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IL GIUDICE DEVE LIQUIDARE GLI ONORARI DI AVVOCATO TENENDO CONTO DELLA SOMMA ATTRIBUITA ALLA PARTE VITTORIOSA E NON DI QUELLA DA ESSA DOMANDATA

Si applicano le tariffe vigenti al momento della decisione (Cassazione Sezione Terza Civile n. 738 del 23 gennaio 2002, Pres. Giustiniani, Rel. Segreto).
I crediti dei professionisti forensi per le prestazioni eseguite a favore di propri clienti vanno liquidati dal giudice, per quanto concerne i diritti di procuratore, in base alle tariffe vigenti all’epoca delle singole prestazioni e quanto agli onorari di avvocato in base alle tariffe vigenti al momento conclusivo dell’opera professionale, stante il carattere concettualmente unitario della stessa. Inoltre, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somma di denaro, in caso di accoglimento parziale della domanda, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, deve essere determinato a norma del codice civile, avendosi riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non alla somma da questa domandata. Ai fini della determinazione del valore della causa, deve tenersi conto anche degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati prima della notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

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