DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n.1728
Provvedimenti per la difesa della razza italiana
VITTORIO
EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta
la necessità
urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art.
3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere
esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il
Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta
del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto
coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e
per le corporazioni;
Abbiamo
decretato e decretiamo:
CAPO I
Provvedimenti relativi ai matrimoni
- Art.
1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona
appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in
contrasto con tale divieto è nullo.
- Art.
2. Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino
italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo
consenso del Ministero per l'interno. I trasgressori sono puniti con
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.
- Art.
3. Fermo il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni
civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale
Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei
Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti
collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità
straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle
sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto
importa la perdita dell'impiego e del grado.
- Art.
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non
regnicoli non sono considerati stranieri.
- Art.
5. L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di
matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle
dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi
i richiedenti. Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà nè alle
pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato
civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con
l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
- Art.
6. Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto
nei registri dello stato civile, a norma dell'art.5 della legge 27 maggio
1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art.1. Al
ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è
vietato l'adempimento di quanto disposto dal primo comma dell'art.8 della
predetta legge. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire
cinquecento a lire cinquemila.
- Art.
7. L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli
atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto
dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all'autorità competente.
CAPO II
Degli appartenenti alla razza
ebraica
- Art.
8. Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui che è nato da
genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione
diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è
nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità
straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è
nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che,
pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di
razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque,
iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi
altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica
colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di
razza ebraica, che, alla data del 1í ottobre 1938-XVI, apparteneva a
religioni diversa da quella ebraica.
- Art.
9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata
nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti
dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano
appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale
annotazione.Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o
autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni
del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.
- Art.
10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in pace e in
guerra;
b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore
di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi
titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai
sensi e con le norme dell'art. 1 R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII,
n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più
persone, nè avere di dette aziende la direzione nè assumervi comunque,
l'ufficio di amministrazione o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in
complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani
che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i
fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla
base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta
straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5
ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per
le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e
giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate
le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d),
e).
- Art.
11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà
sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora
risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai
loro principi religiosi o ai fini nazionali.
- Art.
12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie
dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I
trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
- Art.
13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla
razza ebraica:
a) le Amministrazioni civili e militari dello
Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le
organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Provincie, dei
Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli
Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione
diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei
Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro
Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende
municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali,
comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle
Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti
ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo,
sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo
Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende annesse o
direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che
attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il
raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia
costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello
Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di
interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di
assicurazione.
- Art.
14. Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli
interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni
dell'art 10, nonché dell'art. 13, lett. h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle
guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa
fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle
seguenti condizioni:
- mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o
decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
- combattenti nelle guerre libica, mondiale,
etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di
guerra;
- mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
- iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni
1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
- legionari fiumani;
- abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da
valutarsi a termini dell'art.16.
Nei casi preveduti alla lett.
b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi
elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere
l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di
stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l'interno non
è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via
giurisdizionale.
- Art.
15. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti
della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al
secondo grado.
- Art.
16. Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'art. 14 lett.
b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione
composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un
Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato
Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
- Art.
17. è vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in
Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
CAPO III
Disposizioni transitorie e
finali
- Art.
18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita
l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal
divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre
matrimonio con persona straniera di razza ariana.
- Art.
19. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano
nelle condizioni di cui all'art.8, devono farne denunzia all'ufficio di
stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale
obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o
incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino
a lire tremila.
- Art.
20. I dipendenti degli Enti indicati nell'art.13, che appartengono alla
razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Art.
21. I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a
norma dell'art.20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di
quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti
disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo
prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto
almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità
pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di
servizio compiuti.
- Art.
22. Le disposizioni di cui all'art.21 sono estese, in quanto applicabili,
agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell'art.13. Gli
Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art.21,
liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le
indennità previste dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il
rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi
estranei alla volontà dei dipendenti.
- Art.
23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei
stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto
revocate.
- Art.
24. Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l'art.23, i
quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei
Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare
il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il
12 marzo 1939-XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo
entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell'art.150 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18
giugno 1931-IX, n. 773.
- Art.
25. La disposizione dell'art.24 non si applica agli ebrei di nazionalità
straniera i quali, anteriormente al 1° ottobrel938-XVI:
a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
b) abbiano contratto matrimonio con persone di
cittadinanza italiana.
Ai fini dell'applicazione del presente
articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al
Ministero dell'interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
- Art.
26. Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno
risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri
eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui
nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via
amministrativa, sia in via giurisdizionale.
- Art.
27. Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e
la attivita delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo
le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le
disposizioni del presente decreto.
- Art.
28. è abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con
quella del presente decreto.
- Art.
29. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per
l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al
Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, Ministro per
l'interno, proponente, è autorizzato a presentare relativo disegno di
legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele, Mussolini, Ciano, Solmi, Di Revel, Lantini
