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L’EQUA RIPARAZIONE PER L’IRRAGIONEVOLE DURATA DI UN PROCESSO PUÒ ESSERE NEGATA NEL CASO DI RITARDI DOVUTI AL COMPORTAMENTO PROCESSUALE DEL RICHIEDENTE

Nei giudizi davanti al Tribunale regionale amministrativo, le istanze di fissazione dell’udienza e di “prelievo” vanno presentate tempestivamente (Cassazione Sezione Prima Civile n. 15445 del 5 novembre 2002, Pres. Saggio, Rel. Berruti).

Pasquale R. ha promosso, con ricorso depositato nel marzo 1994, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, un giudizio nei confronti dell’Università degli Studi del Molise. Il processo si è concluso sei anni dopo, con sentenza depositata nel giugno del 2000. Pasquale R. ha chiesto alla Corte di Appello di Bari l’equa riparazione prevista dalla legge n. 89 del 2001, per la durata non ragionevole del processo davanti al TAR del Molise. La Corte ha rigettato la domanda, con decreto depositato nel dicembre 2001 in quanto ha ritenuto che una notevole parte del ritardo, circa tre anni e mezzo, sia stata determinata dal fatto che il ricorrente aveva presentato al TAR l’istanza di fissazione dell’udienza per l’esame della domanda di sospensione del provvedimento, circa due anni dopo il deposito del ricorso; altro ritardo, ha rilevato la Corte, si era verificato nel deposito dell’istanza di “prelievo” ai fini della discussione del merito della causa. Pasquale R. ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 15445 del 5 novembre 2002, Pres. Saggio, Rel. Berruti) ha rigettato il ricorso rilevando che la legge n. 89 del 2001 all’art. 2 dispone che il giudice nell’accertare la violazione considera la complessità del caso, ed in relazione alla stessa il comportamento dell’organo procedente e delle parti rispetto alla durata in questione. L’accertamento del presupposto del diritto di cui all’art. 2 n. 2 della legge in esame – ha affermato la Corte – compete al giudice del merito, che nel caso in esame lo ha correttamente motivato rilevando la mancanza di diligenza della parte perché essa in tutto il giudizio, oltre a rimanere talvolta inerte, non ha mai fatto ricorso alle tecniche che la procedura nazionale conosce al fine di abbreviare l’iter processuale.

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