L’Accordo Svizzera-EU15 sulla libera
circolazione sancisce il diritto all’ingresso e all’accesso ad una attività economica.
Alla fine
di maggio 2004 è terminata la prima fase transitoria di due anni (precedenza
degli indigeni).
A partire
dal 1°
giugno 2004 vigono i diritti illimitati della libera circolazione delle
persone; il cambiamento del domicilio, del luogo di lavoro, del datore di
lavoro e della professione è possibile in qualsiasi momento.
Ingresso
–
Bastano una carta d’identità o un passaporto validi (non è
necessario un visto).
Soggiorno
–
persone senza attività economica Notifica d’ingresso presso le autorità locali sul
posto.
–
Requisiti: protezione assicurativa per malattia e infortunio e
sufficienti mezzi finanziari.
–
Per principio in tutti gli Stati è
necessario un permesso di soggiorno.
Soggiorno
–
persone con attività economica
–
Non è necessario un permesso di lavoro.
–
Notifica d’ingresso presso le autorità locali sul posto.
–
Requisiti:
–
contratto di lavoro/lettera d’assunzione.
–
Un rapporto di lavoro di al massimo tre
mesi non richiede un permesso di domicilio. In caso di impiego
prolungato, nella maggior parte degli Stati* è necessario un permesso di
soggiorno. Questo permesso di soggiorno viene concesso
per la durata del contratto o al massimo per cinque anni.
–
* Eccezioni attualmente note: AT, ES, FR,
GB
Frontalieri
–
Al posto di un permesso di soggiorno, i frontalieri necessitano di un cosiddetto certificato speciale per
frontalieri.
Servizi
–
Esenti da permesso per al massimo 90 giorni
lavorativi per anno civile.
Riunificazione delle
famiglie
–
I cittadini svizzeri hanno diritto a portare la loro famiglia.
Acquisti di
immobili
–
Nel caso di elezione di domicilio come
persona senza attività economica o come persona che esercita un’attività
lucrativa, i cittadini e le cittadine svizzeri sono equiparati ai cittadini del
relativo Stato di soggiorno.
Stati AELS
–
Gli Stati AELS Islanda e Norvegia riprendono le regole dell’Accordo
di libera circolazione. Con il Principato del Liechtenstein esiste una
regolamentazione speciale.
Nuovi Stati dell’UE
–
La libera circolazione di persone non è stata estesa ai dieci nuovi
membri dell’UE (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Malta, Cipro).
NON sono disciplinati
–
Dogana,
–
cittadinanza,
–
traffico stradale,
–
diritti politici,
–
diritto di successione,
–
diritto di famiglia,
–
assistenza,
–
servizio militare,
–
acquisto di appartamenti di vacanza.
–
Ciò significa ad es.:
scuole/ università sono libere di gestire le loro condizioni di
ammissione/tasse.
I 15 Stati dell’UE non sono
obbligati a concedere aiuto sociale.
La patente svizzera deve
essere convertita.