Assegno di mantenimento: con la separazione il coniuge più debole ha diritto allo stesso tenore di vita che aveva nel matrimonio
La sentenza della Cassazione Berlusconi-Lario ha stabilito che in fase di separazione il coniuge più debole ha diritto ad avere un assegno di mantenimento parametrato sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Con la lettura di questa sentenza a molti è venuta in mente un’altra importante pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 11504/17, che invece aveva stabilito, pochi giorni prima, che non era dovuto l’assegno di mantenimento all’ex coniuge che risulti indipendente e autosufficiente anche solo potenzialmente.
La Corte di Cassazione ha, però, respinto il ricorso di Berlusconi, precisando che la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 è andata a regolare la questione dell’assegno di mantenimento in caso di “divorzio”, e perciò, quando si verifica la cessazione dei doveri di solidarietà tra coniugi, mentre – in questo caso – alla base della discussione è stato posto l’assegno versato in sede di “separazione” da Berlusconi al coniuge separato. La Corte ha poi osservato che la separazione non elimina il vincolo coniugale e il coniuge più forte ha il dovere di garantire al coniuge separato lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio. Le Sezioni Unite della Corte, in ogni caso, con la sentenza del 11 luglio 2018, n. 18287 hanno introdotto nuovamente il criterio del tenore di vita e del contributo fornito alla conduzione della vita familiare in una concezione “composita” dell’assegno di mantenimento.
Come si determina l’assegno di mantenimento
La Cassazione ha inoltre precisato che con la separazione non vengono meno gli aspetti di natura patrimoniale e quindi la misura dell’assegno viene stabilita considerando prima di tutto la condizione delle parti ed il loro reddito ma anche le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato alla famiglia e alla formazione del patrimonio di ciascuno, o di quello comune, il tutto valutato in relazione alla durata del matrimonio.
L’assegno a cui il coniuge debole separato ha diritto è di natura assistenziale avendo come scopo quello di rimediare al peggioramento delle condizioni economiche godute in costanza del matrimonio, avvenuto per colpa dello scioglimento del vincolo.
Valutare i redditi delle parti
Ai fini della valutazione dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno è necessaria, quindi, un’indagine comparatistica della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente e dell’obbligato con quella della coppia all’epoca del matrimonio.
Questa ricostruzione della posizione patrimoniale e reddituale serve per verificare che chi chiede l’assegno si trovi realmente in una posizione di debolezza e deve essere fatta esaminando le condizioni soggettive (età, professione, salute ecc.) del richiedente, anche sopravvenute, considerando ogni fattore economico, sociale, individuale, ambientale e territoriale.