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Dopo il fallimento il marito può chiedere la riduzione dell’assegno mantenimento alla moglie

Fallimento del marito e riduzione assegno

 

Dopo Il fallimento del marito obbligato a versare l’assegno di mantenimento alla moglie potrebbe causare una notevole riduzione delle sue capacità economiche tale da spingerlo a ricorrere in Tribunale per ottenere una riduzione.

Il Giudice con ogni possibilità accoglierebbe la richiesta del marito nel caso in cui questi riuscisse a dare la prova del peggioramento delle sue condizioni economiche e dell’evidente difficoltà.

Nel caso in cui il marito non chiedesse la modifica delle condizioni di separazione, la moglie potrebbe comunque non ottenere il pagamento delle mensilità non pagate dopo il fallimento per l’assenza di beni da aggredire: è facile pensare, infatti, che le procedure di liquidazione priveranno il marito della maggioranza dei suoi averi.

A tal proposito è bene precisare che l’esisto del procedimento può variare anche in base alla professione del marito ed al tipo di fallimento che è stato pronunciato.

Se il marito è socio di una società per azioni o di una società di capitali, il fallimento di questa società sarebbe poco rilevante, ai fini di un’ipotetica riduzione dell’assegno, in quanto non andrebbe a toccare il suo patrimonio personale. Il marito, quindi, avrebbe maggiori possibilità di continuare a pagare l’assegno perché sarebbe più complicato provare non solo una contrazione dei propri redditi ma anche il collegamento di questa al fallimento.

Nel caso in cui il marito fosse titolare di una piccola impresa individuale o socio di una società di persone (snc, sas ecc.) o, ancora, lavoratore dipendente, il fallimento coinvolgerebbe anche il suo patrimonio personale provocando una diminuzione dei suoi redditi molto più evidente.

Data la presenza di molteplici aspetti da indagare in questi casi sarebbe opportuno farsi assistere da un Professionista in grado di esaminare la situazione patrimoniale dei coniugi e, all’esito, consigliare le azioni più opportune da intraprendere a difesa dell’assegno di mantenimento e degli altri diritti economici.

Attenzione, però, perché la moglie privata dell’assegno di mantenimento mensile potrebbe agire per ottenere un sussidio economico, quantomeno per la durata delle procedure di liquidazione.

Se il marito continua a percepire redditi da lavoro, infatti, può chiedere al Giudice delegato di ricevere una parte della somma destinata al mantenimento del fallito.

Se il marito non riceve alcun reddito, invece, può chiedere al Giudice delegato di avere un sussidio alimentare, dimostrando di non possedere il necessario per provvedere ai suoi bisogni primari.

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