Cittadinanza
Studio Legale Marzorati | Avvocato Milano
La cittadinanza si acquista alla nascita, si può cambiare, perdere, riacquistare, e vi sono casi in cui è addirittura doppia.
Nel capitolo vengono presi in considerazione i vari aspetti di questo tema.
- Chi è cittadino italiano?
Il figlio anche adottivo, di padre o madre italiani e chi è nato in Italia, figlio di genitori ignoti o apolidi (senza cittadinanza). - Il figlio minorenne di un genitore italiano e di uno straniero quale cittadinanza assume?
Quella del genitore italiano; può assumere anche quella del genitore straniero se la legge del suo Paese lo prevede. - Il figlio che ha acquistato le diverse cittadinanze dei due genitori può mantenerle entrambe?
Sì, può mantenerle entrambe, salva la possibilità di rinuncia alla cittadinanza italiana in caso di trasferimento all’estero. - Se il genitore italiano perde la cittadinanza, il figlio minorenne rimane italiano?
Sì. - Se il genitore straniero acquista o riacquista la cittadinanza italiana, il figlio minorenne acquista anche esso la cittadinanza italiana?
Sì, se convive con il genitore, ma, divenuto maggiorenne, può rinunciarvi, se è in possesso di altra cittadinanza. - In caso di matrimonio con un cittadino straniero, la donna ne acquista la cittadinanza?
Sì, se la legge nazionale del marito lo prevede. In tal caso la donna può rinunciare alla cittadinanza italiana. - La donna che ha perduto o rinunciato alla cittadinanza italiana, può riacquistarla?
Sì, è sufficiente una dichiarazione dinanzi all’Ufficiale di stato civile del luogo di residenza. - Il coniuge, straniero o apolide, di un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana?
Sì, quando risiede legalmente da almeno 6 mesi in Italia, oppure dopo 3 anni dal matrimonio, sempre che non vi sia stato, nel frattempo, divorzio o annullamento del matrimonio e non sussista separazione legale.
Quindi, in parole semplici, quando è coniugato con cittadino italiano da almeno 3 anni e risiede all’estero, oppure risiede in Italia da almeno 6 mesi dopo il matrimonio, a condizione che:
– non ci sia né separazione legale, né divorzio, né annullamento del matrimonio;
– non si siano subite condanne (con sentenza definitiva) per certi tipi di reati;
– non esistano comprovati rischi per la sicurezza dello Stato.
La cittadinanza per matrimonio non può più essere rifiutata dopo che sono passati senza risposta 2 anni dalla data di presentazione della domanda.
Poiché l’art. 5 legge 5 febbraio 1992 n. 91 attribuisce al coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano la facolta’ di acquistare la cittadinanza dopo tre anni (o nel termine breve di 6 mesi) dalla data del matrimonio, se a quella data non vi sia stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o non sia intervenuta separazione legale, le vicende relative allo status matrimoniale, intervenute nelle more del provvedimento di riconoscimento, sono irrilevanti.
Consiglio Stato a. gen., 17 maggio 1993, n. 44 Cons. Stato 1994, I, 75 - Il coniuge straniero in questi casi acquista automaticamente la cittadinanza?
No. Deve presentare la richiesta al Prefetto competente per il Comune di residenza ed al suo Consolato. - Ci sono impedimenti all’acquisto della cittadinanza italiana?
Sì: la condanna per delitti contro lo Stato italiano, la condanna per un reato per cui la legge prevede una pena massima non inferiore a 3 anni di reclusione, inflitta dal giudice italiano, o per reati non politici a pena superiore ad 1 anno inflitta da giudice straniero con sentenza riconosciuta in Italia; la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica (per decreto del Ministro degli Interni).
La riabilitazione (dopo 5 anni dall’espiazione o dall’estinzione della pena) fa venir meno tali effetti negativi sull’acquisto della cittadinanza.
Avverso il decreto del Ministro degli Interni v’è la facoltà di ricorrere al T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale . - Come deve essere compilata la domanda di cittadinanza?
La domanda, sottoscritta dalla persona interessata, deve essere indirizzata al Capo dello Stato. Essa va scritta in lingua italiana e deve contenere le generalità dell’aspirante cittadino e del coniuge italiano, la nazionalità, il luogo e la data di nascita di entrambi i coniugi e i rispettivi indirizzi. - Quali documenti devono essere allegati?
– Certificato di nascita;
– estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;
– atto notorio da cui risulti che non vi è stato, tra i coniugi, divorzio o annullamento del matrimonio né sussiste separazione legale;
– certificato di carichi pendenti;
– certificato di cittadinanza italiana del coniuge. (per maggiori dettagli cliccare: qui e visionare il regolamento). - In quali altri casi la persona straniera acquista per legge la cittadinanza italiana?
Lo straniero o l’apolide che abbia avuto uno dei genitori o uno dei nonni (ascendente di II grado) cittadino per nascita, diventa italiano in uno dei seguenti casi:
– se presta servizio militare in Italia o assume un impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero e dichiara di voler acquistare la cittadinanza;
– se al compimento del 18° anno di età risiede legalmente da almeno due anni in Italia e dichiara entro il 19° anno di voler acquistare la cittadinanza.
Lo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto ininterrottamente fino a 18 anni, se dichiara entro il 19° anno di età di voler acquistare la cittadinanza italiana. - In questi casi la cittadinanza italiana viene attribuita automaticamente?
No, è sempre necessaria una domanda formale della persona interessata, corredata dai documenti attestanti il suo diritto. - In quali altri casi la cittadinanza può essere concessa con provvedimento dal Capo dello Stato?
Può essere concessa nei seguenti casi:
a) allo straniero, di cui uno dei genitori o uno dei nonni sia stato cittadino italiano per nascita, o che è nato in Italia e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
b) allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino, che risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni dall’adozione;
c) allo straniero che abbia prestato servizio per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano anche all’estero;
d) al cittadino di uno Stato membro C.E.E. che risieda legalmente da almeno 4 anni in Italia;
e) all’apolide che risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni;
f) allo straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni.
È inoltre facoltà del Capo dello Stato di concedere la cittadinanza italiana alla persona straniera che abbia reso importanti servizi all’italia o se sussiste un eccezionale interesse dello Stato. - Quando si perde la cittadinanza italiana?
Perde la cittadinanza italiana:
a) chi avendo accettato un impiego e una carica pubblica da uno Stato, Ente pubblico o Ente internazionale, cui non partecipi l’Italia, o avendo prestato servizio militare per uno Stato estero, vi persiste nonostante l’intimazione del Governo italiano di dimettersi;
b) chi durante una guerra con uno Stato estero abbia accettato e non si sia dimesso da un impiego o da una carica pubblica o abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato ovvero abbia acquistato volontariamente la cittadinanza. - Chi ha perso la cittadinanza italiana può riacquistarla?
Sì: se dichiara di volerla riacquistare e presta servizio militare per lo Stato italiano o assume un pubblico impiego alle sue dipendenze o stabilisce la residenza in Italia, secondo i tempi e i modi previsti dalla legge. - Quale è il trattamento dello straniero in Italia?
Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano, a condizione che il suo Paese riservi lo stesso trattamento agli italiani e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
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