data ultima modifica
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286
"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998
Supplemento Ordinario n. 139
Titolo I - Principi generali
Titolo II - Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento
dal territorio dello Stato
Titolo III - Disciplina del lavoro
Titolo IV - Diritto all'unità familiare e tutela dei minori
Titolo V - Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione,
alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale
Titolo VI - Norme finali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40,
recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo
contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri,
nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le
norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche
a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri
contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con
le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3,
comma 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335, compatibili con le
disposizioni della medesima legge n. 40;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno
1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro degli affari
esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, con il Ministro della sanità,
con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica
e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)
1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo
comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme
più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge
6 marzo 1998, n. 40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana
ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti
previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni
interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque
vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni
del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di
competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome,
esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale
della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora
sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di
guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito
denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998,
n. 40.
7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al
comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato
anche in mancanza del parere.
Art. 2
(Diritti e doveri dello straniero)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2 legge 30 dicembre 1986, n.
943, art. 1)
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino
italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei
casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali
prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo
i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL
n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981,
n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori
italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita
pubblica locale.
5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il
cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione
e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti
dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti
sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile
al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle
lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella
indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino
motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della
giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere
contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere
in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento.
L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni
altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi
e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza
diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene
lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare
nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale,
di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori
di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero
o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di
far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti
allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti
dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando
si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo,
di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato,
ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure
di protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui
all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche
più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali
programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Art. 3
(Politiche migratorie)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città
e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente
attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni
il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione
e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato
dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico
è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente
al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso
i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi
che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati
membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali,
con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative,
si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante
la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica
altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti
degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle
materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione
dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli
interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento
sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in
Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali
delle persone, purchè non confliggenti con l'ordinamento giuridico,
e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento
nei Paesi di origine.
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari,
sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre
indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato,
per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale,
e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari
e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte
a norma dell'articolo 20. I visti di ingresso per lavoro subordinato,
anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro
il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione
dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle
quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati
ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio,
le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano
i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di
rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento
dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel
territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti
all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto
dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare
di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione
di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione,
gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi
nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi
delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello
locale.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo,
il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono
adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni.
Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza
del parere.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E
L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO I
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO
Art. 4
(Ingresso nel territorio dello Stato)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero
in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del
visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire,
salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi
di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza
dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi,
dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente
al rilascio del visto d'ingresso l'autorità diplomatica o consolare
italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in
lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello
straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il
diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento
scritto e motivato che deve essere comunicato all'interessato
unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione
in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di
soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio
dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione
a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel
proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso
di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni
del soggiorno, nonchè la disponibilità di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per
i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno
nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti
con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla
base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui
all'articolo 3, comma 1. Non potrà essere ammesso in Italia lo
straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato
una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti
nei suddetti accordi.
4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni
di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga
durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso
di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata
nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati
validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati
da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a
specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia
ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno
provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i
cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione
di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono
respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo
di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi
e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali
in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione
per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e
di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti
e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.
Art. 5
(Permesso di soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a
norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso
di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti
ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore
della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni
lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato
per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni
vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali
modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi
di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato
e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonchè
ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi
e altre convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal
visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico
o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali
in vigore. La durata non può comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per
lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso
per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso
è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato
a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli
altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento
di attuazione.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno
trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica
delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni
previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini
previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione,
il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore
al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e,
se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato
quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso
e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti
di irregolarità amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione
europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare
la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di
cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire
600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni
dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta
l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno
e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati
su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi
ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione
comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre
1996.
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito
entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda,
se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di
soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo
di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.
Art. 6
(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2 e 148)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato,
lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le
altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio
e formazione può essere convertito, comunque prima della sua
scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito
delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo
le modalità previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive
e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli
atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti
inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere
esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del
rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti
di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto
o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la
carta di soggiorno, è punito con l'arresto fino a sei mesi e
l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale
dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento
di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano
fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti
la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi
nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto
può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località
che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale
divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità
locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli
stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati
per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini
italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione.
In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche
in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso
un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione
l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano
nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente
per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali
variazioni del proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato
su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro
dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente
articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente.
Art. 7
(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno
straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per
qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso
la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani,
posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione
scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica
sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante,
quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o
del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione
dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata
o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è
dovuta.
Art. 8
(Disposizioni particolari)
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti
del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.
Art. 9
(Carta di soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno
per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi,
il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento
proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio
della carta di soggiorno per sè, per il coniuge e per i figli
minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero
coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino
italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente
in Italia.
3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti
dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno
dei delitti di cui all'articolo 380 nonchè, limitatamente ai
delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura
penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva,
salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca,
se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva,
per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta
l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è
rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio
della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno
può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita,
salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o
comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato
quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni
del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri
alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio
1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione
amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine
pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene
ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della
legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche
in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
CAPO II
CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE
Art. 10
(Respingimento)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano
ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal
presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì
disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli
di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente
ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo
dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque
respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente
a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello
che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso
dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4,
commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni
vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello
status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria
presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dall'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 11
(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento
e il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure,
delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito
delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore
e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati
personali.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati
e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre e
i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera
marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento
dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre,
d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti
i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonchè
le autorità marittime e militari e i responsabili degli organi
di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate
in materia.
4*. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorarel'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.
5*. Per le finalita' di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o piu' programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente.
6*. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.
* commi 4 e 5 del presente T.U modificati con questi asteriscati dal Decreto Legislativo 19 ottobre 1998, n. 380 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998 a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40
Art. 12
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie
attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo
unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa
fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice
penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o
da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso
di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso
mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale
o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro
a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero
di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente
testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare
in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la
pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa
di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito
l'ingresso in violazione del presente testo unico.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto
in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto
utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo
destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona
estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il
fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre
un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero
o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme del presente testo unico, è punito con
la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi
che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti
per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonchè a riferire
all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo
dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare.
In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui
al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno
degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la
sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa
italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo
di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto
delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive
di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali
possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto
e delle cose trasportate, ancorchè soggetti a speciale regime
doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze
di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che
possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente
articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto
processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto
ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono
i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice
di procedura penale.
8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri,
sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo,
possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente
in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se
vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta
l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno
dei reati previsti dal presente articolo, nonchè le somme di
denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati,
sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione
e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.
A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche
richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
Art. 13
(Espulsione amministrativa)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il
Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva
notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli
di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto
il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il
ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso
di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto
da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato.
Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità
giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi
una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del
codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o
è cessata, il questore può adottare la misura di cui all'articolo
14, comma 1.
4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:
a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente
nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;
b) è espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto
rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo
che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5. Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma
2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento
attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi,
tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento
sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero
medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare
il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni
e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione
all'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta
ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la
misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi,
tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento
sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo
che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma
1 dell'articolo 14, nonchè ogni altro atto concernente l'ingresso,
il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente
all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione
in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile,
in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente
ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del
decreto o del provvedimento. Il termine è di trenta giorni qualora
l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.
9. Il ricorso è presentato al pretore del luogo di residenza
o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento
immediato, semprechè sia disposta la misura di cui al comma 1
dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida
di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo
con unico provvedimento adottato in ogni caso, entro dieci giorni
dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto
anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento
immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato
di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente
dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità
e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero
è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora
sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato
dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di
cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
nonchè, ove necessario, da un interprete.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma
1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero
espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando
ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno;
in caso di trasgressione, è punito con l'arresto da due mesi
a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque
anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale,
con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8
e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non
inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato
e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato
nel territorio dello Stato.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero
che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto
nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può
adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato
in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui
a decorrere dall'anno 1998.
Art. 14
(Esecuzione dell'espulsione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento,
perchè occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti
supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero
all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità
di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone
che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario
presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino,
tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da
assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della
sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6,
è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche
telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia
degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto
ore dall'adozione del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo
13 e al presente articolo, convalida il provvedimento del questore
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta
anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di
espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore
può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci
giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento
all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine,
il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena
è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma
5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci
misure di vigilanza affinchè lo straniero non si allontani indebitamente
dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel
caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera,
possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano
trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono
attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle
norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta
i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto
dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni
dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari
di aree, strutture e altre installazioni, nonchè per la fornitura
di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti
in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto
con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
Art. 15
(Espulsione a titolo di misura di sicurezza)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può
ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno
dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
Art. 16
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato
non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero
che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo
13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo
163 del codice penale nè le cause ostative indicate nell'articolo
14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima
pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore
a cinque anni.
2. L'espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza
non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo
13, comma 4.
Art. 17
(Diritto di difesa)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)
1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato
a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per
l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare
al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria
la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche
per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su
documentata richiesta dell'imputato o del difensore.
CAPO III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Art. 18
(Soggiorno per motivi di protezione sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di
un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo
380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di
uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità,
per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione
dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore,
anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso
di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza
e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare
ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni
ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità
del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero
per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati
nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma
di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni
occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma
a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi
sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli.
Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei
a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza
e l'integrazione sociale, nonchè la disponibilità di adeguate
strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo
ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno,
o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso
è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore
della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale
dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il
rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonchè l'iscrizione
nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato,
fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza
del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato
o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è
a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo
di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi
di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare
di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può
essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto
di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o
del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni,
allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva,
inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato
prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza
e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire
5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998.
Art. 19
(Divieti di espulsione e di respingimento)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione
per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali,
ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato
nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti
dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a
seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo
il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado
o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi
alla nascita del figlio cui provvedono.
Art. 20
(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per
la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente
interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure
di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni
del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in
occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare
gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui
delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione
delle misure adottate.
TITOLO III
DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 21
(Determinazione dei flussi di ingresso)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n.
943, art.
9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma
13)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito
delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo
3, comma 4. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale
quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione europea,
con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione
dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito
di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia
di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità
nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro
dei paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre
prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro
subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate
opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di
lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità
per il rilascio delle autorizzazioni di lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite,
in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione
e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale,
nonchè sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione
europea iscritti nelle liste di collocamento.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere
che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia
per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano
in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando
le loro qualifiche o mansioni, nonchè gli altri requisiti indicati
dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre
prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo
inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo
unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti
integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei
Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite
idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione
di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre
analoghi progetti anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di
un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste
di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le
modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire
350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 22
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11;
legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero
residente all'estero, deve presentare all'ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al
lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza
diretta dello straniero, può richiedere l'autorizzazione al lavoro
di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo
21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento
di attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il
datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante
le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore
straniero.
3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo
3, comma 4, e dell'articolo 21, previa verifica delle condizioni
offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere
inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali
di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e
il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando
quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea
con quote riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso
in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario
deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano
presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore
previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal
nulla osta provvisorio della questura competente.
7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici,
le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari
ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
o comunque idoneo per l'accesso al lavoro; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico
dei lavoratori extracomunitari", da condividere con tutte le altre
Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà
sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni
interessate.
8. Il datore di lavoro deve altresì esibire all'ufficio periferico
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente
per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo
straniero.
9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare
il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente
residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in
possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che
perde il posto di lavoro, anche per dimissioni può essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità
del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non
inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce
le modalità di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro,
anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste
di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda
da lire due milioni a lire sei milioni.
11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo
25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario
conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati
e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato
l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale
hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia
regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi
che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza
obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare
attività di lavoro in Italia.
13. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere
il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per
l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può
inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti
i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica.
Art. 23
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 21)
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante,
che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per
consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare
entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo
3, comma 4, apposita richiesta nominativa, alla questura della
provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce
titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve
dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero
alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza
sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione
all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti
per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le
modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico
per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non
oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente
di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un
permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato
del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le regioni,
gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli
enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione
da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi
individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro
per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno
e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento
può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco
degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta
garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa
secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il
quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie
che ciascun soggetto può prestare in un anno.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo
le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per
inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta
di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite
liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento
di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di
cui al presente comma.
Art. 24
(Lavoro stagionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati,
che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio
periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi
in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta
dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei confronti
di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo
21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento
di attuazione.
2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data
di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità
minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei
settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata
del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi
di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori
di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato
di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza
per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non
abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni
e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire
l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale
individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto
per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni
di lavoro della manodopera, nonchè eventuali incentivi diretti
o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi
e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso
di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia
scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo
22, comma 10.
Art. 25
(Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonchè
della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme
di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti
nei settori di attività:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo
familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria,
il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo
dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità
stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad
interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori
di cui all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti
i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui
al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni
degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività
lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento
degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza
del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata
da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione
ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato è fatta
salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva
in caso di successivo ingresso.
Art. 26
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello
Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere
consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non
sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini
di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia
una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale,
ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere
a cariche societarie, deve altresì dimostrare di disporre di
risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere
in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi,
ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri;
di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente
in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono
motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza
prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende
svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di
un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore
al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di
enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso
dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla
osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno
e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività
che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto
di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività
cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato
o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della
domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato
entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
Art. 27
(Ingresso per lavoro in casi particolari)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo
3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari
modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro,
dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi
sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di
società estere che abbiano la sede principale di attività nel
territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del
commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società
italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere
in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di
ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca
operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero,
da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno
con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia,
per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso
datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano
nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti
nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente,
a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti
specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare
l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità
stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di
lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano
temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche
o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine
di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni
oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone
fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960,
n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici
o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o
da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di
attività sportiva professionistica presso società sportive italiane
ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia
e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani
o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in
vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o
un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani
o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari".
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze
dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione
e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello
spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il
Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità
provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata,
salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale
da utilizzare per periodi non superiori a tra mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale.
I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività
lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono
cambiare settore di attività nè la qualifica di assunzione.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed
in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme
per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in
vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari
o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti
all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari
previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati
confinanti.
TITOLO IV
DIRITTO ALL'UNITà FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI
Art. 28
(Diritto all'unità familiare)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare
nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni
previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore
a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo
ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato
membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni
el decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n.
1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge
o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati
a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti
i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di
priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente
a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art. 29
(Ricongiungimento familiare)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)
1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo
la legislazione italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli
di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti
a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede
il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla
legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al
seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio
nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento
di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno
sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede
il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo
complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
4. è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare
di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato
relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per
lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi
religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento,
a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio
e di reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, è consentito
l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei
familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito
l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro
un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di
disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata
della prescritta documentazione, è presentata alla questura del
luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata
con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.
Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente
articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento
di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato
può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia
degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data
di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal
comma 5.
Art. 30
(Permesso di soggiorno per motivi familiari)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di
soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di
ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso
al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo
29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio
minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da
almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio
dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano
o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia,
ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal
caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno
per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro
un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente
posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato
si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da
parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente
in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari
è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo
di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia
stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso
ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di
formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento,
lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti
minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa
durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29
ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con
straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo
9, è rilasciata una carta di soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio
o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno,
al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno
può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età
per lo svolgimento di attività di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare
e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè contro
gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia
di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare
ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede,
sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso
può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla
osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo
e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione
del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere
dall'anno 1998.
Art. 31
(Disposizioni a favore dei minori)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta
di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento
del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica
del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra
quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di
età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno
o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato
e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole.
L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato
non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto
nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore
ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della
maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con
lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni
di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può
autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo
di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni
della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono
a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per
attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore
o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati
alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per
gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta
l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento è adottato,
su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.
Art. 32
(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della
maggiore età)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)
1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti
sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi
1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro
subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso
di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei
requisiti di cui all'articolo 23.
Art. 33
(Comitato per i minori stranieri)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori
stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e
di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è
istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato
un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto
da rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'interno
e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè da due rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un
rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti
di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore
dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti
del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri
in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite le
regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio
nazionale dei minori stranieri, limitatamente a quelli in età
superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito di programmi
solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni
o famiglie italiane, nonchè per l'affidamento temporaneo e per
il rimpatrio dei medesimi.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di
competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento
degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHè DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 34
(Assistenza per gli stranieri
iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale
e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti
e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo
contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale e alla sua validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso
regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto
il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione,
per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio
sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio
sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo
trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra
le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi
contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante
stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo
italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero
mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche
per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario
nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello
previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito
nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo
è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto
dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può
essere altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso
di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari,
ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato
a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo
ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione
alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e
secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere
a) e b) non è valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è
iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
Art. 35
(Assistenza sanitaria per gli stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte,
dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe
determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo
8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria
ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti
dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non
in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno,
sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi
di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale
e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità
di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi
29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto
del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con
i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi
di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive
ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a
carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti,
fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con
i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero
non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun
tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio
il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno,
agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel
comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche
sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del
Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi
riferiti agli interventi di emergenza.
Art. 36
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e
l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto
di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine
gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura
sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data
di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico,
devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale,
tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie
richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione,
nonchè documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio
per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato.
La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso
può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro
vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso
di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito
di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con
il ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali
e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate
delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari
alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile
finchè durano le necessità terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE
Art. 37
(Attività professionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso
dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti
all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle
disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana
entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo
1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali
o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in
elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo
quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai
predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio
delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non
possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi
in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione,
salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi
titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti
con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento
dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni
di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza
del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi
ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo
3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite
in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato è garantita la parità di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
Art. 38
(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti
in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi,
di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato,
dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione
di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua
italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche
e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove
e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della
cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività
interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate
sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione
territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni
degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari
dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5.Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni
con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole
elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri
adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo
di studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti
nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo
dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di
accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono
programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante
corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.
Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari
e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingue e cultura
di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni
di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali
e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi
intensivi di lingua italiana nonchè dei corsi di formazione ed
aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento
dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli
studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento
scolastico, nonchè dei criteri e delle modalità di comunicazione
con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di
mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli
stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività
di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi
4 e 5.
Art. 39
(Accesso ai corsi delle università)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)
1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi
interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità
di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti
e con le modalità di cui al presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro
disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento
degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo
3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari
di cui all'articolo l della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo
conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare
riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari
stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri
per la mobilità studentesca, nonchè organizzando attività di
orientamento e di acc