I Cantoni svizzeri
1- I cantoni nella vecchia Confederazione (fino al 1798)
Le “città” e le “regioni” che componevano la Confederazione tardomedievale erano unite solo da un intreccio di alleanze di vario tipo. Tra Zurigo e Berna, per esempio, non esistette alcun patto diretto fino al 1423. I Patti federali contemplavano l’aiuto militare, la soluzione arbitrale dei dissidi ( Arbitrato ) e la reciproca assistenza giur. Ogni cant. poteva però entrare a far parte di altre alleanze, così come si verificò con la Conf. borgognona e la Lega delle città sveve. La rete di alleanze era completata da concordati quali la Carta dei preti (1370) o la Convenzione di Sempach (1393).
La gerarchia che si venne presto consolidando tra gli otto cant. – Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Untervaldo, Glarona, Zugo – esprimeva la supremazia delle città (imperiali) sulle regioni rurali e la posizione subalterna di Zugo e Glarona. Gli incontri per dirimere questioni arbitrali, belliche e contrattuali si trasformarono, agli inizi del XV sec., nelle Diete federali , nelle quali veniva regolamentato, fra l’altro, il governo dei Baliaggi comuni . Fino al 1798 la Dieta rimase l’unica istituzione collettiva di tutti i cant. I più frequenti luoghi di riunione, Zurigo e Lucerna, divennero i primi Cantoni direttori . Dal numero degli inviati alla Dieta e dai turni per il balivo dei baliaggi comuni si può dedurre che Obvaldo e Nidvaldo erano considerati un unico cant. (Untervaldo).
La Convenzione di Stans (1481) fece rientrare il problema, nel frattempo divenuto serio, delle alleanze separate, rafforzò la posizione dei singoli cant. e avviò, con l’ammissione (seppure in posizione inferiore) di Soletta e Friburgo, l’ampliamento della Conf. a 13 membri. Nel 1501 fu la volta di Basilea e Sciaffusa, seguiti da Appenzello nel 1513. Questi atti d’unione erano dissimili tra loro e non equiparavano i nuovi cant. agli otto originari, ad esempio nella conclusione di alleanze e nell’amministrazione dei baliaggi comuni.
Nell’epoca moderna, la Conf., detta Corpo elvetico, era formata dalla Lega dei 13 cant. sovrani con i loro baliaggi, singoli o comuni, i Paesi alleati , gli alleati (Tre Leghe, Vallese) e coloro che erano soggetti a protettorato (ad esempio il convento di Engelberg).
La Mediazione federale sostituì i tribunali arbitrali quale strumento di gestione dei conflitti. Nonostante il confessionalismo, l’assolutismo e l’Illuminismo avessero posto i cant. di fronte a nuovi problemi, nessun progetto di riforma delle istanze conf. andò in porto. Le Paci nazionali e i Defensionali furono gli unici risultati delle difficili trattative tra cant. catt. e rif., risp. tra cant. cittadini e rurali.
2- I cantoni nella Repubblica elvetica (1798-1803)
L’invasione dell’esercito franc. e la fondazione della Repubblica elvetica – uno Stato centralizzato sul modello di quello franc. – posero fine, nel 1798, alla vecchia unione conf. Il territorio della Repubblica fu suddiviso dapprima in dieci (primavera del 1798) poi in 22 e infine in 19 cant. di uguale grandezza, declassati politicamente a semplici distr. amministrativi, giudiziari ed elettorali, governati dal prefetto e dalla Camera amministrativa. I vecchi cant. cittadini mantennero il loro nome, ma mutarono in parte l’assetto territoriale, mentre i vecchi cant. rurali scomparvero. Infine, furono creati nuovi cant.: Lemano, Vallese, Oberland, Argovia, Baden, Waldstätten, Lugano, Bellinzona, Turgovia, Linth, Säntis e Rezia.
Questo assetto ebbe breve durata. La Costituzione della Malmaison (1801) e la seconda Costituzione elvetica (1802) attribuirono ai cant. limitate competenze statali (per esempio finanze ed educazione) e la facoltà di darsi autorità proprie (per esempio Diete cant.). I cant. furono inoltre incaricati di elaborare proprie Costituzioni, che tuttavia non entrarono mai in vigore ( Costituzioni cantonali ). Nel 1802 vennero aboliti i cant. Waldstätten, Oberland, Baden, Bellinzona, Lugano, Linth e Säntis, mentre il Vallese uscì dalla Repubblica elvetica.
3- Tra l’Atto di Mediazione e la Costituzione federale (1803-1848)
L’ atto di Mediazione ristabilì la sovranità cant., dandole tuttavia una forma più moderna. Per la prima volta, un unico patto regolava i rapporti intercant. e pure per la prima volta si dichiarava che i cant. esercitavano tutti i poteri non esplicitamente delegati alla Conf. I 13 vecchi e i sei nuovi cant. (Ticino, Grigioni, Vaud, Argovia, Turgovia e San Gallo) ottennero, entro i limiti imposti dalla dipendenza dalla Francia, costituzioni proprie, che fissavano i loro compiti specifici (diritto penale e civile, polizia ecc.).
Rimasero bandite le condizioni di sudditanza; tutti i cant. erano uguali, almeno in linea di principio, perché alla Dieta quelli più popolosi (Berna, Zurigo, Vaud, San Gallo, Argovia, Grigioni) avevano due voti ciascuno. Tre cant. catt. e tre rif. (Friburgo, Berna, Soletta, Basilea, Zurigo, Lucerna) si susseguivano ogni anno quali cant. direttori. Il governo del cant. direttore era nel contempo autorità fed. e il suo capo portava il titolo di Landamano della Svizzera. Rientravano nelle competenze della Conf. la politica estera, il comando militare e il mantenimento dell’ordine interno.
Con il crollo del regime napoleonico, alla fine del 1813 i cant. si spaccarono in una “nuova” e in una “vecchia” Svizzera. A Berna, Friburgo, Soletta e nei cant. della Svizzera centrale le forze restauratrici tentarono di fare annullare il riconoscimento dei cant. fondati nel 1803, ma il Patto federale del 1815 pose tutti i cant., uniti in una Confederazione di Stati , sullo stesso piano giur., accogliendo inoltre i tre nuovi cant. del Vallese, di Neuchâtel e di Ginevra. La Dieta e il governo del cant. direttore (ruolo attribuito ora, a turno biennale, a Zurigo, Berna e Lucerna) rimasero gli unici organi della Conf., dotati di competenze in politica estera e in materia di sicurezza interna. Fino al 1848, l’armonizzazione giur. e contrattuale tra i cant. fu inoltre regolata attraverso Concordati .
All’inizio della Rigenerazione, nel 1830-31, 11 cant. si dotarono di Costituzioni liberali. Già nel 1831 nei cant. rigenerati si manifestò il desiderio di sostituire il Patto fed. con una Costituzione federale . Alcune proposte moderate fallirono però nel 1833. Nello stesso anno, le tensioni tra conservatori e liberali portarono alla divisione di Basilea in due semicant. In seguito, le divergenze sulla posizione dei cant. in seno alla Conf. approfondirono il fossato tra federalisti e centralisti, conservatori e radicali, sfociando, nel 1847, nella guerra del Sonderbund ; la sconfitta subita dai sette cant. catt. conservatori aprì la strada alla fondazione dello Stato federale.
4- Nello Stato federale (dal 1848)
La Costituzione del 1848 fece della Conf. uno Stato fed. costituito dai cant. e basato sul Federalismo . Il carattere statale e la Sovranità dei cant. furono ridimensionati: essi persero quasi totalmente lo spazio di manovra in politica estera e lo Stato assunse la responsabilità della garanzia territoriale e costituzionale dei cant. In linea di principio, dal 1848 i cant. esercitavano tutti i diritti non espressamente delegati allo Stato dalla Costituzione. Ciò significava che i nuovi compiti venivano dapprima affrontati dai cant. e solo in seguito, sulla base del principio di Sussidiarietà , trasferiti alla Conf., che ne curava l’armonizzazione.
I cant. avevano un ruolo particolare nella formazione della volontà dello Stato, in particolare attraverso strumenti quali il consenso maggioritario dei cant. (nel caso di referendum obbligatorio in campo costituzionale e per trattati con l’estero), la nomina dei Consiglieri agli Stati (due per cant.) e il diritto di iniziativa dei cant.
La Costituzione del 1999 ha regolato in modo più chiaro che in precedenza i rapporti tra Conf. e cant.: ha posto l’accento sulla collaborazione solidale, ha stabilito la priorità del diritto fed. su quello cant. in caso di divergenze, ha definito i mezzi del controllo e dell’intervento dello Stato ( Interventi federali ) e per la prima volta si è fatto riferimento anche ai Comuni .
Mentre nel 1979, quando venne fondato il cant. Giura, mancava una base costituzionale in materia, la nuova Costituzione del 1999 ha regolato la procedura in caso di modifica del numero, dell’estensione e dei confini dei cant. Negli ultimi anni del XX sec., la presenza di compiti che riguardano al contempo più cant. ha fatto avanzare proposte di fusione nella Svizzera franc. e centrale. Il termine di “semicant.”, che dal 1848 designava Obvaldo e Nidvaldo, Basilea Città e Basilea Campagna, Appenzello Interno e Appenzello Esterno, non compare più nella Costituzione del 1999: ad eccezione del peso numerico (un solo seggio nel Consiglio degli Stati e mezzo voto nel consesso dei cant.) essi sono oggi equiparati agli altri. Basilea Città e Basilea Campagna desiderano tuttavia ottenere anche la piena rappresentanza (due seggi, voto completo).
Nella distribuzione delle competenze tra Conf. e cant., dopo il 1848 è avvenuto uno spostamento in favore della prima, che in una fase iniziale aveva un numero limitato di compiti propri (poste, dogane, zecca, politica estera ecc.). La Costituzione fed. del 1874 vide un primo sensibile ampliamento delle competenze fed. (esercito, diritto civile e penale ecc.), seguito da altri nel corso degli anni (legislazione, assicurazioni, protezione dell’ambiente, trasporti, imposte). Le due guerre mondiali e il periodo di crisi interbellico motivarono l’attribuzione di maggiori competenze alla Conf. nell’ambito del regime dei pieni poteri. Sebbene le misure eccezionali siano state abrogate alla fine della guerra, il legislatore ha ulteriormente ampliato le competenze ordinarie della Conf., a ritmo però più lento dalla fine del decennio 1970-80. Le numerose competenze, la crescente importanza della Perequazione finanziaria e le Sovvenzioni fed. destinate ai cant. hanno in ogni caso rafforzato l’influsso del potere centrale sui cant., che talvolta appaiono semplici organi esecutivi della Conf.
Di questo sviluppo furono in parte responsabili i cant. stessi: in alcuni casi, il loro rifiuto di assumere compiti di natura statale ha richiesto l’intervento regolatore da parte della Conf. Inoltre, a volte proprio la parziale sovranità dei cant. si è rivelata un ostacolo allo sviluppo sociale ed economico. La Costituzione del 1999 ha tenuto conto dei mutamenti intervenuti, ma ha gettato nel contempo le basi per un corretto funzionamento del federalismo. Così, se da un lato la sovranità cant. è menz. solo nel senso di un “legame alla tradizione” (art. 3), dall’altro la nuova Costituzione ha istituito il principio di sussidiarietà; la Conf. assume unicamente “i compiti che esigono un disciplinamento unitario” (art. 42, cpv. 2). La Conf. salvaguardia inoltre l’autonomia dei cant., il cui margine di manovra è pertanto rafforzato.
Bibliografia
-W. Oechsli, «Die Benennungen der alten Eidgenossenschaft und ihrer Glieder», in JSG, 41, 1916, spec. 67-87, 182-189
-J.-F. Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, 1967
-Peyer, Verfassung
-J.-F. Aubert et al. (a cura di ), Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, 1987-1996 (spec. raccoglitore I)
-Handbuch politisches System der Schweiz, 4 voll., 1983-1993 (v. indice nel vol. 4)
-U. Häfelin, W. Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 20015, 263-366
Tratto da il Dizionario storico della Svizzera
http://www.snl.ch/dhs/externe/protect/italien.html
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