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LEGGE 15 novembre 2000 n. 364
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 11 dicembre 2000 - S. O. n. 203)
RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITA' EUROPEA ED I SUOI
STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA, SULLA
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, CON ALLEGATI, ATTO FINALE E
DICHIARAZIONI, FATTO A LUSSEMBURGO IL 21 GIUGNO 1999.
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della
Repubblica
Promulga la seguente
legge:
Art. 1
1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Comunità europea ed
i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e
dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999.
Art. 2
1. Piena ed intera
esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data
della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo
25, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.
Art. 3
1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
ACCORDO TRA LA COMUNITA' EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA
PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE
DELLE PERSONE
La Comunità europea,
il Regno del Belgio,
il Regno di Danimarca,
la Repubblica federale di Germania,
la Repubblica ellenica,
il Regno di Spagna,
la Repubblica francese
l'Irlanda
la Repubblica italiana,
il Granducato del Lussemburgo,
il Regno dei Paesi Bassi,
la Repubblica d'Austria,
la Repubblica portoghese,
la Repubblica di Finlandia,
il Regno di Svezia,
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da una parte,
e
la Confederazione
svizzera, dall'altra,
in appresso denominante
"parti contraenti",
convinti che la libertà
delle persone di circolare sul territorio dell'altra parte costituisca un
elemento importante per lo sviluppo armonioso delle loro relazioni,
decisi ad attuare la
libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni
applicate nella Comunità europea, hanno deciso di concludere il seguente
Accordo:
I. Disposizioni di base
Articolo 1
Obiettivo
Il presente Accordo a
favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della
Svizzera si prefigge di:
a) conferire un diritto
di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente,
un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di
rimanere sul territorio delle parti contraenti;
b) agevolare la
prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente
liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
c) conferire un diritto
di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle
persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante;
d) garantire le stesse
condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini
nazionali.
Articolo 2
Non discriminazione
In conformità delle
disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini
di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di
un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni,
di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità
Articolo 3
Diritto di ingresso
Ai cittadini di una
parte contraente è garantito il diritto di ingresso nel territorio
dell'altra parte contraente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I.
Articolo 4
Diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica
Il diritto di soggiorno
e di accesso a un'attività economica è garantito fatte salve le disposizioni
dell'articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell'allegato I.
Articolo 5
Prestazione di servizi
1) Fatti salvi altri
accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di
servizi (compreso l'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti
pubblici, purchè copra la prestazione di servizi), un prestatore di
servizi, comprese le società conformemente alle disposizioni dell'allegato
I, gode del diritto di fornire sul territorio dell'altra parte contraente
un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di
lavoro effettivo per anno civile.
2) Un promotore di
servizi gode del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio
dell'altra parte contraente:
a) se gode del diritto
di fornire un servizio ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 o delle
disposizioni di un Accordo di cui al paragrafo 1 ;
b) oppure, qualora non
siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), se l'autorizzazione
a fornire il servizio gli è stata concessa dalle autorità competenti della
parte contraente interessata.
3) Le persone fisiche
di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera che si recano
nel territorio di una parte contraente unicamente in veste di destinatari
di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno.
4) I diritti di cui al
presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni degli
allegati I, II e III. Le restrizioni quantitative di cui all'articolo 10
non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo.
Articolo 6
Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono
un'attività economica
Alle persone che non
svolgono un'attività economica è garantito il diritto di soggiorno sul
territorio di una parte contraente conformemente alle disposizioni
dell'allegato I relative alle persone che non svolgono attività.
Articolo 7
Altri diritti
Conformemente
all'allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti
elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone:
a) il diritto alla
parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda
l'accesso a un'attività economica e il suo esercizio, nonchè le condizioni
di vita, di occupazione e di lavoro;
b) il diritto a una mobilità
professionale e geografica, che consenta ai cittadini delle parti
contraenti di spostarsi liberamente sul territorio dello Stato ospitante e
di esercitare la professione scelta;
c) il diritto di
rimanere sul territorio di una parte contraente dopo aver cessato la
propria attività economica;
d) il diritto di
soggiorno dei membri della famiglia qualunque sia la loro nazionalità;
e) il diritto dei
membri della famiglia di esercitare un'attività economica, qualunque sia la
loro nazionalità;
f) il diritto di
acquistare immobili nella misura in cui ciò sia collegato all'esercizio dei
diritti conferiti dal presente Accordo;
g) durante il periodo
transitorio, il diritto, al termine di un'attività economica o di un
soggiorno sul territorio di una parte contraente, di ritornarvi per
esercitare un'attività economica, nonchè il diritto alla trasformazione di
un titolo temporaneo di soggiorno in titolo permanente.
Articolo 8
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Conformemente all'allegato II, le parti contraenti disciplinano
il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in
particolare:
a) la parità di
trattamento;
b) la determinazione
della normativa applicabile;
c) il calcolo totale,
per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonchè
per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle
diverse legislazioni nazionali;
d) il pagamento delle
prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti
contraenti;
e) la mutua assistenza
e la cooperazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni.
Articolo 9
Diplomi certificati e altri titoli
Per agevolare ai
cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera
l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonchè
la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto
riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi dei certificati e di altri
titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività
dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonchè di prestazione di
servizi.
II. Disposizioni
generali e finali
Articolo 10
Disposizioni transitorie ed evoluzione dell'Accordo
1) Durante i cinque
anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera può
mantenere contingenti per quanto riguarda l'accesso a un'attività economica
per le seguenti due categorie di soggiorno di durata superiore a quattro
mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I
soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a
limitazioni quantitative. A decorrere dall'inizio del sesto anno, cessano
di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini degli Stati
membri della Comunità europea.
2) Le parti contraenti
possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, i controlli
della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del
lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini
dell'altra parte contraente, comprese le persone prestatrici di servizi di
cui all'articolo 5. Entro il primo anno, il Comitato misto esamina la
necessità di mantenere tali restrizioni. Esso può ridurre il periodo
massimo di due anni. I prestatori di servizi liberalizzati da un Accordo
specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti
(compreso l'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici,
purchè copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo
della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del
lavoro.
3) A decorrere
dall'entrata in vigore del presente accordo, e al massimo fino al termine
del quinto anno, la Svizzera riserva ogni anno, nell'ambito del suoi
contingenti globali, i seguenti quantitativi minimi di nuove carte di
soggiorno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea: 15.000
carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno; 115.500 carte di
soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno.
4) Fatte salve le
disposizioni del paragrafo 3, le seguenti modalità vengono concordate tra
le parti contraenti: se, dopo cinque anni e fino a 12 anni dall'entrata in
vigore dell'Accordo, il numero di nuove carte di soggiorno di una delle
categorie di cui al paragrafo 1 rilasciate in un dato anno a lavoratori
dipendenti e autonomi della Comunità europea supera di oltre il 10% la
media dei tre anni precedenti, la Svizzera può limitare, unilateralmente,
per l'anno successivo, il numero di nuove carte di soggiorno di tale
categoria per lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea alla
media dei tre anni precedenti più il 5%. L'anno successivo il numero può
essere limitato allo stesso livello. Fatte salve le disposizioni del comma
precedente, il numero di nuove carte di soggiorno rilasciate a lavoratori
dipendenti o autonomi della Comunità europea non può essere inferiore a
15.000 l'anno per le nuove carte di soggiorno di durata uguale o superiore
a un anno e a 115.500 l'anno per quelli di durata superiore a quattro mesi
e inferiore a un anno,
5) Le disposizioni
transitorie dei paragrafi da 1 a 4, segnatamente quelle del paragrafo 2
relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato
regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di
lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che,
all'entrata in vigore del presente Accordo, sono autorizzati ad esercitare
un'attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi
godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale. I
titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno
diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere
contestato loro l'esaurimento dei contingenti. I titolari di una carte di
soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente
diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a
decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo questi lavoratori, dipendenti
e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle
persone specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in
particolare all'articolo 7.
6) La Svizzera comunica
regolarmente e tempestivamente al Comitato misto le statistiche e le
informazioni utili, comprese le misure d'applicazione delle disposizioni
del paragrafo 2. Ciascuna delle parti contraenti può chiedere che la
situazione venga esaminata in sede di Comitato misto.
7) Ai lavoratori
frontalieri non è applicabile alcun limite quantitativo.
8) Le disposizioni
transitorie in materia di sicurezza sociale e di trasferimento dei
contributi ai fondi per la disoccupazione sono disciplinate dal protocollo
all'allegato II.
Articolo 11
Trattazione dei ricorsi
1) Le persone di cui al
presente Accordo possono presentare ricorso alle autorità competenti per
quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.
2) I ricorsi debbono
essere trattati entro un termine ragionevole.
3) Le decisioni prese
previo ricorso, o l'assenza di decisioni entro un periodo di tempo
ragionevole, offrono alle persone di cui al presente Accordo la possibilità
di presentare appello all'autorità giudiziaria nazionale competente.
Articolo 12
Disposizioni più favorevoli
Il presente Accordo non
pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli tanto per i
cittadini delle parti contraenti quanto per i membri della loro famiglia.
Articolo 13
Standstill
Le parti contraenti si
impegnano a non adottare nuove misure restrittive nel confronti dei
cittadini dell'altra parte nel campo di applicazione del presente Accordo.
Articolo 14
Comitato misto
1) Viene istituito un
Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti contraenti,
responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'Accordo.
Esso formula raccomandazioni a tal fine e prende decisioni nei casi
previsti dall'Accordo. Il Comitato misto si pronuncia all'unanimità.
2) In caso di gravi
difficoltà di ordine economico o sociale, il Comitato misto si riunisce, su
richiesta di una delle pari contraenti, al fine di esaminare le misure
adeguate per porre rimedio alla situazione. Il Comitato misto può decidere
le misure da adottare entro 60 giorni dalla data della richiesta. Tale
termine può essere prorogato dal Comitato misto. La portata e la durata
delle misure si limitano a quanto strettamente indispensabile per porre
rimedio alla situazione.
Le misure prescelte
devono perturbare il meno possibile il funzionamento del presente Accordo.
3) Ai fini della
corretta esecuzione dell'Accordo, le parti contraenti procedono regolarmente
a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in
sede di Comitato misto.
4) Il Comitato misto si
riunisce in funzione della necessità e almeno una volta l'anno. Ciascuna
parte può chiedere che venga indetta una riunione. Il Comitato misto si
riunisce entro i 15 giorni successivi alla richiesta di cui al paragrafo 2.
5) Il Comitato misto
definisce il proprio regolamento interno che contiene, oltre ad altre
disposizioni, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione
del presidente e di definizione del mandato di quest'ultimo.
6) E Comitato misto può
decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti incaricati di
assisterlo nello svolgimento delle sue mansioni.
Articolo 15
Allegati e protocolli
Gli allegati e i
protocolli del presente Accordo ne costituiscono parte integrante. L'atto
finale contiene le dichiarazioni.
Articolo 16
Riferimento al diritto comunitario
1) Per conseguire gli
obiettivi definiti dal presento Accordo, le parti contraenti prendono tutte
le misure necessarie affinchè nelle loro relazioni siano applicati diritti
e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della
Comunità europea ai quali viene fatto riferimento,
2) Nella misura in cui
l'applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario,
si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia
delle Comunità europee precedente alla data della sua firma. La
giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà
comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento
dell'Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti
contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza.
Articolo 17
Evoluzione del diritto
1) Non appena una parte
contraente avvia il processo d'adozione di un progetto di modifica della
propria normativa interna, o non appena sopravvenga un cambiamento nella
giurisprudenza degli organi le cui decisioni non sono soggette a un ricorso
giurisdizionale di diritto interno in un settore disciplinato dal presente
Accordo, la parte contraente in questione ne informa l'altra attraverso il
Comitato misto.
2) Il Comitato misto
procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di una siffatta
modifica per il corretto finanziamento dell'Accordo.
Articolo 18
Riesame
Qualora una parte
contraente desideri un riesame del presente Accordo, presenta una proposta
a tal fine al Comitato misto. Le modifiche del presente Accordo entrano in
vigore dopo la conclusione delle rispettive procedure interne, ad eccezione
delle modifiche degli allegati II e III, che sono decise dal Comitato misto
e possono entrare in vigore subito dopo la decisione.
Articolo 19
Composizione delle controversie
1) Le parti contraenti
possono rivolgersi al Comitato misto per qualsiasi controversia relativa
all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo.
2) Il Comitato misto
può comporre la controversia. Ad esso vengono fornite tutte le informazioni
utili per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione
accettabile. A tal fine, il Comitato misto esamina tutte le possibilità che
consentono di garantire il corretto funzionamento del presente Accordo.
Articolo 20
Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza
sociale
Salvo disposizione
contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la
Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza
sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente
Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.
Articolo 21
Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia
imposizione
1) Le disposizioni del
presente Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi
bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in
materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente
Accordo non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero
secondo gli accordi di doppia imposizione.
2) Nessun elemento del
presente Accordo vieta alle parti contraenti di operare distinzioni
nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria
tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per
quanto riguarda il luogo di residenza.
3) Nessun elemento del
presente Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare
misure volte a garantire l'imposizione, il pagamento o il recupero
effettivo delle imposte o a prevenire l'evasione fiscale conformemente alle
disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente o
agli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della
Comunità europea, dall'altro, volti ad evitare la doppia imposizione,
oppure di altre intese fiscali.
Articolo 22
Relazione con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla
sicurezza sociale e dalla doppia imposizione
1) Fatte salve le
disposizioni degli articoli 20 e 21, il presente Accordo non incide sugli
accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della
Comunità europea, dall'altro, quale ad esempio quelli riguardanti i
privati, gli operatori economici, la cooperazione transfrontaliera o il
piccolo traffico frontaliero, nella misura in cui gli stessi saranno
compatibili con il presente Accordo.
2) In caso di
incompatibilità tra tali accordi e il presente Accordo, prevale
quest'ultimo.
Articolo 23
Diritti acquisiti
In caso di denuncia o di
mancato rinnovo i diritti acquisiti dai privati restano immutati. Le parti
contraenti decideranno di comune Accordo sul seguito da dare ai diritti in
fase di acquisizione.
Articolo 24
Campo d'applicazione territoriale
Il presente Accordo si
applica, da un lato, al territorio della Svizzera e, dall'altro, ai
territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea,
alle condizioni in esso indicate.
Articolo 25
Entrata in vigore e durata
1) Il presente Accordo
sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive
procedure. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese
successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica a
di approvatone dei sette accordi seguenti:
Accordo sulla libera
circolazione delle persone
Accordo sul trasporto aereo
Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia
Accordo sul commercio di prodotti agricoli
Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della
conformità
Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici
Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.
2) Il presente Accordo
è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un
periodo indeterminato a meno che la Comunità europea o la Svizzera non
notifichino il contrario all'altra parte contraente prima che scada il
periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del
paragrafo 4.
3) La Comunità europea
e la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la
decisione all'altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le
disposizioni del paragrafo 4.
4) I sette accordi di
cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento
della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla
denuncia di cui al paragrafo 3, Fatto a Lussemburgo, addì, ventuno giugno
millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, nelle lingue danese,
finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese,
spagnola, svedese e tedesca ciascun testo facente ugualmente fede.
ALLEGATO I
Libera circolazione delle persone
I. DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 1
Ingresso e uscita
1) Le parti contraenti
ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte
contraente, i membri della loro famiglia ai sensi dell'articolo 3 del
presente allegato, nonchè i lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 17
del presente allegato dietro semplice presentazione di una carta d'identità
o di un passaporto validi.
Non può essere imposto
alcun visto d'ingressi nè obbligo equivalente, salvo per i membri della
famiglia e i lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 17 del presente
allegato, che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti.
La parte contraente interessata concede a tali persone ogni agevolazione
per ottenere i visti eventualmente necessari.
2) Le parti contraenti
riconoscono ai cittadini delle parti contraenti, ai membri della loro
famiglia ai sensi dell'articolo 3 dei presente allegato, nonchè ai
lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 17 del presente allegato, il
diritto di lasciare il loro territorio dietro semplice presentazione di una
carta d'identità e di un passaporto validi. Le parti contraenti non possono
imporre ai cittadini dell'altra parte contraente alcun visto d'uscita nè
obbligo equivalente.
Le parti contraenti
rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, in conformità della propria
legislazione, una carta d'identità o un passaporto da cui risulti in
particolare la loro cittadinanza.
Il passaporto deve
essere valido almeno per tutte le parti contraenti e per i paesi di
transito diretto fra dette parti. Se il passaporto è l'unico documento
valido per uscire dal paese, la sua validità non deve essere inferiore a
cinque anni.
Articolo 2
Soggiorno e attività economica
1) Fatte salve le
disposizioni del periodo transitorio di cui all'articolo 10 del presente
Accordo o al capo VII del presente allegato, i cittadini di una parte
contraente hanno diritto di soggiornare e di esercitare un'attività
economica nel territorio dell'altra parte contraente conformemente alle
disposizioni previste nei capi da II a IV: Tale diritto è comprovato dal
rilascio di una carta di soggiorno o di una carta speciale per i
frontalieri. I cittadini delle parti contraenti hanno altresì il diritto di
recarsi in un'altra parte contraente o di rimanervi al termine di un
impiego di durata inferiore a un anno, per cercare un impiego e
soggiornarvi per un periodo ragionevole, che può essere di sei mesi, che consenta
loro di informarsi in merito alle offerte di lavoro corrispondenti allo
loro qualifiche professionali e di prendere, all'occorrenza le misure
necessarie per essere assunti. Colore che cercano un impiego hanno il
diritto di ricevere, sul territorio della parto contraente interessata, la
stessa assistenza prestata dagli uffici di collocamento di tale Stato ai
propri cittadini nazionali. Essi possono essere esclusi dall'assistenza
sociale durante tale soggiorno.
2) I cittadini delle
parti contraenti che non svolgono un'attività economica nello Stato
ospitante e che non beneficiano di un diritto di soggiorno in virtù di
altre disposizioni del presente Accordo hanno un diritto di soggiorno,
purchè soddisfino le condizioni preliminari di cui al capo V. Tale diritto
è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno.
3) La carta di
soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti
vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una
somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della
carta d'identità ai cittadini nazionali. Le parti contraenti adottano le
misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le
procedure per il rilascio di tali documenti.
4) Le parti contraenti
possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l'obbligo di
segnalare la loro presenza sul territorio.
Articolo 3
Membri della famiglia
1) I membri della
famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di
soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. E lavoratore dipendente
devo disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato
normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è
occupato, senza discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori
provenienti dall'altra parte contraente.
2) Sono considerati
membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza:
a. il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico;
b. gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo
carico;
c. nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico.
Le parti contraenti
favoriscono l'ammissione di ogni membro della famiglia che non benefici
delle disposizioni del presente paragrafo, lettere a), b) e c), se è a
carico o vive nel paese di provenienza sotto il tetto del cittadino di una
parte contraente.
3) Per il rilascio
della carta di soggiorno ai membri della famiglia di un cittadino di una
parte contraente, le parti contraenti possono esigere soltanto i documenti
indicati qui di seguito:
a. il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio;
b. un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine
o di provenienza attestante l'esistenza del vincolo di parentela;
c. per le persone a carico, un documento rilasciato dall'autorità
competente dello Stato d'origine o di provenienza, da cui risulti che sono
a carico della persona di cui al paragrafo 1 o che convivono con essa in
detto Stato.
4) La carta di
soggiorno rilasciata a un membro della famiglia ha la medesima validità di
quella rilasciata alla persona da cui dipende.
5) Il coniuge e i figli
minori di 21 anni o a carico di una persona avente il diritto di soggiorno
hanno il diritto di accedere a un'attività economica a prescindere dalla
loro cittadinanza.
6) I figli di un
cittadino di una parte contraente che eserciti, non eserciti, o abbia
esercitato un'attività economica sul territorio dell'altra parte contraente
sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di
apprendimento e di formazione professionale alle stesse condizioni previste
per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.
Le parti contraenti
incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di
frequentare i suddetti corsi nelle migliori condizioni.
Articolo 4
Diritto di rimanere
1) I cittadini di una
parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di
rimanere sul territorio di un'altra parte contraente dopo aver cessato la
propria attività economica.
2) Conformemente
all'articolo 16 dell'Accordo, si fa riferimento al regolamento (CEE) n.
1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) (secondo il testo in vigore al momento
della firma dell'Accordo) e alla direttiva 75/34/CEE(GU L 14 del 1975, pag.
10) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo).
Articolo 5
Ordine pubblico
1. I diritti conferiti
dalle disposizioni del presente Accorda possono essere limitati soltanto da
misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e
pubblica sanità.
2. Conformemente
all'articolo 16 dell'Accordo, si fa riferimento alle direttive 64/221/CEE
(GU L 56 del 1964, pag. 850) (secondo il testo in vigore al momento della
firma dell'Accordo), 72/94/CEE (GU L 121 del 1972, pag. 32) (1) e 75/35/CEE
(GU L 14 del 1975, pag. 10) (2).
(1) secondo il testo in
vigore al momento della firma dell'Accordo
(2) secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo
II. LAVORATORI
DIPENDENTI
Articolo 6
Disciplina del soggiorno
1) Il lavoratore
dipendente cittadino di una parte contraente (in appresso denominato
lavoratore dipendente) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a
un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una
carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del
rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del
primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata,
per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in
una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi.
2) Il lavoratore
dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore
ad un anno al servizio di un datare di lavoro dello Stato ospitante riceve
un carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di
lavoro. Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non
superiore a tre mesi non occorre un carta di soggiorno.
3) Per il rilascia dei
documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore
soltanto la presentazione dei documenti seguenti:
a) il documento in forza del quale è entrato nel loro territorio;
b) una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di
lavoro.
4) La carta di
soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.
5) Le interruzioni del
soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate
dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della
carta di soggiorno.
6) La carta di
soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il
solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione
dipenda da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a
infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria
debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente.
7) L'adempimento delle
formalità necessarie per ottenere la carta di soggiorno non può costituire
un impedimento all'immediata esecuzione dei contratti di lavoro conclusi
dai richiedenti.
Articolo 7
Lavoratori dipendenti frontalieri
1) Il lavoratore
dipendente frontaliero è un cittadino di una parte contraente che ha la sua
residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attività
retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo
del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla
settimana.
2) I lavoratori
frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno.
Tuttavia, l'autorità
competente dello Stato d'impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero
dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata
dell'impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale
carta viene rinnovata per almeno cinque anni purchè il lavoratore
frontaliero dimostri di esercitare un'attività economica.
3) La carta speciale è
valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.
Articolo 8
Mobilità professionale e geografica
1) I lavoratori dipendenti
hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il
territorio dello Stato ospitante.
2) La mobilità
professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di
professione e il passaggio da un'attività dipendente a un'attività
autonoma. La mobilità geografica comprende il cambiamento di luogo di
lavoro e di soggiorno.
Articolo 9
Parità di trattamento
1) Il lavoratore
dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul
territorio dell'altra parte contraente, a motivo della propria
cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori
dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di
lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento,
reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2) Il lavoratore
dipendente e i membri della sua famiglia di cui all'articolo 3 del presente
allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori
dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.
3) Egli fornisce
altresì, allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei lavoratori
dipendenti nazionali, dell'insegnamento delle scuole professionali e dei
centri di riadattamento o di rieducazione.
4) Tutte le clausole di
contatti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive
riguardanti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre
condizioni di lavoro e di licenziamento sono nulle di diritto nella misura
in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei
lavoratori dipendenti non nazionali cittadini delle parti contraenti.
5) 11 lavoratore
dipendente cittadino di una parte contraente, occupato sul territorio
dell'altra parte contraente, beneficia della parità di trattamento per
quanto riguarda l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e l'esercizio
dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e l'accesso ai posti
amministrativi o direttivi di un'organizzazione sindacale, Egli può essere
escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico
e dall'esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del
diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori
dipendenti dell'impresa.
Queste, disposizioni
non infirmano le norme legislativo o regolamentari che, nello Stato
ospitante, accordano diritti più ampi ai lavoratori dipendenti provenienti
dall'altra parte contraente.
6) Fatte salve le
disposizioni dell'articolo 26 del presente allegato, un lavoratore
dipendente cittadino di una parte contraente occupato sul territorio
dell'altra parte contraente gode di tutti i diritti e vantaggi concessi ai
lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda l'alloggio, ivi
compreso l'accesso alla proprietà dell'alloggio, di cui necessita
Detto lavoratore può
iscriversi, nella regione in cui è occupato, allo stesso titolo dei
cittadini nazionali negli elenchi dei richiedenti alloggio nelle località
ove tali elenchi esistono, e gode dei vantaggi e precedenze che ne
derivano.
7) La sua famiglia,
rimasta nello Stato di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse
residente nella predetta regione, nei limiti in cui un'analoga presunzione
valga per i lavoratori nazionali.
Articolo 10
Impiego presso la pubblica amministrazione
Al cittadino di una
parte contraente che esercita un'attività dipendente può essere rifiutato
il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato
all'esercizio della pubblica podestà e destinato a tutelare gli interessi
generali dello Stato o di altre collettività pubbliche.
Articolo 11
Collaborazione in materia di collocamento
Le parti contraenti
collaborano, nell'ambito della rete EURES (European Employment Services),
per quanto riguarda l'instaurazione di contatti, la compensatane
dell'offerta e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni
relative alla situazione del mercato del lavoro e alle condizioni di vita e
di lavoro.
III. AUTONOMI
Articolo 12
Disciplina del soggiorno
1) Il cittadino di una parte
contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un'altra parte
contraente per esercitarvi un'attività indipendente (in appresso denominato
autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni
a decorrere dalla data di rilascio, purchè dimostri alle autorità nazionali
competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine.
2) La carta di
soggiorno è automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni purchè il
lavoratore autonomo dimostri alle autorità nazionali competenti di
esercitare un'attività economica indipendente.
3) Per il rilascio dei
documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore
autonomo soltanto la presentazione:
a) del documento in forza del quale è entrato nel territorio;
b) della prova di cui ai paragrafi 1 e 2.
4) La carta di
soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.
5) Le interruzioni del
soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate
dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della
carta di soggiorno.
6) La carta di
soggiorno in corso di validità non può essere ritirata alle persone di cui
al paragrafo 1 per il solo fatto di non esercitare più un'attività a causa
di una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o infortunio.
Articolo 13
Lavoratori autonomi frontalieri
1) Il lavoratore
autonomo frontaliero è un cittadino di una parte contraente che risiede sul
territorio di una parte contraente ed esercita un'attività indipendente sul
territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio
domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
2) I frontalieri
autonomi non hanno bisogno di una carta di soggiorno.
Tuttavia, l'autorità
competente dello Stato interessato può concedere al lavoratore autonomo
frontaliero una carta speciale della durata di almeno cinque anni purchè
dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare o di voler
esercitare un'attività indipendente. Esso viene rinnovato per almeno cinque
anni, purchè il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un'attività
economica indipendente.
3) La carta speciale è
valida in tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.
Articolo 14
Mobilità professionale e geografica
1) I lavoratori autonomi
hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il
territorio dello Stato ospitante.
2) La mobilità
professionale comprende il cambiamento di professione e il passaggio da
un'attività autonoma a un'attività dipendente. La mobilità geografica
comprende il cambiamento del luogo di lavoro e di soggiorno.
Articolo 15
Parità di trattamento
1) Il lavoratore
autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l'accesso a
Un'attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento
riservato ai cittadini nazionali
2) Le disposizioni
dell'articolo 9 del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, ai
lavoratori autonomi di cui al presente capo.
Articolo 16
Esercizio della pubblica potestà
Al lavoratore autonomo
può essere rifiutato il diritto di praticare un'attività legata, anche
occasionalmente, all'esercizio della pubblica autorità.
IV. PRESTAZIONE DI
SERVIZI
Articolo 17
Prestazione di servizi
Nell'ambito di una
prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo, è
vietata:
a) qualsiasi
limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di
una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno
civile;
b) qualsiasi
limitazione relativa all'ingresso e al soggiorno nei casi di cui
all'articolo 5, paragrafo 2 del presente Accordo per quanto riguarda:
I) i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea o della Svizzera prestatori di servizi
e stabiliti sul territorio di una parte contraente diversa da quella del
destinatario dei servizi;
II) i lavoratori
dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi
integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte contraente e che
sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di
un'altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1.
Articolo 18
Le disposizioni di cui
all'articolo 17 del presente Allegato si applicano a società costituite in
conformità della legislazione di uno Stato membro della Comunità europea o
della Svizzera e che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o sede
principale sul territorio di una parte contraente.
Articolo 19
Il prestatore di
servizi che ha il diritto di, o è stato autorizzato a, fornire un servizio
può esercitare, per l'esecuzione della sua prestazione, a titolo
temporaneo, la propria attività nello Stato in cui la prestazione è fornita
alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini,
conformemente alle disposizioni del presente allegato e degli allegati II e
III.
Articolo 20
1) Alle persone di cui
all'articolo 17, lettera b), del presente Allegato che hanno il diritto di
prestare un servizio, non occorre un documento di soggiorno per soggiorni
di durata inferiore o uguale a 90 giorni. Il soggiorno è coperto dai
documenti di cui all'articolo 1, in forza dei quali dette persone sono
entrate nel territorio.
2) Le persone di cui
all'articolo 17, lettera b), dei presente Allegato che hanno il diritto di
prestare un servizio di durata superiore a 90 giorni, o che siano state
autorizzate a prestare un servizio, ricevono, per comprovare tale diritto,
un documento di soggiorno della stessa durata della prestazione.
3) Il diritto di
soggiorno si estende a tutto il territorio della Svizzera o dello Stato
membro della Comunità europea interessato.
4) Per il rilascio dei
documenti di soggiorno, le parti contraenti possono richiedere alle persone
di cui all'articolo 17, lettera b), del presente Allegato soltanto:
a) il documento in
forza del quale sono entrate nel loro territorio;
b) la prova che esse
effettuano o desiderano effettuare una prestazione di servizi.
Articolo 21
1) La durata
complessiva di una prestazione di servizi di cui all'articolo 17, lettera
a) del presente Allegato - che si tratti di una prestazione ininterrotta o
di prestazioni successive -, non può superare 90 giorni di lavoro effettivo
per anno civile.
2) Le disposizioni del
paragrafo 1 non pregiudicano nè l'adempimento degli obblighi legali del
prestatore di servizi nei confronti dell'obbligo di garanzia verso il
destinatario di servizi nè casi di forza maggiore.
Articolo 22
1) Le disposizioni
degli articoli 17 e 19 del presento Allegato non si applicano alla attività
legate anche occasionalmente, in tale parte contraente, all'esercizio della
pubblica autorità nella parte contraente interessata.
2) Le disposizioni
degli articoli 17 e 19, del presente Allegato nonchè le misure adottate ai
sensi di tali disposizioni, non pregiudicano l'applicabilità delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano
l'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione ai lavoratori
distaccati nell'ambito di una prestazione di servizi. Conformemente
all'articolo 16 del presente Accordo, viene fatto riferimento alla
direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 (GU L 18 del 1997, pag. 1) (3)
relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di
servizi.
3) Le disposizioni
dell'articolo 17, lettera a), e dell'articolo 19 del presente Allegato non
pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative vigenti in ciascuna parte contraente all'entrata in vigore
dei presente Accordo per quanto riguarda:
I) l'attività delle
agenzie di collocamento per impieghi temporanei e interinali;
II) i servizi
finanziari la cui prestazione esige un'autorizzazione preliminare sul
territorio di una parte contraente e il cui prestatore è soggetto a
vigilanza prudenziale da parte delle autorità pubbliche di detta parte
contraente.
4) Le disposizioni
dell'articolo 17, lettera a) e dell'articolo 19 del presente Allegato non
pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative di ciascuna parte contraente per quanto riguarda le
prestazioni di servizi di durata inferiore o uguale a 90 giorni di lavoro
effettivo, giustificate da seri motivi di interesse generale.
(3) secondo il testo in
vigore al momento della firma dell'Accordo
Articolo 23
Destinatario di servizi
1) Al destinatario di
servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente Accordo non occorre
una carta di soggiorno qualora la durata del soggiorno sia inferiore o
uguale a tre mesi. Per soggiorni di durata superiore a tre mesi il
destinatario di servizi riceve una carta di soggiorno della stessa durata
della prestazione. Egli può essere escluso dall'assistenza sociale durante
il soggiorno.
2) La carta di
soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.
V. PERSONE CHE NON
ESERCITANO UN'ATTIVITA' ECONOMICA
Articolo 24
Disciplina del soggiorno
1) Il cittadino di una
parte, contraente che non esercita un'attività economica nello Stato in cui
risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di altre
disposizioni del presente Accordo, riceve una carta di soggiorno la cui
validità ha una durata di almeno cinque anni, purchè dimostri alle autorità
nazionali competenti di disporre per sè e per i membri della propria
famiglia:
a) di mezzi finanziari
sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il
soggiorno;
b) di un'assicurazione
malattia che copra tutti i rischi. (4) Qualora lo ritengano necessario, le
parti contraenti possono esigere che la validità della carta di soggiorno
sia riconfermata al termine dei primi due anni di soggiorno.
2) Sono considerati
sufficienti i mezzi finanziari necessari superiori all'importo al di sotto
del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione
personale ed eventualmente di quella dei membri della loro famiglia, hanno
diritto a prestazioni d'assistenza. Qualora tale condizione non possa
essere applicata, i mezzi finanziari del richiedente vengono considerati
sufficienti quando sono superiori al livello della pensione minima a di
previdenza sociale versata dallo Stato ospitante.
3) Coloro che abbiano
avuto un impiego di durata inferiore a un anno sul territorio di una parte
contraente possono soggiornarvi purchè soddisfino le condizioni stabilite
al paragrafo 1 del presente articolo. I sussidi di disoccupazione a cui
essi hanno diritto conformemente alle disposizioni della legislazione
nazionale, integrata se del caso dalle disposizioni dell'allegato II vanno
considerati mezzi finanziari ai sensi del paragrafo 1, lettera a) e del
paragrafo 2 del presente articolo.
4) Una carta di
soggiorno la cui validità è limitata alla durata della formazione oppure a
un anno se la durata della formazione è superiore ad un anno, è rilasciato allo
studente che non gode di un diritto di soggiorno sul territorio dell'altra
parte contraente in base ad un'altra disposizione del presente Accordo e
che assicuri all'autorità nazionale interessata con un dichiarazione o, a
su scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente, di disporre di
risorse affinchè egli stesso, il coniuge e i loro figli a carico non
debbano ricorrere durante il soggiorno all'assistenza sociale dello Stato
ospitante, e a condizione che lo studente sia iscritto in un istituto riconosciuto
per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e disponga
di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Il presente Accordo
non disciplina nè l'accesso alla formazione professionale, nè l'aiuto
concesso per il loro mantenimento agli studenti di cui al presente
articolo.
5) La carta di
soggiorno viene rinnovata automaticamente per almeno cinque anni, purchè
siano soddisfatte le condizioni d'ammissione. Per lo studente, la carta di
soggiorno è rinnovata di anno in anno per una durata corrispondente alla
durata residua della formazione.
6) Le interruzioni del
soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate
dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità del
permesso di soggiorno.
7) La carta di
soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.
8) E diritto di
soggiorno sussiste finchè i beneficiari del medesimo soddisfano le
condizioni di cui al paragrafo 1.
(4) In Svizzera, la
copertura dell'assicurazione malattia per le persone che non hanno il
domicilio nel paese deve comprendere anche prestazioni in caso d'infortunio
e maternità.
VI. ACQUISTO DI
IMMOBILI
Articolo 25
1) Il cittadino di una
parte contraente che gode di un diritto di soggiorno o che fissa la propria
residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un
cittadino nazionale per quanto riguarda l'acquisto di immobili. Egli può,
in qualsiasi momento, fissare la propria residenza principale nello Stato
ospitante, conformemente alle norme nazionali, a prescindere dalla durata
del suo impiego. La partenza dallo Stato ospitante non implica alcun
obbligo di alienazione.
2) Il cittadino di una
pare contraente che gode di un diritto di soggiorno e che non fissa la
propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di
un cittadino nazionale per quanto riguarda l'acquisto degli immobili
necessari allo svolgimento di un'attività economica; tali diritti non
implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato
ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare una seconda
casa o un'abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il
presente Accordo non incide sulle norme vigenti in materia di investimento
di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.
3) Un frontaliero gode
dei medesimi diritti conferiti a un cittadino nazionale per quanto riguarda
l'acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un'attività
economica e di una seconda casa; tali diritti non implicano alcun obbligo
di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere
altresì autorizzato ad acquistare un'abitazione per le vacanze. Per questa
categoria di cittadini, il presento Accordo non incide sulle norme vigenti nello
Stato ospitante in materia di investimento di capitali e il commercio di
terreni non edificati e di abitazioni.
VII. DISPOSIZIONI
TRANSITORIE ED EVOLUZIONE DELL'ACCORDO
Articolo 26
Generalità
1) Quando sono
applicate le restrizioni previste all'articolo 10 del presente Accordo, le
disposizioni contenute nel presente capitolo completano e sostituiscono,
rispettivamente, le altre disposizioni del presente allegato.
2) Quando sono
applicate le restrizioni previste all'articolo 10 del presente Accordo,
l'esercizio di un'attività economica è soggetto al rilascio di un permesso
di soggiorno e/o di lavoro.
Articolo 27
Disciplina: del soggiorno dei lavoratori dipendenti
1) La carta di
soggiorno di un lavoratore dipendente detentore di un contratto di lavoro
di durata inferiore a un anno viene rinnovato fino a 12 mesi al massimo
purchè il lavoratore dipendente dimostri alle autorità nazionali competenti
di poter esercitare un'attività economica. Una nuova carta di soggiorno
viene rilasciata purchè il lavoratore dipendente dimostri di poter
esercitare un'attività economica e che i limiti quantitativi previsti
all'articolo 10 del presente accordo non siano raggiunti. Conformemente
all'articolo 24 del presente allegato, non vi è alcun obbligo di lasciare
il paese tra un contratto di lavoro e l'altro.
2) Durante il periodo
di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del presente Accordo, una parte
contraente può esigere, per rilasciare una carta di soggiorno iniziale, un
contratto scritto o una proposta di contratto.
3) a) Coloro che
abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro temporaneo sul
territorio dello Stato ospitante per almeno 30 mesi hanno automaticamente
il diritto di accettare un impiego di durata illimitata (5), senza che
possa essere contestato loro l'eventuale esaurimento del numero garantito
delle carte di soggiorno.
b) Coloro che abbiano
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