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I limiti dell’assegno divorzile una tantum

L’assegno una tantum comporta che il beneficiario non possa più avanzare pretese economiche verso l’ex coniuge ma permette a quest’ultimo di farlo in caso di successive proprie difficoltà.

In sede di divorzio, nell’ottica di risolvere in modo definitivo ogni vicendevole pretesa economica, marito e moglie potrebbero ipotizzare un accordo che preveda il pagamento di un assegno divorzile una tantum reciproco. Agli occhi dei due coniugi questa soluzione potrebbe rappresentare la soluzione migliore per non correre il rischio appena accennato.

Tuttavia, la legge non prevede questa possibilità. La ragione principale è da ricercarsi nel principio su cui è fondato il riconoscimento dell’assegno di mantenimento e cioé la natura assistenziale dello stesso. Affinché venga riconosciuto dal Giudice l’assegno di mantenimento, infatti, è necessario che con il divorzio si venga a creare uno squilibrio economico tra le parti con un coniuge economicamente più forte rispetto all’altro. In uno scenario di questo tipo, e in virtù di un principio di solidarietà che dovrebbe permanere anche in caso di scioglimento del matrimonio, l’assegno verrebbe riconosciuto alla parte più debole della coppia.

Se al contrario si ammettesse la possibilità di ciascun coniuge di chiudere la fase di divorzio con il versamento reciproco di un assegno una tantum, si configurerebbe un caso del tutto anomalo: marito e moglie sarebbero cioè contemporaneamente parte debole e parte forte.

E’ doveroso sottolineare che il Tribunale rigetterebbe la domanda perché vedrebbe un accordo di questo tipo come un negoziato privato in contrasto con le norme imperative e di ordine pubblico, oltre che per il mancato rispetto dei principi che regolano l’assegno di mantenimento.

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