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Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Articolo 1.
(Cooperazione con Stati stranieri)
1. Al fine di favorire
le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque
natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le
parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),"
sono inserite le seguenti: "delle iniziative umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti
all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)";
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole:
"a favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ",
nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera
i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".
2. Nella
elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di
cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti
dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle
iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della
esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto
anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione
dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali
operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello
sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti,
nonché in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella
applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della
navigazione.
3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto
di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino
misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul
territorio italiano di cittadini espulsi.
Articolo 2.
(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
1. Al testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, di seguito denominato "testo unico di cui al decreto legislativo
n.286 del 1998", dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Articolo 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio). - 1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito
denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da
un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito
un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai
rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari
opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per
l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno,
della giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e
forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che
da un rap presentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre
esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Alle riunioni, in relazione alle
materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di
ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle
disposizioni del presente decreto.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le
politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle
attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio
dei ministri".
Articolo 3.
(Politiche migratorie)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al comma
1, dopo le parole: "ogni tre anni" sono inserite le seguenti:
"salva la necessità di un termine più breve".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo
3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Confe renza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento
programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai
sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti
possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale,
e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il
Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con
proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno
precedente".
Articolo 4
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 4, il comma
2 è sostituito dal seguente:
"2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in
inglese, frane i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno
in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in
vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o
consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile,
o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto
stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, per
motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato,
salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli
22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto non
comporta la inammissibilità della domanda qualora il richiedente risulti
estraneo ai fatti. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è
sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una
preventiva comunicazione all'autorità di frontiera".
2 Al testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, comma 3,
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non è ammesso in Italia lo
straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia
per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato o di uno dei paesi con i
quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti
condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per
reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina
dall'Italia verso altri Stati o reati diretti al reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di
minori da impiegare in attività illecite".
Articolo 5.
(Permesso di soggiorno)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 5 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno
rilasciati", sono inserite le seguenti: ", e in corso di
validità,";
a-bis) dopo il comma
2, è inserito il seguente:
"2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici".
b) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di
soggiorno" sono inserite le seguenti: "non rilasciato per motivi di
lavoro";
c) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
d) dopo il comma 3, sono
inseriti i seguenti:
"3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è
rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di
cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno
per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può
superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata
complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha
usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del
presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26
del presente decreto. Il permesso di soggiorno non può avere validità
superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al
Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto
dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i
visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere
superiore a due anni";
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della
scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta
giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis,
e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente decreto. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente decreto
e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una
durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale";
e-bis) dopo il comma
4, è inserito il seguente:
"4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di
soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici".
f) il comma 8 è
sostituito dal seguente:
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo
9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con
caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello
uniforme per i permessi di soggiorno";
g) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di
soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito
con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte
di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a
dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale".
Articolo 6.
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, dopo l'articolo 5 è
inserito il seguente:
"Articolo 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) - 1.
Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un
alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla
legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da
parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del
lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non
costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto
che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto
previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della
provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove
avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel
regolamento di attuazione".
Articolo 7.
(Facoltà inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico
di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 6, comma 1, dopo
le parole: "prima della sua scadenza," sono inserite le seguenti:
"e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26,".
2. All'articolo
6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le
parole: "può essere sottoposto a rilievi segnaletici" sono
sostituite dalle seguenti: "è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e
segnaletici".
Articolo 8.
(Sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione
dell’ospitante e del datore di lavoro)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 7, dopo il
comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente
articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 160 a 1.100 euro".
Articolo 9.
(Carta di soggiorno)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 9, comma 1,
le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei
anni".
Articolo 10.
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 11, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il
Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure
necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera
marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì
apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in
materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in
materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen,
ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388".
Articolo 11.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1. All'articolo
12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in
violazione delle disposizioni del presente decreto compie atti diretti a
procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti
diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona
non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso
di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente decreto, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del
quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso
da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale.
nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è
stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è
stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale
ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da
cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai
commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.
3-quater bis.1.
Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite sino alla
metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente
l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di
prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-quinquies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni,
dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite
le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.286,";
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze
istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per
concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al
di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina
militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti
consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o
multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro
Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di
convenienza.
9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina
militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità
navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il
traffico aereo".
Articolo 12.
(Espulsione amministrativa)
1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da
parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento
penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore,
prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità
giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze
processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati
connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del
provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la
cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si
intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici
giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria
competente. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il
questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14";
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura
della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del
codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il
nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o
dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare
in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura,
decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento
è immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il
giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato
emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel
secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di
durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per
il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'arti-colo 345 del
codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare,
quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura
penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora
si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del
presente decreto";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma
5";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio
dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di
sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla
frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo
che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento";
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il
ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede
l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni
dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione
monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento
adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del
ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche
personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione
del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne
l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è
ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia
munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo
straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato
dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n.271, nonché, ove necessario, da un interprete";
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:
"13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di
trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore
del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di
cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre
consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di
cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro
l'autore del fatto si procede con rito direttissimo";
h) il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13
opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere
previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni,
tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo
di permanenza in Italia".
Articolo 13.
(Esecuzione dell’espulsione)
1. All'articolo
14 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della
nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine
di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice";
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero
presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini
di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante
l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale
caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene
trovato, in violazione delle norme del presente decreto, nel territorio dello
Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito
direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore
può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo".
2. Per la
costruzione di nuovi centri di accoglienza è autorizzata la spesa nel limite
massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno
2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.
Articolo 14
(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo
15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di
uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva
comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di
avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in
presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione".
2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente: "Esplusione a titolo di
misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione".
Articolo 15.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione)
1. L'articolo 16
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito
dal seguente:
"Articolo 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione) - 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di
condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13,
comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite
di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le
cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente decreto, può
sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non
inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la
sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13,
comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la
condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti
dal presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due
anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14,
la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in
taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare
una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta
l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna
riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente
decreto.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di
sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le
informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello
straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il
termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino
alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale
di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non
siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è
eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero
con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione
dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di
detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena".
Articolo 16.
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. All'articolo
21 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni
numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano
adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione
di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio";
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote
riservate" sono inserite le seguenti: "ai lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea
retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di
essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei
lavoratori stessi, nonché";
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono
altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di
lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati
dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione
prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e
private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio".
c-bis) dopo il comma 4 è
inserito il seguente:
"4-bis. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di
ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio
regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento
del tessuto sociale e produttivo".
Articolo 17.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e
lavoro autonomo)
1. L'articolo 22
del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal
seguente:
"Articolo 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato) - 1. In ogni provincia è istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per
l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve
presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di
residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle
relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso
datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello
straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b)
e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo
criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai
commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia
di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a
diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle
disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli
eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata
alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario anche per via
telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una
certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al
datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per
l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del
comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di
quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano
state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in
ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti
numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3,
comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette
la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove
possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità
per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero
provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso
con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso
lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la
firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di
quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al
centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo
straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per
l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia
per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del
visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi
concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV;
l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre
amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a
convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario
competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale. 10. Lo sportello
unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le
classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del
permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari
legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore
a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a
nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo,
ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da
tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma
5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocità.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di
cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento
di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di
accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita
la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente decreto, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
degli statuti e delle relative norme di attuazione".
2. All'articolo
26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rappresentanza diplomatica o
consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza
dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti
previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo".
Articolo 18.
(Titoli
di prelazione).
1. L'articolo 23
del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal
seguente:
"Articolo 23. - (Titoli di prelazione) - 1. Nell'ambito di
programmi approvati, an
che su proposta delle regioni
e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati
anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti
locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di
formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L'attività di
cui al comma 1 è finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani
che operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani
che operano all'interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome
nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono
preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini
della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione del presente decreto.
4. Il regolamento di attuazione del presente decreto prevede agevolazioni di
impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di
cui al comma 1".
Articolo 19.
(Lavoro stagionale)
Articolo 19.
(Lavoro stagionale).
1.
L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo
n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 24. - (Lavoro stagionale) - 1. Il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni
di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia
un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero
devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei
casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste
dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per
l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale
disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego
stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 3.
2.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque
l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi
dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni
dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un
massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più
breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia
per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro
della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di
carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12".
Articolo 20.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 26, dopo il
comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei
reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla
tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale
comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e
l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica".
Articolo 21.
(Attività sportive)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 27, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:
"r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private;
b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, è
determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che
svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita,
da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è
effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro
vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di
assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di
assicurare la tutela dei vivai giovanili".
Articolo 22.
(Ricongiungimento familiare)
1. All’articolo
29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b)
è inserita la seguente: "b-bis) i figli maggiorenni a carico,
qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento
a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale";
2) alla lettera c)
sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "qualora non abbiano
altri figli nerl Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni
qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per
documentati gravi motivi di salute";
3) la lettera d)
è abrogata;
b) commi 7, 8 e 9 sono
sostituiti dai seguenti:
"7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela,
coniugio e la minore età, autenticata dall’autorità consolare italiana, è
presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora
del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario
e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio, verificata,
anche mediante accertamenti presso la questura competente, l’esistenza dei
requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto,
ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni
dalla richiesta del nulla osta, l’interessato può ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione.
9. Le rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al
seguito nei casi previsti dal comma 5".
Articolo 22bis.
1. All'articolo
30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5,
prima delle parole: "In caso di separazione", sono aggiunte le
seguenti: "In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento e".
Articolo 22ter .
1. All'articolo
32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo
il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia
intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea
documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore
straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul
territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per
non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e che frequenta
corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e
con le modalità previste dalla legge italiana oppure è in possesso di
contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero di permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del
presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite
annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4".
Articolo 23.
(Accessi ai corsi delle università)
1. Il comma 5
dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998
è sostituito dal seguente:
"5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di
condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti
da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in
Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei
diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o
internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese
bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio
e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per
studio".
Articolo 24.
(Centri di accoglienza e accesso all’abitazione)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’ultimo
periodo è soppresso;
b) dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
"1-bis.
L’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non
appartenenti a Paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola
con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente
decreto, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia".
c). Il comma 5 è abrogato;
d). Il comma 6 è
sostituito dal seguente:
‘‘6. Gli
stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che
esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani,
nel limite del cinque per cento degli alloggi e delle agevolazioni, agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione
delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti
locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito
agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima
casa di abitazione".
Articolo 25.
(Aggiornamenti normativi)
1. Nel testo
unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, ovunque ricorrano, le
parole: "ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale" sono sostituite dalle seguenti: "prefettura-ufficio territoriale
del Governo" e le parole: "il pretore" sono sostituite dalle
seguenti: "il tribunale in composizione monocratica".
2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "Ai
contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi
all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza".
3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, nel comma 3, le parole da: "o di corrispondente garanzia"
fino alla fine del comma sono soppresse.
Articolo 26.
(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull’ingresso
e sul soggiorno dello straniero)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 30, dopo il
comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1,
lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al
matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia
nata prole".
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Articolo 27.
(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
1. L'ultimo
periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è
sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente competente,
quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter,
rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino
alla definizione della procedura di riconoscimento".
Articolo 28.
(Procedura semplificata)
1. Al
decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n.39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato;
b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Articolo 1-bis. - (Casi di trattenimento) - 1. Il richiedente
asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo
presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente
necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel
territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.286, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora
egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia,
al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo,
qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del
diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
2. Il
trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata
dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito
dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di
uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o
respingimento.
3. Il
trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di accoglienza
per richiedenti asilo con regolamento. Il medesimo regolamento determina il
numero, le caratteristiche
e le modalità di gestione di
tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e
dall'Unione europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà
comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà
altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati
con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero
dell'interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le
norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui
al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti
dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi
ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore,
autorizzati dal Ministero dell'interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui
all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa,
allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine
della procedura stessa.
Articolo 1-ter. - (Procedura semplificata) - 1. Nei casi di cui alle
lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis è
istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di
riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi
da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato
di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore
competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il
trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza
per richiedenti asilo di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due
giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che, entro quindici giorni, provvede all'audizione.
La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato
di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore
competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il
trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza
temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il
questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per
ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui
al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il
questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla
commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che
entro quindici giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i
successivi tre giorni.
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma
4, equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento
dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo
consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della
legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è
presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente
competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze
diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal
territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto
competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino
all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente
esecutiva.
Articolo 1-quater. - (Commissioni territoriali) - 1. Presso le
prefetture - uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di
cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette
commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute
da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario
della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato
dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante
dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente
supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del
Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di
rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, da un funzionario del
Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli
effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi
di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di
particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di
provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di
parità, prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a
particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere
composte da personale posto in posizione dì distacco o di collocamento a
riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai
lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di
indennità di qualunque natura.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni
provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre
giorni.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni
territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente
viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e
motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente
all'informazione sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste
dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3-bis. Nell'esaminare la domanda di asilo le
commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5,
comma 6, del presente testo unico le conseguenze di un rimpatrio alla luce
degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è
firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata ai sensi della legge 4
agosto 1955, n. 848.
4. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al
tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi
dell'articolo 1-ter, comma 6.
Articolo 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) - 1.
La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per
il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione nazionale",
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è
presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera
diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso
il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del
Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un
rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione
designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può
essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle
commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle
medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri
decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono
stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di
quelle territoriali.
Articolo 1-sexies. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati). - 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza
dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri
destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere
nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di
sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli
1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza
unificata, provvede, annualmente, e nei limiti delle risorse del fondo di cui
all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
accoglienza di cui al comma 3, in misura non superiore all'80 per cento del
costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 3 stabilisce:
a) le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande
di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso
e le modalità per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo di cui
all'articolo 1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi
già in atto, così come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo di cui
all'articolo 1-septies, le modalità e la misura dell'erogazione di un
contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che
non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e
che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 2.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del
richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di
cui all'articolo 18 e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale,
dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti
l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Alto commissariato delle
Nazioni unite per i rifugiati, un servizio centrale di informazione,
promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che
prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 2. Il servizio centrale è
affidato, con apposita convenzione, all'Associazione nazionale dei comuni
italiani.
5. Il servizio provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei
rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale
in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la dffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella
predisposizione dei servizi di cui al comma 2;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per
le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gesione del servizio sono finanziate nei
limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo di cui all'articolo 1-septies.
Articolo 1-septies. (Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo). 1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli
interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero
dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,
la cui dotazione è costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5
"Immigrati profughi e rifugiati" - cap. 2359 - dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli
interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,160
milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi
comprese quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001, 2002 ed in
via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e
delle finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti
o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione
europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
al comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. "
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è autorizzata la
spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.
Articolo 29
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nei
tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha
occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria,
adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da
patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del
rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio della dichiarazione di
emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al
primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo
familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro, ed una dichiarazione attestante
la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in
Italia;
b) l’indicazione delle
generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) certificazione medica
della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui
assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta
qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare;
d) l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
e) l’indicazione della
retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della
ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari
all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato,
senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini
di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998.
4. Nei venti giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui
al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per
territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e
il questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della durata di un
anno, rinnovabile per uguali, successivi periodi, se è data prova della
continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva
della manodopera occupata. Lo stesso ufficio assicura la tenuta di un
registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al
comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione del rilascio del permesso
di soggiorno di cui al comma 4, le parti stipulano nelle forme previste dalla
presente legge il contratto di soggiorno alle condizioni previste nella
dichiarazione di emersione. La mancata stipulazione del contratto determina
in ogni caso la decadenza dal permesso di soggiorno.
6. I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario,
compiute, antecedentemente al 1° gennaio 2002, in relazione all'occupazione
dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione
presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con
proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di
corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le
modalità per la successiva imputazione delle stesse alla posizione
contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio
finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio
decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi
denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di
lavoro che
occupino
prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso
un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del
permesso di soggiorno ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna, anche
non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea
per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque
impedimento all'espulsione dei soggetti extracomunitari che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma
1 su falsi presupposti, conoscendone la non veridicità, al fine di eludere le
disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito, solo
per questo, con la pena da due a nove mesi di reclusione.
CAPO III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Articolo 30.
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei
mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme
di attuazione ed integrazione della presente legge, nonché alla revisione ed
armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
2. Entro quattro
mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti
sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo,
limitatamente alle seguenti finalità:
a) razionalizzare l’impiego della telematica nelle comunicazioni,
nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima
interconnessione tra gli archivi già realizzati a riguardo o in via di
realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune
iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il
regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 28, è emanato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui
agli articoli 27 e 28 si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina
anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una
rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto
del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2
dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in
particolari situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento, nei centri
di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le
disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte
salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Articolo 30-bis.
(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e
della polizia delle frontiere).
1. È istituita,
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,
la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere con
compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera
e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonché delle attività demandate
alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli
stranieri. Alla suddetta direzione centrale è preposto un prefetto,
nell'ambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e
delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonché la determinazione
delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
Dall'istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane,
strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico dello Stato.
3. La
denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2001, n. 398, è conseguentemente modificata in "Direzione centrale per
la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti
speciali della Polizia di Stato".
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi
precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 30 ter
1. Nell'ambito
delle strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione clandestina,
il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può
inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
funzionari della Polizia di Stato, in qualità di esperti nominati secondo le
procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto
dal predetto articolo è aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici
unità, riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli
esperti nominati ai sensi del presente comma.
2. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura di
euro 778.817 per l'anno 2002 e di euro 1.557.633, annui a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Articolo 31.
(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo e
vigilanza in materia di immigrazione ed asilo)
1. Al Comitato
parlamentare istituito dall’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n.
388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di
Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono
altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione
della presente legge, nonché degli accordi internazionali e della restante
legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo
presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce
annualmente alle Camere sulla propria attività.
Articolo 32
(Norma finanziaria)
1.
Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 16, 17, 18, 19, 22 ter e 30 non devono
derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera
c), 13 e 28, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 130,65
milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per l'anno 2004, e
117,75 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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