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Sentenza n. 16462 del 22 novembre 2002
ASSEGNO
DI DIVORZIO CORRISPOSTO IN UNICA SOLUZIONE
ASSOGGETTAMENTO A TASSAZIONE IRPEF.
(Sezione Quinta Civile - Presidente G. Graziadei - Relatore P.
Giuliani)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Milano, E. C. chiedeva
che venisse dichiarata la nullità della cartella di pagamento con la quale la
locale Esattoria Civica aveva recuperato a tassazione, per l'anno 1983, oneri
deducibili pari a lire 30.000.000, costituiti dall'assegno di divorzio
corrisposto in unica soluzione dal ricorrente all'ex coniuge in esecuzione
del decreto emesso dal Tribunale della medesima città il 6.7.1983 a seguito
di procedimento instaurato ai sensi dell'art.9 della legge n.898 del 1970.
La
Commissione adita, con decisione del 9.10/15.11/1989, accoglieva il ricorso,
affermando che non vi era motivo per negare all'assegno in parola un
trattamento diverso, ai fini fiscali, da quello previsto dall'art.10, comma
primo, lettera g), del d.P.R. n.597 del 1973, onde doveva essere consentita
la deduzione della somma erogata una tantum alla stessa stregua degli assegni
periodici versati al coniuge separato o divorziato.
Avverso
la decisione, proponeva appello l'Ufficio, chiedendone l'annullamento
unitamente alla ratifica dell'operato dell'Amministrazione finanziaria.
Resisteva
nel grado l'appellato, instando per la reiezione del gravame e la conferma
della pronuncia impugnata.
La
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza del
20/27.10.1997, rigettava l'appello, assumendo che l'assegno di divorzio
erogato in unica soluzione rappresentasse l'equipollente, sotto il profilo
economico e giuridico, di quello somministrato periodicamente, dal momento
che, anche nel primo caso, non si verificava alcun trasferimento di capitale
da un soggetto ad un altro, ma solamente l'anticipato versamento di tutte le
rate, il quale ben poteva essere stato affrontato mediante la corresponsione
di somme dal reddito del contribuente e con incidenza su di esso.
Avverso
tale sentenza, propone ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze - I
Ufficio Imposte dirette di Milano, deducendo un solo motivo di gravame cui
non resiste il C..
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con
l'unico motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e falsa
applicazione dell'art.10, lettera g), del d.P.R. n.597 del 1973, nonché
dell'art.5 della legge n.898 del 1970, in relazione all'art.360, primo comma,
n.3, c.p.c., assumendo:
a) che
il legislatore, nel prevedere la possibilità di dedurre gli assegni di
mantenimento, ha voluto includere nella statuizione normativa solo quegli
oneri periodici che gravano sul reddito annuo del contribuente, incidendo
negativamente in misura continuativa;
b) che
invece, nel caso di specie, la corresponsione di una somma a titolo di
capitale, trasferita una tantum in sede di divorzio, non integra gli estremi
di un onere che ricade direttamente sul reddito, dal momento che questa non
assolve al mantenimento periodico, ma, senza implicazioni reddituali di alcun
genere, se non in via del tutto indiretta ed ininfluente agli effetti di
causa, rappresenta soltanto una transazione di natura economica volta a
regolare il patrimonio attraverso un mero trasferimento di ricchezza; c) che
assegno periodico ed assegno in unica soluzione non hanno la stessa natura e
non si differenziano unicamente per il modo estintivo dell'obbligazione, onde
la Commissione Regionale avrebbe dovuto attenersi al significato letterale
del sopra richiamato art. 10, primo comma, lettera g), all'epoca vigente e
successivamente confermato dall'art.10, primo comma, lettera c), del d.P.R.
n.917 del 1986, il quale, alludendo agli assegni periodici, intende riferirsi
a quelli finalizzati espressamente all'effettivo sostentamento dell'altro
coniuge e non comprende altresì il versamento dell'assegno una tantum, che
assegno non è.
Il
motivo è fondato.
Già
questa Corte, in un obiter dictum contenuto nella sentenza n.11437 del 12
ottobre 1999, ebbe ad affermare, in contrasto con la giurisprudenza
tributaria, che, ove si fosse interpretato l'art.47, primo comma, lettera f),
del d.P.R. n.597 del 1973 nel senso che anche l'assegno di divorzio
corrisposto una tantum costituisce, per il coniuge beneficiario, reddito
imponibile ai fini dell'IRPEF (secondo quanto invece escluso dal Collegio
dell'epoca), si sarebbe dovuto necessariamente ritenere, per via di
interpretazione, allo scopo di evitare "salti d'imposta"
relativamente al coniuge obbligato ed in assenza di una norma espressa al
riguardo (art. 10, primo comma, lettera "g", del medesimo
d.p.R.597/73, nonché art.10, primo comma, lettera "c", del
d.P.R.n.917 del 1986), che il corrispondente onere sopportato da quest'ultimo
sia deducibile dal suo reddito complessivo.
Successivamente,
questa medesima Corte, dubitando che l'interpretazione sopra riportata non
fosse tuttavia conforme al dettato degli artt.3 e 53 della Costituzione, con
ordinanza n.795 del 18 settembre 2000, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art.10, primo comma, lettera g), del d.P.R. n.597 del
1973 sopra citato (come sostituito dall'art.5, primo comma, della legge n.114
del 1977), in relazione all'art.5, quarto comma, della legge n.898 del 1970
(là dove quest'ultimo dispone che su accordo delle parti la corresponsione
dell'assegno di divorzio può avvenire in un'unica soluzione), nella parte in
cui non prevede la deducibilità dal reddito complessivo, ai fini
dell'applicazione dell'IRPEF, del predetto assegno corrisposto al coniuge, in
conseguenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nella misura risultante da provvedimento dell'autorità
giudiziaria.
La
Corte Costituzionale, quindi, con ordinanza n.383 pronunciata in data
22.11/6.12.2001, ha dichiarato la manifesta infondatezza della riferita
questione, segnatamente assumendo:
a) che
la deducibilità o meno di oneri e spese dal reddito imponibile del
contribuente non è generale ed illimitata, spettando al legislatore la sua
individuazione in considerazione del necessario collegamento con la
produzione del reddito, con il gettito generale dei tributi e con l'esigenza
di adottare le opportune misure atte ad evitare le evasioni di imposta,
secondo scelte che, in questa materia, appartengono alla discrezionalità legislativa,
col solo limite del rispetto del generale principio di ragionevolezza;
b) che,
nel caso in esame, la previsione normativa riguarda due forme di adempimento,
quella cioè periodica e quella una tantum, le quali, pur avendo entrambe la
funzione di regolare i rapporti patrimoniali derivanti dallo scioglimento o
dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, appaiono sotto vari
profili diverse e tali sono state considerate dal legislatore nella
disciplina dettata in materia;
c) che,
in particolare, sull'accordo tra le parti, l'importo da corrispondere in
forma periodica viene stabilito in base alla situazione esistente al momento
della pronuncia, con la conseguente possibilità di una loro revisione, in
aumento o in diminuzione, mentre, al contrario, quanto versato una tantum,
che non corrisponde necessariamente alla capitalizzazione dell'assegno
periodico, viene concordato liberamente dai coniugi nel suo ammontare e
definisce una volta per tutte i loro rapporti per mezzo dì una attribuzione patrimoniale,
producendo l'effetto di rendere non più rivedibili le condizioni pattuite, le
quali restano così fissate definitivamente;
d) che
la soluzione auspicata dal giudice a quo finirebbe col rendere deducibile dal
reddito un trasferimento squisitamente patrimoniale, laddove da essa
conseguirebbe altresì, a fronte della deducibilità dal reddito del soggetto
tenuto all'adempimento, la necessità di regolare, con scelte che spettano al
legislatore, la corrispondente obbligazione tributaria in capo al percipiente;
e) che,
pertanto, il medesimo legislatore non irragionevolmente ha previsto una
diversa regolamentazione tributaria per le differenti forme di adempimento
esaminate, secondo un regime che è rimasto nel tempo invariato anche dopo
l'entrata in vigore del d.P.R. n.917 del 1986 e le modifiche introdotte dalla
legge n.898 del 1970, onde va esclusa sotto ogni profilo la violazione
dell'art.3 della Costituzione, mentre del pari infondata è la questione
sollevata in riferimento all'art.53 della stessa Costituzione, non provocando
la scelta del legislatore la prospettata lesione del principio di capacità
contributiva, lesione che, al contrario, potrebbe configurarsi qualora si
ammettesse la deducibilità della somma corrisposta una tantum, che appare
come conseguenza di un assetto complessivo degli interessi personali,
familiari e patrimoniali dei coniugi, non direttamente correlata al reddito
percepito dal contribuente nel periodo di imposta.
Risulta,
quindi, palese come, nell'ordinanza sopra riportata, neppure il giudice delle
leggi abbia dubitato dell'esattezza dell'interpretazione dell'art.l0, primo
comma, lettera g), del d.P.R. n.597 del 1973 (che, al pari dell'art.10, primo
comma, lettera "c", del d.P.R. n.917 del 1986, limita la
deducibilità in questione ai soli "assegni periodici") già fornita
da questa Corte, non ritenendo evidentemente apprezzabile il diverso
orientamento emerso nella giurisprudenza di merito, posto che, altrimenti,
detto giudice sarebbe addivenuto ad una pronuncia "interpretativa"
di rigetto, caratterizzata, sècondo la dottrina costituzionalistica, dal
fatto:
a) di
adottare un dispositivo nel quale la mancata difformità della disposizione
rispetto alla Costituzione è affermata non in assoluto (come nel caso delle
decisioni di rigetto, del genere di quella testé illustrata), ma in quanto
alla disposizione medesima si dia un certo significato, ovvero quello
chiarito in motivazione;
b) di
separare l'interpretazione incostituzionale da quella conforme a
Costituzione, abbandonando la prima ed utilizzando invece la seconda per
respingere la questione di costituzionalità;
c) di
contenere in definitiva due affermazioni, quella cioè secondo cui la norma
interpretata alla prima maniera è contraria alla Costituzione e quella
secondo cui la norma interpretata alla seconda maniera, viceversa, le è
conforme, in tal senso risolvendosi in una "doppia pronuncia",
anche se solo in nuce, poiché il dispositivo della sentenza di rigetto lascia
in ombra il primo aspetto.
Il
richiamato orientamento seguito da questa Corte merita, perciò, di trovare
conferma, onde, accogliendo il ricorso, l' impugnata sentenza va cassata in
relazione al motivo accolto, mentre, sussistendo i presupposti di cui
all'art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., il ricorso introduttivo del
contribuente deve essere rigettato.
I dubbi
interpretativi legati alla questione affrontata giustificano la compensazione
delle spese dell'intero giudizio.
PER
QUESTI MOTIVI
La
Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del
contribuente, compensando le spese dell'intero giudizio.

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