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NOMINA DEL CONCILIATORE DA PARTE DEL GIUDICE, POSSIBILITÀ DI ARBITRATO, AZIONE SOMMARIA PER L’IMPUGNAZIONE DI LICENZIAMENTI, DELEGA LEGISLATIVA PER LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA PREVIDENZIALE, INTEGRAZIONE DEI CONSIGLI GIUDIZIARI

Sono alcune delle proposte avanzate dalla commissione per la revisione delle norme del processo del lavoro – Il testo integrale della relazione conclusiva presentata il 7 maggio 2001.

La commissione istituita dai ministri del Lavoro e della Giustizia per lo studio e la revisione della normativa processuale del lavoro ha concluso i suoi lavori con la presentazione di una relazione in data 7 maggio 2001 di cui pubblichiamo il testo integrale nella sezione Documenti.

Tra le proposte di maggior rilievo, quelle che hanno ad oggetto:

  • Il tentativo obbligatorio di conciliazione – Si prevede tra l’altro che il giudice, ove non sia in grado di fissare la prima udienza entro il termine, previsto dall’art. 416 cod. proc. civ., di 60 giorni dalla data del deposito del ricorso, designi un conciliatore, liberamente scelto tra quelli iscritti in un apposito albo, con il compito di esperire, entro il predetto termine, il tentativo di conciliazione della controversia. In caso di mancato accordo il conciliatore redigerà un verbale con l’indicazione anche delle eventuali proposte indirizzate alle parte per pervenire ad un accordo; il verbale sarà acquisito agli atti del processo.
  • L’arbitrato facoltativo – Si prevede, tra l’altro, che in qualunque fase del tentativo di conciliazione o dal suo termine, in caso di mancata riuscita, le parti possano affidare allo stesso conciliatore il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia; il lodo acquisterà efficacia esecutiva con il deposito e potrà essere impugnato per qualsiasi vizio, ivi compresa la violazione e la falsa applicazione di norme di legge, dei contratti e degli accordi collettivi davanti alla Corte d’Appello.
  • L’azione sommaria in materia di licenziamenti e trasferimenti – Sarà esperibile in caso di controversie aventi ad oggetto l’impugnativa di licenziamenti (anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto) ovvero la legittimità dei trasferimenti a termini dell’art. 2103 cod. civ. Il licenziamento dovrà essere impugnato a pena di decadenza entro 120 giorni dalla ricezione dalla sua comunicazione ovvero dalla comunicazione dei motivi, con ricorso depositato nella Cancelleria del Tribunale in funzione del giudice del lavoro. Il giudice, convocate le parti procederà, nel modo più idoneo allo scopo urgente del procedimento, all’acquisizione e alla valutazione dei mezzi di prova e provvederà con ordinanza reclamabile, entro trenta giorni, innanzi alla Corte d’Appello. La mancata proposizione del reclamo renderà immutabile l’ordinanza. Nelle controversie in materia di licenziamento anche l’onere delle prova relativa al numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro graverà su quest’ultimo. Il giudice determinerà la somma dovuta dal datore di lavoro per l’eventuale ritardo nell’esecuzione del provvedimento entro il limite massimo di quattro retribuzioni globali di fatto giornaliere e il limite minimo di due retribuzioni globali di fatto giornaliere per ogni giorno di ritardo. Le controversie relative ai licenziamenti dovranno essere trattate dal giudice con priorità, con la sola eccezione dei procedimenti cautelari e di quelli previsti dall’art. 28 St. Lav.; l’inosservanza dell’obbligo di priorità, senza giustificato motivo, costituirà illecito disciplinare.
  • Il contenzioso previdenziale – Si prevede, tra l’altro, che il Governo sia delegato ad emanare una legge per la razionalizzazione della precedura contenziosa amministrativa in materia previdenziale.
  • Le misure organizzative – E’ previsto, tra l’altro, che all’attribuzione di posti di magistrato in organico si dovrà provvedere sulla base delle richieste motivate dei consigli giudiziari integrati dai rappresentanti dei sindacati e dalle associazioni forensi, anche a garanzia dell’osservanza dei termini perentori del titolo IV del libro II del codice di procedura civile.
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