L’Accordo Svizzera-EU15 sulla libera circolazione sancisce il diritto all’ingresso e all’accesso ad una attività economica

 L’Accordo Svizzera-EU15 sulla libera circolazione sancisce il diritto all’ingresso e all’accesso ad una attività economica.

 

Alla fine di maggio 2004 è terminata la prima fase transitoria di due anni (precedenza degli indigeni).

 

A partire dal 1° giugno 2004 vigono i diritti illimitati della libera circolazione delle persone; il cambiamento del domicilio, del luogo di lavoro, del datore di lavoro e della professione è possibile in qualsiasi momento.

 

Ingresso

       Bastano una carta d’identità o un passaporto validi (non è necessario un visto).

 

Soggiorno

       persone senza attività economica Notifica d’ingresso presso le autorità locali sul posto.

       Requisiti: protezione assicurativa per malattia e infortunio e sufficienti mezzi finanziari.

       Per principio in tutti gli Stati è necessario un permesso di soggiorno.  

 

Soggiorno

       persone con attività economica

       Non è necessario un permesso di lavoro.

       Notifica d’ingresso presso le autorità locali sul posto.

       Requisiti:

       contratto di lavoro/lettera d’assunzione.  

       Un rapporto di lavoro di al massimo tre mesi non richiede un permesso di domicilio. In caso di impiego prolungato, nella maggior parte degli Stati* è necessario un permesso di soggiorno. Questo permesso di soggiorno viene concesso per la durata del contratto o al massimo per cinque anni.

       * Eccezioni attualmente note: AT, ES, FR, GB  

 

Frontalieri

       Al posto di un permesso di soggiorno, i frontalieri necessitano di un cosiddetto certificato speciale per frontalieri.  

 

Servizi

       Esenti da permesso per al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile.

 

Riunificazione delle famiglie

       I cittadini svizzeri hanno diritto a portare la loro famiglia.  

 

Acquisti di immobili

       Nel caso di elezione di domicilio come persona senza attività economica o come persona che esercita un’attività lucrativa, i cittadini e le cittadine svizzeri sono equiparati ai cittadini del relativo Stato di soggiorno.

 

Stati AELS

       Gli Stati AELS Islanda e Norvegia riprendono le regole dell’Accordo di libera circolazione. Con il Principato del Liechtenstein esiste una regolamentazione speciale.

 

Nuovi Stati dell’UE

       La libera circolazione di persone non è stata estesa ai dieci nuovi membri dell’UE (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Malta, Cipro).  

 

NON sono disciplinati

       Dogana,

       cittadinanza,

       traffico stradale,

       diritti politici,

       diritto di successione,

       diritto di famiglia,

       assistenza,

       servizio militare,

       acquisto di appartamenti di vacanza.

       Ciò significa ad es.: scuole/ università sono libere di gestire le loro condizioni di ammissione/tasse.

 

I 15 Stati dell’UE non sono obbligati a concedere aiuto sociale.

 

La patente svizzera deve essere convertita.     




Tratto da sito ufficiale svizzero http://www.swissemigration.ch/imperia/md/content/elias/EU_PERSONEN_Flyer.pdf