Codice

di procedura penale

(del 19 dicembre 1994)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti il messaggio 11 marzo 1987 n. 3163, il messaggio n. 3163 Abis del 9 luglio 1992 del Consiglio di Stato e il rapporto 8 novembre 1994 n. 3163 R e n. 3163 Abis R della Commissione speciale,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

Capitolo I

Applicazione della legge

 

A. Legalità del procedimento

Art. 1        1Nessuno può essere perseguito per un fatto al quale, alla data in cui fu commesso, la legge non commina espressamente una pena. L’azione penale deve essere condotta giusta le norme legali.

2Nel corso del procedimento dev’essere rispettata la dignità umana di chiunque vi sia implicato.

3Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

 

B. Pubblicità dell’azione penale

Art. 2        1L’azione penale è pubblica.

2È esercitata d’ufficio dal Procuratore pubblico in tutti i casi nei quali non è necessaria l’istanza della parte lesa per avviarla.

3Se un fatto è punibile solo a querela di parte, l’azione penale è esercitata dal Procuratore pubblico se la parte lesa l’ha chiesto nei modi previsti dalla legge.

4Le disposizioni di legge che reggono l’attività del Procuratore pubblico si applicano, nei limiti delle loro competenze, anche ai sostituti Procuratori pubblici.1)

 

C. Concorso di azioni civili e penali

Art. 3        1L’azione civile derivante da un reato può essere esercitata contemporaneamente all’azione penale.

2La rinuncia all’azione civile non toglie né sospende l’esercizio dell’azione penale.

 

D. Sospetto di reato nel procedimento civile

Art. 4        1Quando nel corso di un procedimento civile insorga ragionevole sospetto dell’esistenza di un reato di azione pubblica, il giudice deve informare il Procuratore pubblico, il quale promuove, ove occorra, l’azione penale ai termini di legge.

2La causa civile può essere sospesa se la cognizione del reato influisce sulla sua decisione.

 

E. Eccezioni di diritto civile

Art. 5        L’azione penale può essere sospesa dal magistrato competente qualora vengano proposte contro di essa eccezioni di diritto civile che, se fondate, escluderebbero la sussistenza del reato. In tal caso il magistrato fissa alla parte legittimata un termine per sottoporre dette eccezioni alla cognizione del giudice civile competente. Se il termine trascorre infruttuoso, il procedimento penale ha il suo corso a meno che l’accusato provi che il ritardo non dipende da sua colpa.

 

Capitolo II

Disposizioni comuni

Sezione 1

Motivazione e intimazione dei giudizi

 

A. Motivazione, indicazione dei rimedi di

diritto ed esecutività2)

Art. 6        1Le sentenze e i decreti, contro i quali è dato un rimedio di legge e quelli che respingono una domanda o un’eccezione, devono essere motivati, salvo contraria disposizione di legge.

2Essi devono indicare i rimedi di diritto ed i termini per proporli.

3L’esecutività delle sentenze penali di ultima istanza cantonale è sospesa fino a che il Tribunale federale, nell’ambito di un ricorso presso di esso proposto, sia in grado di pronunciarsi sulla domanda di effetto sospensivo.3)

 

B. Intimazione

I. Forma

Art. 7        1L’intimazione della sentenza e degli atti del processo penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia.

2Sono applicabili, per analogia, le disposizioni del Codice di procedura civile.

 

II. Ad autorità amministrative4)

Art. 85)      Ogni sentenza delle Corti di assise, della Corte di cassazione e revisione e dei giudici della Pretura penale e ogni decreto di accusa vengono trasmessi, a cura della cancelleria, entro tre giorni dalla crescita in giudicato:

a)    al Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale;

b)    alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure.

 

Sezione 2

Spese e ripetibili

 

A. Condanna alle spese e ripetibili

I. Riparto in generale

Art. 9        1Le spese di procedura sono di regola messe a carico del condannato.

2I coautori ed i complici sono obbligati al pagamento delle spese nella misura stabilita dalla sentenza. Questa determina se e in quale misura i condannati ne rispondono solidalmente.

3Nei casi di desistenza, d’abbandono o di assoluzione, nei processi di azione privata, le spese possono essere caricate al querelante.

4Nei casi di cui al cpv. 3, nei processi di azione pubblica, le spese sono caricate allo Stato.

5Le spese sono a carico del denunciante, del querelante o della parte civile, se ha provocato il procedimento con dolo o per negligenza grave.

6Con la decisione sulle spese, l’Autorità giudicante decide anche se e in che misura debbano essere attribuite ripetibili.

 

II. Pluralità di reati

Art. 10      L’accusato che in un giudizio relativo a più reati è condannato soltanto per alcuno di essi, non può essere obbligato a pagare le spese specialmente cagionate dal giudizio sui fatti dai quali è assolto.

 

III. Ingiurie o vie di fatto

Art. 11      Nei casi di ingiurie o vie di fatto reciproche, l’esenzione dalla pena di una od anche di ambedue le parti non impedisce al giudice di condannare una di esse o entrambe al pagamento delle spese.

 

B. Composizione delle spese

Art. 12      Le spese consistono:

a)    in tutti i dispendi cagionati dal processo, tranne lo stipendio dei funzionari e degli impiegati e le spese per i locali;

b)    nella tassa di giustizia stabilita dalla tariffa giudiziaria.

 

C. Indennità ai testimoni e periti

Art. 13      Le indennità ai testimoni ed ai periti sono stabilite in base alla tariffa giudiziaria.

 

D. Distinta delle spese

Art. 14      Ogni sentenza deve contenere la distinta delle spese.

 

E. Spese della cassazione

Art. 15      1La Corte di cassazione e revisione penale giudica sulle spese.

2Se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori all’atto che l’ha determinata.

 

F. Spese della contumacia

Art. 16      In caso di revoca della contumacia, la Corte decide anche sulle spese del precedente giudizio.

 

G. Spese di esecuzione della sentenza

Art. 17      Le spese di esecuzione della sentenza sono a carico dello Stato. Sono riservate le eccezioni per i detenuti in semiprigionia e in semilibertà stabilite dal Consiglio di Stato con regolamento.

 

H. Spese di internamento e collocamento

Art. 18      1Sono assunte dallo Stato le spese derivanti dall’internamento dei delinquenti abituali ordinato ai sensi dell’art. 42 CPS, quelle relative all’applicazione dell’art. 43 CPS nei confronti degli ammalati mentali, dell’art. 44 CPS nei confronti degli alcolizzati e dei tossicomani e dell’art. 100 bis CPS nei confronti dei giovani adulti. È riservato il cpv. 2.

2L’Autorità giudicante può porre totalmente o parzialmente le spese d’esecuzione dei provvedimenti previsti al capoverso precedente a carico degli interessati, ove ne riconosca l’opportunità. Il regresso verso il coniuge o verso altri parenti può essere deciso, per gli stessi motivi, solo nei limiti dei relativi obblighi di assistenza, previsti dal Codice civile.

 

Sezione 3

Termini e restituzione

 

A. Termini

I. Perentorietà e prorogabilità

Art. 19      1Qualora non sia espressamente disposto il contrario, i termini fissati in questa legge alle parti non possono essere prorogati.

2I termini assegnati dal magistrato possono da questi essere convenientemente prorogati, su istanza motivata della parte interessata, presentata prima della scadenza.

 

II. Computo

Art. 20      1Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

2Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello in cui comincia a decorrere; mancando tal giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.

3Se l’ultimo giorno del termine scade il sabato, la domenica o un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.

4Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.

5È riservato l’art. 100.

 

B. Restituzione dei termini I. Casi

Art. 21      La restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti.

 

II. Procedura ed effetti

Art. 22      1L’istanza deve esser presentata, pena la decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.

2Sull’istanza decide l’autorità davanti alla quale doveva esser compiuto l’atto per il quale è chiesta la restituzione. Se è stato emanato un decreto d’accusa o una sentenza, è competente il giudice che lo sarebbe per giudicare sul rimedio di diritto; in questo caso la restituzione può esser concessa soltanto per presentare il ricorso.

3Se l’istanza è accolta, l’atto omesso dev’esser compiuto entro il termine di cui è concessa la restituzione.

 

Sezione 4

Interprete

 

A. Designazione dell’interprete

Art. 23      1Se l’indiziato, l’accusato, il perito o il testimone non conoscono la lingua italiana, il magistrato nomina, di regola, un interprete.

2La deposizione è messa a verbale nella lingua in cui si esprime l’interrogato e nella traduzione italiana. L’interprete può essere incaricato di redigere il verbale. Se il magistrato o il segretario conoscono la lingua dell’interrogato, possono fungere essi stessi da interprete.

3Durante il dibattimento, all’accusato si deve far conoscere il riassunto sostanziale delle decisioni della Corte e del suo presidente, delle deposizioni, della requisitoria del Procuratore pubblico e delle arringhe della parte civile e della difesa.

 

B. Esclusione e ricusa

Art. 24      1L’interprete è escluso e può essere ricusato per le stesse cause che determinano la ricusa o la esclusione del giudice.

2Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato nonché al Procuratore pubblico quando la nomina è fatta dal presidente del Tribunale competente.

3Il motivo di ricusa deve essere provato.

4L’istanza di ricusa deve essere presentata al magistrato che ha designato l’interprete entro tre giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa.

 

C. Interprete per il sordomuto

Art. 25      L’art. 23 è applicabile per analogia quando l’indiziato, l’accusato o il testimone sia sordomuto e non sia possibile sottoporgli per scritto le domande e ottenere, per scritto, le risposte.

 

D. Giuramento o promessa

Art. 26      1L’interprete presta giuramento o promessa di adempiere fedelmente il suo compito davanti all’autorità di nomina.

2La norma non si applica al magistrato o al segretario.

 

Sezione 5

Segretezza e pubblicità del procedimento

 

A. Ispezione degli atti

Art. 27      1Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.

2La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.

 

B. Pubblicità delle udienze

Art. 28      1Le udienze davanti ai giudici della Pretura penale, alle Corti d’assise e alla Corte di cassazione e revisione sono pubbliche; nondimeno è vietato ai minori di anni quindici di assistere ai dibattimenti, salvo decisione contraria del presidente della Corte.6)

2Il processo può aver luogo a porte chiuse, a seguito di decreto motivato del presidente, quando ciò sembri necessario per tutelare la morale o l’ordine pubblico, oppure quando lo esiga la tutela della vita privata delle parti e di testimoni nel processo; il presidente della Corte anche in questo caso può consentire la presenza di determinate persone al dibattimento.

3In aula sono vietati la registrazione di suoni, le riprese televisive e l’uso di apparecchi fotografici; il presidente può accordare eccezioni con il consenso delle parti.

 

Sezione 6

Polizia delle udienze e pene disciplinari

 

A. Polizia delle udienze

Art. 29      La polizia delle udienze ed il mantenimento dell’ordine spettano al presidente. Egli ha il diritto di far allontanare dalla sala le persone che perturbano l’ordine. Può anche infliggere multe disciplinari sino a fr. 1’000.-- e ordinare l’arresto sino a due giorni, salva l’azione penale.

 

B. Sanzioni disciplinari I. Casi

Art. 30      1Ogni magistrato e funzionario dell’amministrazione della giustizia penale e della polizia, l’assessore-giurato, il patrocinatore, il testimone, il perito o l’interprete che non adempie l’ufficio cui è chiamato senza darne sufficiente giustificazione, è condannato, seduta stante, ad una multa disciplinare sino a fr. 2’000.--. In caso di recidiva, la multa può essere raddoppiata ed il contravventore condannato altresì sino a venti giorni di arresto, riservata l’azione penale.

2Queste sanzioni disciplinari sono applicate rispettivamente dal Procuratore pubblico, dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto, dal giudice della Pretura penale e dal presidente della Camera dei ricorsi penali e delle Corti delle assise e di cassazione. 7)

 

II. Riesame

Art. 31      Il condannato ad una sanzione disciplinare che non ha potuto presentare le sue giustificazioni, può farle valere per scritto, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della decisione, al magistrato che l’ha pronunciata, il quale decide nuovamente, assunte le debite informazioni.

 

III. Ricorso

Art. 32      Contro la decisione finale il condannato ad una sanzione disciplinare può ricorrere, nel termine di quindici giorni dalla sua intimazione, al Tribunale cantonale amministrativo. È in tal caso applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

 

IV. Spese

Art. 33      Le persone dichiarate colpevoli possono essere condannate a pagare tutte o parte delle spese da loro causate.

 

TITOLO II

Giurisdizione

Capitolo I

Competenza

 

A. Per materia

Art. 34      La competenza del giudice per ragioni di materia è determinata dalla legge organica giudiziaria civile e penale.

 

B. Connessione

I. In generale

Art. 35      1Le cause connesse, che individualmente apparterrebbero alla cognizione di giudici di diverso ordine, devono essere riunite e deferite al giudice competente per il reato più grave.

2Il magistrato competente può, per motivi di opportunità, e purché ciò non pregiudichi i diritti degli altri accusati, ordinare che le cause connesse siano trattate separatamente.

 

II. Nozione

Art. 36      1Vi è connessione quando una persona è accusata di più reati, ancorché commessi in tempi e luoghi diversi, oppure quando più individui sono coimputati nello stesso reato come autori, complici, istigatori, favoreggiatori o ricettatori.

2Può essere dichiarata la connessione anche quando più persone siano accusate di reati diversi, tra loro collegati, in modo che sia opportuna la riunione dei giudizi.

 

III. Pluralità di reati commessi dalla medesima persona

Art. 37      La cognizione dei reati commessi dalla medesima persona in diverse giurisdizioni è di competenza dell’autorità del luogo in cui è stato commesso il reato cui è comminata la pena più grave. Se ai diversi reati è comminata la medesima pena, la cognizione è di competenza della magistratura che ha compiuto il primo atto istruttorio.

 

C. Foro della commissione del reato

Art. 38      1Per il giudizio di un reato sono competenti le autorità del luogo in cui fu commesso, salvo che la legge non disponga altrimenti.

2Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui fu commesso, sono competenti le autorità del luogo di domicilio, di dimora o di attinenza dell’accusato; in difetto quelle del luogo dove seguì l’arresto.

 

D. Conflitti di competenza

Art. 39      I conflitti di competenza sono decisi dalla Camera dei ricorsi penali.

 

Capitolo II

Esclusione e ricusa

 

A. Esclusione

I. Casi

Art. 40      Ogni giudice, Procuratore pubblico, segretario od assessore-giurato è escluso per legge dall’esercitare il suo ufficio:

a)    quando sia stato danneggiato egli stesso dal reato od abbia interesse nel processo;

b)    quando sia coniuge, tutore o curatore della parte lesa o dell’accusato o lo sia stato;

c)    quando sia parente od affine in linea retta, parente fino al quarto grado in linea collaterale od affine sino al secondo grado nella stessa linea con la parte lesa o con l’accusato;

d)    quando sia parente od affine negli stessi gradi con un avvocato che partecipa al processo, oppure se lo sia con un avvocato collega di studio del patrocinatore di una parte;

e)    quando abbia avuto parte al processo come magistrato o funzionario della polizia, come procuratore della parte lesa o difensore;

f)     quando sia stato sentito nel processo come testimone o come perito;

g)    quando egli, un suo parente o affine in linea retta, o un suo parente od affine sino al secondo grado in linea collaterale, sia parte in un processo civile, penale o amministrativo pendente con una delle parti.

 

II. Conseguenze

Art. 41      Ogni magistrato o funzionario, dal momento in cui viene a conoscenza di una causa che lo esclude, deve astenersi da qualsiasi atto giudiziario, pena la nullità degli atti giudiziari ulteriormente compiuti.

 

III. Notifica

Art. 42      1I presidenti del Tribunale penale cantonale, della Corte di cassazione e revisione penale e della Camera dei ricorsi penali, il giudice della Pretura penale, il Giudice dell’istruzione e dell’arresto ed il Procuratore pubblico notificano la loro esclusione alla Camera dei ricorsi penali; i giudici alla presidenza del collegio di cui fanno parte; gli assessori-giurati al presidente della Corte di assise alla quale sono chiamati; i segretari al giudice presso il quale funzionano.8)

2L’autorità competente a ricevere la notificazione, verificata la causa di esclusione, provvede alla sostituzione; essa deve pronunciare anche in mancanza di qualsiasi domanda quando vi sia dubbio se un giudice debba essere escluso per legge.

 

B. Ricusa

I. Casi

Art. 43      1Ogni giudice o Procuratore pubblico può essere ricusato quando vi sia ragionevole motivo per dubitare della sua imparzialità nel procedimento o quando ometta di notificare la sua esclusione.

2Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato e, se concerne i giudici, anche al Procuratore pubblico.

3Ogni giudice o Procuratore pubblico deve comunicare per scritto all’autorità competente le circostanze che giustificano la propria ricusa.

 

II. Procedura

Art. 44      1La domanda di ricusa viene trasmessa per scritto al collegio cui appartiene il giudice ed alla Camera dei ricorsi penali quando si tratti del presidente del Tribunale penale cantonale, del presidente delle Assise correzionali, del giudice della Pretura penale, del Giudice dell’istruzione e dell’arresto o del Procuratore pubblico. 9)

2Nella domanda vanno indicati i motivi di ricusa e le prove; il magistrato ricusato è invitato ad esporre le sue osservazioni sull’addotto motivo di ricusa.

 

III. Giudizio

Art. 45      Il giudizio del collegio, che si completa a norma della legge organica giudiziaria civile e penale, e quello della Camera dei ricorsi penali sono definitivi; è riservata la norma di cui all’art. 288 lett. b).

 

IV. Termine

Art. 46      1La domanda di ricusa dei giudici delle Corti giudicanti, dei membri della Camera dei ricorsi penali, del Giudice dell’istruzione e dell’arresto e del Procuratore pubblico deve essere presentata entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa.

2Se il ragionevole motivo per dubitare dell’imparzialità del giudice o dei giurati si manifesta durante il dibattimento, esso va immediatamente notificato, pena la sua irricevibilità. La Corte si pronuncia sulla ricusa e il suo giudizio è impugnabile con il ricorso per cassazione giusta l’art. 288 lett. b).

 

TITOLO III

Parti

Capitolo I

Accusato e sua difesa

 

A. Accusato

Art. 47      1Accusato è chiunque nei confronti del quale il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa.

2Lo statuto di accusato, con i connessi diritti di difesa, cessa con la crescita in giudicato del decreto di abbandono o della sentenza definitiva.

 

B. Estensione dei diritti della difesa

Art. 48      I diritti della difesa sono garantiti anche alla persona oggetto di un procedimento di revoca del decreto di abbandono e di una domanda di revisione della sentenza di assoluzione.

 

C. Difensore

I. In generale

Art. 49      1L’accusato può valersi in ogni stadio del procedimento dell’assistenza di un difensore. Tale facoltà deve essergli comunicata con la promozione dell’accusa.

2L’accusato deve obbligatoriamente essere assistito da un difensore:

a)    se l’arresto si protrae oltre quattro giorni;

b)    durante la custodia per l’allestimento di una perizia psichiatrica;

c)    dopo l’emanazione dell’atto di accusa di cui all’art. 199 CPP;

d)    se al dibattimento per opposizione a decreto di accusa partecipa il Procuratore pubblico.10)

3Se l’Autorità nel corso del procedimento costata che l’accusato a piede libero non è capace di difendersi con la necessaria chiarezza, può diffidarlo a munirsi entro breve termine di un difensore, riservata la designazione di un difensore d’ufficio.11)

4La scelta del difensore non deve essere causa di ritardo nel processo.

5Il difensore deve essere scelto fra gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, conformemente alle disposizione della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e della Legge sull’avvocatura o fra i praticanti legali iscritti nell’apposito elenco. La Camera per l’avvocatura e il notariato può ammettere all’ufficio di difensore altri avvocati oppure professori di diritto delle università: il difensore senza recapito in Svizzera deve eleggervi domicilio per la valida intimazione degli atti. 12)

 

II. Difesa d’ufficio

1. Designazione

Art. 50      13)

 

2. Obbligo di assunzione e retribuzione

Art. 51      14)

 

III. Gratuito patrocinio

Art. 52      15)

 

IV. Revoca

Art. 53      16)

 

V. Sostituzione

Art. 54      17)

 

VI. Pluralità di accusati

Art. 55      Più accusati in un processo possono essere assistiti dallo stesso difensore, di fiducia o d’ufficio, quando non vi sia incompatibilità di difesa.

 

VII. Collegio di difesa

Art. 56      1L’accusato può avvalersi dell’opera di più difensori, eccezionalmente anche nel caso di gratuito patrocinio.

2È obbligatoria la designazione di un unico difensore abilitato a ricevere validamente l’intimazione degli atti giudiziari. In mancanza di tale designazione basta l’intimazione ad uno qualsiasi dei difensori.

3Quando la presenza del difensore è obbligatoria basta quella di uno dei difensori designati.

 

Art. 56bis18)      La disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

 

D. Diritti della difesa

I. In generale

Art. 57      1Salvo contraria disposizione di legge, l’accusato e il suo difensore partecipano a tutti gli atti procedurali.

2L’esercizio dei diritti della difesa non può costituire motivo di rinvio di atti procedurali, salvo obbligatoria presenza e partecipazione dell’accusato o del suo difensore. È riservato l’effetto sospensivo di reclami e ricorsi, ai sensi di legge.

 

II. Difesa da parte dell’accusato

Art. 58      1Compatibilmente con il suo statuto e con le esigenze dell’inchiesta, l’accusato può personalmente prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, partecipare all’assunzione delle prove e proporne di proprie, ai sensi di legge.

2L’accusato può direttamente fare uso dei rimedi di diritto.

 

III. Assistenza del difensore

1. Intimazioni

Art. 59      1Al difensore deve essere intimata copia di tutti gli atti destinati al suo patrocinato.

2Salvo contraria disposizione di legge, è sufficiente l’intimazione al difensore.

 

2. Partecipazione all’istruzione formale

a) In generale

Art. 60      1Il difensore può partecipare all’assunzione delle prove e proporne di proprie, ai sensi di legge.

2Egli può sempre prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario al patrocinio e salvo contrarie esigenze di inchiesta.

 

b) Interrogatorio dell’accusato

Art. 61      1Il difensore presenzia all’interrogatorio dell’accusato da parte del Procuratore pubblico, o del suo segretario, salvo contrarie esigenze di inchiesta.

2Egli può porre domande se autorizzato dal Procuratore pubblico o dal suo segretario ed in ogni caso al termine dell’interrogatorio.

3Non è ammessa la presenza di difensori agli interrogatori dinnanzi ad agenti di polizia; se l'accusato o il suo difensore ne fanno richiesta, il relativo verbale può essere opposto all'accusato solo dopo essere stato chiarito dinnanzi al magistrato con la partecipazione del difensore.19)

4Sono riservate le norme relative al decreto di accusa.

 

c) Interrogatorio di terzi

Art. 62      1Il difensore è ammesso a presenziare all’interrogatorio di altri accusati e di testimoni e all’assunzione di informazioni, salvo contrarie esigenze di inchiesta.

2È riservato il diritto al contraddittorio.

3Il difensore presente può porre domande se autorizzato dal Procuratore pubblico ed in ogni caso al termine dell’interrogatorio da parte del magistrato. Se sono presenti più difensori, il Procuratore pubblico stabilisce l’ordine di intervento.

 

3. Partecipazione in caso di arresto

a) Notifica dell’arresto

Art. 63      1Il difensore ha il diritto di presenziare all’udienza di esame dell’arrestato da parte del Giudice dell’istruzione e dell’arresto.

2La presenza del difensore è obbligatoria:

a)    se il Procuratore pubblico è presente all’udienza;

b)    se il Giudice dell’istruzione e dell’arresto lo ritiene necessario.

3Quando la presenza del difensore è obbligatoria, egli, in caso di impedimento, è sostituito per questo solo incombente da un difensore designato dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto.

 

b) Colloqui

Art. 64      1I colloqui tra arrestato e difensore sono liberi.

2Il Procuratore pubblico può limitare, condizionare o vietare i colloqui durante l’istruzione formale, se l’interesse di questa o motivi di sicurezza lo esigono.

 

c) Corrispondenza

Art. 65      1La corrispondenza tra arrestato e difensore, e viceversa, non è soggetta a censura.

2Il Procuratore pubblico può sottoporla a controllo durante l’istruzione formale, se l’interesse di questa o motivi di sicurezza lo esigono.

3Scritti censurati vengono allegati agli atti, con annotazione del motivo del provvedimento e comunicazione al mittente.

 

E. Autonomia del difensore

Art. 66      1Il difensore ha un diritto proprio di reclamo e di ricorso, ad ogni stadio del procedimento. Spetta al difensore di compiutamente informare l’accusato.

2Il mancato uso di questo diritto non comporta responsabilità, riservate le norme deontologiche, e non è motivo di restituzione dei termini.

3L’accusato può prendere personalmente posizione dinanzi all’autorità adita in proprio dal difensore nel termine assegnato alle parti per le osservazioni. L’autorità adita non è dispensata dal giudizio in caso di opposizione dell’accusato o di revoca del mandato successiva al gravame.

4Salvo contemporanea revoca del mandato, le impugnazioni personali dell’accusato sono intimate al difensore con un termine per le osservazioni.

 

Capitolo II

Denunciante, querelante, parte lesa e parte civile

 

A. Denunciante

Art. 67      1Chiunque può presentare al Procuratore pubblico denuncia per reato di azione pubblica.

2Il denunciante non assume veste di parte.

 

B. Querelante

Art. 68      1Nei reati a querela di parte, il Procuratore pubblico promuove l’azione penale solo ad istanza scritta del querelante.

2Per il ritiro della querela è richiesta la forma scritta.

3Salvo costituzione di parte civile, il querelante non ha veste di parte. Gli devono tuttavia essere intimate le decisioni di merito del Procuratore pubblico e la citazione al pubblico dibattimento.

 

C. Parte civile

I. Costituzione

1. In generale

Art. 69      1Ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un reato può costituirsi parte civile nel processo.

2La capacità processuale e il suo esercizio sono regolati come agli art. 38 e 39 del Codice di procedura civile.

3Il Procuratore pubblico deve comunicare alla parte lesa la promozione dell’accusa, avvertendola del diritto di costituirsi parte civile.

 

2. Modalità

Art. 70      1La costituzione di parte civile può avvenire in qualunque stadio del procedimento, prima però della conclusione dell’istruzione dibattimentale.

2Chi intende costituirsi parte civile deve farne dichiarazione scritta. È sufficiente l’annotazione a verbale.

3All’atto della costituzione la parte civile che non ha domicilio in Svizzera è obbligata ad eleggervi un recapito per la valida intimazione degli atti giudiziari.

 

II. Patrocinatore

1. In generale

Art. 71      1La parte civile può avvalersi in ogni stadio del procedimento dell’assistenza di un patrocinatore.

2Il patrocinatore deve essere scelto fra gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, conformemente alle disposizione della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e della Legge sull’avvocatura o fra i praticanti legali iscritti nell’apposito elenco. La Camera per l’avvocatura e il notariato può ammettere all’ufficio di patrocinatore altri avvocati oppure professori di diritto delle università: il patrocinatore senza recapito in Svizzera deve eleggervi domicilio per la valida intimazione degli atti. 20)

3Salvo contraria disposizione di legge, sono valide le intimazioni al solo patrocinatore.

 

2. Patrocinio d’ufficio

Art. 72      21)

 

3. Gratuito patrocinio

Art. 73      22)

 

4. Revoca

Art. 74      23)

 

5. Pluralità di parti civili

Art. 75      Più parti civili in un processo possono essere assistite dallo stesso patrocinatore, di fiducia o d’ufficio, quando non vi siano conflitti di interesse.

 

6. Collegio di patrocinatori

Art. 76      1La parte civile può valersi dell’opera di più patrocinatori, eccezionalmente anche nel caso di gratuito patrocinio.

2È obbligatoria la designazione di un unico patrocinatore abilitato a ricevere validamente l’intimazione degli atti giudiziari. In mancanza di tale designazione basta l’intimazione ad uno qualsiasi dei difensori.

 

Art. 76bis24)      La disciplina del patrocinio d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

 

III. Diritti della parte civile

1. In generale

Art. 77      1Salvo contraria disposizione di legge, la parte civile partecipa a tutti gli atti del procedimento per il reato che l’ha danneggiata.

2Per l’accertamento del danno e per il suo risarcimento, la parte civile deve presentare istanza scritta contenente l’indicazione delle parti, le domande, la motivazione, le prove offerte e chieste.

3L’esercizio dei diritti della parte civile non può costituire motivo di rinvio degli atti procedurali. È riservato l’effetto sospensivo di reclami e ricorsi, ai sensi di legge.

 

2. Intimazioni

Art. 78      Alla parte civile devono essere intimati tutti gli atti che concernono i suoi diritti.

 

3. Partecipazione all’istruzione formale

a) Di principio

Art. 79      1La parte civile può partecipare all’assunzione delle prove e proporne di proprie, specie per dare fondamento alle pretese di risarcimento, ai sensi di legge.

2Essa può prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario all’esercizio dei suoi diritti e salvo contrarie esigenze di inchiesta e salvo contrari interessi preminenti dell’accusato o di terzi.

 

b) Interrogatorio dell’accusato

Art. 80      1La parte civile può presenziare all’interrogatorio dell’accusato da parte del Procuratore pubblico o del suo segretario, salvo contrarie esigenze di inchiesta e ritenuta la presenza del difensore.

2Essa può porre domande se autorizzata dal Procuratore pubblico o dal suo segretario ed in ogni caso al termine dell’interrogatorio, di regola dopo il difensore.

3La presenza della parte civile dinanzi ad agenti di polizia non è ammessa.

 

c) Interrogatorio di terzi

Art. 81      1La parte civile è ammessa all’interrogatorio di testimoni e all’assunzione di informazioni, salvo contrarie esigenze di inchiesta.

2La parte civile può porre domande se autorizzata dal Procuratore pubblico ed in ogni caso al termine dell’interrogatorio da parte del magistrato, di regola dopo il difensore. Se sono presenti più parti civili, il Procuratore pubblico stabilisce l’ordine di intervento.

 

d) Interrogatorio della parte civile

Art. 82      L’art. 81 è applicabile al patrocinatore in caso di interrogatorio della parte civile da lui rappresentata.

 

4. Citazione al dibattimento

Art. 83      1La parte civile deve essere citata al dibattimento, con l’avvertenza che questo seguirà il suo corso anche in caso di mancata comparsa.

2Essa può presentare le sue domande di risarcimento con istanza scritta motivata.

 

Capitolo III

Vittime di reati che ledono direttamente l’integrità fisica,

sessuale o psichica

 

A. Protezione della personalità

Art. 84      1Le autorità tutelano in ogni stadio del procedimento la personalità delle vittime di reati di cui all’art. 2 cpv. 1 della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati.

2L’audizione della vittima avviene in tempi e modi che tengono conto delle sue condizioni psichiche e della sua età.

3La vittima di reato contro l’integrità sessuale può esigere di essere interrogata da persone del suo stesso sesso; tale regola si applica parimenti alla procedura di inchiesta.

 

B. Compiti della polizia e delle autorità istruttorie

Art. 85      1In occasione della prima audizione la polizia e le autorità istruttorie informano la vittima sull’esistenza dei consultori e sul diritto di farsi assistere da un legale o da un’altra persona di fiducia.

2La polizia e le autorità istruttorie comunicano a un consultorio nome e indirizzo della vittima. Avvertono previamente la vittima della possibilità di rifiutare tale comunicazione.

3Se la vittima è minorenne, il procuratore pubblico o il magistrato dei minorenni possono fare la segnalazione al consultorio anche senza il consenso se particolari circostanze lo giustificano.25)

 

C. Vittime minorenni

I. Definizione26)

Art. 8627)    Per minorenne ai sensi del presente capitolo si intende la vittima che al momento dell’apertura del procedimento penale ha meno di 18 anni.

 

II. Audizioni

Art. 86a28)  1Durante tutto il procedimento, la vittima minorenne non può essere sottoposta, di regola, a più di due audizioni.

2La prima audizione deve avvenire il più presto possibile. È condotta, in presenza di uno specialista, da persona formata allo scopo: un procuratore pubblico oppure un segretario giudiziario o un agente di polizia da lui delegati.

3Le parti esercitano i loro diritti mediante la persona incaricata dell’interrogatorio.

4L’audizione si svolge in un locale appropriato ed è registrata su video.

5La persona incaricata dell’interrogatorio e lo specialista raccolgono le loro osservazioni particolari in un rapporto.

6È predisposta una seconda audizione se, nel corso della prima audizione, le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti o se ciò è necessario nell’interesse dell’inchiesta o nell’interesse del minore. Per quanto possibile, chi interroga è la stessa persona che ha effettuato la prima audizione. Per il resto, le disposizioni dei cpv. 2 a 5 del presente articolo sono applicabili.

 

D. Assistenza e rifiuto di deporre

Art. 87      1La vittima può farsi accompagnare da una persona di fiducia se è interrogata in qualità di testimone o persona tenuta a dare informazioni.

2Nei casi di vittime minorenni, l’autorità può derogare al cpv. 1 ed escludere dal procedimento la persona di fiducia qualora quest’ultima possa esercitare un’influenza determinante sul minore.29)

3La vittima può rifiutarsi di deporre su fatti concernenti la sua sfera intima.30)

 

E. Composizione del tribunale

Art. 88      Le vittime di reati contro l’integrità sessuale possono esigere che del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del loro sesso.

 

F. Pubblicità del dibattimento

Art. 89      1Il tribunale ordina l’udienza a porte chiuse se lo esigono interessi preponderanti della vittima.

2Nei casi di reati contro l’integrità sessuale l’udienza a porte chiuse è ordinata su richiesta della vittima.

 

G. Interrogatorio delle vittime minorenni

I. Luogo

Art. 90      1L’interrogatorio della vittima minorenne durante il dibattimento avviene di regola in un locale separato, collegato all’aula penale da un mezzo audiovisivo.

2Nei casi di vittime minorenni particolarmente vulnerabili per condizioni psichiche o per età, il Procuratore pubblico propone al Presidente del Tribunale di rinunciare alla presenza della vittima al dibattimento.31)

 

II. Protezione della personalità

Art. 91      1La vittima minorenne viene interrogata esclusivamente dal presidente del tribunale.

2Alle parti è garantita la possibilità di sottoporre delle domande tramite il presidente.

3Il presidente non ammette domande inutilmente lesive della sfera intima.

 

H. Confronto

I. In generale

Art. 92      1Le autorità evitano di mettere in presenza la vittima e l’accusato se la vittima lo domanda. Tengono conto in altro modo del diritto dell’accusato di essere sentito. La compresenza di vittima e accusato può essere ordinata se il diritto dell’accusato di essere sentito o un interesse preponderante del perseguimento penale lo esigono imperativamente.

2In caso di reati contro l’integrità sessuale, un confronto contro la volontà della vittima può essere ordinato soltanto se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.32)

3Se il confronto si svolge solo in fase predibattimentale, viene registrato con un mezzo audiovisivo e trasmesso al dibattimento.

 

II. Con vittime minorenni

Art. 92a33)  1In caso di reati contro l’integrità sessuale, le autorità non devono mettere a confronto la vittima minorenne con l’imputato.

2In caso di altri reati, il confronto è escluso se esso provoca al minore un forte trauma psichico.

3È fatto salvo il confronto se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.

 

I. Assistenza legale

Art. 93      1In ogni stadio del procedimento la vittima, anche senza costituirsi parte civile, ha diritto di farsi assistere da un legale o da un’altra persona di fiducia.

2Nei casi di vittime minorenni il Procuratore pubblico può proporre la nomina di un patrocinatore d’ufficio indipendentemente dal parere dei rappresentanti legali.34)

3Per il gratuito patrocinio valgono le norme previste per la parte civile.

 

L. Pretese di diritto civile

Art. 94      1Per quanto l’accusato non sia prosciolto o il procedimento non sia abbandonato, il tribunale penale decide anche in merito alle pretese civili della vittima.

2Il tribunale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.

3Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale penale può limitarsi a prendere una decisione di principio sull’azione civile e per il rimanente rinviare la vittima al foro civile. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.

 

M. Desistenza dal procedimento

Art. 94a35)  1L’autorità competente incaricata del procedimento penale può eccezionalmente decidere il non luogo a procedere o l’abbandono se:

a)    l’interesse del minore lo esige imperativamente e questo prevale in modo chiaro sull’interesse dello Stato ad esercitare l’azione penale e

b)    il minore o, in caso di incapacità di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.

2In caso di non luogo a procedere o abbandono secondo il cpv. 1, l’autorità competente provvede affinché siano ordinate, se necessario, misure di protezione del minore.

 

TITOLO IV

Arresto, carcere preventivo e libertà provvisoria

 

A. Arresto

I. Motivi

Art. 95      1Durante il procedimento l’accusato si trova di regola in libertà.

2Egli può essere arrestato se esistono a suo carico gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto ed in presenza di preminenti motivi di interesse pubblico, quali il pericolo di fuga, i bisogni dell’istruzione, il pericolo di recidiva.

3In caso di contravvenzione l’arresto è eccezionalmente possibile solo per pericolo di fuga, se l’accusato non presta una cauzione sufficiente per garantire l’esecuzione del presumibile giudizio.

4La custodia coatta per perizia psichiatrica è equiparata all’arresto.

 

II. Misure sostitutive

Art. 96      Se lo scopo dell’arresto può essere raggiunto con la prestazione di una cauzione, con il deposito dei documenti di legittimazione, con la regolare comparizione davanti a un ufficio, con la residenza in un luogo determinato o con altri provvedimenti idonei, vengono prese singolarmente o cumulativamente queste misure.

 

III. Autorità competenti

Art. 97      Sono competenti a emettere l’ordine di arresto:

a)    durante l’istruzione formale, il Procuratore pubblico;

b)    dopo l’emanazione dell’atto di accusa e fino all’inizio del pubblico dibattimento, il Giudice dell’istruzione e dell’arresto;

c)    dopo l’inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in giudicato della sentenza, il presidente della Corte competente.

 

IV. Contenuto dell’ordine di arresto

Art. 98      1L’arresto avviene in forza di ordine scritto.

2L’ordine deve indicare l’accusato, il reato e il motivo dell’arresto.

3All’arrestato si deve intimare l’ordine al momento dell’arresto e, se ciò non è possibile, al più tardi all’udienza dinanzi al Giudice dell’istruzione e dell’arresto.

 

V. Flagranza di reato

Art. 99      1Chi è sorpreso in flagrante o quasi flagrante reato può essere arrestato da chiunque e deve essere consegnato immediatamente alla polizia, che ne dà subito notizia al Procuratore pubblico.

2È ritenuto essere in flagrante reato chi è sorpreso sul fatto o viene inseguito dall’offeso o dalle grida del popolo come autore del reato.

3In quasi flagrante reato è chi in tempo e luogo vicino al reato è trovato avere presso di sé effetti, armi, strumenti, carte ed altri oggetti o segnali valevoli a farlo ragionevolmente presumere autore del reato.

 

VI. Notifica dell’arresto

Art. 100     1L’arrestato deve essere tradotto dinanzi al Giudice dell’istruzione e dell’arresto al più tardi nel giorno successivo alla sua consegna in carcere.

2Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto informa ed esamina l’arrestato sui motivi dell’arresto e sulle accuse elevate contro di lui, decide con nota a verbale circa il mantenimento dell’arresto e la sua durata, avverte l’accusato del diritto di ricorso alla Camera dei ricorsi penali, di avvalersi di un difensore, di chiedere di essere posto in libertà provvisoria e, salvo contrarie esigenze di inchiesta, di avvisare la famiglia.

 

VII. Decisione del ricorso

Art. 101     La Camera dei ricorsi penali decide entro brevi termini sul ricorso contro l’arresto.

 

VIII. Durata dell’arresto

Art. 102     1Tutte le autorità che cooperano nel processo penale sono obbligate a fare in modo che il carcere preventivo non sia protratto oltre il necessario.

2Il carcere preventivo durante l’istruzione formale può avere la durata di sei mesi.

3Conclusa l’istruzione formale il carcere preventivo continua entro i termini massimi stabiliti dalla legge per formulare l’atto o il decreto di accusa e per aggiornare il dibattimento.

 

IX. Proroga del carcere preventivo

Art. 103     1In casi eccezionali il carcere preventivo può essere prorogato oltre i termini dell’art. 102 per una durata determinata:

a)    dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto quando ciò sia necessario per l’istruzione formale o per l’emanazione dell’atto di accusa;

b)    dalla Camera dei ricorsi penali quando ciò sia necessario per l’aggiornamento del dibattimento.

2L’istanza di proroga, motivata, è presentata dal Procuratore pubblico o dal presidente del Tribunale competente e può essere rinnovata.

 

X. Esecuzione dell’arresto

Art. 104     1L’arresto e i trasferimenti dell’arrestato devono essere eseguiti senza pubblicità, molestie o rigore, che non siano assolutamente necessari o inevitabili. Segnatamente l’uso della coercizione fisica deve essere proporzionato nei modi e nei tempi allo scopo e alle circostanze.

2L’arrestato è di regola separato dai detenuti in espiazione di pena.

3Egli è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo dell’arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri.

4I colloqui con terze persone sono accordati e disciplinati dal magistrato. La corrispondenza è soggetta a censura, salvo contraria decisione del magistrato.

 

XI. Anticipazione di pena e di collocamento

Art. 105     1Compatibilmente con i bisogni dell’istruzione e con le circostanze, l’arrestato è posto in anticipata esecuzione di una pena privativa della libertà, a sua richiesta e previa consultazione con il suo difensore.

2Analogamente può chiedere di essere trasferito in una casa di salute o di custodia, in asilo per alcoolizzati o tossicodipendenti oppure in casa di educazione al lavoro per accertare l’idoneità al collocamento e per eventualmente anticipare il trattamento.

 

XII. Revoca dell’arresto

Art. 106     1L’ordine di arresto deve essere revocato allorché sia tolta la causa che lo ha determinato.

2Cessa di avere effetto con l’abbandono del procedimento, con la sentenza di assoluzione e con quella di condanna a pena privativa della libertà sospesa condizionalmente o a pena pecuniaria.

 

B. Libertà provvisoria

I. Principio e condizioni

Art. 107     1L’arrestato può chiedere in ogni tempo di essere messo in libertà provvisoria.

2Egli deve essere messo in libertà, quando lo scopo dell’arresto può essere raggiunto con altre misure sostitutive, atte in particolare a garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all’autorità competente per il compimento degli atti processuali o per scontare la pena o per l’esecuzione di una misura di sicurezza.

 

II. Istanza dell’arrestato36)

Art. 108     1L’istanza è diretta al Procuratore pubblico, il quale l’ammette con immediata esecutività e comunicazione al Giudice dell’istruzione e dell’arresto oppure trasmette entro tre giorni gli atti con il suo preavviso negativo al Giudice dell’istruzione e dell’arresto.

2Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto decide entro tre giorni con nota a verbale, sentito l’accusato o il suo difensore.

3Dopo l’emanazione dell’atto di accusa e fino all’inizio del pubblico dibattimento, l’istanza è diretta al Giudice dell’istruzione e dell’arresto.

4Dopo l’inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in giudicato della sentenza, l’istanza è diretta al presidente della Corte competente.

 

C. Ripristino dell’arresto

Art. 109     1L’accusato è ricondotto in carcere:

a)    se contravviene agli obblighi previsti dalle misure di cui agli art. 96 e 107;

b)    se dette misure non sono più idonee allo scopo;

c)    se nuove circostanze rendono necessario il suo arresto.

2Il magistrato che ordina il provvedimento procede come in caso di arresto.

 

D. Cauzione

I. Modalità

Art. 110     1La cauzione può essere prestata con deposito di denaro o di altri valori, oppure con garanzie reali o con fideiussione di persone idonee.

2L’ammontare della cauzione è commisurato alla natura e alle conseguenze del reato, tenuto calcolo delle condizioni economiche e dell’antecedente condotta dell’accusato.

 

II. Restituzione

Art. 111     1La cauzione è liberata se cessa la causa per la quale è stata prestata.

2Chi presta una cauzione in denaro può chiedere che la somma sia fruttifera di interessi, mediante adeguato investimento: in tal caso ha diritto a percepirli periodicamente.

3La cauzione prestata dall’accusato è restituita nella parte eccedente le spese giudiziarie e la eventuale multa a suo carico.

 

III. Decadenza

Art. 112     1La cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della libertà.

2La parte civile ha però il diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la cauzione prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili se è prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione, non sarà risarcito dal condannato.

3La decadenza è pronunciata dalla Camera dei ricorsi penali con sentenza definitiva, sentiti il Procuratore pubblico e gli interessati.

4Se l’accusato rispettivamente il condannato si ripresenta o è ricondotto in carcere dopo pronunciata la decadenza della cauzione, questa è restituita nella parte eccedente le spese di ricerca, di arresto e processuali, le eventuali multe e le indennità pagate alla parte civile.

 

TITOLO V

Prove

Capitolo I

In generale

 

A. Principi generali

Art. 113     1Non hanno valore le prove conseguite illecitamente, salvo i casi in cui la ponderazione degli interessi imponga una diversa conclusione.