaria, non ha il potere di consentire il superamento delle norme
comunitarie, impedito proprio dal richiamato principio della gerarchia delle
fonti. La soggezione della pronuncia
secondo equità alle norme costituzionali, nonché alle norme comunitarie, con
il correlativo potere di censurarne la violazione con il ricorso per
cassazione, esclude i sospetti di incostituzionalità del novellato art.113,
comma 2, c.p.c., per l'eliminazione del riferimento ai principi regolatori
della materia. La soppressione di qualsiasi
censura per violazione di norme di diritto che non siano di rango
costituzionale o comunque sovraordinate a quelle ordinarie, esclude altresì
di ritenere applicabile l'ulteriore limite del rispetto dei principi generali
dell'ordinamento. Questi ultimi (cfr. art.12,
comma 2, preleggi), malgrado apparentemente sembrino preesistenti e di rango
superiore alle norme scritte, in realtà, derivano, attraverso successive
astrazioni, dalla ratio di un complesso omogeneo di norme, tanto vero che è
la modifica di queste ultime a determinare un mutamento dei primi e non
viceversa. Ciò comporta che non può
ritenersi assoggettabile a controllo di legittimità il mancato rispetto da
parte della sentenza emessa secondo equità di tali principi generali, perché,
dal momento che gli stessi altro non sono che norma di diritto, in siffatto
modo, si finirebbe per legittimare una censura per violazione di legge di
carattere sostanziale, esclusa sulla base delle precedenti osservazioni. E' bensì vero che tale rispetto
è stato ritenuto necessario dalla sentenza delle S.U. del n. 6794 del 1991,
ma questa decisione è intervenuta in un contesto legislativo diverso, ove era
imposta l'osservanza dei principi regolatori della materia, che costituivano
un minus rispetto ai principi generali del l'ordinamento. Venuto meno il rispetto dei
primi deriva il venire meno del rispetto dei secondi, nella misura in cui non
siano espressione di norme costituzionali. 2.9. - Le precedenti conclusioni
trovano applicazione - per pacifica giurisprudenza - in tutte le ipotesi in
cui il giudice di pace abbia deciso: 1) richiamandosi espressamente
all'equità; 2) applicando norme di diritto,
dichiarando che tali norme corrispondono all'equità; 3) applicando norme di diritto,
senza nulla esprimere in ordine all'equità della decisione. E' stato infatti esattamente
osservato da Cass. S.U. n. 6794 del 1991 - sia pure con riferimento al
conciliatore, ma le relative conclusioni sono applicabili anche al giudice di
pace, poiché è evidente la legittimità dell'ipotesi sub 2) (posto che fra
diritto ed equità può non sussistere contrapposizione, e che il giudizio su
tale aderenza dell'equità alla soluzione in diritto della vertenza appartiene
al conciliatore) e poiché, quindi, la suddetta ipotesi si deve in tutto
parificare a quella sub 1), l'eventuale violazione o falsa applicazione della
norma di legge (coincidente con quella di equità) non può essere deducibile
in Cassazione, perché - per quanto errata sia l'interpretazione datane - essa
si presenta caratterizzata dai connotati di insindacabilità del giudizio di
equità: il conciliatore ha ritenuto equa la norma nella lettura che ne ha
dato e quindi tale lettura non può essere sottoposta al controllo della
Cassazione. Il terzo caso per coerenza, deve risolversi allo stesso modo.
Esiste il potere-dovere del conciliatore di giudicare secondo equità, ma non
si può ritenere che incorra in eccesso di potere (deducibile come error in
procedendo e cioè come violazione dell'ambito della potestas judicandi) il
giudice che abbia deciso secondo norme di diritto in ragione della già
postulata natura del giudizio di equità, come giudizio giuridico (data la
necessità del riferimento alla fattispecie normativa e della comparazione fra
norma di legge ed eventuale criterio equitativo prescelto, il quale può
operare solo se sia giustificata obiettivamente una diversità di trattamento
rispetto a quello risultante dalla legge). In tal caso, lungi dal commettere
un eccesso di potere, (denunciabile come tale, cioè come error in procedendo
ai sensi dell'art.360 n. 4) il conciliatore implicitamente ha ritenuto
coincidenti i due ordinamenti, quello positivo e quello fondato sui valori
obiettivi e sociali di equità e non deve esporre alcuna ragione per
dimostrare che la decisione è conforme all'equità. Pertanto, mentre sarà
inammissibile una censura limitata a lamentare che il conciliatore non abbia
espresso le ragioni di equità della decisione, il ricorso ex art.360 n. 3
incontrerà i limiti già detti. La stessa sentenza, poi, così
prosegue - e le relative conclusioni Il Collegio interamente condivide
-"la peculiarità del giudizio di equità consiste nel suo esaurirsi nel
merito, perché (sia che il giudice ritenga l'equità realizzata
nell'ordinamento positivo - le cui norme applica - sia che ritenga
sussistente quella ragione di deroga o mitigazione del diritto positivo,
applicando una regola equitativa più adatta al caso concreto) la regola
applicata non può prescindere dalla fattispecie peculiare, di guisa che non è
possibile formulare quei criteri generali, in cui dovrebbe consistere il
compito della Cassazione, neppure astraendo dal singolo caso. Invero, se la
Cassazione ha le funzioni di cui all'art. 65 dell'Ordinamento giudiziario, e
quelle di cui all’art. 111 Cost. e 360 c.p.c., è evidente che i suoi giudizi
dovranno essere esclusivamente giuridici, ancorati al diritto positivo, e
quindi non potrà dare mai giudizi di equità, neppure formulati per massime
astratte, ipoteticamente valide come criteri generali per una serie
indefinita di fattispecie che vi rientrerebbero. Fra l'altro, nel giudizio
equitativo è connaturato un procedimento logico intuitivo e comunque non
sillogistico, la regola applicata è collegata direttamente al giudizio
particolare; è un criterio regolatore del fatto singolo e fa tutt'uno con
esso. Come la Suprema Corte possa enunciare quell'insieme di
"deroghe" allo stretto diritto in che consistono i criteri
equitativi via via applicati dai vari giudici, non e dato comprendere. E ciò
neppure se il conciliatore abbia ritenuto coincidente l'equità con la norma
positiva applicata, perché non vi è luogo ad un esame della Cassazione in
diritto". 2. 10. - ultimo problema da
esaminare è quello della censurabilità in cassazione della motivazione della
sentenza di equità ed in relazione a tale profilo è da tenere presente che -
come è stato esattamente rilevato da Cass. S.U. n. 6794 del 1991- per
adempiere all'obbligo della motivazione è sufficiente dar conto, in modo
succinto, del processo logico-giuridico seguito, di guisa che non sono
sufficienti affermazioni apodittiche, senza alcun richiamo al criterio
seguito, mentre l'omessa esposizione dei motivi di equità non rileva, quando
esistono le ragioni giuridiche della decisione, mentre se queste non sono
enunciate, la decisione si riduce a puro arbitrio, al pari di quando il
giudice dia una motivazione solo apparente, perché manca del minimo
indispensabile a far capire perché sia stata accolta o respinta la domanda,
dal momento che anche la decisione di equità deve obbedire ad esigenze di
logica e razionalità, di guisa che risulti da essa la ratio decidendi,
l'assoluta mancanza della quale (intesa anche come apparenza di una
motivazione in realtà inesistente) comporta la nullità della sentenza, per
mancanza dei requisiti formali indispensabili. Sulla base di queste premesse
ritiene il collegio che si debba confermare la costante giurisprudenza (ex
plurimis: Cass. 2 aprile 1998 n. 3397, Cass. 28 aprile 1998 n. 4033; Cass. 7
ottobre 1998 n. 9917; Cass. 25 novembre 1998 n, 11970; Cass. 16 dicembre 1998
n. 12611 e 12612) secondo la quale: 1) il vizio di motivazione in
diritto è irrilevante, salvo che non si traduca in inesistenza della
motivazione (o motivazione apparente, o contrasto irriducibili fra
affermazioni inconciliabili, tale da precludere l'identificazione della ratio
decidendi; o motivazione perplessa, quando non sia possibile stabilire quale
qualificazione giuridica del rapporto sia stata posta a base della
motivazione); 2) la motivazione sul criterio
di equità adottato non può mai rientrare nel sindacato della Suprema Corte,
salva l'assenza di motivazione, nel senso già visto; 3) il vizio di cui al n. 5
dell'art.360, è ammissibile, ma esso riguarda non la motivazione in diritto,
ma solo quella sui punti di fatto decisivi rilevanti ai fini del giudizio di
equità, laddove punto decisivo è quello che è in rapporto di causalità logica
rispetto alla soluzione giuridica data alla controversia, di guisa che esso
ha carattere decisivo soltanto se coordinato con gli aspetti di quella
soluzione che sono censurabili ex art. 360 n. 3. 2. 11.
Il contrasto di giurisprudenza va,
quindi, composto sulla base delle seguenti conclusioni."A seguito della nuova formulazione
dell'art.113, comma 2, c.p.c., nella decisione di controversia di valore non
superiore a lire due milioni, il giudice di pace non deve procedere alla
previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma
deve giudicarla facendo immediata applicazione della equità c.d. formativa (o
sostitutiva), non correttiva (o integrativa), fondata su un giudizio di tipo
intuitivo e non sillogistico, con osservanza, ai sensi dell'art.311 c.p.c.,
delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è
contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma sostanziale, senza
obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi
generali dell'ordinamento, ma osservando le norme costituzionali nonché
quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie,
Pertanto il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce
impugnazione di sentenza di equità, abbia il giudice dichiarato di avere
applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente ad
equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge ed è ammissibile per
violazione di norme processuali, nel senso esposto (art. 360, comma 1, n. 1,
2 e 4, laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di
merito, è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme
comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria e tale interpretazione
non contrasta con l'art.24 Cost. mentre la pronunzia secondo equità non
esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art.360 n. 4 c.p.c.
nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5
c.p.c., allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato
da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si
risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà
della motivazione". 3. - Tanto premesso, può
procedersi all'esame dei motivi di ricorso. 4. - Con il primo motivo si
deduce violazione degli art.9 e 34 c.p.c., in riferimento all'art.360 n. 2
c.p.c. e si censura la decisione impugnata deducendo l’incompetenza per
valore del giudice adito e sostenendo che l'accertamento del suo diritto ad
applicare le tariffe previste dal provvedimento CIP 32/86 nei confronti degli
utenti, assumendo valore indeterminato, rientrava nella competenza del
tribunale, avendo essa società prospettato in tali termini già al giudice di
merito l'eccezione di incompetenza, ponendo una questione pregiudiziale,
chiedendone la decisione con efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 34
c.p.c. Secondo la ricorrente sarebbe
stato chiesto al giudice di merito di accertare con efficacia di giudicato il
diritto dell'ENEL ad applicare le tariffe previste dalla delibera n. 32/86,
questione pregiudiziale rispetto alle azioni di ripetizione di indebito e di
risarcimento, e da ritenersi di valore indeterminato in quanto riferentesi
anche a pagamenti diversi da quelli richiesti in causa. A tale motivo i controricorrenti
oppongono la novità della questione sollevata con lo stesso, dal momento che,
nel giudizio innanzi al giudice di pace l’ENEL. si era limitata ad eccepire
l’indeterminatezza della domanda, senza formulare in alcun modo una domanda
pregiudiziale riconvenzionale da decidere con efficacia di giudicato. Con il secondo motivo si deduce
violazione degli art. 9, 10, 11 e 113 c.p.c. in relazione all'art.360 n. 2
c.p.c., si insiste per l'incompetenza per valore dei giudice di pace, per il
fatto che, anche ad ammettere la mancata richiesta di decisione con efficacia
di giudicato sulla questione pregiudiziale relativa alla sussistenza del diritto
dell'ENEL ad applicare le tariffe de quibus, il giudice non aveva tenuto
conto del fatto che per l'ente il valore della causa è dato dalla somma della
domanda spiegate dagli attori (e anzi da un importo ancora maggiore, se si
pensa ai diversi milioni di utenze domestiche esistenti su tutto il
territorio nazionale), onde la competenza andava determinata tenendo conto
della somma delle domande spiegate in giudizio, attesa l'unicità
dell'obbligazione dell'ENEL. Secondo la ricorrente a tale
risultato si può giungere attraverso una interpretazione degli artt.10 e 11
c.p.c., adeguatrice delle suddette norme, giacché, diversamente opinando, si
profilerebbe una lesione del diritto di difesa ed una evidente disparità di
trattamento tra soggetti titolari dei medesimi, rilevanti interessi
economici. Anche in relazione a tale motivo
i controricorrenti oppongono la novità della deduzione e comunque
l'infondatezza della censura. Con il terzo motivo si deduce
violazione degli art.10 e 14 c.p.c. in relazione all'art.360 n. 2 c.p.c.
sulla base del rilievo che l'azione restitutoria relativa alla ripetizione
d'indebito e l'azione risarcitoria vanno sommate ai fini della determinazione
della competenza per valore e poiché quella risarcitoria, non precisata nel
quantum, deve presumersi di valore uguale al limite massimo della competenza
del giudice adito, ne deriva di conseguenza, sotto quest'altro pro filo,
l’incompetenza per valore del giudice di pace. I primi tre motivi di ricorso,
da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, seppure
astrattamente proponibili sulla base delle raggiunte conclusioni, sono
inammissibili. Il novellato art. 38 c.p.c.
consente alla parte di sollevare l'eccezione d'incompetenza per valore non
oltre la prima udienza di trattazione. Da quanto precede deriva che la
parte la quale ha dedotto, in primo grado, tempestivamente, l'eccezione di
incompetenza per valore, in riferimento ad un determinato profilo della
domanda, può, con il ricorso per cassazione, censurare la decisione impugnata
in relazione all'eccezione prospettata, ma non formulare profili di censura
nuovi, che, se proposti, vanno dichiarati inammissibili, non essendo
l'eccezione di incompetenza per valore - neppure sotto il vigore del testo
originario dell'art. 38 c.p.c. - rilevabile in ogni stato e grado di
giudizio. Dall'esame diretto degli atti di
causa - che questa Corte può sempre compiere quando venga dedotto un error in
procedendo - emerge che l'ENEL ha proposto una eccezione di incompetenza per
valore formulata in primo grado, nella comparsa di risposta, di
indeterminatezza della domanda, perché tendente ad ottenere una sentenza di
accertamento negativo, e che il giudice di pace tale indeterminatezza ha
escluso per essere la richiesta di condanna quantificata ritualmente e non
limitata all’accertamento dell'an debeatur. Con il ricorso per cassazione,
l'ENEL, lungi dal censurare tale pronuncia, ha prospettato, con i primi tre
motivi di ricorso, eccezione nuova e ciò è sufficiente per l'inammissibilità
degli stessi. 5. - Con il quarto motivo si
deduce violazione dei principi fondamentali in tema di ripetizione d'indebito
applicabili, nei limiti fissati da Cass. S.U. n. 6794 del 1991, malgrado
l'eliminazione del vincolo a seguito della modifica dell'art.113, comma 2,
c.p.c. per non avere il giudice di pace tenuto conto che, nella specie,
esisteva una legittima causa di pagamento e per avere violato il principio
fondamentale in materia di indebito, secondo cui si può richiedere la
restituzione del pagamento solo quando non esista la causa debendi. Secondo la ricorrente, la causa
giustificativa dei pagamenti effettuati dagli utenti era rappresentata da
provvedimenti CIP disponenti tariffe non derogabili in alcun modo dall'ENEL,
tariffe la cui efficacia ed operatività sarebbe stata ribadita, tra l'altro,
dal D.L. n. 371/1996 (poi reiterato dal D.L. n. 473/1996, convertito in legge
n. 577 del 1996) che, disponendo che gli effetti del provvedimento CIP n.
32/1986 cessavano a decorrere dal 30 giugno 1996, aveva consolidato, fino a
quella data la vigenza del suddetto provvedimento, vigenza che non era mai
cessata, essendo stata confermata da vari altri provvedimenti legislativi
succedutisi medio tempore. Con il quinto motivo si deduce,
infine, violazione dei principi fondamentali in tema di risarcimento del
danno ex art. 2043 e/o 1218 e 1224 c.c. (art.360 n. 3 c.p.c.); violazione
della regola dell'onere della prova ex art.2697 c.c. (art. 360 n. 3 e 4
c.p.c.); nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della
controversia, per avere il giudice di pace pronunciato condanna al
risarcimento del danno senza avere accertato né la responsabilità della
società, né la stessa esistenza del danno. In particolare il giudice di
pace avrebbe identificato l'esistenza dei due suddetti elementi nel mero
fatto dell'indebito pagamento, dimenticando che l’azione restitutoria e
quella risarcitoria sono azioni distinte, caratterizzate da diversi
presupposti e che, anche ove fosse stata provata l'indebita percezione,
doveva escludersi ogni responsabilità dell’ENEL, per avere la società
applicato tariffe previste da provvedimenti CIP, che non erano in alcun modo
derogabili da parte dell'ente. Secondo la società, infine, non
solo non risulterebbe provata l’esistenza del danno, ma essa dovrebbe anzi
ritenersi esclusa, tenuto conto sia dell'esiguità delle somme, sia del tasso
d'interesse applicabile, che è del 10%, ossia superiore sia al tasso
d'inflazione, sia al rendimento che sarebbe in grado di offrire una qualsiasi
forma di investimento del modestissimo importo oggetto di restituzione. I due motivi, da esaminarsi
congiuntamente, sono inammissibili in quanto denunciano violazioni
dell'art.360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c. non prospettabili in sede di ricorso
per cassazione avverso sentenze emesse secondo equità dal giudice di pace. Ed infatti, sulla base delle
conclusioni in precedenza raggiunte (cfr. supra n. 2): - la violazione dei principi
generali in tema di ripetizione d'indebito nonché di quelli in materia di
risarcimento del danno denunciata, rispettivamente, con il quarto ed il
quinto motivo sono inammissibili a seguito della novellata formulazione
dell'art.113, comma 2, c.p.c.; - la violazione dell'art. 360 n.
4 c.p.c., con riferimento e vizio di motivazione non è prospettabile non
essendo ravvisabile l'inesistenza della motivazione nel senso in precedenza
esposto; - la violazione dell'art. 360 n.
5 c.p.c. per avere il giudice di pace riconosciuto il diritto al risarcimento
del danno in misura pari alle somme indebitamente versate non può avere
ingresso in questa sede non avendo la stessa quel carattere decisivo che può
riconoscersi soltanto se coordinato con gli aspetti di quella soluzione che
sono censurabili ex art.360 n. 3 c.p.c., laddove invece, con il profilo di
ricorso, per il tramite strumentale del vizio di motivazione, si denuncia una
violazione di norme di diritto (riconoscimento del risarcimento del danno per
indebito pagamento e sua concreta determinazione) non censurabile in questa
sede. 6. - Con le note di udienza
l’ENEL ha rassegnato brevi considerazioni limitate ad un profilo della causa
che non aveva formato oggetto di trattazione scritta, rilevando, nella
sentenza impugnata, la violazione degli art.3 e 43 Cost. Le proposte considerazioni sono
inammissibili in quanto introducono nella controversia un thema decidendi non
trattato, per espressa ammissione della ricorrente, con il ricorso, in
contrasto con il disposto dell'art.379 c.p.c. 7. - Conclusivamente, il ricorso
va dichiarato inammissibile. L'esistenza del contrasto di
giurisprudenza ora composto, giustifica la compensazione fra le parti delle
spese di questo giudizio; P.Q.M. La Corte di cassazione, a
sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le parti le
spese di questa fase di giudizio. Così deciso in Roma, nella
camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 26 marzo 1999. Depositato in cancelleria il 15
ottobre 1999 |