• ITA
  • ENG
  • ITA ITA ITA it
  • ENG ENG ENG en
Studio Legale Marzorati
  • Home
  • Lo Studio
  • Aree di Attività
    • Separazione
    • Divorzio
    • Famiglia di fatto convivenza more uxorio
    • Unioni civili e LGBT
    • Successioni eredità donazioni
    • Malasanità ed errore medico
    • Consumatori
    • Risarcimento Danni
    • Sinistri stradali, ferroviari, navali e aere
    • Assicuativo
    • Telefonia Internet e TLC
    • Turismo e vacanza rovinata
    • Locazione condominio immobiliare
    • Diritto Commerciale e Societario
    • Contrattualistica
    • Bancario e finanziario
    • Monetica, strumenti di pagamento elettronico e credito al consumo
    • Contenzioso e ADR
  • Professionisti
  • Articoli
  • Contatti
  • Cerca
  • Menu Menu
  • Home
  • Lo Studio
    • Avv. Mario Marzorati
    • Avv. Andrea Marzorati
    • Il Team
  • Aree di Attività
    • Separazione
    • Divorzio
    • Famiglia di fatto convivenza more uxorio
    • Unioni civili e LGBT
    • Successioni eredità donazioni
    • Malasanità ed errore medico
    • Consumatori
    • Risarcimento Danni
    • Sinistri stradali, ferroviari, navali e aere
    • Assicuativo
    • Telefonia Internet e TLC
    • Turismo e vacanza rovinata
    • Locazione condominio immobiliare
    • Diritto Commerciale e Societario
    • Contrattualistica
    • Bancario e finanziario
    • Monetica, strumenti di pagamento elettronico e credito al consumo
    • Contenzioso e ADR
  • Professionisti
  • Articoli
  • Contatti
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • ITA
  • ENG

Autocertificazione

COME FARE PER DRIBBLARE I TANTI “NO”

La resistenza alle novità è sempre forte e il mancato riconoscimento del diritto all’autocertificazione è frequente. Ma quali norme tutelano l’utente se l’impiegato nega l’autocertificazione?

Il rifiuto dell’impiegato comporta la violazione dei doveri d’ufficio previsti da:

art. 3 comma 4 della L. 127/97, quando non si accetta l’autocertificazione nei casi consentiti;
art. 3 comma 3 del dpr 403/98, quando non si accetta la dichiarazione sostitutiva, se consentita al posto di atti notori;
art. 7 comma 5 del dpr 403/98, quando si rifiuta l’uso di documenti di riconoscimento.
Se l’impiegato pubblico rifiuta l’autocertificazione rischia sanzioni (come richiamo, trattenuta sullo stipendio o il licenziamento), ma se il cittadino dichiara il falso rischia la galera.

Per il reato di atto falso e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 489 e 483 del Cp) è prevista la reclusione fino a un anno a 4 mesi.
Per falsa attestazione o dichiarazione su qualità personali proprie e altrui e sull’identità (art. 495 Cp) è prevista la reclusione fino a 3 anni. Per falsità ideologica (art. 483 Cp) è prevista la reclusione fino a 2 anni.

QUANDO LA SI PUO’ UTILIZZARE 

I principali certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice sono: nascita, residenza, cittadinanza; godimento diritti politici; stato civile e stato di famiglia; esistenza in vita e decessi; obblighi militari; iscrizioni in albi; titoli di studio e specializzazione; situazione di reddito o economica; codice fiscale, partita Iva; Stato di disoccupazione; Qualità di rappresentante penale, assenza di condanne penali.

A CHI BISOGNA RIVOLGERSI SE…

Con la graduale assimilazione dell’autocertificazione da parte di tutti, dovrebbero diminuire le controversie. Ma nel frattempo gli utenti possono far valere i propri diritti in diverso modo.

Per i Comuni è stata istituita la figura del Garante dell’imparzialità e del buon andamento dei servizi alla cittadinanza. Il garante interviene su richiesta dei cittadini per risolvere problemi di pratiche o di negligenze. Il servizio è gratuito.

Altra strada è quella di rivolgersi ad un legale o inviare un fax al ministero Funzione pubblica: 06 85982075.

Si veda la normativa del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 pubbl G.U. del 20 febbraio 2001

FacebookTwitterLinkedinWhatsappMail

Condividi questo articolo
  • Share on Twitter

Gli avvocati dello Studio legale Marzorati sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento con uno dei nostri avvocati

SCRIVICI SENZA IMPEGNO Telefono
https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2020/02/logo-nuevo-high.png 0 0 MrzOrgUserAdmin https://www.marzorati.org/wp-content/uploads/2020/02/logo-nuevo-high.png MrzOrgUserAdmin2016-07-27 17:59:582020-04-08 14:39:48Autocertificazione
0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Search

Aree di Attività

  • Separazione
  • Divorzio
  • Famiglia di fatto convivenza more uxorio
  • Unioni civili e LGBT
  • Successioni eredità donazioni
  • Malasanità ed errore medico
  • Consumatori
  • Risarcimento danni
  • Sinistri stradali, ferroviari, navali e aerei
  • Assicurativo
  • Telefonia Internet e TLC
  • Turismo e vacanza rovinata
  • Locazione condominio immobiliare
  • Diritto Commerciale e Societario
  • Contrattualistica
  • Bancario e finanziario
  • Monetica, strumenti di pagamento elettronico e credito al consumo
  • Contenzioso e ADR
logo-footer
  • Via Zuretti 33 – 20125 Milano

  • +39 026709224 – Fax. +39 026709309

  • Per contattarci clicca qui

© Marzorati Studio Legale 1998-2022 I P.IVA 06828160967
  • Privacy Policy
  • Note Legali
Scorrere verso l’alto
Per Contattarci