ANCHE NEL PROCESSO DEL LAVORO L’APPELLATO DEVE ESPORRE DETTAGLIATAMENTE TUTTE LE DIFESE SVOLTE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Non è sufficiente un richiamo generico (Cassazione Sezione Lavoro n. 12692 del 17 ottobre 2001, Pres. Sciarelli, Rel. De Biase).
Nel processo ordinario l’art. 346 cod. proc. civ. pone l’onere di riproporre espressamente in appello le domande e le eccezioni non accolte in primo grado o rimaste assorbite, sotto pena di loro esclusione dal tema del giudizio. Questo principio opera anche nelle controversie soggette al rito del lavoro, per il quale l’art. 436 cod. proc. civ. fa obbligo all’appellato di costituirsi mediante deposito di memoria contenente un’esposizione dettagliata di tutte le sue difese, sicché il mero richiamo generico, in tale memoria, alle conclusioni precisate in primo grado, non è sufficiente a manifestare in modo chiaro e univoco la volontà di sottoporre al giudice dell’appello una domanda o un’eccezione non accolta dal primo giudice.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!