Riportiamo
di seguito gli articoli del Codice Civile che disciplinano la successione
legittima, in mancanza totale o parziale del testamento.
Da non confondere con la riserva di legittima.
Titolo
II
Delle
successioni legittime
Art. 565 Categorie
dei successibili
Nella
successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi
e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali,
agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel
presente Titolo.
Capo I
Della
successione dei parenti
Art. 566 Successione
dei figli legittimi e naturali
Al padre
ed alla madre succedono (459) i figli legittimi e naturali, in parti uguali.
Si
applica il terzo comma dell'Art. 537.
Art. 567 Successione
dei figli legittimati e adottivi
Ai figli
legittimi sono equiparati i legittimati (280 e seguenti) e gli adottivi (291 e seguenti, 309, 314-326).
I figli
adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante (300-2).
Art. 568 Successione
dei genitori
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle
o loro discendenti (467 e seguenti), succedono (459) il padre e la madre in
eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
Art. 569 Successione
degli ascendenti
A colui che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne fratelli
o sorelle o loro discendenti (467 e seguenti), succedono per una metà gli
ascendenti della linea paterna e per l'altra meta gli ascendenti della linea
materna.
Se però
gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è
devoluta al più vicino senza distinzione di linea.
Art. 570 Successione
dei fratelli e delle sorelle
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, ne altri
ascendenti, succedono (459) i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I
fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la
metà della quota che conseguono i germani.
Art. 571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli
e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo
per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di
essi, sia minore della metà.
Se vi
sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi
consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori,
salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi. Se entrambi
i genitori non possono o non vogliono (463, 521) venire alla successione, e vi
sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve,
nel modo determinato dall'Art. 569, la quota che sarebbe
spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.
Art. 572 Successione di altri parenti
Se
alcuno muore senza lasciare prole, ne genitori, né
altri ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si
apre a favore del parente o dei parenti prossimi (76), senza distinzione di
linea.
La
successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto
grado (77, 586).
Art. 573 Successione
dei figli naturali
Le
disposizioni relative alla successione dei figli
naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o
giudizialmente dichiarata (250 e seguenti), salvo quanto è disposto dall'Art. 580.
Art. 574-576
(abrogati)
Art. 577 Successione
del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore
Il
figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che
non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia ne coniuge, ne discendenti o ascendenti, ne fratelli o
sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado
(Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costit.,
con Sent. 14 aprile 1969, n. 79).
Art. 578 Successione
dei genitori al figlio naturale
Se il
figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta
a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale
è stato dichiarato figlio (250 e seguenti).
Se è
stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i
genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi. Se uno solo dei
genitori ha legittimato il figlio (280 e seguenti), l'altro
è escluso dalla successione.
Art. 579 Concorso del coniuge e dei genitori
Se al
figlio naturale morto senza lasciar prole, ne
genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.
Se vi sono genitori,
l'eredita è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori
(538).
Art. 580 Diritti dei
figli naturali non riconoscibili
Ai figli
naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla
educazione, a norma dell'Art. 279, spetta un
assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla
quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o
riconosciuta.
I figli
naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta
la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente,
in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.
Capo II
Della
successione del coniuge
Art. 581 Concorso del coniuge con i figli
Quando con il coniuge
concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali
(257), il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione
concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.
Art. 582 Concorso del
coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorellebr>
Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con
ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali (459), ovvero con gli uni e con gli altri. In questo
ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e
alle sorelle, secondo le disposizioni dell'Art. 571,
salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità.
Art. 583 Successione
del solo coniuge
In
mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti,
di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.
Art. 584 Successione
del coniuge putativo
Quando il matrimonio
è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge
superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle
disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo
comma dell'Art. 540.
Egli è
però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è
legata da valido matrimonio al momento della morte.
Art. 585 Successione
del coniuge separato
Il
coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non
separato.
Nel caso
in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione
con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo
comma dell'Art. 548.
Capo III
Della
successione dello stato
Art. 586 Acquisto dei
beni da parte dello Stato
In
mancanza di altri successibili (459, 572) l'eredità è
devoluta allo Stato (473). L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato
non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni
acquistati.