Codice di procedura civile del Canton Ticino
(del 17 febbraio 1971)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 5 gennaio 1954 n. 463 del Consiglio di Stato,
decreta:
LIBRO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
Del Giudice
Capitolo I
Della giurisdizione e della competenza in generale
Dei giudici ordinari
Art. 1 La giurisdizione civile salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme di questo codice.
Inderogabilità della giurisdizione e della competenza
Art. 2 La giurisdizione e la competenza possono essere derogate per accordo delle parti solo nei casi stabiliti dalla legge.
Determinazione della giurisdizione e della competenza
Art. 3 La giurisdizione e la competenza sono determinate dallo stato di fatto esistente al momento della presentazione della domanda. I successivi mutamenti hanno rilevanza solo in quanto sanano difetti di giurisdizione o di competenza.
Capitolo II
Della competenza per materia e per valore
Determinazione della competenza in generale
Art. 4 1La competenza per ragione di materia e di valore è regolata dalla legge.
2Se la legge fa dipendere la competenza dal valore dell’oggetto in lite e questo sia determinabile, si applicano gli articoli che seguono.
Determinazione del valore
Art. 5 1Se l’oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore è determinato dalla domanda.
2Gli interessi, i frutti, le spese giudiziarie e le ripetibili, fatti valere come accessori, i diritti riservati, la pubblicazione della sentenza non sono computati.
Cumulo di domande
Art. 6 1Quando vengono simultaneamente proposte più domande, il loro valore si somma, eccetto:
a) che le stesse si escludano a vicenda, o siano fatte valere in via alternativa o eventuale;
b) che l’una sia accessoria all’altra;
c) che si tratti di litisconsorzio necessario o di solidarietà attiva o passiva, o infine di una obbligazione indivisibile.
2La domanda di maggior valore fa stato in tutti questi casi.
Prestazioni periodiche
Art. 7 1Se la lite verte su prestazioni periodiche di durata determinata, fa stato il corrispondente valore in capitale, a meno che la controversia si riferisca soltanto a singole prestazioni.
2Il valore del capitale per le prestazioni vitalizie si determina secondo le tavole e i tassi di capitalizzazione in uso.
3Se la durata delle prestazioni è incerta o perpetua, il valore si determina cumulando venti annualità.
Locazione e affitti
Art. 8 Il valore delle controversie sulla validità o sulla continuazione di una locazione o di un affitto si determina cumulando i canoni relativi al periodo controverso.
Valore dei beni mobili e immobili
Art. 9 1Il valore delle cause concernenti beni mobili o immobili si determina in base alla domanda.
2Se la controversia concerne l’usufrutto o la nuda proprietà, fa stato la metà del valore dei beni ai quali i diritti si riferiscono.
3Nelle controversie relative a servitù o diritti di vicinato, il valore è determinato da quello che tali diritti hanno per il fondo dominante o dalla svalutazione causata al fondo serviente se questa è maggiore.
4Gli oneri fondiari e le rendite fondiarie sono equiparati, per la determinazione del valore, alle servitù. Se la lite verte sull’esistenza di questi diritti, fa stato il valore iscritto a registro fondiario giusta l’art. 783 CCS rispettivamente quello del credito.
Diritti di pegno
Art. 10 1Nelle cause aventi per oggetto un diritto di pegno o di ritenzione il valore è determinato dal credito garantito.
2Se il valore della cosa su cui è costituito il pegno o il diritto di ritenzione è inferiore a quello del credito, fa stato il valore della cosa.
Cause previste dalla legge federale sull’esecuzione
e sul fallimento
Art. 11 Nelle azioni previste dalle legge federale sulla esecuzione e sul fallimento il valore della domanda si determina come segue:
a) nelle azioni di rivendicazione (art. 107 e 108 LEF), di esclusione di beni dal fallimento (art. 242 LEF), di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 4 LEF) e nelle cause di opposizione al decreto di sequestro (art. 278 LEF) fa stato il valore di stima dei beni;[1]
b) nelle azioni revocatorie (art. 285-288 LEF) fa stato il valore dell’atto da revocare;
c) nelle cause di contestazione di graduatoria (art. 148 e 250 LEF) fa stato l’importo affermato o contestato.
La stessa disposizione è applicabile quando la contestazione verte sul rango del credito;
d) nelle cause di partecipazione al pignoramento (art. 111 LEF) e di accertamento del credito o del rango nel concordato (art. 315 LEF) fa stato l’importo del credito per il quale si procede;[2]
e) in tutti gli altri casi qui non espressamente previsti il valore è determinato dall’oggetto della domanda conformemente alle disposizioni di questa legge.
Riconvenzione
Art. 12 1I giudici di pace e i pretori giudicano delle azioni riconvenzionali contenute nei limiti della loro competenza inappellabile, anche se, riunite alla domanda principale, la eccedono.
2Se la domanda riconvenzionale eccede i limiti della competenza del giudice di pace adito, questi deve, entro quindici giorni, rimettere d’ufficio la causa al pretore territorialmente competente a statuire sull’azione principale.
3Se questa non eccede i limiti della sua competenza inappellabile, il pretore dispone per l’ulteriore corso della causa, citando le parti per il proseguimento del processo.
4Se invece la riconvenzione eccede tali limiti, il pretore assegna al convenuto un termine perentorio non superiore a dieci giorni per la presentazione dell’allegato di risposta e riconvenzione; se il termine non è osservato, la causa è rinviata dal pretore al giudice di pace, che proseguirà nell’istruzione del processo sulla sola azione principale.
5Se la domanda riconvenzionale eccede la competenza inappellabile del pretore adito con l’azione principale, questi assegna al convento un termine perentorio come al capoverso precedente; se il termine non è osservato, il pretore ordina il proseguimento del processo sulla sola azione principale.
6Se si tratta di pretese compensabili e il convenuto riconosce la domanda principale, la trasmissione della causa al pretore e l’assegnazione di un termine per la presentazione del nuovo allegato ha luogo soltanto qualora la differenza tra le due domande superi la competenza del giudice adito.
Valore non determinato o contestato
Art. 13 Se l’attore non precisa il valore, o se il convenuto lo contesta, il Giudice lo determina mediante ordinanza, desumendolo dai registri pubblici, da perizie o informazioni, con equo apprezzamento delle circostanze.
Liti di natura non patrimoniale o
di valore non determinabile
Art. 14 Se la domanda è di natura non patrimoniale o se il suo valore non può essere determinato, la controversia è di competenza appellabile del pretore, riservate le disposizioni di leggi speciali.
Determinazione del valore della causa in sede di appello
Art. 15 Quando l’appellabilità dipende dal valore delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall’appellante nell’ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza.
Capitolo III
Della competenza per territorio
Determinazione del foro[3]
Art. 16[4] 1La competenza per territorio è regolata dalla legge federale sul foro in materia civile.
2Questa legge federale si applica anche per la determinazione del foro nelle azioni sottoposte al diritto privato cantonale.
Art. 17 …[5]
Art. 18 …[6]
Art. 19 …[7]
Art. 20 …[8]
Art. 21 …[9]
Art. 22 …[10]
Art. 23 …[11]
Art. 24 …[12]
Capitolo IV
Dei conflitti di competenza
Designazione del giudice competente
Art. 25 1Quando un giudice dichiara la sua incompetenza e un altro giudice presso il quale la causa è stata riproposta si dichiara egli pure incompetente, la Camera civile di appello designa, su istanza di parte, il giudice competente.
2La domanda deve essere presentata entro il termine e nelle forme previste per l’appellazione contro la decisione dell’ultimo giudice.
Capitolo V
Dell’esclusione e della ricusazione
Esclusione
Art. 26 Ogni giudice o segretario è escluso dall’esercizio delle proprie funzioni:
a) se è marito, moglie, partner registrato, convivente, ascendente o discendente, patrigno o matrigna, figliastro o figliastra, fratello o sorella, fratellastro o sorellastra, zio o zia, nipote, suocero o suocera, genero o nuora, cugino o cugina, cognato o cognata di una delle parti o dei patrocinatori o procuratori;[13]
b. se egli, o i suoi congiunti nei suddetti gradi hanno interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
c. se ha dato un referto nella causa, se è stato patrocinatore di una parte, o ha deposto in essa come perito, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro; o vi è intervenuto come procuratore pubblico o giudice dell’istruzione e dell’arresto;[14]
d. se è tutore, curatore, datore di lavoro, erede presunto di una delle parti, se inoltre è amministratore o gerente di una persona giuridica che ha interesse nella causa.
Ricusazione
Art. 27 Le parti possono ricusare il giudice o il segretario nei casi in cui questi sono esclusi, come pure:
a. se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti;
b. in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni.
Procedimento
1) esclusione
Art. 28 1Il giudice o il segretario che riconosce in sé un caso di esclusione, ha l’obbligo di astenersi dal suo ufficio e di darne immediatamente comunicazione alle parti.
2Una parte che vuol contestare l’esclusione deve presentare la relativa domanda entro 5 giorni: questa viene trasmessa per decisione al giudice competente giusta l’art. 31.
3Se il giudice o il segretario omette di escludersi, la parte può proporre domanda perché venga dichiarata l’esclusione nei modi previsti per la ricusazione.
2) ricusazione
Art. 29 1Il giudice o il segretario che riconosce in sé un caso di ricusazione ha l’obbligo di astenersi e di avvertirne immediatamente le parti, le quali possono proporre le proprie osservazioni entro il termine di 5 giorni.
2Le parti devono proporre la ricusazione mediante domanda motivata al giudice stesso; questa deve essere immediatamente comunicata alla parte avversa, che può presentare le proprie osservazioni entro 5 giorni.
3Il giudice o il segretario ricusato deve dichiarare entro lo stesso termine, se e quali motivi di ricusazione ammette.
4Se l’istanza di ricusazione è fondata su una delle ragioni di cui all’art. 27, non può essere proposta dalla parte che, venutane a conoscenza, sia passata o abbia espressamente o tacitamente lasciato passare ad atti successivi.
3) decisione
Art. 30 1La cognizione dei motivi di ricusazione e di esclusione del giudice di pace spetta al pretore della giurisdizione; quella del pretore alla Camera civile del Tribunale di appello; quella del segretario al giudice da cui dipende.
2La cognizione dei motivi di ricusazione e di esclusione dei giudici del Tribunale di appello spetta alla Camera adita cui appartengono i giudici ricusati, completata con altri giudici o supplenti del tribunale; se è ricusato l’intero tribunale si procede in conformità della legge organica giudiziaria.
3Il giudizio viene pronunciato mediante decreto in camera di consiglio e non può essere impugnato.
4Il giudice che statuisce sulla ricusazione o sulla esclusione, decide quali degli atti compiuti dal primo giudice devono essere annullati.
4) effetti
Art. 31 1Il corso della causa rimane sospeso nel caso di esclusione o di ricusazione del giudice.
2Nelle cause a procedura appellabile il segretario provvede nondimeno alla notificazione degli allegati scritti e, in caso di urgenza, all’esecuzione di tutti quegli atti cautelari o di istruzione richiesti dalle circostanze.
3L’esclusione o la ricusazione del solo segretario non ha effetto sospensivo. Fino alla decisione dell’istanza, egli viene sostituito dal segretario aggiunto o, in sua mancanza, da altra persona idonea designata dal pretore o dal presidente della Camera civile del tribunale d’appello.
Capitolo VI
Art. 32 …[15]
Art. 33 …[16]
Art. 34 …[17]
TITOLO II
Del procuratore pubblico
Art. 35 …[18]
Art. 36 …[19]
Art. 37 …[20]
TITOLO III
Delle parti e dei loro patrocinatori
Capitolo I
Delle parti
Sezione I
Delle parti in generale
Capacità processuale
Art. 38 1Ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili, nonché le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri.
2Le persone civilmente incapaci e quelle inabilitate devono essere rappresentate, assistite o autorizzate al processo, a norma delle leggi che regolano il loro stato e la loro incapacità.
3Ai minori, agli interdetti ed agli inabilitati, capaci di discernimento spetta la capacità processuale per la tutela dei diritti di cui possono liberamente disporre.
Esercizio personale della capacità processuale
Art. 39 1La capacità processuale comprende quella di compiere personalmente tutti gli atti processuali.
2Quando il giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio.[21]
3La disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.[22]
Comparsa delle parti
Art. 40 1Le parti compaiono personalmente o per mezzo di un patrocinatore.
2La parte deve comparire in persona se la legge o il giudice gliene fanno obbligo.
Sezione II
Del litisconsorzio
Litisconsorzio necessario
Art. 41 1Un diritto che può essere esercitato soltanto da una comunione di persone deve essere fatto valere congiuntamente da tutte le persone interessate, se attrici, rispettivamente contro tutte congiuntamente, se convenute.
2Il litisconsorzio è pure necessario nei casi in cui la sentenza avrà effetto costitutivo nei confronti di più persone.
Litisconsorzio facoltativo
Art. 42 Più persone possono agire o essere convenute nel medesimo processo per pretese diverse che derivano da un fatto o da un atto giuridico comune.
Norme per il litisconsorzio in generale
a) procedimento
Art. 43 1I litisconsorti procedono congiuntamente in tutti gli atti processuali salvo che esistano ragioni particolari ad alcuno di essi.
2Più litisconsorti convenuti possono difendersi con un’unica comune risposta o con risposte singole.
3Se il giudice non dispone altrimenti l’istruttoria ed il giudizio avvengono in comune.
b) congiunzione di cause
Art. 44 Su istanza di parte, la Camera civile di appello può ordinare la congiunzione, al foro di uno dei litisconsorti, delle cause che si trovassero pendenti avanti a giudici diversi.
Norme per il litisconsorzio necessario
a) omessa partecipazione di litisconsorte alla petizione
Art. 45 1Il giudice che constata la mancata partecipazione di tutti gli interessati alla petizione sospende il corso della causa ed invita le persone che hanno proposto l’atto stesso a provvedere entro un termine adeguato alla sua completazione.
2Se la completazione non avviene, il giudice stralcia la causa dal ruolo.
3Sono riservati i casi per i quali è giustificato un provvedimento cautelare.
b) omessa partecipazione ad un altro atto processuale
Art. 46 1Se un litisconsorte non partecipa ad un altro atto processuale, l’istruzione della causa continua, ritenuto che il litisconsorte diligente rappresenta gli altri.
2La medesima disposizione si applica all’appello principale, all’appello adesivo, e alla risposta all’atto di appello.
c) completazione dell’indicazione della controparte
Art. 47 Quando l’atto processuale è stato diretto solo contro parte degli interessati, il giudice invita la parte che lo ha presentato a volervi rimediare entro un termine adeguato, con la comminatoria dello stralcio della causa dal ruolo, come all’art. 45.
Norme per il litisconsorzio facoltativo
Art. 48[23] Nel litisconsorzio facoltativo, i litisconsorti non profittano degli atti processuali, ivi comprese le impugnazioni, compiuti da altri litisconsorti.
Sezione III
Dell’intervento
Modalità
Art. 49 1Chiunque crede di avere un interesse giuridico in una lite tra altre persone, può intervenirvi in ogni stadio di causa.
2L’intervento è principale o accessorio.
Intervento principale
Art. 50 1Il terzo interviene in via principale quando fa valere, verso tutte le parti od alcune di esse, un diritto proprio totale o parziale sopra l’oggetto della controversia o dipendente dal titolo dedotto nel processo.
2Tale intervento si propone mediante azione ordinaria in contraddittorio con le parti in lite.
3Il giudice può disporre mediante ordinanza la sospensione della prima causa fino a decisione della seconda, oppure la loro congiunzione secondo la natura dei casi.
Intervento accessorio
Art. 51 1Chiunque rende attendibile un interesse giuridico proprio a che una lite vertente fra altre persone sia vinta da una parte, può intervenire accessoriamente assistendo quest’ultima.
2L’intervento è ammissibile in ogni stadio di causa ed anche in sede di impugnazione della sentenza.
3L’intervento accessorio si propone mediante domanda scritta contro tutte le parti in lite, contenente l’indicazione precisa del preteso interesse e la designazione della parte in favore della quale l’intervento ha luogo.
4La domanda viene decisa mediante decreto (art. 96).
5L’appello ha effetto sospensivo.
6Una copia degli atti giudiziari deve essere notificata all’interveniente.
Diritto dell’interveniente in via accessoria
1) in generale
Art. 52 1L’interveniente deve accettare la causa nello stadio in cui si trova. Egli può compiere gli atti processuali che non siano incompatibili con quelli della parte che assiste.
2L’interveniente potrà proporre i propri atti indipendentemente dalla parte in favore della quale è intervenuto, nel caso in cui il giudizio fra le parti principali facesse stato anche nei suoi confronti.
2) rappresentanza
Art. 53 L’interveniente può assumere, con l’autorizzazione della parte assistita, la continuazione del processo in qualità di rappresentante e in nome di quest’ultima.
Assunzione del processo
Art. 54 1Prestando garanzia per l’esecuzione del giudizio e con il consenso della parte assistita, il terzo può assumere la causa in luogo di quest’ultima, che viene dimessa dalla lite.
2La sentenza cresce allora in giudicato anche nei confronti della parte estromessa.
3La parte che è subentrata in lite può opporre all’estromesso, nel processo con quest’ultimo, le eccezioni di cui all’art. 55.
Effetti dell’intervento accessorio
Art. 55 L’interveniente non può contestare il giudizio emanato tra le parti principali, eccetto nei casi seguenti:
a) se non ha potuto proporre atti processuali perché intervenuto tardivamente senza sua colpa o perché impedito dalla parte principale;
b) se la parte principale ha omesso per dolo o per negligenza grave la produzione di mezzi di azione o di difesa.
Sezione IV
Della denuncia di lite
Denuncia
Art. 56 1La parte che in caso di soccombenza crede di avere diritto a garanzia, regresso o indennità verso un terzo, o che teme da un terzo una molestia, può in ogni stadio di causa denunciargli la lite.
2Il terzo può per gli stessi motivi denunciarla ad un altro, e così di seguito.
3La denuncia della lite tiene luogo della chiamata in causa ove sia prevista da convenzione o dal diritto civile.
Forma della denuncia
Art. 57 La denuncia della lite è notificata al giudice e deve indicare il motivo nonché lo stato nel quale si trova la lite: il giudice la intima al terzo ed alla parte avversa.
Diritti del denunciato
1) intervento
Art. 58 Il denunciato può intervenire in lite giusta gli art. 49 segg. ed esercitare i diritti di cui agli art. 52 segg. Per il suo intervento non occorre la domanda di cui all’art. 51 cpv. 3.
2) mancato intervento
Art. 59 Se il denunciato rifiuta di intervenire o resta silente, la causa continua nei confronti del denunciante.
Effetti della denuncia
Art. 60 La denuncia della lite ha gli effetti di cui all’art. 55.
Diffida al denunciato di sostenere il processo
1) in generale
Art. 61 1Se il denunciante non vuole stare in causa, oppure se intende riconoscere la pretesa dell’attore, o assoggettarsi ad un arbitrato, egli deve far fissare dal giudice al denunciato un termine perentorio entro il quale questi dovrà dichiarare se accetta la decisione del denunciante o se intende assumere la continuazione del processo ai sensi degli art. 53 e 54.
2Il denunciante può chiedere al denunciato, che assume la rappresentanza, di prestare cauzione per il pregiudizio che gli potrebbe derivare dal proseguimento del processo.
3Se il denunciato rifiuta di entrare in causa o se resta silente, il denunciante ha diritto di accettare la domanda dell’attore o di recedere dalla lite o di assoggettarsi all’arbitrato.
4La desistenza ha gli effetti di cui all’art. 55.
2) estromissione dell’obbligato
Art. 62 La parte convenuta per una prestazione contesa fra più contendenti può denunciare la lite a colui che pretende di essere creditore e sarà estromessa dal processo se deposita l’importo litigioso a favore dell’avente diritto.
3) estromissione del possessore
Art. 63 La parte convenuta come possessore di una cosa che pretende detenere a nome d’un terzo può far fissare a questi un termine dal giudice giusta l’art. 61 cpv. 1, entro il quale dovrà dichiarare se assume in proprio la causa del denunciante. Si applicano le disposizioni dell’art. 61 cpv. 3-4.
Capitolo II
Dei patrocinatori[24]
Rappresentanza processuale
Art. 64 1Quali patrocinatori possono fungere esclusivamente gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 55, 168 cpv. 3, 279, 392, 393, 394, 518, 554, 595 CCS; art. 543 cpv. 3 CO; art. 317 cpv. 2 LEF).[25]
2La Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e la Legge sull’avvocatura stabiliscono le norme concernenti l’Ordine degli avvocati, l’ammissione della professione, la disciplina e la responsabilità degli avvocati. [26]
3I praticanti possono esercitare la rappresentanza processuale sotto la vigilanza dell’avvocato presso il quale esercitano la pratica.
Estensione della rappresentanza processuale
Art. 64a[27] 1La rappresentanza processuale è pure riconosciuta a:
– rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria
– fiduciari con l’autorizzazione cantonale
– amministratori d’immobili oggetto della lite
limitatamente alle cause:
a) derivanti da contratto di locazione o d’affitto di valore inappellabile (art. 291 segg. CPC);
b) proposte nella procedura per controversie in materia di locazione di locali di abitazione e commerciali e di affitto (art. 404 segg. CPC);[28]
c) proposte con istanza di sfratto (art. 506 segg. CPC);
d) derivanti da contratto di locazione e d’affitto e relative a procedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC) e sommari in tema di esecuzione e fallimenti (art. 19 segg. LALEF);[29]
e) derivanti da contratto di lavoro nei limiti stabiliti dagli art. 416-418 CPC;
f) derivanti da controversie tra fornitori e consumatori finali.
2Alle persone sopraindicate sarà riconosciuta la rappresentanza processuale solo alla condizione che:
a) siano in possesso di una procura scritta del loro rappresentato. È applicabile l’art. 65 cpv. 3 CPC;
b) siano domiciliate nel Cantone Ticino ed in possesso dell’esercizio dei diritti civili;
c) siano degni di fiducia e non esistano a loro carico attestati di carenza di beni;
d) siano ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza (art. 39 cpv. 2 CPC).
3Nelle cause di competenza del giudice di pace la rappresentanza processuale è riconosciuta alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa.[30] .
4Gli enti e le corporazioni del diritto pubblico possono farsi rappresentare dai membri dei loro organi o da loro funzionari espressamente autorizzati a tal fine.[31]
Procura processuale
Art. 65 1L’avvocato deve essere autorizzato mediante procura ed ha la funzione di rappresentante diretto della parte ai sensi dell’art. 32 CO.
2La procura processuale comprende la facoltà di compiere tutti gli atti processuali. È tuttavia necessaria una esplicita autorizzazione per gli atti che pongono fine alla lite senza sentenza (transazione, desistenza, acquiescenza) nonché per la stipulazione del compromesso arbitrale.
3La procura deve essere stesa nella forma scritta e va unita al primo atto di causa.
4Gli atti processuali compiuti dal procuratore hanno effetto per la parte come se fossero da questa personalmente compiuti.
Art. 66 …[32]
Retribuzione
Art. 67 1Il patrocinatore d’ufficio è indennizzato dalla parte se è nominato conformemente all’art. 39.
2Nel caso di assistenza giudiziaria, il patrocinatore d’ufficio riceverà dallo Stato un’indennità secondo quanto stabilito dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.[33]
Capitolo III
Dei doveri delle parti e dei patrocinatori
Doveri delle parti
Art. 68 1Le parti hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, di non offendere le convenienze, di non turbare l’andamento delle udienze e di non fare uso di espressioni ingiuriose od offensive.
2In caso di mancanza a tale dovere il giudice potrà infliggere alla parte, mediante ordinanza motivata, un’ammenda sino a fr. 100.-
3Se le contumelie si trovano in allegazioni scritte il giudice le interseca.
Doveri dei patrocinatori
Art. 69 1I medesimi doveri di lealtà, di probità e di ossequio alle norme di convenienza di cui all’articolo precedente devono essere osservate dai patrocinatori.
2In caso di mancanza a tali doveri il giudice può deferire il patrocinatore all’autorità disciplinare.
TITOLO IV
Norme generali per il procedimento
Azione
Art. 70 Chiunque vuol far valere in giudizio un diritto deve proporre l’azione al giudice competente.
Azione di accertamento
Art. 71 Chiunque ha interesse giuridico e immediato a che l’esistenza o l’inesistenza di un diritto, l’autenticità o la falsità di un documento vengano accertate, può proporre azione di accertamento.
Congiunzione e riunione di azioni[34]
Art. 72[35] 1Il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:
a) quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragioni di materia;
b) quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.
2Il giudice può ordinare la riunione dell’istruttoria di due o più azioni pendenti presso di lui, che mantengono tuttavia la loro identità processuale e la loro indipendenza.
Disgiunzione delle azioni
Art. 73 Il giudice può, in ogni stadio del processo, ordinare, d’ufficio o su domanda di parte, la disgiunzione delle cause, quando lo stimi necessario.
Mutazione dell’azione
Art. 74 L’attore non può mutare l’azione, tranne nei casi seguenti:
a) che la nuova domanda poggi sul medesimo complesso di fatti
b) che in seguito a restituzione in intero, egli sia legittimato dopo la petizione ad addurre un nuovo complesso di fatti;
Azione immutata
Art. 75 L’azione non si ritiene mutata:
a) quando la parte si limiti a completare o a rettificare le sue adduzioni di fatto o di diritto;
b) quando restringa o estenda le sue domande principali o accessorie;
c) quando in seguito ad una modificazione dell’oggetto litigioso, avvenuta indipendentemente dalla volontà dell’attore, questi chieda l’oggetto surrogato o la rifusione dei danni.
Procedura
Art. 76 La domanda di mutazione dell’azione e trattata giusta le disposizioni previste per le domande processuali (art. 93-97); il giudice decide mediante decreto; all’impugnazione è applicabile l’art. 141.
Ritiro dell’azione
Art. 77 1L’attore può ritirare l’azione prima che sia notificata al convenuto.
2Dopo la notificazione la domanda può essere ritirata e sostituita soltanto con il consenso del convenuto; in mancanza di questo consenso il ritiro della domanda vale come desistenza.
3L’attore dovrà in caso di desistenza rifondere al convenuto le spese giudiziarie e di patrocinio equitativamente tassate.[36]
Produzione dei mezzi di azione e di difesa,
chiusura della fase delle allegazioni
Art. 78[37] 1L’attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto. È riservato il caso di cui agli art. 175 e 176.
2Le eccezioni processuali non addotte con la risposta sono perenti. I mezzi di prova devono essere addotti unitamente ai fatti.
Art. 79 …[38]
Completazioni successive
1) fatti ed eccezioni
Art. 80 1Completazioni successive concernenti i fatti e le eccezioni sono ammesse nei casi seguenti:
a) quando avvengono su invito del giudice (art. 88 lett. d);
b) quando sia dato un caso di restituzione in intero (art. 138).
2La prescrizione può tuttavia essere fatta valere anche posteriormente, purché si sia compiuta in corso di causa. In questo caso deve essere proposta con domanda prima di ogni altro atto di causa.
2) prove
Art. 81 La successiva adduzione di prove è ammessa:
a) quando avvenga in seguito alla richiesta del giudice (art. 89) oppure in sede di assunzione suppletoria di prove (art. 191 segg.);
b) quando, all’infuori di questi casi, sia dato un caso di restituzione in intero (art. 138).
3) errori di calcolo e di scrittura
Art. 82 La rettifica di errori di calcolo e di scrittura è sempre ammessa.
Diritti della controparte
Art. 83 1La controparte ha in ogni caso diritto di discutere le nuove allegazioni.
2Se il giudice lo ritiene necessario, ordina uno scambio di atti scritti.
Contraddittorio
Art. 84 Il giudice non può stabilire su alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta, non è stata sentita in contraddittorio o messa in condizioni di poter rispondere, fuorché nei casi nei quali la legge disponga diversamente.
Fondamento del giudizio
Art. 85 Il giudice fonda il suo giudizio soltanto sulle risultanze del procedimento.
Limiti del giudizio
Art. 86 Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di questa; non può pronunciare d’ufficio su eccezioni proponibili solo dalle parti.
Applicazione della legge
Art. 87 1Il giudice applica d’ufficio il diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l’estero.
2Gli statuti e le consuetudini locali devono essere provati in quanto ignoti al giudice.[39]
3Per l’accertamento del diritto straniero fa stato l’art. 16 della legge federale sul diritto internazionale privato.[40]
4Il giudice non è limitato nella sua indagine ai giustificativi offerti dalle parti.[41]
Facoltà di indagine del giudice
1) assunzione d’ufficio di prove
Art. 88 In ogni stadio di causa che precede l’ordinanza di chiusura dell’istruttoria è in facoltà del giudice:[42]
a) di ordinare d’ufficio le perizie e le ispezioni;
b) di riassumere testimoni già uditi, in quanto le ragioni della riassunzione risultassero da successive emergenze di causa riconoscibili dal giudice;
c) di ordinare l’interrogatorio formale delle parti;
d) di invitare le parti, entro i limiti degli art. 74 e 75, a completare entro un determinato termine le loro adduzioni di fatto e di diritto e a modificare le loro domande.
2) Invito alle parti a completare le prove
Art. 89 Il giudice può altresì invitare le parti ad addurre nuove prove compatibilmente col rispettivo onere probatorio e vi procederà, di regola, in sede di assunzione suppletoria (art. 191).
Valutazione delle prove
Art. 90 Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento in base alle risultanze del processo e ne dà ragione nella sentenza.
Direzione del procedimento
Art. 91 Il giudice dirige il procedimento fissando d’ufficio il termine per le comparse e per la presentazione degli atti scritti quando non sia stabilito dalla legge.
Domande processuali
1) presentazione della domanda
Art. 92 1Le domande processuali, succintamente motivate e con la designazione delle parti, dell’oggetto e delle eventuali prove, possono essere presentate verbalmente all’udienza o, all’infuori della medesima, mediante atto scritto diretto al giudice.
2La domanda processuale, salvo diverse disposizioni del giudice, non sospende il corso della lite.
2) procedimento
Art. 93 1Se la domanda processuale è presentata all’udienza, il giudice ordina la discussione immediata; se è stata presentata fuori della medesima, ne fissa la discussione per l’udienza successiva.
2Se la difficoltà della domanda lo richiede, il giudice può ordinare che la discussione sia preceduta da un unico scambio di atti scritti; in questo caso assegna all’istante un termine per introdurre la domanda, rispettivamente al convenuto per introdurre la risposta.
3Le domande di proroga di termini (art. 130) e di rinvio dell’udienza (art. 136) sono dispensate dalla notifica alla controparte.
Provvedimenti processuali
Art. 94 1Il giudice decide con ordinanza i provvedimenti disciplinanti il procedimento (art. 95); negli altri casi pronuncia sulla domanda processuale mediante decreto (art. 96).
2Sono riservate le disposizioni diverse del codice.
1) ordinanze
Art. 95 1Le ordinanze sono emanate giusta l’art. 286 e non sono appellabili.
2Il giudice può, d’ufficio o su domanda di parte e previo contraddittorio, modificare l’ordinanza.[43]
2) decreti
Art. 96 1I decreti sono emanati giusta gli art. 285 e 287.
2I decreti non possono essere modificati; essi sono appellabili salvo che la domanda non sia stata contestata.
3L’impugnazione dei decreti non ha effetto sospensivo, salvo che la legge lo preveda o conceda al giudice la facoltà di accordarlo. Inoltre il giudice, su istanza di parte o d’ufficio, può concedere effetto sospensivo all’appello contro un decreto, ogni qualvolta lo ritenga indispensabile, in particolare ai fini dell’economia processuale.[44]
4Il gravame si propone nel termine ordinario, nelle forme dell’appellazione, ed è trattato, se non è stato concesso effetto sospensivo, con la prima appellazione sospensiva.[45]
Presupposti ed eccezioni processuali
1) presupposti processuali
Art. 97 Il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, segnatamente:
1. la giurisdizione;
2. l’assenza di un motivo di esclusione;
3. la competenza per materia, per valore e quella territoriale se il foro è imperativo;[46]
4. la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio;
5. l’ammissibilità di ogni singolo atto processuale, in particolare del litisconsorzio necessario;
6. la prestazione delle garanzie per le spese processuali (art. 153, 312, 314).
2) eccezioni processuali
Art. 98 Il giudice esamina su domanda di parte le eccezioni processuali e precipuamente quelle che possono essere proposte per difetto di competenza territoriale o per l’esistenza di un compromesso di arbitrato o di una clausola compromissoria, o per il fatto che la stessa lite è pendente od è già stata giudicata.
3) procedura preliminare di accertamento
Art. 99 1Il giudice può ordinare l’accertamento preliminare dei presupposti e delle eccezioni processuali (art. 181).
2Qualora il presupposto mancasse o l’eccezione risultasse fondata, il giudice respinge la petizione o l’istanza senza entrare nel merito della lite.[47]
3Se il difetto può essere sanato entro un breve termine, il giudice lo assegna.
Giudizio
Art. 100 1Il giudice statuisce sui presupposti e sulle eccezioni processuali mediante decreto (art. 96).
2Il giudice non può concedere effetto sospensivo all’appello contro il decreto che ordina l’istruttoria del merito.
Norme applicabili al processo
Art. 101 Né il giudice né le parti possono adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge.
Successione nel processo
1) per successione a titolo universale
Art. 102 In caso di decesso di una parte o in un altro caso di successione a titolo universale, il successore subentra alla parte nel processo.
2) per successione a titolo particolare
Art. 103 In caso di acquisto dell’oggetto litigioso a titolo di successione particolare si applica l’art. 110.
Sospensione obbligatoria del processo
1) decesso di una parte
Art. 104 In caso di decesso di una parte, il processo resta sospeso sino alla scadenza del termine per la rinuncia alla successione (art. 567 segg. CCS).
2) perdita della capacità processuale
Art. 105 Quando nel corso della lite una parte o il suo rappresentante perde la capacità processuale, il processo resta sospeso sino a che sia stato rimediato al difetto.
3) per altri motivi
Art. 106 Il processo resta pure sospeso per ogni altro motivo di legge, segnatamente nei casi degli articoli 207 LEF e 586 cpv. 3 CCS.
Sospensione facoltativa del processo
Art. 107 Il giudice può sospendere il processo quando tra le parti siano pendenti trattative per una transazione, oppure quando la decisione di un’altra causa o di un altro procedimento può influire sulla decisione della lite.
Provvedimenti cautelari
Art. 108 In ogni caso di sospensione del processo il giudice può d’ufficio o su istanza di parte, emanare provvedimenti cautelari (art. 376) e provvedere all’assunzione di prove quando vi sia ragionevole timore che venga a mancare la possibilità di assumerle più tardi.
Giudicati
Art. 109 La sentenza fa stato fra le parti e i loro successori a titolo universale, riservato l’art. 110.
Alienazione dell’oggetto litigioso
Art. 110 1Se l’oggetto litigioso è alienato, il processo continua fra le parti in causa. La sentenza cresce in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l’acquisto del terzo di buona fede.
2Con il consenso delle parti l’acquirente può subentrare in causa all’alienante.
TITOLO V
Della concorrenza delle azioni civili e penali
Facoltà della parte lesa
Art. 111 La parte lesa ha facoltà di promuovere prima l’azione civile, salvo il disposto dell’art. 4 del Codice di procedura penale, se il medesimo fatto può dar luogo in pari tempo a un’azione civile o a una penale.
Effetti del giudizio penale
Art. 112 1Se la parte lesa è costituita parte civile, la sentenza penale di condanna pronunciata nel Cantone fa stato solo per l’accertamento dell’esistenza del fatto che ha costituito oggetto di giudizio penale; è riservato l’art. 94 cpv. 3 del Codice di procedura penale.[48]
2Se il giudizio penale è stato proferito dopo quello civile, è data la restituzione in intero giusta l’art. 346 e seguenti.
Atti cautelari
Art. 113 Se in pendenza del giudizio penale è necessario procedere ad atti cautelari, ognuna delle parti può chiederli secondo le norme previste da questo codice.
TITOLO VI
Degli atti processuali
Capitolo I
Delle forme degli atti
Sezione I
Degli atti in generale
Forma degli atti
Art. 114 Gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al conseguimento del loro scopo.
Contenuto
Art. 115 1Salvo che la legge disponga altrimenti, gli atti scritti devono indicare l’autorità giudiziaria cui sono diretti, le parti, il loro domicilio, i motivi della domanda e le conclusioni.
2Essi devono essere sottoscritti dalla parte oppure dal suo patrocinatore.
3Gli atti illeggibili, sconvenienti o prolissi, come pure quelli che non adempiono le esigenze di forma previste da questo codice, sono rinviati alla parte interessata, con l’invito a porvi rimedio entro un breve termine fissato dal giudice, ad eccezione dei casi di nullità espressamente previsti dal codice.[49]
Numero delle copie
Art. 116 1Gli atti scritti devono essere presentati in tante copie quante sono le parti compresi i litisconsorti, più una per il giudice.
2Se il numero delle copie non è sufficiente, la cancelleria assegna agli interessati un termine per presentare le copie mancanti o per anticipare le spese di copiatura con la comminatoria che altrimenti l’atto sarà considerato come non presentato.
Lingua
Art. 117 1Il processo deve svolgersi in lingua italiana.
2Gli atti processuali, i documenti, le perizie non redatti in lingua italiana sono trattati giusta gli art. 142, 203, 250 cpv. 2.
3Quando deve essere udito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete, salvo che egli stesso o il segretario ne conosca la lingua.
4L’interprete presta giuramento di tradurre fedelmente le domande e le risposte del giudice e delle parti; egli può essere incaricato di tenere il verbale.
Casi speciali
Art. 118 1Se nel procedimento deve essere sentito un sordo un muto o un sordomuto le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
2Il giudice, se lo ritiene necessario, potrà assumere un interprete che conosca il linguaggio a segni dell’interrogando.
Verbale
Art. 119 1Il verbale è tenuto dal segretario e deve contenere le conclusioni delle parti, le disposizioni del giudice, come pure i punti essenziali delle allegazioni di fatto e di diritto che non si trovano negli atti scritti dalle parti, le risultanze dell’ispezione, le dichiarazioni dei testimoni e dei periti e quelle delle parti in sede di udienza preliminare o di altre comparizioni.
2Il segretario deve leggere o dare da leggere queste dichiarazioni a coloro che le hanno fatte, invitandoli a sottoscriverle.
3Se qualcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione.
4Il verbale è sottoscritto da chi ha diretto l’udienza e può essere impugnato solo con la denuncia di falso.[50]
Riassunto scritto e conclusioni scritte[51]
Art. 119a[52] 1Quando la causa è introdotta dalla sola istanza scritta e motivata di una parte, il giudice può autorizzare la controparte a produrre all’udienza di discussione un riassunto scritto delle proprie allegazioni orali, in tante copie come all’art. 116, da annettere al verbale.
2Parimenti, il giudice può autorizzare le parti a produrre all’udienza del dibattimento finale un riassunto scritto delle proprie allegazioni orali in tante copie come all’art. 116, da annettere al verbale.
3Nelle cause non soggette alla procedura ordinaria appellabile, con il consenso del giudice, le parti possono rinunciare concordemente ad essere citate per il dibattimento finale, venendo fissato unicamente il termine per le concluisoni scritte, o rinunciare pure ad esse.
Sezione II
Delle notificazioni
Notificazioni
a) persone domiciliate nel Cantone
Art. 120[53] 1La notificazione di atti giudiziari avviene con la consegna di un esemplare di essi al destinatario.
2La consegna avviene nel luogo in cui il destinatario dimora o in cui svolge la sua attività.
3Se il destinatario non è presente, la consegna sarà fatta a persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato presente.
4Se il destinatario ha un rappresentante, la notificazione è fatta a quest’ultimo.
5Quando la notificazione non sia possibile, l’atto è rinviato al giudice con la relativa menzione.
b) enti di diritto pubblico
Art. 121 1Gli atti giudiziari sono notificati:
a) alla Repubblica e Cantone del Ticino nella persona del presidente del Consiglio di Stato;
b) ai Comuni, alle Parrocchie, ai Patriziati e ad altre persone giuridiche di diritto pubblico nella persona del sindaco, del presidente o di un membro dell’amministrazione;
c) persone giuridiche e società commerciali
c) alle persone giuridiche di diritto privato ed alle società commerciali nella persona di uno dei loro amministratori o procuratori;
d) arrestati, detenuti e internati
d) agli arrestati, detenuti e internati nella persona del loro tutore; se questi non è stato designato, nella persona del direttore dell’istituto o del pretore della giurisdizione ove sono poste le carceri;[54]
e) incapaci
e) ai minori e agli interdetti, nella persona del loro rappresentante legale;
f) comunioni o litisconsorti
f) nel caso di una comunione o di un litisconsorzio al loro rappresentante, quando ne consti l’esistenza, o singolarmente ad ogni membro;
g) corporazioni e fondazioni religiose
g) per le corporazioni e fondazioni religiose, se la loro legale rappresentanza non è resa nota da atti pubblici, ad un rappresentante della parrocchia, sul cui territorio si trovano, oppure all’ordinario diocesano.
2Se le persone indicate alle lettere a, b, c, d non si trovano nel loro ufficio, la notificazione viene fatta ad un impiegato o funzionario.
h) assenti di cui è nota la dimora
Art. 122[55] Se il destinatario è assente dal Cantone ma è noto il luogo ove si trova, gli atti giudiziari gli possono essere notificati nei modi consentiti dai regolamenti postali o per il tramite dell’Autorità giudiziaria del luogo. Sono riservate le disposizioni dei trattati.
i) assenti di ignota dimora
Art. 123[56] 1Se il destinatario è assente dal Cantone, non è provvisto di rappresentante ed è ignoto il luogo ove dimora, qualora apparisse motivo di sua curatela a’ sensi della legge civile, il giudice trasmette l’atto alla competente Autorità tutoria invitandola a delegare un curatore che provveda alla rappresentanza dell’assente in giudizio.
2Se non ricorrono le condizioni per la nomina di un curatore, la notifica di un atto giudiziario destinato a persona assente e di ignota dimora avviene mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone e, se il giudice lo ritiene opportuno, anche su altri giornali. La pubblicazione è ordinata dal giudice ed è fatta con un sunto essenziale minimo dell’atto giudiziario senza offendere le convenienze.
3Quale giorno della notificazione vale quello in cui è pubblicato il Foglio ufficiale.
Forma della notificazione
Art. 124 1La notificazione degli atti avviene, per regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti postali.[57]
2Eccezionalmente, e quando il giudice lo ritenga opportuno o se una intimazione a mezzo posta non è riuscita, la notificazione è fatta per mezzo di usciere di qualunque Autorità o di agente della polizia cantonale o comunale.[58]
3Se è fatta a mezzo usciere o di agente di polizia non può esser eseguita di notte né di giorno festivo riconosciuto, salvo espressa autorizzazione del giudice e ciò solo in casi urgenti.[59]
4L’usciere, o l’agente di polizia, che eseguisce la notificazione dell’atto, attesta in calce o a tergo dell’atto e in una sua copia da ritornare al giudice, l’avvenuta consegna al destinatario o a chi per esso. La firma di ricevuta del destinatario dispensa dalla formalità della relazione.[60]
5La notificazione di un atto per la quale sono state rispettate le prescrizioni della presente legge è ritenuta per validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o impedito la consegna.[61]
6Riservati i casi in cui procedono congiuntamente, ai litisconsorti il giudice intima gli atti di causa contemporaneamente.[62]
7L’inosservanza delle disposizioni concernenti la notificazione ne produce la nullità.[63]
Termine per la notificazione
Art. 125 Il giudice avanti al quale è pendente la lite fa notificare ogni atto di parte entro 3 giorni dalla ricezione.
Trasmissione d’ufficio
Art. 126 1Quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa, d’ufficio, lo trasmette subito all’autorità giudiziaria competente e ne dà comunicazione alla parte che lo ha inoltrato.
2I termini si ritengono rispettati se lo furono con l’insinuazione all’autorità incompetente.
Sezione III
Delle udienze e dell’ordine nel processo
Direzione dell’udienza
Art. 127 1Le udienze sono dirette dal giudice singolo o dal presidente della Camera.[64]
2Il giudice, che dirige l’udienza, accorda la parola e prende le opportune misure affinché la trattazione della causa avvenga in modo ordinato.
3Le udienze sono pubbliche, pena la loro nullità.
4Il giudice, d’ufficio o a richiesta di parte, può tuttavia ordinare che l’udienza sia tenuta a porte chiuse se ragioni di ordine pubblico, di buon costume o di convenienza, rendono opportuno il provvedimento.
Disciplina del processo
Art. 128[65] Il giudice mantiene la disciplina del processo. Chiunque contravviene all’ordine delle udienze o turba l’andamento della causa viene ammonito dal giudice e, se del caso, fatto allontanare dall’aula; in casi gravi può esser condannato seduta stante ad una multa sino a fr. 100.- o all’arresto sino a 3 giorni. Questi provvedimenti sono inappellabili.
Capitolo II
Dei termini e delle ferie
Termini
1) termini stabiliti dalla legge
Art. 129 I termini stabiliti dalla legge per il compimento degli atti del processo sono perentori; non possono essere abbreviati né prorogati né sospesi per accordo delle parti.
2) termini stabiliti dal giudice
Art. 130 1Il termine assegnato dal giudice per il compimento di un atto di parte non può essere inferiore a giorni 5, né superiore a giorni 30. Il giudice può prorogarlo.
2La domanda di proroga deve essere presentata, corredata delle necessarie prove, prima della scadenza del termine. Di regola la proroga non può avere una durata superiore al termine originario e sarà concessa solo per motivi rilevanti e con ordinanza motivata.[66]
Computo
Art. 131 1Nel computo dei termini non è compreso il giorno dell’intimazione.
2Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per numero a quello in cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.
3Se l’ultimo giorno è un giorno festivo o un sabato, il termine scade il prossimo giorno feriale.
4Quando la comunicazione di un atto viene fatta per mezzo della posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta ha avuto luogo prima della sua scadenza.
5Il termine è pure osservato quando la memoria, inoltrata da una persona avente domicilio, dimora abituale o stabile organizzazione all’estero, perviene ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il giorno della scadenza.[67]
Sospensione dei termini
Art. 132[68] La decorrenza dei termini previsti dalla legge o stabiliti dal giudice rimane sospesa durante le ferie, ove non sia diversamente disposto.
Ferie
Art. 133 1Le ferie giudiziarie sono stabilite:
a) 7 giorni prima e 7 giorni dopo la Pasqua e il Natale;
b) dal 15 luglio al 15 agosto.[69]
2Durante le ferie è in facoltà del giudice di emanare ordinanze e decreti e di pronunciare sentenze, di moto proprio e, in caso di urgenza, su domanda di parte.
Capitolo III
Dell’omissione di atti processuali e della restituzione in intero
Omissione di atti processuali
Art. 134 1La parte, che omette di compiere un atto processuale entro il termine perde il diritto di compierlo, salvo contraria disposizione del codice.
2La causa continua senza l’atto omesso.
3Per la mancata risposta, nella procedura ordinaria, fa stato l’art. 169.
Mancata comparsa
Art. 135 1Se una parte non compare a un’udienza, questa ha luogo ugualmente con la parte comparsa. Sono tenute in considerazione le precedenti allegazioni della parte non comparsa.
2Se nessuna delle parti compare, il giudice le cita nuovamente a una udienza successiva.
3Se anche a questa udienza esse rimangono assenti, il giudice stralcia la causa dal ruolo caricando le spese alle parti.
4Per la mancata comparsa all’udienza preliminare, nella procedura ordinaria fa stato l’art. 177.
Rinvio
Art. 136 1La parte o il suo patrocinatore può chiedere tempestivamente il rinvio della udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia, per infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa avanti ad altro tribunale.[70]
2Il giudice respinge l’istanza di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo.[71]
3Il provvedimento sul rinvio è emanato con ordinanza (articolo 95).
Restituzione in intero
a) contro il lasso dei termini
Art. 137 La restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l’istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio:
a) perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l’osservanza;
b) perché l’impedimento di compiere in tempo utile l’atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato.
b) per omessa indicazione di fatti o produzione di prove
Art. 138 La restituzione in intero, per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa che appaiono influenti per l’esito del processo, è ammessa se la parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza.
Termini
Art. 139 La restituzione in intero contro il lasso dei termini deve essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento; quella per omessa produzione di mezzi di azione e di difesa entro 30 giorni da che la parte ne è venuta a conoscenza.
Procedura
Art. 140 1La restituzione in intero è proposta e trattata in conformità degli art. 92 e 93 e decisa con decreto giusta l’art. 96.
2Se l’istanza è accolta, l’atto omesso dovrà essere compiuto entro il termine fissato dal giudice.
Effetto sospensivo dell’appello
Art. 141 Quando l’ammissione o il rifiuto della restituzione in intero possono avere un’influenza determinante sul seguito della procedura e sul giudizio, il giudice accorda effetto sospensivo all’appellazione.
Capitolo IV
Della nullità e dell’annullabilità degli atti
Art. 142[72] 1Gli atti di procedura sono nulli:
a) se emanano da un giudice incompetente o se difettano di un altro presupposto processuale;
b) se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere;
c) se la nullità è espressamente comminata dalla legge.
2La nullità di un atto dev’essere rilevata d’ufficio.
3Il giudice rinvia alla parte un atto non redatto in lingua italiana o che manchi dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo, assegnandole un termine per rimediare al difetto. In questo caso la data dell’insinuazione si fa risalire alla consegna del primo atto.
Atti annullabili
Art. 143 1Gli atti di procedura, in urto alle norme del presente codice, sono annullabili se la violazione della forma arreca alla parte avversa un pregiudizio che non si può riparare altrimenti che con l’annullamento.
2L’eccezione di annullabilità di un atto non è ammessa quando la parte che la oppone ha compiuto o ha espressamente o tacitamente lasciato compiere altri atti successivi.
Effetti
Art. 144 1La nullità o l’annullabilità di un atto non comporta quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.
2La nullità o l’annullabilità di una parte dell’atto non invalida le altre parti che non sono con questa in relazione.
3La violazione delle forme stabilite nell’interesse di una parte non può essere opposta dalla parte avversa.
4Il giudice, che pronuncia l’annullamento di un atto, ordina quando sia possibile, la rinnovazione o la rettificazione degli atti o di quella parte degli stessi viziati di nullità.
Decisione
Art. 145 La domanda di nullità è decisa mediante decreto (art. 96).
Nullità della sentenza
Art. 146 La nullità della sentenza contro la quale è dato il rimedio dell’appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione.
TITOLO VII
Delle spese, delle ripetibili e dell’assistenza giudiziaria
Capitolo I
Delle spese e delle ripetibili
Anticipazione delle spese
Art. 147 Ciascuna delle parti deve versare, nel corso del processo, le spese degli atti che compie e che chiede e anticiparle quando l’anticipazione è posta a suo carico dal codice o le è chiesta dal giudice, salvo le disposizioni relative all’assistenza giudiziaria.
Spese e ripetibili
Art. 148 1Il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili.
2Il giudice, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, può ripartire parzialmente o per intero fra le parti, le tasse e le spese giudiziarie e le ripetibili.
3Egli può condannare, in ogni caso, la parte al pagamento delle spese e delle ripetibili da essa inutilmente cagionate.
4Egli può condannare in via solidale i litisconsorti al pagamento delle tasse, delle spese e delle ripetibili; se la sentenza non statuisce sul riparto, esso avviene in quote eguali.
Atti compiuti dal Procuratore pubblico
Art. 149 Le spese degli atti giudiziari compiuti dal procuratore pubblico sono a carico dello Stato, salvo diversa disposizione del giudice.
Ripetibili
Art. 150[73] Sono ripetibili le spese indispensabili causate dal processo e una adeguata indennità per gli onorari di patrocinio. Quest’ultima è fissata entro i limiti della tariffa del Consiglio di Stato, tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore.
Desistenza, transazione e acquiescenza
Art. 151 Se la causa è stata tolta per desistenza, transazione od accettazione della domanda, le tasse, le spese e le ripetibili sono stabilite e ripartite a richiesta di parte, dal giudice adito.
Responsabilità aggravata
Art. 152 1Qualora risulti che la parte soccombente abbia agito con manifesta ingiustizia, il giudice dichiara, anche d’ufficio, che la lite è temeraria e, se ne fu fatta domanda, la condanna a risarcire l’altra parte di ogni spesa e danno che avesse incontrato, o subito, a motivo dell’indebita lite.[74]
2La liquidazione di tali danni e spese può essere rimessa a separato giudizio.
Cauzione
Art. 153 1Il convenuto può chiedere, in ogni stadio della lite, che l’attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili:
a) se l’attore si trova in stato di insolvenza risultante da atti ufficiali;
b) se l’attore è domiciliato all’estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale.
2Il giudice, sentito l’attore, decide con decreto.
3La causa è stralciata dal ruolo, se la cauzione non è prestata nel termine stabilito.
Eccezioni
Art. 154 Non può essere chiesta cauzione all’attore che è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, né nelle cause concernenti lo stato delle persone o per alimenti o per modifica di sentenza di divorzio o per salari e mercedi, né in quelle promosse in seguito ad ingiunzione emessa in un giudizio di giatanza (art. 452).
Capitolo II
Dell’assistenza giudiziaria
Art. 155-157 …[75]
Art. 158 …[76]
Art. 159-162 …[77]
Art. 162a …[78]
TITOLO VIII
Diritto processuale suppletorio
In genere
Art. 163 Nei casi non previsti dalla letterale espressione di questo codice, il giudice decide per analogia e, se ciò non è possibile, secondo i principi generali del diritto, con riguardo alla regola della buona fede.
Diritto federale e dei trattati
Art. 164 Le disposizioni di questo codice non derogano alle disposizioni del diritto federale e dei trattati.
LIBRO II
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
TITOLO I
Della procedura ordinaria
Capitolo I
Dell’introduzione della causa
Sezione I
Della petizione
Forma
Art. 165 1Nella procedura ordinaria appellabile l’azione si propone mediante petizione.
2Questa deve contenere:
a) l’indicazione dell’autorità giudiziaria alla quale l’atto è diretto;
b) l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio;
c) l’indicazione del valore della causa;
d) la precisa, articolata esposizione dei fatti che sono posti a fondamento della petizione;
e) l’indicazione specifica, per ciascun fatto, dei mezzi di prova offerti o invocati;
f) le disposizioni di legge invocate;
g) le domande formulate in termini precisi e distinti, con l’eventuale richiesta dell’esecuzione effettiva;
h) l’elenco degli annessi;
i) la data e la firma della parte o del suo patrocinatore;
Annessi
Art. 166 1Devono essere annessi alla petizione:
a) la procura rilasciata dall’attore al patrocinatore;
b) i documenti;
c) se si tratta di documenti richiamati, l’elenco degli stessi con l’esatta designazione della persona o degli uffici che li detengono;
d) un estratto particolareggiato delle poste di dare e avere dal quale risulti esattamente il saldo formante l’oggetto della domanda se si tratta di conti.
2Gli annessi devono essere elencati con le lettere dell’alfabeto.
Litispendenza
Art. 167[79] 1La consegna della petizione alla cancelleria del giudice o ad un ufficio postale ha per effetto la prevenzione del foro e l’interruzione della prescrizione o perenzione dell’azione.
2Se l’azione è stata respinta per difetto di competenza del giudice adito e se viene riproposta entro un termine di trenta giorni, fa stato per la litispendenza la data dell’introduzione della prima petizione.
3La stessa norma fa stato se, per difetto di competenza del giudice adito, l’attore ritira la petizione, senza che il ritiro costituisca desistenza (art. 77), e se la ripropone entro un termine di trenta giorni.
Sezione II
Della risposta
Termine per rispondere
Art. 168 1La petizione è notificata entro tre giorni al convenuto al quale il giudice fissa un termine da 15 a 30 giorni per la presentazione della risposta.
2Se il convenuto non è domiciliato o dimorante nella Svizzera, il giudice può accordare un più lungo termine secondo le circostanze.
Mancata produzione della risposta
Art. 169 1Se la parte convenuta non introduce l’atto di risposta entro il termine che le fu assegnato, il giudice le assegna, mediante ordinanza, un nuovo termine di dieci giorni, avvertendola che, in caso di omissione, non è più ammessa a contestare i fatti della petizione e che l’istruttoria avverrà solo sulle prove addotte dall’attore.
2Il convenuto ha il diritto di assistervi e può proporre controdomande ai testi e ai periti e fare rilievi in sede di sopralluogo e di ispezione.
Forme
Art. 170 1La risposta deve contenere:
a) l’indicazione dell’autorità giudiziaria alla quale l’atto è diretto;
b) l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio;
c) tutte le eccezioni di ordine e di merito motivate nonché l’indicazione di ogni carenza dei presupposti processuali;
d) la risposta ai fatti indicati nella petizione secondo l’ordine in cui vennero esposti;
e) la precisa articolata esposizione dei fatti della risposta e della riconvenzione, se proposta;
f) l’indicazione specifica, per ciascun fatto, dei mezzi di prova offerti e invocati;
g) le disposizioni di legge invocate;
h) le domande formulate in termini precisi e distinti;
i) l’elenco degli annessi;
l) la data e la firma della parte o del suo patrocinatore.
2I fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi, salvo contrarie risultanze di causa.
Annessi
Art. 171 1La procura del convenuto rilasciata al proprio patrocinatore e gli annessi devono essere uniti alla risposta.
2Gli annessi devono essere numerati con cifre arabiche.
Sezione III
Delle domande riconvenzionali
Proponibilità
Art. 172[80] La domanda riconvenzionale è proponibile se è materialmente connessa con la domanda principale.
Forma della riconvenzione
Art. 173 1La riconvenzione deve essere proposta con la risposta.
2Il giudice assegna all’attore un termine per rispondere alla domanda riconvenzionale.
3Gli articoli 165-171 e 175-176 sono applicabili per analogia.[81]
4L’attore rispondendo alla riconvenzione non può ridiscutere i fatti di petizione, tranne con allegato di replica.
5La riconvenzione rimane pendente anche quando la domanda principale diventa caduca, o è ritirata.
Disgiunzione del giudizio sulla riconvenzione
Art. 174 1Il giudice può ordinare la disgiunzione del giudizio sulla riconvenzione quando questa dia luogo ad una istruzione troppo lunga in confronto a quella richiesta per la domanda principale.
2L’attore, in questo caso, può prima della sentenza definitiva sulla riconvenzione, esigere la somma riconosciutagli, dedotto l’ammontare della pretesa riconvenzionale o prestando cauzione per la somma chiesta dal convenuto.
Sezione IV
Della replica e della duplica
Replica
Art. 175 1L’attore può replicare entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla notificazione della risposta.
2Alla replica sono applicabili gli art. 165, 166 e 168 di questo codice.
Duplica
Art. 176 1Il convenuto può duplicare entro il termine perentorio di trenta giorni, nelle forme previste dagli art. 170 e 171 di questo codice.[82]
2L’art 169 è applicabile per analogia, limitatamente ai fatti della replica.
Capitolo II
Dell’istruzione della causa
Sezione I
Dell’udienza preliminare
Citazione all’udienza preliminare
Art. 177 1Dopo la notificazione dell’ultimo allegato scritto o trascorso il termine per la sua produzione, il giudice cita le parti a comparire per l’udienza preliminare; egli può convocare le parti a comparire personalmente, se domiciliate o dimoranti in Svizzera.
2Se una parte non compare, il giudice fissa una nuova udienza da tenersi entro 15 giorni; in caso di mancata comparsa a tale udienza, è applicabile l’art. 135. Le spese cagionate alla parte intervenuta all’udienza sono messe a carico dell’altra parte.
3Il convenuto che non ha risposto alla petizione (art. 169) non è citato né per l’udienza preliminare né a comparire personalmente, tranne nel caso in cui il giudice, prevedendo che non vi siano prove da assumere, intenda procedere nel corso dell’udienza medesima al dibattimento finale (art. 280 cpv. 1).[83]
Scopo dell’udienza
1) Chiarificazione delle allegazioni
Art. 178 1Il giudice interroga le parti sulle ragioni di fatto e di diritto e sulla rilevanza delle prove.[84]
2Egli richiama la loro attenzione su eventuali lacune od oscurità e chiede spiegazioni sui fatti che rimangono incerti.
2) Tentativo di conciliazione
Art. 179 1Il giudice deve cercare di conciliare le parti se la natura della causa lo consente.
2L’esperimento di conciliazione può essere rinnovato in qualunque stadio del processo.
3) Notificazione delle prove e opposizione alle stesse
Art. 180[85] 1Le parti notificano le prove nei limiti dell’art. 78 cpv. 2 ed indicano i fatti per i quali viene chiesta l’assunzione; il giudice interroga le parti per stabilire se tali fatti siano contestati.[86]
2Dei testimoni devono essere fornite almeno il nome, il cognome e un recapito sicuro.
3Le opposizioni alle prove devono essere formulate e discusse all’udienza preliminare.
4) Decisioni su questioni pregiudiziali e preliminari
Art. 181 1D’ufficio o su richiesta di parte, il giudice può stabilire, con ordinanza, che l’udienza preliminare sia limitata all’esame dei presupposti e delle eccezioni processuali (art. 99) nonché, su proposta di parte, di quelle eccezioni di merito, la cui ammissione renderebbe inutile l’istruttoria della lite.
2In questo caso il processo continua limitatamente alle sole eccezioni proposte, sino a che queste non siano state decise con giudizio definitivo.
3Se non vi sono prove da assumere, le eccezioni vengono discusse seduta stante.
Ordinanza sulle prove
Art. 182 1Chiusa l’udienza preliminare, il giudice stabilisce con ordinanza le prove che ammette e fissa l’ordine e la data d’inizio della loro assunzione.
2Il giudice che rifiuta una prova deve motivare il diniego al più tardi con la sentenza.[87]
3L’ordinanza sulle prove può essere modificata dal giudice, sentite le parti, quando prove nel frattempo assunte rendano irrilevanti altre prove o non più giustificato il loro ordine d’assunzione; in caso di opposizione di una parte, è applicabile il cpv. 2.[88]
4I testimoni vengono assunti, di regola, in una sola udienza.[89]
5Al termine dell’udienza di audizione dei testimoni, il giudice, sentite le parti, esamina la possibilità di rinunciare o meno all’assunzione dei testimoni che non si sono presentati.[90]
6Per l’edizione di documenti è applicabile l’art. 213a.[91]
Sezione II
Disposizioni generali circa l’istruzione probatoria
Onere della prova
Art. 183 Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, o chiede il riconoscimento di un diritto, deve fornirne la prova.
Fatti sottoposti a prova
Art. 184 1L’assunzione delle prove è ammissibile soltanto per accertare fatti rilevanti.
2La prova è limitata ai fatti contestati, eccettuato il caso in cui i fatti devono essere accertati d’ufficio dal giudice e riservati i disposti concernenti la mancata comparsa di una parte e l’omissione di un atto scritto (art. 135, 169, 173 e 176).
3Le nozioni di fatto della comune esperienza, i fatti di pubblica notorietà e quelli che sono al beneficio di una presunzione legale non devono essere provati.
Assunzione delle prove in presenza delle parti
Art. 185[92] 1Le parti hanno diritto di assistere all’assunzione delle prove e di prendere visione dei documenti prodotti.
2Il giudice ha tuttavia facoltà di prendere conoscenza di un mezzo di prova con esclusione della controparte, o di ambedue le parti, per garantire i segreti industriali o commerciali della parte interessata e nelle cause di stato per quanto riguarda l’autorità parentale, le relazioni personali o le misure di protezione del figlio; egli può in questo caso, d’ufficio o a richiesta di parte, farsi assistere da un perito, da un consulente o da un incaricato nell’assunzione della prova e nella sua valutazione.
3Il verbale e la nota d’incarto relativa vengono sigillati, e solo il giudice ne può prendere conoscenza; nella motivazione della sentenza il giudice non riferisce fatti accertati in questo modo; il verbale viene restituito al termine della causa alla persona che è interessata al segreto o viene conservato negli atti di causa.
Prove da esperire fuori dalla giurisdizione
Art. 186 1Se una prova deve essere assunta nel Cantone, ma fuori dalla sua giurisdizione, il giudice può assumerla personalmente o delegare il giudice che sarebbe competente per ragione di territorio.
2Se la prova deve essere assunta fuori dal Cantone si procede per rogatoria.
3Eccezionalmente il giudice può trasferirsi in un Cantone confederato per esperire una prova o per assistervi, in quanto sia compatibile con le leggi di quel Cantone.
4Quando una prova deve essere assunta per rogatoria, il giudice chiamato ad assumerla è avvertito che la legge ticinese permette ma non richiede la presenza delle parti.
Valore e irrevocabilità delle prove acquisite
Art. 187 Un mezzo di prova fa fede non solo per chi lo ha prodotto ma anche contro di lui e non vi si può rinunciare senza il consenso di tutte le parti e del giudice.
Mezzi di prova
Art. 188 La verità di un fatto viene accertata in giudizio mediante:
a) …[93]
b) i documenti
c) i testimoni
d) l’ispezione
e) le perizie
f) …[94]
g) l’interrogatorio formale delle parti.
Assunzione delle prove
Art. 189 1Se le prove non possono essere assunte nell’udienza convocata a tale scopo, il giudice fissa, al termine della stessa, una nuova udienza.
2Se il giudice constata che all’assunzione delle prove si oppone un impedimento o se è dubbio che la prova possa essere esperita, ordina la continuazione del processo senza quella prova, salvo la restituzione in intero (art. 346 lett. d).
Assunzione di prove all’estero
Art. 190 Se la prova deve essere assunta all’estero, dopo esperite le altre prove, il giudice fissa un termine trascorso il quale emanerà la sentenza salvo la restituzione in intero.
Sezione III
Dell’assunzione suppletoria delle prove e della chiusura dell’istruttoria[95]
1) per ordine del giudice
Art. 191[96] 1Terminato l’esame delle prove ammesse in sede di udienza preliminare, il giudice può chiedere alla parte, alla quale incombe l’onere, di addurre altre prove (art. 89), quando un fatto non fosse accertato o fosse accertato in modo insufficiente.
2Egli può, se lo ritiene opportuno ai fini dell’istruzione, fare uso di questa facoltà già prima che l’assunzione di tali prove sia ultimata.
Chiusura dell’istruttoria
Art. 191a[97] Entro 10 giorni dall’assunzione dell’ultima prova, il giudice emana un’ordinanza con la quale dichiara chiusa l’istruttoria e cita le parti al dibattimento finale.
2) su istanza di parte
Art. 192 1Le parti possono chiedere durante l’istruttoria o, al più tardi entro 10 giorni dalla chiusura della stessa, l’assunzione di prove la cui esistenza o concludenza risultassero successivamente.[98]
2Il giudice, sentita l’altra parte, decide con ordinanza come all’articolo 182.
Sezione IV
Dei mezzi di prova in particolare
A. Della confessione
Art. 193-196 …[99]
B. Dei documenti
1) Disposizioni generali
Documenti pubblici
Art. 197 I registri pubblici e i documenti pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano, finche non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto (art. 9 CCS).
Documenti pubblici redatti all’estero
Art. 198 Un documento redatto all’estero sarà ritenuto pubblico se tale qualità risulta da un’attestazione della competente autorità estera, autenticata dalla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, oppure da un’attestazione della rappresentanza medesima.
Presunzione di autenticità
Art. 199 La scrittura privata firmata si ha per riconosciuta se la parte, contro la quale è prodotta, non la contesta espressamente per falsa.
Documenti privati
Art. 200 Le scritture ed annotazioni private fanno fede contro i loro autori quando tendono alla liberazione del debitore.
Originali e copie
Art. 201 1I documenti devono essere prodotti in originale o in copia autentica o fotografica.
2La copia si avrà per conforme all’originale se ciò non è espressamente contestato.
Ispezione degli originali
Art. 202 1In caso di produzione di estratti o di copie di documenti il giudice può ordinare l’ispezione degli originali; il giudice prenderà le opportune misure perché l’ispezione non ecceda i bisogni della causa.
2Il giudice procede analogamente per l’ispezione dei documenti che data la loro natura, non possono essere prodotti in giudizio o la cui produzione potrebbe ledere gli interessi legittimi di terzi.
3È applicabile l’art. 185.
Traduzione
Art. 203 1La parte che produce un documento non redatto in lingua italiana è tenuta, su richiesta del giudice o della controparte, a unirvi la traduzione.
2Il giudice può, d’ufficio o su istanza di parte, ordinare una traduzione ufficiale.
Distruzione di documenti
Art. 204 1Se per il fatto di una delle parti un documento prodotto è sottratto, scompare o diventa illeggibile, la controparte ne può provare il tenore con ogni altro mezzo di prova ed anche con il proprio giuramento.
2Il giuramento viene prestato secondo la formalità, adattata alle circostanze, prevista per il giuramento di edizione.[100]
Acquisizione dei documenti al processo
Art. 205 I documenti prodotti rimangono acquisiti agli atti sino alla fine della causa, a meno che il giudice non disponga altrimenti per motivi di necessità o di utilità.
2) Dell’edizione di documenti
Dell’onere di edizione della controparte.
Casi in cui può essere richiesta l’edizione
Art. 206[101] Ogni parte è in diritto di richiedere dall’altra la produzione dei documenti che sono in suo possesso e che appaiono rilevanti per l’accertamento dei fatti di causa.
Forma della domanda
Art. 207 1La parte che domanda l’edizione di documenti deve indicare:
a) la designazione, almeno approssimativa, del documento o del suo contenuto;
b) le circostanze di fatto che intende provare;
c) la legittimità della domanda di edizione (art. 206).
2La parte che chiede l’edizione, deve fornire queste indicazioni al giudice in sede di udienza preliminare; la controparte discute l’istanza seduta stante.[102]
3Il giudice decide l’istanza contemporaneamente all’ordinanza sulle prove, tranne nel caso di edizione da parte di terzi.[103]
Giuramento di edizione
Art. 208[104] 1La controparte che nega di possedere il documento deve confermare la sua dichiarazione giurando o promettendo “che l’atto non trovasi in suo possesso; che non l’ha fatto scomparire intenzionalmente e che ignora dove si trovi”.
2Il giudice può modificare la formula adattandola alle circostanze.
3Prima del giuramento o della promessa il giudice rende attenta la parte sull’obbligo di dire la verità e sulle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.
Sanzioni
Art. 209 1Il falso giuramento o la falsa promessa sono puniti con l’arresto sino a 3 mesi o con la multa sino a fr. 5’000.-.
2Il giudizio sulla contravvenzione è attribuito all’autorità giudiziaria penale; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.
Inadempienza all’onere di edizione
Art. 210 Se la parte obbligata a produrre il documento comune non lo produce o rifiuta di prestare il giuramento d’edizione, deve essere tenuto per vero il fatto che si trattava di provare o per conforme la copia prodotta.
Obbligo di edizione di terzi
Art. 211 1I terzi possono essere tenuti alla produzione dei documenti che sono in loro possesso e che appaiono rilevanti per l’accertamento dei fatti di causa.[105]
2La domanda di edizione in forma scritta deve essere prodotta al giudice in un numero di copie sufficiente al più tardi all’udienza preliminare; essa va intimata alla controparte e al terzo e deve essere formulata giusta l’art. 207 CPC.[106]
3La controparte discute l’istanza seduta stante. Al terzo viene assegnato un termine non superiore a 20 giorni per formulare le proprie osservazioni.[107]
Esonero dall’obbligo
Art. 212 Il terzo è esonerato dall’obbligo di produzione se l’istanza è respinta o se presta il giuramento di cui all’art. 208.
Conseguenze dell’inadempienza
Art. 213 Il terzo che non adempie all’obbligo di produzione dei documenti è deferito al foro penale per rifiuto di obbedienza alla autorità (art. 292 CPS).
Decisione di edizione[108]
Art. 213a[109] Sulla domanda di edizione dalla controparte il giudice decide mediante ordinanza, mentre su quella da terzi decide con decreto (art. 96), a meno che il terzo si dica disposto all’edizione, e fissa un termine per la produzione, se ammette la domanda.
Ritardo nella produzione
Art. 214 Se la procedura per richiamo di documenti in mano di terzi dà luogo ad eccessivo ritardo, il giudice può ordinare, ad istanza di parte, che si prosegua nel processo, salvo la restituzione in intero.
Richiamo di documenti di pubblica autorità
Art. 215 1Possono essere richiamati da pubbliche autorità i documenti di cui è resa evidente l’utilità per accertare fatti della lite.
2L’autorità richiesta decide sulla domanda di richiamo, tranne nei casi di documenti per i quali è dato il diritto all’edizione giusta gli art. 206 e 211.
3In caso di rifiuto, l’autorità è tuttavia tenuta, su richiesta del giudice, a rispondere per iscritto a domande scritte.
3) Dell’eccezione di falso e della verifica delle scritture
Procedura preliminare
1) sequestro del documento
Art. 216 Se un documento è eccepito di falso, il giudice lo sequestra ed ordina la comparizione delle parti ad un’udienza non pubblica.
2) udienza
Art. 217 1All’udienza il giudice interpella la parte che ha prodotto il documento se persiste a volersene servire.
2Se la parte non compare senza legittimo motivo, rifiuta di rispondere o rinuncia alla produzione, il documento è eliminato dagli atti della lite.
3Se essa insiste nella produzione, il giudice interpella l’altra parte se mantiene l’eccezione di falso. Se quest’ultima non compare, rifiuta di rispondere o desiste dall’eccezione, la scrittura si ritiene riconosciuta.
3) autori e complici
Art. 218 Se l’eccezione è mantenuta, il giudice invita l’eccipiente ad indicare le persone che ritiene autrici o complici del falso e le deferisce all’autorità giudiziaria penale.
4) constatazione dello stato del documento
Art. 219 Con il sequestro il giudice ordina gli opportuni provvedimenti per la constatazione dello stato del documento, con le sue eventuali cancellature, raschiature ed interpolazioni.
Istruzione dell’eccezione
1) attore e convenuto
Art. 220 1L’eccezione si istruisce nella forma delle domande processuali (art. 92), se non ha luogo procedimento penale.
2L’eccipiente ha la qualità di attore se si tratta di documenti pubblici e di convenuto se si tratta di documenti privati.
2) oneri dell’attore
Art. 221 L’attore deve indicare i mezzi di prova e produrre le scritture di confronto che sono in suo possesso; se non lo fa entro un congruo termine, che gli sarà concesso a seconda delle circostanze, si reputa desistente.
3) facoltà del giudice
Art. 222 1Il giudice ha facoltà di farsi consegnare da terzi scritture per il confronto, o di richiamarle o farsene mettere a disposizione da pubblici uffici.
2Quando la scrittura privata appartenga a persona vivente, il giudice può, d’ufficio o a richiesta di parte, ordinare che stenda di sua mano ed in sua presenza uno scritto che serva di confronto.
3La scrittura è ritenuta falsa se la persona richiesta non vi si presta.
4) scritture di confronto
Art. 223 Il giudice ammette come scritture di confronto quelle sulle quali le parti convengono e, in difetto di accordo, i documenti dei quali è certo che sono scritti e firmati dalla persona, la cui scrittura deve essere verificata.
Testimonianze
Art. 224 Il giudice può ammettere la prova anche per mezzo di testimoni che abbiano visto scrivere o sottoscrivere la scrittura controversa, o adducono fatti idonei ad identificare l’autore della scrittura o sottoscrizione.
Perizia
Art. 225 Gli elementi di cui sopra sono, dove occorra, sottoposti ad una perizia che avrà luogo giusta gli art. 247 segg.
Giudizio sulla autenticità
Art. 226 Terminata l’istruttoria sulla verifica della scrittura, il giudice pronuncia, mediante decreto, se la ritiene autentica o falsa.
C. Dei testimoni
Obbligo di testimoniare
Art. 227 Ogni persona chiamata a testimoniare in giudizio è obbligata a rispondere conformemente a verità alle domande che le vengono rivolte.
Esclusione
Art. 228 Non possono essere sentiti come testimoni:
1. il fidanzato, il coniuge ancorché divorziato, il partner registrato, l’ex partner registrato, il partner convivente;[110]
2. gli ascendenti e discendenti legittimi adottivi e naturali di una delle parti, i suoi fratelli e fratellastri, le sue sorelle e sorellastre salvo che nelle questioni di stato, di separazione o di divorzio;
3. i minori d’anni dodici.
4. coloro che hanno operato in veste di consulenti in materia matrimoniale o familiare oppure in veste di mediatori in materia familiare e il curatore del minorenne nella causa di stato dei suoi genitori (art. 146 CCS).[111]
Testimoni sentiti senza delazione di giuramento
Art. 229 Sono sentiti senza delazione di giuramento:
1. i cognati, gli zii, i nipoti, i cugini germani, i suoceri, il genero e la nuora, il patrigno e la matrigna, di una delle parti e le persone indicate al n. 2 dell’articolo precedente nel caso in cui ne è ammessa l’audizione;
2. i minori d’anni sedici e coloro che, per mancanza di maturità di senno o per debolezza di mente, non sono in grado di farsi un concetto adeguato dell’importanza del giuramento o della promessa solenne;
3. coloro che hanno un interesse nella lite;
4. coloro che per effetto di una condanna penale sono privati dei diritti civici.
Facoltà di non deporre
Art. 230[112] Non possono essere obbligati a deporre:
a) le persone designate al n. 1 dell’articolo precedente, tranne nelle questioni di stato;
b) gli ecclesiastici per tutto quanto fu loro confidato nell’esercizio del loro ministero;
c) i notai, i medici, le levatrici e i loro ausiliari per tutto ciò che fu loro confidato nell’esercizio professionale e coloro che non possono rispondere senza violare un segreto industriale, a meno che gli interessati li prosciolgano dall’obbligo di serbare il segreto;
d) gli avvocati, conformemente all’art. 13 della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati;
e) le persone che deponendo esporrebbero a un grave disonore se stessi o quei congiunti indicati all’art. 228;
f) i funzionari della Confederazione Svizzera, dei Cantoni e dei Comuni su fatti di cui hanno avuto notizia nell’esercizio delle loro funzioni, se il diritto amministrativo federale o cantonale lo vieta.
g) i tutori e i curatori su fatti cui hanno avuto notizia nell’esercizio delle loro funzioni.
Provvedimenti relativi all’esame testimoniale
Art. 231 1Il giudice decide mediante ordinanza le questioni circa l’ammissibilità di un testimonio, la deferibilità del giuramento e circa l’ammissibilità di una domanda.
2Il giudice può dispensare il testimonio dalla rivelazione di segreti industriali o commerciali quando l’interesse del testimonio a mantenere il segreto supera l’interesse della parte a farlo rivelare.
Citazione dei testimoni
Art. 232 Le citazioni dei testimoni vengono stese e notificate d’ufficio. Esse devono contenere:
a) la designazione delle parti e della lite;
b) l’ordine di comparire nel luogo, giorno e ora indicati;
c) la comminatoria delle sanzioni in caso di assenza ingiustificata.
Assenza ingiustificata
Art. 233 1Il giudice condanna il testimonio che non compare e che non giustifica la sua assenza ad una multa da fr. 200.– a fr. 500.– e, se del caso (art. 182 cpv. 5), lo cita nuovamente, sotto comminatoria di una multa sino a fr. 1000.– e dell’ordine di accompagnamento.[113]
2Se il testimonio dà seguito alla seconda citazione e giustifica la mancata comparizione alla prima, il giudice può revocare o ridurre la multa.
3Se il testimonio, citato ulteriormente, non compare senza giustificazione, il giudice ne ordina l’accompagnamento e lo punisce con la multa sino a fr. 1000.-.[114]
4Il teste impedito a comparire per malattia, servizio militare o altro motivo grave deve giustificare la sua assenza al giudice in forma scritta non appena ricevuta la citazione o conosciuto l’impedimento.[115]
Esame
Art. 234 1I testimoni vengono interrogati separatamente; tuttavia il giudice, può ordinare il confronto dei testimoni quando le loro deposizioni non concordano sopra circostanze rilevanti.[116]
2Il giudice chiede al testimonio il nome, il cognome, l’età, lo stato civile, la professione, il luogo di attinenza e il domicilio, i suoi rapporti di parentela o di affinità con le parti e il grado degli stessi.
3Il giudice invita il testimonio a dichiarare se ha qualche motivo di inimicizia con le parti, se ha da sperare un utile oppure da temere un danno dall’esito del processo ed in cosa consista.
4Il giudice avverte il testimonio che si trova nelle condizioni previste dall’art. 230 della facoltà di rifiutarsi di deporre.
5Il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, può ordinare che l’esame del testimonio avvenga sul luogo della contestazione.
Giuramento
Art. 235 1Il giudice rende attento il testimonio sul suo obbligo di testimoniare e di dire la verità e sulle conseguenze penali di una falsa testimonianza e gli deferisce il giuramento.[117]
2Il giuramento si presta con la formula seguente:
“Secondo le vostre convinzioni religiose, giurate innanzi a Dio o promettete sul vostro onore di rispondere conformemente alla verità e di nulla tacere”.
3Il testimonio, udita la formula, presta il giuramento pronunciando le parole “lo giuro” o “lo prometto”.[118]
Audizione
Art. 236 1Il giudice interroga il testimonio.
2Le parti ed i loro difensori possono essere presenti all’esame e proporre altre domande; il giudice decide sulla loro ammissibilità seduta stante.
3La parte ha diritto di far annotare a verbale le domande rifiutate dal giudice.
4Le parti ed i loro patrocinatori non possono interrompere le deposizioni di un testimonio; il giudice ammonisce il contravventore. In caso di recidiva lo condanna ad una multa da fr. 10.- a fr. 50.- e può farlo allontanare.
Testimonianza
Art. 237 1Il testimonio si esprime oralmente sui fatti di sua conoscenza, senza far uso di note scritte, salvo che si tratti di conteggi, cifre, date o simili particolari.
2Se le sue risposte sono vaghe, inconcludenti o reticenti il giudice lo ammonisce a rispondere in modo chiaro e completo.
Verbale
Art. 238 1Le deposizioni si verbalizzano in prima persona; se non sono dettate dal testimonio, si devono scrivere, per quanto possibile, con le sue parole mantenendo le espressioni dialettali non facilmente traducibili.
2Il testimone, interrogato dal giudice, dichiara se approva il verbale o se deve essere corretto.[119]
3Il verbale viene firmato su ogni foglio dal testimonio e da chi ha diretto l’udienza.[120]
4La dichiarazione del testimonio di non sapere o di non potere scrivere viene espressamente verbalizzata.
Nullità
Art. 238bis[121] 1L’inosservanza delle disposizioni relative all’assunzione dei testimoni (art. 228, 234 cpv. 3, 4) e alla loro audizione (art. 235, 238, cpv. 2 e 3) rende nulla la testimonianza.
2L’adempimento di queste disposizioni deve risultare dal verbale, sottoscritto dal testimonio e da chi ha diretto l’udienza.
Esame a domicilio
Art. 239 Un testimonio che non potesse comparire per malattia viene interrogato a domicilio. Le parti possono assistere, se il giudice non dispone altrimenti.
Rifiuto di deporre
Art. 240 Il giudice punisce con l’arresto sino a 5 giorni o con multa sino a fr. 500.- il testimonio che, avvertito delle conseguenze, rifiuta, senza legittimo motivo, di rispondere.
Falsa testimonianza
Art. 241 Se esiste fondato motivo che il testimonio non abbia detto la verità, il giudice può deferirlo all’Autorità penale alla quale trasmette copia del verbale.
D. Dell’ispezione
Scopo e condizioni
Art. 242 1Il giudice può ordinare l’ispezione di cose mobili e immobili o di persone siano esse le parti o i terzi, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo e senza costringerli a violare un segreto.
2Il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, può ispezionare registri pubblici per accertare fatti o diritti pertinenti alla lite.
3La cosa da ispezionare può essere prodotta in causa, se è possibile, nello stesso modo di un documento.
Obbligo delle parti
Art. 243 1Le parti e i terzi hanno l’obbligo di consentire le ispezioni ordinate dal giudice sulle cose in loro possesso e sulla loro persona.
2Il fatto che si tratta di provare deve essere tenuto per vero, se la parte rifiuta di prestarsi all’ispezione.
Obbligo dei terzi
Art. 244 1I terzi, che possono essere tenuti a testimoniare, hanno l’obbligo di consentire le ispezioni ordinate dal giudice sulle cose in loro possesso e sulla loro persona.
2In caso di rifiuto senza legittimo motivo, il giudice applica le sanzioni dell’art. 213.
3Il giudice può chiedere l’intervento della polizia per ottenere l’accesso agli immobili.
Modo di procedere
Art. 245 1Il giudice cita, quando occorra, i testimoni ed i periti a partecipare all’ispezione.
2Le parti e i loro patrocinatori possono parteciparvi salvo che la natura dell’esposizione o la salvaguardia di un segreto non si opponga alla loro presenza (art. 185).
Riproduzioni e rilievi
Art. 246 Il giudice può ordinare che siano eseguiti rilievi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi.
Art. 246bis[122] Il giudice può affidare al segretario, sotto la sua vigilanza, la direzione degli atti relativi all’ispezione.
Art. 246ter[123] 1L’ispezione di pubblici registri, in quanto tendente ad accertare l’esistenza o il contenuto di iscrizioni o documenti, può avvenire nella forma di un’autorizzazione rilasciata dal giudice alle parti di procedere esse medesime alla ricerca, facendo trasmettere al giudice dal tenitore del registro fotocopia o estratto di quanto rilevato nel termine assegnato.
2È riservato l’art. 215 cpv. 2 e 3.
E. Delle perizie
Scopo e condizioni
Art. 247 1Il giudice può ordinare perizie su questioni di fatto la cui soluzione richiede conoscenze speciali.
2L’ordinanza indica in modo specifico l’oggetto della perizia.
3Il giudice che ammette od ordina una perizia, ne informa le parti, invitandole a proporre i quesiti entro un termine adeguato.
4Quando la perizia è proposta da una delle parti il giudice, ricevuti i quesiti, li intima alla controparte, fissando un termine per formulare eventuali controquesiti e, se essa lo riterrà opportuno, per sollevare opposizione ai quesiti. Un termine uguale sarà fissato per le eventuali opposizioni ai controquesiti, con l’intimazione di questi alle parti.[124]
5Quando la perizia è ordinata dal giudice, questi, ricevuti i quesiti delle parti entro uno stesso termine, li intima fissando un termine ulteriore per sollevare eventuali opposizioni.[125]
6In caso di opposizione il giudice sente le parti.[126]
7Il giudice decide con ordinanza sull’ammissibilità dei quesiti proposti e può a sua volta formulare quelli che ritiene utili per il proprio convincimento.[127]
Nomina
Art. 248 1La perizia è eseguita da uno o tre periti designati dal giudice.
2I motivi di esclusione e di ricusa dei giudici si applicano anche ai periti.
Doveri
Art. 249[128] 1Chiunque sia ufficialmente autorizzato all’esercizio della scienza, dell’arte o del mestiere, non può rifiutare la sua opera come perito.
2Il perito esegue i suoi accertamenti in base agli atti ed alle risultanze di causa; se necessario, il perito può chiedere al giudice di autorizzare l’acquisizione di ulteriori prove nel rispetto del contraddittorio.
3Il giudice richiama al perito l’obbligo di prestare la sua opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità attenendosi al compito che gli è stato affidato. Egli lo avverte della pena comminata dall’art. 307 CPS.
4Il giudice può infliggere una multa disciplinare fino a fr. 3 000.- al perito che non adempia con diligenza il proprio ufficio.
Termine e sanzione
Art. 250 1Il referto peritale deve essere motivato e presentato per iscritto entro il termine stabilito dal giudice.
2Il perito che non conosce la lingua italiana è dispensato dall’usarla.
3Il giudice può fissare al perito, che non presenta il referto entro il termine stabilito, un nuovo termine con la comminatoria di una multa disciplinare fino a fr. 500.- in caso di inosservanza.
Collegio peritale
Art. 251 Se sono stati nominati tre periti, il rapporto deve essere allestito dopo deliberazione collegiale; in caso di divergenza, ognuno dei periti presenta una relazione separata.
Completazione e nuova perizia
Art. 252 1Copia del referto viene comunicata alle parti.
2Il giudice assegna loro un termine improrogabile non superiore a 15 giorni, per chiederne la completazione o la delucidazione orale o scritta; la completazione o la delucidazione scritta del referto escludono l’audizione del perito.[129]
3L’elenco dei nuovi quesiti deve essere unito all’istanza.
4Il giudice decide con ordinanza sulla richiesta e sull’ammissibilità dei nuovi quesiti.
5Una designazione di nuovi periti potrà avvenire solo nel caso in cui i periti hanno dichiarato di non poter rispondere ad alcuni quesiti o ad eventuali controdomande oppure se le loro risposte appaiono manifestamente insufficienti o discordanti.
Apprezzamento
Art. 253 Il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti. Egli pronuncia secondo la propria convinzione.
F. Del giuramento decisorio
Art.254-265 …[130]
Art. 266 …[131]
Art. 267 …[132]
Art. 268 …[133]
Art. 269 …[134]
G. Dell’interrogatorio formale
Ammissibilità
1) d’ufficio
Art. 270 1Il giudice può d’ufficio sottoporre una parte od entrambe all’interrogatorio formale per l’accertamento di fatti importanti per la lite. Il giudice deve interrogarle entrambe se si tratta di fatti comuni.
2Se all’interrogatorio formale si procede d’ufficio, non ha luogo nessuna formulazione preventiva di domande.[135]
2) ad istanza di parte
Art. 271 1Ogni parte può domandare l’interrogatorio dell’altra parte mediante istanza, indicando le circostanze sulle quali l’interrogatorio deve vertere.
2Il giudice decide con ordinanza sulla concludenza e sull’ammissibilità della prova e può formulare domande proprie.[136]
Ordinanza
Art. 272 1L’ordinanza che ammette l’interrogatorio fissa l’udienza ed ammonisce la persona interroganda sulle conseguenze della mancata comparizione, del rifiuto di rispondere o di una falsa dichiarazione (art. 276).[137]
2I patrocinatori possono assistere all’interrogatorio.
3Le domande vengono rivolte alla parte interrogata dal giudice sulla base del questionario proposto dalla parte istante (art. 271 cpv. 1). Il giudice può estendere o modificare le domande proposte.[138]
Persona soggetta all’interrogatorio
Art. 273 1La parte capace di obbligarsi civilmente deve rispondere personalmente. Se essa è incapace civilmente, ma capace di discernimento e ha constatato essa stessa i fatti, è interrogata personalmente; in caso contrario sarà interrogato, in sua vece, il suo rappresentante legale.
2Il giudice designa quale delle persone deve essere sottoposta all’interrogatorio se la facoltà d’obbligare la persona giuridica spetta a più persone fisiche insieme o separatamente; egli procederà nel medesimo modo se la parte è un litisconsorzio.
3L’obbligato principale sarà interrogato di regola prima di ogni altro obbligato.
4Se la parte è un massa fallimentare il giudice può ordinare l’interrogatorio tanto dell’amministrazione quanto del fallito.
Ammonimento
Art. 274 Il giudice richiama la persona da interrogare, prima dell’interrogatorio all’obbligo di dire la verità e la ammonisce sulle conseguenze penali di una falsa dichiarazione dandole lettura dell’art. 306 CPS.
Limiti dell’interrogatorio
Art. 275 1Le domande, nella loro forma definitiva, vengono intimate alle parti, in forma di ordinanza, solo al momento di procedere all’interrogatorio; l’interrogatorio deve avvenire sulle sole domande proposte ed eventualmente corrette dal giudice, il quale ha la facoltà di chiedere alla persona interrogata precisazioni e chiarimenti che riguardano il tema delle singole domande.[139]
2La persona interrogata non può servirsi di scritti e di note preparate, tranne che si tratti di conteggi, di cifre, di date o di simili particolarità.
Valutazione della prova e presunzioni
Art. 276 1Il giudice valuta l’interrogatorio secondo il proprio convincimento.
2Se la persona citata per essere interrogata non compare all’udienza senza sufficiente giustificazione, o se rifiuta di rispondere, il giudice può ritenere veri i fatti che con le domande dell’ordinanza si volevano provare.
3Le risposte alle domande devono essere precise ed univoche.
4Il giudice ammonisce la persona interrogata che risponde in modo vago od evasivo, a rispondere in modo chiaro e preciso avvertendola che, in caso contrario, egli potrà ammettere per vero il fatto dedotto nella domanda.
Nullità
Art. 277[140] 1L’inosservanza delle disposizioni relative alle persone incapaci (art. 273 cpv. 1) all’ammonimento (art. 274) e all’interrogatorio (art. 275 cpv. 1) rende nullo l’interrogatorio.
2L’adempimento di queste disposizioni deve risultare dal verbale e deve inoltre indicare singolarmente le domande e le risposte e fare risultare che la persona interrogata ha preso atto degli ammonimenti di cui l’art. 274.
3Il verbale dev’essere firmato dalla parte sottoposta all’interrogatorio, dal giudice, o dal segretario, o da chi ne fa le veci.
Fatti non verbalizzati
Art. 278 Se l’interrogatorio concerne segreti commerciali o industriali, il giudice procede giusta l’art. 185.
Azione penale
Art. 279 Se il giudice ritiene che esiste fondato motivo di falsa dichiarazione, può deferire la persona interrogata all’autorità penale alla quale trasmette copia del verbale.
Capitolo III
Del dibattimento finale
Citazione
Art. 280 1Nel corso dell’udienza preliminare, se non vi sono prove da assumere, o in un’udienza appositamente indetta entro un mese dall’assunzione dell’ultima prova, le parti procedono al dibattimento finale.[141]
2La citazione deve essere notificata almeno 10 giorni prima dell’udienza.
3Quando siano state assunte prove, ogni parte ha facoltà di produrre fino a 5 giorni prima del dibattimento un allegato conclusionale. Tali allegati dovranno essere notificati alle parti contemporaneamente.[142]
4Se compare una sola parte, il giudice procede come all’art. 135 cpv. 1, se nessuna delle parti compare, il giudice procede nei propri incombenti come all’art. 134 cpv. 2. Con il consenso del giudice, le parti possono anche concordemente rinunciare ad essere citate per il dibattimento finale, venendo fissato unicamente il termine per le conclusioni scritte, o rinunciare pure ad esse.[143]
Arringhe
Art. 281 1Nel dibattimento finale l’attore espone la causa, il convenuto risponde; l’attore può replicare e il convenuto duplicare.
2Le parti hanno facoltà di restringere la domanda; per il resto non possono modificarla, salvo quanto previsto dagli articoli 74 lett. b e 75 lett. c.
Verbale
Art. 282 Il verbale indica solamente il fatto delle arringhe avvenute senza farne alcun sunto: deve però contenere l’esatta indicazione delle domande formulate dalle parti in quanto non siano conformi a quelle contenute negli allegati scritti.
Capitolo IV
Delle sentenze e dei provvedimenti
Sentenze dei giudici di pace e dei pretori
Art. 283[144] Le sentenze devono essere pronunciate e notificate entro tre mesi dalla data fissata per il dibattimento, anche se le parti non si sono presentate.
Sentenze di una Camera del Tribunale di appello
Art. 284 1Se il giudice è una Camera del Tribunale di appello, terminato il dibattimento, procede nella stessa seduta, o in quella successiva, alla deliberazione. Il rinvio ad una seduta ulteriore avrà luogo per ordine del presidente e sarà comunicato alle parti mediante ordinanza indicante i motivi del rinvio.
2Per le decisioni non precedute da dibattimento, il presidente, o un giudice da lui designato, elaborerà entro un termine stabilito una relazione scritta che il presidente metterà in circolazione fra i giudici fissando la seduta collegiale per la deliberazione.
3Il presidente dirige la deliberazione, vota per ultimo e redige i dispositivi sopra ogni punto di decisione, mettendoli immediatamente a verbale.
4La deliberazione ha luogo a maggioranza di voti.
5La redazione della sentenza dovrà avvenire entro un mese dalla deliberazione.
Sentenze e decreti
Art. 285 1Le sentenze e i decreti sono pronunciati in nome della Repubblica e Cantone del Ticino.
2Essi devono, a pena di nullità, contenere:
a) il luogo, il giorno, il mese e l’anno in cui furono pronunciati;
b) l’indicazione del giudice che li ha pronunciati e se giudice è una Camera del Tribunale di appello, il nome dei giudici che presero parte alla decisione;
c) l’esatta indicazione delle parti e dei loro patrocinatori, nonché del loro domicilio;
d) le domande delle parti;
e) l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto;
f) i dispositivi;
g) la firma del giudice, rispettivamente del presidente della Camera, e del segretario, nonché il bollo d’ufficio.[145]
Ordinanze
Art. 286 1Le ordinanze processuali (art. 95) sono emanate con le formalità del precedente articolo, tranne quelle della lettera e) e senza la firma del segretario.[146]
2Tali provvedimenti sono annunciati verbalmente e registrati a verbale, se presi all’udienza, altrimenti sono comunicati per dispositivo nei modi di notificazione previsti dalla legge.
3L’obbligo di motivare le ordinanze esiste soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, salvo che la domanda processuale non sia contestata.
Decreti
Art. 287 La motivazione dei decreti (art. 96) è esclusa se la domanda non è contestata.
Notificazione
Art. 288 1La cancelleria procede, entro 10 giorni, alla notificazione delle copie alle parti e agli altri eventuali aventi diritto.
2Due copie della sentenza, con la relazione delle notificazioni fatte, rimangono deposte presso la cancelleria.
Restituzione dei documenti
Art. 289 I documenti prodotti dalle parti vengono loro restituiti, trascorsi 10 giorni dal giorno nel quale la sentenza è divenuta esecutiva.
Esecutività
Art. 290 Le sentenze sono esecutive:
a) se inappellabili, dal giorno successivo a quello della notificazione;
b) se appellabili, dal giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine per impugnarle. I decreti cautelari sono immediatamente esecutivi dal momento della loro notificazione.
TITOLO II
Della procedura davanti ai giudici di pace e ai pretori come istanza unica
Domanda
Art. 291 La domanda si propone mediante istanza presentata in tante copie quante sono le parti, più una per il giudice.
Contenuto
Art. 292 L’istanza deve contenere:
a) l’indicazione dell’autorità cui è diretta;
b) l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio;
c) l’oggetto e i motivi della domanda succintamente enunciati;
d) il valore attribuito alla causa;
e) l’indicazione dei mezzi di prova;
f) la data e la firma della parte o del suo patrocinatore.
Notificazione
Art. 293 1Il giudice appone in calce o a tergo dell’istanza il giorno e l’ora dell’udienza e ne ordina la notificazione alle parti.
2Tranne nei casi urgenti, lascia almeno 5 giorni fra quello della notificazione e quello dell’udienza.
Udienza
Art. 294 1Il giudice cerca di conciliare le parti e può convocarle a comparire personalmente, se domiciliate o dimoranti nel Cantone.
2Essi si spiegano oralmente, espongono i fatti e le loro ragioni, propongono le domande, producono i documenti e indicano i mezzi di prova di cui intendono valersi. Tutte le eccezioni devono essere proposte cumulativamente con il merito.[147]
3Il giudice richiama l’attenzione delle parti sull’insufficienza delle loro conclusioni, le invita, ove occorra, a completare e a meglio specificare i fatti e i mezzi di prova necessari all’accertamento della verità.
Mancata comparizione
Art. 295 1Se le parti, o una di esse, non compaiono all’udienza, il giudice procede nella lite giudicando in base all’istanza e alle prove addotte; la citazione deve rendere edotte le parti sulle conseguenze della mancata comparsa.[148]
2…[149]
Istruzione della causa
Art. 296 1Se i fatti sono contestati, il giudice ordina la prova, stabilendo a verbale quelli che devono essere provati, i mezzi di prova ammessi e il giorno e l’ora in cui procederà alla loro assunzione.
2Egli chiederà altre prove ove lo ritenga necessario per il suo migliore convincimento; tale facoltà gli spetta anche nel caso in cui il giudizio viene emanato giusta l’articolo precedente.
3Le prove vengono assunte secondo le norme stabilite per la procedura ordinaria.
Dibattimento
Art. 297 1Assunte le prove, le parti procedono, di regola, seduta stante, al dibattimento.
2Il giudice può rinviare il dibattimento a una successiva udienza, che dovrà aver luogo entro 15 giorni.
Verbale
Art. 298 Tutti gli atti processuali devono figurare a verbale; le allegazioni delle parti vi sono sommariamente riassunte.
Sentenza
Art. 299 La sentenza è pronunciata e notificata giusta gli art. 283 segg.
Impugnazione
Art. 300 La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso in cassazione.
Avvocati
Art. 301[150] Il patrocinio di avvocati iscritti all’Albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza non è ammesso nelle cause di competenza del giudice di pace.
TITOLO III
Delle cause portate direttamente in appello
Ammissibilità
Art. 302 1Le cause di natura patrimoniale appellabili al Tribunale federale di valore superiore ai fr. 100’000.- possono, per accordo delle parti, proporsi direttamente alla Camera civile di appello quale prima istanza. L’accordo delle parti non è necessario se il valore della lite supera i fr. 200’000.-.[151]
2Tale facoltà è esclusa per le cause concernenti i diritti di vicinato, le servitù prediali e gli oneri fondiari, escluse le rendite fondiarie, la posa dei termini, la rettificazione delle mappe, la divisione del vincolo ipotecario e dell’onere fondiario in caso di frazionamento nonché le azioni possessorie e di nuove opere.
Procedura
Art. 303[152] Le competenze conferite dalla legge al giudice ad eccezione di quelle che comportano una decisione su questioni pregiudiziali o preliminari e sul merito, giusta l’art. 181, sono esercitate dal presidente della Camera o da un giudice delegato.
Completazione dell’istruttoria
Art. 304 1Il presidente o il giudice delegato sono competenti ad assumere prove suppletorie giusta gli art. 191-192.
2La Camera può tuttavia completare l’istruttoria giusta gli art. 88-89, provvedendovi direttamente o rinviando la causa al presidente o al giudice delegato; può pure riassumere le prove da loro esperite.
Dibattimento finale e motivazione della sentenza
Art. 305 1Il presidente della camera dirige il dibattimento finale giusta gli art. 280 segg.
2Terminato il dibattimento, il presidente procede giusta l’articolo 284.
3Il giudice delegato o altro giudice designato dal presidente redige i motivi della sentenza; l’approvazione può essere rimandata ad altra seduta sempre che avvenga nel termine di un mese dalla deliberazione. La notificazione avviene giusta l’art. 288.
TITOLO IV
Delle impugnazioni
Capitolo I
Dei mezzi dell’impugnazione
Mezzi di impugnazione
Art. 306 I mezzi per impugnare le sentenze sono:
a) l’appello;
b) il ricorso per cassazione;
c) l’interpretazione;
d) la revisione;
e) la restituzione in intero.
Capitolo II
Dell’appello
Appellabilità
Art. 307 1Le sentenze e i decreti dei pretori sono appellabili se non è altrimenti disposto dalla legge.
2L’appellazione di uno o più dispositivi di una sentenza non deduce in appello i dispositivi non appellati.
3L’appello di un litisconsorte non giova agli altri litisconsorti salvo quanto previsto all’art. 46 per il litisconsorzio necessario.
Termine dell’appello
Art. 308 1L’appello si propone entro il termine di venti giorni dalla notificazione della sentenza, ridotto a dieci giorni nella procedura sommaria e in quella accelerata, nonché nei procedimenti in materia di protrazione dei contratti di locazione e di affitto, di assistenza tra parenti e di diritto di risposta.[153]
2L’atto di appello deve essere inoltrato presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza.
Forma e contenuto dell’appello
Art. 309 1L’appello si propone mediante atto redatto in tanti esemplari quante sono le parti, compresi i litisconsorti, più uno per la Camera civile di appello.
2L’atto di appello deve contenere:
a) l’indicazione dell’autorità cui l’atto è diretto;
b) l’indicazione esatta delle parti e del loro domicilio;
c) l’indicazione della sentenza da cui si appella;
d) la dichiarazione di appellare, con l’indicazione precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza;
e) le domande;
f) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda;
g) l’indicazione delle prove rifiutate dal pretore di cui si chiede l’assunzione;
h) l’enunciazione delle eccezioni posteriori all’ultimo atto di causa;
i) l’enunciazione delle eventuali ricusazioni o domande di esclusioni di giudici o di supplenti con l’indicazione dei motivi;
l) la data e la firma dell’appellante o del suo patrocinatore.
3Se sono state presentate appellazioni non sospensive da decreti processuali (art. 96 cpv. 3), l’appellante deve dichiarare se i gravami sono mantenuti, altrimenti gli stessi si riterranno abbandonati.
4Se è chiesto l’annullamento della sentenza (art. 146) l’appellante deve indicare anche gli atti della procedura di prima istanza che devono essere annullati.
5La dichiarazione di appello è nulla se mancano le formalità di cui alle lett. a, b, c, d, e, f di questo articolo.
Effetto sospensivo dell’appello[154]
Art. 310 1L’appello sospende di regola l’esecuzione del giudizio.
2Il pretore può però, se richiesto, ordinare nel giudizio la provvisoria esecuzione:
a) nei procedimenti esecutivi previsti da questo codice;
b) quando il ritardo nell’esecuzione può cagionare un danno grave o difficilmente riparabile.
3Il pretore subordina di regola la provvisoria esecuzione alla prestazione di un’adeguata garanzia.
4Sono provvisoriamente esecutivi senza cauzione e senza espressa menzione nella sentenza:[155]
a) le misure provvisionali giusta l’art. 137 CCS;[156]
b) le sentenze in materia di Camera di consiglio, riservato l’art. 370 cpv. 3;
c) i provvedimenti cautelari, riservato l’art. 382 cpv.3;
d) le sentenze nella procedura sommaria di esecuzione e fallimento, riservato l’art. 21 cpv. 3 LALEF;[157]
e) le sentenze in materia di procedura accelerata, riservato l’art. 398 cpv. 2;
f) le sentenze in materia di protrazione dei contratti di locazione e di affitto, riservato l’art. 411 cpv. 3;
g) i decreti di sfratto dei conduttori, riservato l’art. 508 cpv. 2.
h) le sentenze in materia di diritto di risposta.[158]
5Per i decreti processuali fa stato l’art. 96 cpv. 3.
Trasmissione degli atti al Tribunale di appello
Art. 311 La cancelleria della pretura registra gli atti che le sono pervenuti, vi appone le date in cui furono ricevuti nonché quelle in cui furono consegnati alla posta, trasmette entro tre giorni dalla ricezione dell’atto di appello l’incarto completo della causa alla cancelleria di appello unendovi una copia della sentenza e ne dà comunicazione alla parte appellata.
Anticipazione delle spese
Art. 312 1Il presidente della Camera invita gli appellanti entro 5 giorni dalla ricezione dell’incarto a depositare nel termine non prorogabile di quindici giorni un adeguato importo per il pagamento delle spese giudiziarie.
2L’appello è dichiarato deserto con decreto del giudice se il deposito non viene presentato entro il termine suddetto.
Notificazione dell’atto di appello
Art. 313[159] Dopo il versamento dell’anticipazione di cui all’art. 312 la Camera notifica un esemplare dell’atto di appello alla parte appellata e a ciascuno dei litisconsorti a meno che non abbiano un patrocinatore comune.
Esame preliminare
Art. 313bis[160] La Camera civile di appello può, prima della notificazione dell’atto di appello, decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso, qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato.
Diritti dell’appellato
Art. 314 La parte appellata può entro il termine di venti giorni dalla notificazione dell’atto di appello, ridotto a dieci giorni nella procedura sommaria e in quella accelerata, presentare le proprie osservazioni ed eccezioni e formulare appello adesivo nelle forme e con il contenuto prescritti per l’allegato di appello.
Diritti dei litisconsorti
Art. 315 Entro il termine di cui all’articolo precedente i litisconsorti dell’appellante o dell’appellato possono appellare adesivamente e proporre l’esclusione o la ricusa dei giudici o dei supplenti.
Cauzione
Art. 316 1Se la parte che appella in via principale o adesiva si trova nelle condizioni previste dall’art. 153, la controparte può, nell’allegato di risposta, chiedere che presti cauzione per la rifusione delle spese giudiziarie e ripetibili.
2La parte alla quale la cauzione è stata chiesta può presentare, entro 5 giorni, alla Camera civile la propria opposizione succintamente motivata.
Esclusione e ricusazione
Art. 317 Se la parte appellata ha proposto l’esclusione o la ricusazione dei giudici o supplenti, la controparte può, nel termine di 5 giorni, presentare alla Camera civile la propria opposizione succintamente motivata.
Decisione sulle eccezioni di ricusazione e
sulle domande di cauzione
Art. 318 1Le eccezioni di ricusazione e le domande per la prestazione di cauzione sono decise preliminarmente sui motivi addotti dalle parti nei rispettivi atti.
2La Camera si completa a norma della legge organica giudiziaria per giudicare le eccezioni di ricusazione. Egualmente procede se, nel giorno fissato per la decisione della causa, uno o più giudici non possono, per malattia o per altro motivo giustificato, prendere parte alla deliberazione.
Giudice relatore e circolazione dell’incarto
Art. 319 Il presidente designa il giudice relatore e ordina la circolazione dell’incarto fra i membri della Camera.
Congiunzione delle impugnazioni separate
Art. 320 Il presidente ordina la congiunzione di due o più cause connesse o di due o più impugnazioni nella stessa causa in grado di appello.
Mutazione e completazione dell’azione
Art. 321 1In sede di appello è esclusa la facoltà:
a) di mutare l’azione, riservato l’art. 75;
b) di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
2È riservato l’art. 82.
Facoltà di indagine del giudice
Art. 322 Se lo ritiene utile per la formazione del proprio convincimento il giudice può:
a) ordinare d’ufficio l’assunzione delle prove giusta l’art. 88 lett. a, b, c;
b) ordinare, su istanza di parte, l’assunzione di quelle prove che vennero offerte, ma che furono rifiutate dal pretore (art. 182 cpv. 2; 192; 213a).[161]
Forma dell’assunzione delle prove
Art. 323 L’assunzione delle prove di cui all’articolo precedente viene eseguita dalla Camera o da una sua delegazione, oppure per rogatoria.
Dibattimento
Art. 324 1La Camera può, d’ufficio, citare le parti per un dibattimento orale se lo ritiene utile per la sua decisione.
2Se entrambe le parti sono appellanti, salvo accordo fra le stesse, il presidente stabilisce l’ordine della discussione.
3Le parti potranno presentare un memoriale riassuntivo della loro arringa.
4Se una parte non si presenta all’udienza, la Camera giudica in base agli atti, sentita l’altra parte.
5Se nessuna parte si presenta, la Camera giudica sugli atti.
Redazione dei motivi
Art. 325 1La redazione dei motivi della sentenza deve essere fatta dal giudice designato dal presidente ed approvata dalla Camera.
2La sentenza deve adempiere alle formalità di cui all’art. 285.
3La sentenza deve essere notificata alle parti entro un mese dalla data nella quale venne pronunciata.
Annullamento della sentenza e rinvio al pretore
Art. 326 La parte può chiedere, unitamente all’appello di merito, l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al pretore per un nuovo giudizio se in suo pregiudizio:
a) siano stati fatti degli atti nulli (art. 142-146);
b) se le sia stata negata ingiustamente una restituzione in intero.
Capitolo III
Del ricorso per cassazione
Motivi
Art. 327 Le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica (art. 291-301) possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
a) se la sentenza emana da un giudice incompetente;
b) se a torto è stata negata la competenza;
c) se è stata pronunciata da un giudice, la cui esclusione o ricusazione dovevano essere ammesse;
d) se è stata pronunciata contro una persona civilmente incapace senza che fosse legalmente rappresentata;
e) se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni o le sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova;
f) se si verifica uno dei motivi di revisione della sentenza previsti da questo codice;
g) se è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale, oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.[162]
Termine
Art. 328 1Il ricorso per cassazione si propone entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria e in quella accelerata.
2Il ricorso deve essere inoltrato al giudice che ha pronunciato la sentenza.
Forma
Art. 329 1Il ricorso si propone mediante atto redatto in tanti esemplari quante sono le parti compresi i litisconsorti, più uno per la camera di cassazione civile.
2Il ricorso deve contenere:
a) l’indicazione dell’autorità cui è diretta;
b) l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio;
c) l’indicazione della sentenza contro la quale è proposto il ricorso;
d) le domande di ricorso;
e) i motivi di fatto e di diritto del ricorso, precisando il motivo di cassazione invocato;
f) la data e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore.
3Il ricorso è nullo se mancano le formalità di cui alle lett. c, d ed e.
Effetti
Art. 330 Il ricorso non sospende l’esecuzione della sentenza salvo diversa disposizione del presidente della Camera di cassazione civile.
Procedura
Art. 331 1Al ricorso sono applicabili per analogia gli art. 308 cpv. 2, 311, 312, 313, 313bis, 316, 317, 318, 319 e 325.[163]
2Il termine per le osservazioni al ricorso è di 20 giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria e in quella accelerata.
3Non è ammesso il ricorso adesivo.
Sentenza della Camera
Art. 332 1La Camera di cassazione civile, se accoglie il ricorso, annulla la sentenza.
2Essa pronuncia nel merito, nei casi previsti dalla lettera g) dell’art. 327, se gli atti sono completi. Se gli atti sono incompleti, e nei casi dell’art. 327 lett. b), c), e), f), rinvia la causa al giudice competente per nuovo giudizio.
Capitolo IV
Dell’interpretazione
Motivi
Art. 333 Se in una sentenza definitiva si riscontrano dispositivi ambigui od oscuri, il giudice, a richiesta di parte, li chiarisce in via di interpretazione.
Domanda e procedura
Art. 334 1La domanda di interpretazione deve essere proposta al giudice che ha pronunciato la sentenza in tante copie quante sono le parti più una per il giudice, entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza.
2La domanda è notificata alle parti che, entro il termine di 20 giorni, possono inoltrare le loro osservazioni.
Effetti
1) termine per le impugnazioni
Art. 335 Proposta la domanda di interpretazione, i termini per appellare, per ricorrere in cassazione e per proporre la restituzione in intero decorrono dalla notificazione della sentenza di interpretazione.
2) sospensività
Art. 336 La domanda di interpretazione di una sentenza della Camera civile o della Camera di cassazione civile non sospende l’esecuzione del giudizio, a meno che lo ordini il presidente della camera adita.
Sentenza
Art. 337 Se il giudice trova giustificata la domanda di interpretazione, toglie l’ambiguità o l’oscurità dai dispositivi del giudizio, senza cambiarne la sostanza.
Inammissibilità di rimedi
Art. 338 Nessun rimedio è ammesso contro il giudizio sulla domanda di interpretazione.
Errori di redazione o di calcolo
Art. 339 1La correzione della sentenza, se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi, può essere chiesta, in caso d’accordo fra le parti, con unica istanza ed è fatta senza altra procedura e notificata con copie corrette e nuove.
2In caso di disaccordo fra le parti, la domanda è proposta nella forma per l’interpretazione delle sentenze.
Capitolo V
Della revisione
Motivi
Art. 340 La domanda di revisione di una sentenza può essere richiesta:
a) se ha pronunciato su domande non formulate o se ha omesso di pronunciare su domande formulate;
b) se ha aggiudicato più di quello che era domandato o meno di quanto era dalle parti riconosciuto;
c) se la sentenza contiene disposizioni contraddittorie;
d) se è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
Competenza
Art. 341 1La domanda di revisione di una sentenza del pretore o del giudice di pace si propone mediante appello, rispettivamente mediante ricorso per cassazione.
2La domanda di revisione di una sentenza della Camera civile o della Camera di cassazione civile si propone alla Camera che ha giudicato.
Domanda e procedura
Art. 342 La domanda di revisione deve essere presentata in tante copie quante sono le parti più una per il giudice entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza. La domanda è notificata alle altre parti, le quali entro il termine di 20 giorni produrranno la loro risposta.
Sospensività
Art. 343 La domanda di revisione non sospende l’esecuzione della sentenza, a meno che lo ordini il presidente della Camera adita.
Sentenza
Art. 344 Il giudice che accoglie la domanda di revisione annulla in tutto o in parte la sentenza impugnata e pronuncia sul merito della lite.
Inammissibilità di rimedi
Art. 345 Nessun rimedio è ammesso contro il giudizio sulla domanda di revisione.
Capitolo VI
Della restituzione in intero contro le sentenze
Motivi
Art. 346 La restituzione in intero contro una sentenza ha luogo:
a) se è stato falsificato un documento decisivo per il giudizio;
b) se è stata resa una testimonianza decisiva falsa, una falsa dichiarazione nell’interrogatorio formale di parte, un falso giuramento decisorio o una falsa perizia;
c) se è stato annullato un giudizio civile, penale o amministrativo decisivo per la sentenza contro la quale è chiesta la restituzione;
d) se dopo la sentenza si sia trovato un documento decisivo, che la parte non ha potuto produrre prima senza sua colpa come pure nel caso dell’art. 189 se trattasi di prova decisiva;
e) se la sentenza sia stata l’effetto di un reato del giudice o del dolo di una parte a danno dell’altra.
f) per i motivi previsti all’art. 423c (art. 148 cpv. 2 CCS).[164]
Condizioni
Art. 347 1La restituzione è ammessa nei casi di cui all’art. 346 lett. a, b, e, qualora il reato sia stato accertato dal giudice penale oppure qualora l’abbandono del procedimento o l’assoluzione dell’imputato siano stati pronunciati per motivi diversi dalla mancanza di prove, oppure qualora il procedimento penale non sia proponibile.
2È escluso il giuramento decisorio per provare i fatti che danno luogo alla restituzione.
Termini
Art. 348 1La domanda di restituzione in intero contro una sentenza deve essere proposta entro 20 giorni dal momento in cui il richiedente è venuto a conoscenza dei motivi che la giustificano. Essa non può tuttavia essere proposta se sono trascorsi 10 anni, e, nel caso degli art. 189 cpv. 2 e 190, se è trascorso un anno dalla notificazione della sentenza.
2È riservato quanto previsto all’art. 423c.[165]
Forma
Art. 349 1La domanda si propone con azione ordinaria dinanzi al giudice che ha giudicato in prima istanza.
2Essa non costituisce un motivo di ricusazione del giudice che ha emanato il giudizio così impugnato.
3Le domande di merito si propongono con la medesima azione.
Effetti
Art. 350 1La domanda di restituzione non sospende l’esecuzione della sentenza.
2Se viene accolta, ne è fatta menzione a margine della precedente sentenza e nel relativo protocollo.
TITOLO V
Fine del processo senza sentenza
Lite diventata senza oggetto
Art. 351 1Il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico.
2La mancanza di interesse è presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale. In tal caso il giudice, d’ufficio, stralcia la causa dal ruolo.[166]
3I termini di cui al cpv. 2 non decorrono quando il processo rimane sospeso giusta l’art. 107 e quando le parti sono in attesa dell’emanazione della sentenza.[167]
Transazione, acquiescenza e desistenza
Art. 352 1La transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure l’acquiescenza e la desistenza di una parte, pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata.
2Il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo.
3Un processo finito per acquiescenza o per desistenza potrà essere riproposto sopra il medesimo oggetto soltanto nei casi previsti per la restituzione in intero (346).
4Le parti o i loro patrocinatori devono notificare al giudice le cause transate, come pure l’acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti pendenti.
Ritiro dell’azione e diritto di riproporla
Art. 353 1Se il convenuto oppone in via di eccezione l’inesigibilità della pretesa, la subordinazione di questa ad una condizione o a un vizio di forma, l’attore può ritirare l’azione da lui proposta riservandosi d’introdurla di nuovo dopo che la pretesa sarà esigibile, la condizione adempita o il vizio di forma tolto.
2L’attore dovrà in tal caso rifondere al convenuto le spese giudiziarie e di patrocinio, equitativamente tassate.
LIBRO III
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
TITOLO I
Dell’esperimento di conciliazione
Esperimento di conciliazione
Art. 354 1Chiunque voglia convenire altri in giudizio può citarlo a comparire davanti al giudice competente a conoscere il merito della controversia per un esperimento di conciliazione.
2La domanda non crea prevenzione di foro.
3La procedura è gratuita.
Domanda
Art. 355 La domanda si propone mediante istanza scritta. Essa deve contenere la designazione del giudice cui è diretta, l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio, la succinta esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto della domanda.
Citazione
Art. 356 1Il giudice fissa il giorno e l’ora dell’udienza in calce o a tergo dell’istanza e ne ordina la notificazione alle parti.
2L’udienza dovrà essere indetta non prima di 5 e non oltre 20 giorni dalla notificazione dell’atto.[168]
Procedura
Art. 357 Il giudice cerca di conciliare le parti. Egli può prendere conoscenza dei documenti di cui intendono valersi ed effettuare un’ispezione.
Transazione e acquiescenza
Art. 358[169] Se è conclusa una transazione o se il convenuto accetta la domanda è redatto un verbale che, firmato dalle parti e da chi ha diretto l’udienza, ha forza di sentenza esecutiva.
Mancata comparsa delle parti
Art. 359 L’esperimento di conciliazione cade se una parte non compare.
TITOLO II
Della procedura sommaria
Capitolo I
Della procedura di camera di consiglio
I. Procedura non contenziosa
Art. 360 1Nei casi non soggetti a contraddittorio (art. 2 LAC), l’istanza è inoltrata al pretore per iscritto, succintamente motivata e corredata dei documenti.
2Il pretore ha facoltà di assumere informazioni d’ufficio e provocare spiegazioni da altri interessati; egli pronuncia entro breve tempo.
3Le decisioni possono essere impugnate in conformità con l’art 370.[170]
II. Procedura contenziosa
Art. 361 Nei casi dell’art. 4 LAC ed in quelli nei quali la legge prevede la procedura di camera di consiglio senza stabilire norme per la stessa, essa è regolata dalle norme seguenti.
Istanza
Art. 362 L’istanza è inoltrata al giudice, succintamente motivata e corredata dei documenti, in tante copie quante sono le parti più una per il giudice.
Udienza
Art. 363 1Il pretore notifica l’istanza alle parti e le cita entro breve termine ad una discussione.
2All’udienza le parti espongono oralmente le loro domande ed eccezioni d’ordine e di merito; la parte istante può replicare e la parte convenuta può duplicare.
Comparizione personale delle parti
Art. 364 Il giudice ha la facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti residenti nel Cantone per sentire le loro ragioni o chiedere chiarimenti.
Prova documentaria
Art. 365 1I documenti che suffragano le rispettive ragioni devono essere prodotti dall’attore con l’istanza scritta e dal convenuto al principio dell’udienza.
2Con la replica e la duplica, le parti possono ancora produrre documenti. Un’ulteriore produzione di documenti sarà consentita dal giudice, solo se la loro concludenza dovesse risultare da successivi atti della lite.
Altri mezzi di prova
Art. 366 Altri mezzi di prova sono ammessi solo se possono essere assunti entro breve termine senza procrastinare la decisione della lite.
Assunzione suppletoria di prove
Art. 367 Non è ammessa l’assunzione suppletoria di prove.
Dibattimento finale e sentenza
Art. 368 1Se è stata eseguita un’istruttoria, a chiusura della stessa, le parti procedono nella discussione finale. Il rinvio ad un’ulteriore udienza non deve protrarsi oltre 10 giorni dall’ultimo atto di istruttoria.
2La sentenza risolve contemporaneamente le eccezioni di ordine e il merito.
Termini
Art. 369 1I termini assegnati dal giudice non possono essere superiori ai 10 giorni.
2La decisione dovrà essere emanata e intimata alle parti entro 10 giorni dall’atto che chiude l’istruttoria.
3La trattazione delle vertenze di camera di consiglio non è sospesa dalle ferie.
Impugnazione
Art. 370 1Le decisioni possono essere impugnate avanti la camera civile di appello.
2Il termine per l’appellazione e per la risposta dell’appellato è di 10 giorni.
3L’appello non ha effetto sospensivo, salvo che il presidente della camera non disponga altrimenti.
Provvedimenti cautelari
Art. 371 Il giudice può decretare provvedimenti cautelari in qualsiasi momento della procedura e anche prima della discussione.
Rinvio ad altra procedura
Art. 372[171] 1Se per la complessità della causa, o per la difficoltà dell’assunzione delle prove, il giudice lo trova necessario, egli può eccezionalmente rinviare, mediante ordinanza, le parti alla procedura accelerata decretando le eventuali misure cautelari.
2Il giudizio emanato in tale procedimento è appellabile come all’articolo 370.
Capitolo II
Delle azioni possessorie
Competenza
Art. 373 Le azioni possessorie (art. 926-929 CCS) sono di competenza del pretore se l’oggetto è un diritto reale immobiliare; se l’oggetto è una cosa mobile, la competenza è determinata dal valore della domanda (art. 9).
Procedura
Art. 374 Le azioni possessorie sono proposte con la procedura di camera di consiglio (art. 361 segg.).
Risarcimento dei danni
Art. 375 Il giudice può, con ordinanza, rinviare a giudizio separato, nelle forme della procedura ordinaria, la liquidazione del danno, se l’istruttoria sulla domanda di risarcimento potrebbe ritardare il giudizio su una domanda possessoria.
Istanza per inibire l’uso illecito di un fondo a
scopo di posteggio di veicoli
Art. 375bis[172] 1L’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile.
2Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.-; la decisione del giudice è pure pubblicata all’albo comunale.
3Alla procedura è applicabile l’art. 360.
Competenza, querela e procedura contravvenzionale
Art. 375ter[173] 1La competenza di infliggere la multa a coloro che contravvengono al divieto intenzionalmente o per negligenza spetta al Dipartimento delle istituzioni.[174]
2In caso di violazione del divieto affisso in loco, l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità designata nel cpv. 1.
3Contro la decisione del Dipartimento delle istituzioni il denunciato e, in caso di assoluzione, il querelante possono ricorrere alla Pretura penale.[175]
4È applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.[176]
5Le spese della procedura sono di regola a carico del denunciato o, in caso di assoluzione, del denunciante.
Capitolo III
Dei procedimenti cautelari
Oggetto
Art. 376 1Il giudice ordina, anche prima dell’introduzione dell’azione, su istanza di parte, provvedimenti cautelari idonei, quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole.
2Provvedimenti cautelari possono essere ordinati in particolare;
a) nelle azioni possessorie;
b) per impedire un danno che minaccia di prodursi;
c) per la conservazione in genere dell’oggetto della lite e dello stato di fatto esistente;
d) per prestazioni di alimenti e per misure provvisionali come all’art. 137 CCS; in tali misure è compreso il blocco del registro fondiario.[177] .
Giudice competente
Art. 377[178] 1I provvedimenti cautelari sono ordinati dal giudice competente.
2In sede di appello essi sono di competenza del presidente della camera o del giudice delegato.
3…
Domanda
Art. 378 1La domanda di provvedimenti cautelari presentata all’udienza è decisa seduta stante, udita la parte avversa, se è presente.
2Negli altri casi si propone mediante istanza scritta, succintamente motivata e corredata dei documenti.
Contraddittorio
Art. 379 1Il giudice cita di regola le parti per il contraddittorio, e può ordinare nel frattempo misure cautelari.
2Nel caso che il giudice respinge od ammette la domanda senza contraddittorio, le parti hanno diritto di chiedere entro 10 giorni con istanza scritta, che, previo contraddittorio, la domanda sia accolta, rispettivamente che le misure ordinate siano revocate o modificate.
3Le parti sono citate ad un’udienza che dovrà aver luogo entro 10 giorni.
4L’opponente conserva la qualità di convenuto.
5L’assunzione delle prove è regolata dagli art. 365-367.
Prestazione di garanzia
Art. 380 1Il giudice può, d’ufficio o su istanza di parte, subordinare l’ordine o la conferma di provvedimenti cautelari ad adeguate garanzie, da prestare entro un termine perentorio.
2Se la garanzia non viene prestata entro il termine assegnato, i provvedimenti cautelari decadono.
Termine per proporre l’azione
Art. 381 Se il giudice ha ordinato il provvedimento cautelare prima dell’introduzione della causa, assegna alla parte istante un termine per proporla al foro competente, con la comminatoria che, in caso di inosservanza, il provvedimento decade.
Impugnazione
Art. 382 1Possono essere impugnati soltanto i provvedimenti cautelari emanati previo contraddittorio.
2Non possono essere impugnati provvedimenti cautelari in liti promosse davanti al giudice di pace o al pretore come istanza unica (art. 291-301).
3L’appello non è sospensivo, salvo diversa ordinanza del presidente della Camera adita (art. 310 cpv. 4 lett. c).[179]
Responsabilità
Art. 383 1L’istante è responsabile dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati.
2Nel caso in cui è fornita una garanzia, il giudice assegna alla parte interessata un termine perentorio di 30 giorni per iniziare l’azione di risarcimento.
3Se l’azione non è proposta entro il suddetto termine, la garanzia è restituita.
Modificazione e revoca
Art. 384 In caso di cessazione del pericolo o di cambiamento delle condizioni che lo hanno determinato, il provvedimento cautelare può in ogni tempo essere modificato o revocato dal giudice che lo ha ordinato.
Ferie
Art. 384bis[180] Le ferie giudiziarie non sospendono il procedimento cautelare.
Capitolo IV
Dei provvedimenti in tema di esecuzione e fallimento
Art. 385-386 …[181]
Art. 387-388 …[182]
TITOLO III
Procedura accelerata
Capitolo I
Principi generali
Applicabilità
Art. 389 Nei casi nei quali la legge prescrive la procedura accelerata senza stabilire norme per la stessa, si applicano le disposizioni del presente capitolo.
Petizione e risposta
Art. 390 1L’azione si propone mediante petizione succintamente motivata corredata dai relativi documenti, e con l’indicazione specifica degli altri mezzi di prova di cui l’istante intende valersi, compresa la domanda di edizione di documenti in mano di terzi o della controparte.
2Entro 10 giorni dall’intimazione della petizione il convenuto deve produrre il suo allegato di risposta con gli stessi requisiti, e con tutte le sue eccezioni d’ordine e di merito.
3I mezzi di prova invocati devono specificatamente riferirsi ai singoli fatti che si vogliono provare.
Riconvenzione
Art. 391 1La riconvenzione è ammessa soltanto per pretese compensabili con quelle della petizione.
2La domanda riconvenzionale è proposta con la risposta.
3Il convenuto prende posizione su di essa in sede di replica orale.
Omissione della risposta
Art. 392[183] Con l’intimazione della petizione al convenuto, il giudice cita già le parti all’udienza preliminare, da tenersi entro i seguenti 30 giorni, avvertendo che, nel caso di mancata presentazione della risposta, non possono più essere contestati i fatti della petizione e che l’istruttoria avviene solo sulle prove addotte dall’attore.
Art. 393 …[184]
Udienza preliminare
Art. 394[185] 1All’udienza le parti possono replicare e duplicare e discutono preliminarmente e cumulativamente le domande di prove indicate negli atti di causa.
2Al termine dell’udienza preliminare, il giudice emana a verbale l’ordinanza sulle prove e fissa il giorno nel quale esse verranno assunte.
Discussione finale
Art. 395 1Se non c’è assunzione di prove le parti procedono oralmente al dibattimento e presentano i punti di questione riassuntivi delle loro domande tanto di ordine che di merito.
2Se c’è stata assunzione di prove, il dibattimento avrà luogo entro 15 giorni dalla chiusura dell’istruzione probatoria.
Eccezioni d’ordine
Art. 396 È in facoltà del giudice, ove lo creda utile per la sollecita decisione della causa, di ordinare che le eccezioni di ordine vengano discusse preliminarmente a quelle del merito.
Sentenza
Art. 397 La sentenza deve essere intimata entro 10 giorni dal dibattimento.
Impugnazione
Art. 398 1Il termine per l’appellazione e quello per la risposta è di 10 giorni.
2L’impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che il presidente della Camera adita non disponga diversamente (art. 310 cpv. 4 lett. e).[186]
Termini
Art. 398bis[187] Le ferie non interrompono il decorso dei termini.
Diritto suppletorio
Art. 399 Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Capitolo si applicheranno per analogia le disposizioni sulla procedura ordinaria.
Cause inappellabili
Art. 400 Le cause a procedura accelerata che cadono nella competenza del giudice di pace o di quella inappellabile del pretore sono trattate secondo gli art. 291-301 con il rimedio della cassazione nel termine di 10 giorni.
Capitolo II
Della procedura in materia di garanzia nel commercio del bestiame
Autorità competente
Art. 401 1Il giudice di pace e il pretore, giusta le rispettive competenze, sono le autorità incaricate di dirigere la procedura preliminare stabilita dagli art. 5 a 14 dell’Ordinanza federale del 14 novembre 1911 in materia di garanzia nel commercio del bestiame.
2La competenza è determinata in base al prezzo di vendita.
Procedura
Art. 402 La procedura principale prevista dall’art. 15 della citata ordinanza è quella degli art. 389 e 400 di questo codice.
Termine per l’azione principale
Art. 403 La procedura principale deve essere promossa, sotto pena di perenzione dell’azione, entro 15 giorni dall’intimazione del rapporto peritale, previsto dall’art. 13 dell’Ordinanza federale.
TITOLO IV
Della procedura per le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto[188]
Ricorso al giudice[189]
Art. 404[190] 1Il ricorso al giudice della parte soccombente nella decisione dell’autorità di conciliazione e quello della parte che persiste nella sua pretesa non conciliata (art. 274f CO) si propongono, con istanza scritta, al pretore competente.[191]
2L’istanza deve essere presentata in tante copie quante sono le parti, più una per il giudice, e deve contenere:
a) l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio;
b) l’oggetto e i motivi della domanda succintamente enunciati;
c) l’indicazione dei mezzi di prova, allegando la decisione dell’autorità di conciliazione rispettivamente il verbale che attesta la mancata intesa;
d) la data e la firma della parte o del suo patrocinatore.
Intimazione
Art. 405[192] Il giudice appone in calce o a tergo dell’istanza il giorno e l’ora dell’udienza di discussione e ne ordina l’intimazione alle parti. Nel contempo richiede all’autorità di conciliazione la trasmissione dell’intero incarto.
Udienza di discussione[193]
Art. 406[194] 1La risposta, la replica e la duplica avvengono oralmente. Tutte le eccezioni devono essere proposte cumulativamente con il merito. È esclusa ogni riconvenzionale.
2Le parti possono essere tenute a comparire personalmente se sono domiciliate o dimoranti nel Cantone.
Ordinanza sulle prove e loro assunzione[195]
Art. 407[196] Il giudice stabilisce d’ufficio i fatti indicando a verbale quelli che devono essere provati, i mezzi di prova per accertarli e il giorno e l’ora della loro assunzione.
Mancata comparizione e omissioni di atti processuali
Art. 408[197] 1Se una parte non compare all’udienza il giudice procede nella lite giudicando in base ai fatti e alle prove addotte.
2Se una parte omette un altro atto processuale, la causa continua senza l’atto omesso.
Mezzi di prova
Art. 409[198] 1I documenti che suffragano le rispettive ragioni devono essere prodotti dall’attore con l’istanza scritta e dal convenuto al principio dell’udienza di discussione.
2Con la replica e la duplica le parti possono ancora produrre documenti. Un’ulteriore produzione di documenti sarà consentita dal giudice solo se la loro concludenza dovesse risultare da successivi atti della lite.
3Altri mezzi di prova sono ammessi solo se possono essere assunti senza procrastinare la decisione della lite.
4Nei casi che riguardano la protezione da pigioni abusive e in qualsiasi altra fattispecie che ciò renda necessario il pretore può farsi assistere da un perito.
Dibattimento e sentenza
Art. 410[199] 1Assunte le prove le parti procedono seduta stante, o al più tardi entro 10 giorni dall’ultima prova, al dibattimento finale.
2La sentenza deve essere intimata entro 10 giorni dall’udienza di dibattimento.
Impugnazioni
Art. 411[200] 1Nei confronti della sentenza del pretore è proponibile, a dipendenza del valore della lite, il rimedio dell’appello o del ricorso per cassazione.
2Il termine per la presentazione dei mezzi di impugnazione e quello per la risposta sono di 10 giorni.
3L’appello non ha effetto sospensivo salvo che il presidente della Camera adita non disponga diversamente.
Termini
Art. 412[201] 1Il termine per il compimento di ogni atto processuale è di 10 giorni.
2Le ferie non interrompono il decorso dei termini.
Provvedimenti cautelari
Art. 413[202] 1Il giudice, su istanza di parte, può decretare provvedimenti cautelari in qualsiasi momento della lite, al più presto a far tempo dall’introduzione dell’istanza all’Ufficio di conciliazione.
2I provvedimenti cautelari non sono impugnabili.
Spese e ripetibili
Art. 414[203] 1Il giudice decide secondo il suo prudente criterio sulla tassa di giustizia e sulle ripetibili.
2Il giudice esenta la parte soccombente senza temerarietà dalle spese inerenti le prove che hanno effetti finanziariamente gravosi. Se particolari circostanze lo giustificano può esentare le parti da qualsiasi spesa.
3Nelle controversie in materia di determinazione della pigione e di contestazione della disdetta la tassa di giustizia e le ripetibili vengono calcolate su un valore computabile massimo pari a dodici mesi di locazione o di affitto.
4Nelle controversie in materia di protrazione della locazione o dell’affitto, la tassa di giustizia e le ripetibili vengono calcolate sul valore complessivo dei canoni relativi alla durata della protrazione richiesta.
5Il giudice deve infliggere una multa di fr. 500.– alla parte temeraria e metterle a carico le tasse e le spese o parte di esse. Per le ripetibili sono applicabili gli art. 148 e segg. CPC.
Diritto suppletorio
Art. 415[204] Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente titolo si applicano per analogia le disposizioni della procedura prevista davanti ai pretori come istanza unica (art. 292 e segg.).
TITOLO V
Della procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro
Competenza
Art. 416 1Le azioni concernenti le controversie derivanti dal contratto di lavoro sono proposte, quando il valore non sia superiore ai fr. 2000.–, al giudice di pace e, quando il valore non ecceda i fr. 30’000.–, al pretore, secondo le disposizioni seguenti.[205]
2Il valore della lite è determinato dall’ammontare della domanda indipendentemente da eventuali domande riconvenzionali.
3Le azioni concernenti le controversie derivanti dal contratto di lavoro e relative alle pretese di cui all’art. 5 della Legge federale sulla parità dei sessi devono essere proposte, dopo l’esperimento di conciliazione, dalla parte che persiste nella sua pretesa non conciliata, mediante domanda scritta al Pretore. in questo caso le disposizioni seguenti si applicano, fatte salve le eccezioni previste dalla legge (art. 417 cpv. 2), indipendentemente dal valore della lite.[206]
Procedura
Art. 417[207] 1La procedura è la seguente:
a) la citazione sarà spiccata dal giudice su istanza, anche solo verbale, della parte attrice; il giudice cita le parti che si spiegano oralmente, espongono i fatti e le loro ragioni, propongono le domande, producono i documenti e indicano i mezzi di prova di cui intendono valersi. Tutte le eccezioni devono essere proposte cumulativamente con il merito;
b) è ammesso il patrocinio di avvocati e di impiegati di associazioni professionali, riservato l’art. 301;
c) il giudice procede d’ufficio a tutte le indagini necessarie per stabilire i fatti decisivi di causa; egli non è vincolato dalla domanda di prova delle parti;
d) il giudice deve ordinare la disgiunzione del giudizio su una eventuale riconvenzione quando questa dia luogo ad una istruzione troppo lunga in confronto a quella richiesta dalla domanda principale.
L’attore in questo caso può, prima della sentenza definitiva sulla riconvenzione, esigere la somma riconosciuta nei limiti dell’art. 323 b), cpv. 2 del Codice delle obbligazioni;
e) alle parti non possono essere imposte né tasse né spese giudiziarie; tuttavia il giudice può infliggere una multa sino a fr. 100.- alla parte temeraria e metterle a carico le tasse e le spese o parte di esse. Per le ripetibili sono applicabili gli art. 148 e seguenti CPC.
2Nelle controversie di cui all’art. 416 cpv. 3:
a) la domanda deve essere presentata per iscritto, essere corredata di tutta la documentazione e indicare specificatamente gli altri mezzi di prova di cui l’istante intende valersi;
b) entro 10 giorni dall’intimazione della domanda la parte convenuta deve produrre la sua risposta con gli stessi requisiti dell’atto introduttivo;
c) alle parti è data la facoltà di replicare e di duplicare oralmente.[208]
Diritto suppletorio[209]
Art. 418[210] Per quanto non stabilito diversamente nel presente titolo, sono applicabili l’art. 295 cpv. 1 in caso di mancata comparsa e gli artt. 389 e segg. che regolano la procedura accelerata (Titolo III, capitolo 1).
TITOLO Va[211]
Della procedura per azioni derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori
Art. 418a[212] Le azioni concernenti le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori devono essere proposte, quando il valore non sia superiore ai fr. 20’000.–, davanti a un Ufficio di conciliazione. Il Consiglio di Stato istituisce con decreto esecutivo uno o più Uffici di conciliazione e ne stabilisce la procedura.
Art. 418b[213] Se la procedura di conciliazione non ha esito, l’azione può essere proposta, quando il valore non superi i fr. 2’000.–, al giudice di pace e al pretore quando lo ecceda.
Art. 418c[214] Per la procedura giudiziaria tornano applicabili gli art. 291 segg. CPC se la causa non raggiunge il valore di fr. 8000.– e gli art. 389 segg. CPC per importi da fr. 8000.– sino a fr. 20’000.–.
Art. 418d[215] L’istanza per il tentativo di conciliazione crea la prevenzione di foro.
TITOLO Vb[216]
Della procedura per le controversie concernenti la concorrenza sleale
Art. 418e[217] 1Le azioni concernenti le controversie in materia di concorrenza sleale devono essere proposte al pretore, indipendentemente dal valore litigioso.
2Sono applicabili gli art. 291 segg. CPC se la causa non raggiunge il valore di fr. 8000.– e gli art. 389 segg. CPC per importi da fr. 8000.– sino a fr. 20’000.– e se il valore della lite non è determinabile.[218]
3Nei confronti della sentenza è proponibile, a dipendenza del valore della lite, il rimedio dell’appello o del ricorso per cassazione. Se il valore non è determinabile l’impugnazione avverrà nella forma dell’appello.
4Sono riservate le azioni proposte direttamente in appello, connesse con una controversia fondata su una legge federale che prevede un’istanza cantonale unica e quelle per le quali una legge federale prevede un altro foro (art. 12 LCSI).
TITOLO VI
Diritto delle persone e di famiglia[219]
Capitolo I
Norme generali[220]
Procedura applicabile[221]
Art. 419[222] 1Le azioni previste dall’art. 4 LAC cifre da 1bis a 10 e dall’art. 4a LAC, sono proposte secondo la procedura sommaria prevista dagli art. 361 segg., riservate le norme seguenti;
a) il giudice ordina la comparizione personale di coniugi e dei partner registrati e cerca di conciliarli; è sua facoltà di sentirli anche separatamente;
b) è ammesso il patrocinio di avvocati;
c) è data facoltà al giudice di assumere prove d’ufficio.
2Le azioni di nullità del matrimonio, di annullamento dell’unione domestica registrata, di divorzio, di scioglimento dell’unione domestica registrata e di separazione, sono proposte e trattate secondo le norme del presente titolo; se queste ultime non vi derogano, rimangono applicabili le norme sulla procedura ordinaria.
3Le azioni di modifica della sentenza di divorzio, di separazione o di scioglimento dell’unione domestica registrata e quelle di accertamento e di contestazione della filiazione sono proposte e trattate secondo la procedura ordinaria.
Accertamento dei fatti[223]
Art. 419a[224] 1Il giudice valuta le prove secondo libero convincimento.
2Può assumere come prove l’interrogatorio informale delle parti e di terzi, informazioni e rapporti scritti di terzi e di servizi specialistici.
3Le persone che non possono essere sentite come testimoni non possono essere chiamate a fornire informazioni.
4Nelle azioni di scioglimento dell’unione domestica registrata le parti devono produrre il certificato di registrazione della loro unione.[225]
Assunzione di prove d’ufficio
Art. 419b[226] 1Il giudice può, in ogni stadio della causa, assumere prove d’ufficio, in particolare per quel che concerne i figli minorenni; può ordinare la comparizione delle parti per interrogarle sui fatti della causa e assumere quelle ulteriori prove o informazioni che valgono a formare o a completare la sua convinzione, valendosi anche dell’opera dei magistrati dell’ordine penale e delle autorità amministrative.
2Il giudice può avvalersi dell’aiuto di operatori sociali, sanitari o pedagogici, ai quali può chiedere informazioni sulla situazione dei minorenni interessati.
3Nelle procedure di accertamento e di contestazione della filiazione, le persone la cui paternità è messa in causa nonché i parenti e i consanguinei devono cooperare agli esami necessari al chiarimento della discendenza se non sono pericolosi per la salute.
4Il risultato delle indagini deve essere comunicato alle parti, alle quali deve essere concesso il diritto di discuterle, con l’eccezione dell’art. 185 cpv. 2 e 3.
Misure provvisionali
Art. 419c[227] 1Le misure provvisionali ai sensi dell’art. 137 CCS nonché quelle ai sensi degli art. 281, 282, 283 e 284 CCS sono trattate secondo la procedura prevista dagli art. 376 segg.
2Il giudice può ordinare la disgiunzione del giudizio sulle singole domande cautelari.
3Il termine per l’appellazione e quello per le osservazioni è di dieci giorni, non sospesi dalle ferie.
4È escluso l’appello adesivo.
Audizione dei figli
Art. 419d[228] 1Il giudice del divorzio o un consulente da lui designato sente personalmente i figli minorenni, in modo appropriato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano.
2Se il giudice rinuncia all’audizione del figlio, statuisce con ordinanza motivata, che deve essere notificata al figlio capace di discernimento.
3L’audizione avviene in modo informale e ne viene allestito un rapporto o un riassunto del colloquio; di regola il minorenne è sentito senza la presenza dei genitori e dei loro avvocati, salvo eccezione motivata del giudice e se l’interessato non vi si oppone; il minorenne è avvertito del fatto che può rifiutare di rispondere.
4Il minorenne capace di discernimento, che non è stato sentito in violazione dell’art. 144 cpv. 2 CCS, può interporre appello contro il dispositivo della sentenza relativo all’autorità parentale, alle relazioni con i genitori o alle misure di protezione del figlio.
Rappresentanza dei figli
Art. 419e[229] 1Il giudice del divorzio istituisce una curatela di rappresentanza nei casi previsti dal diritto federale (art. 146 CCS) con ordinanza motivata, che deve essere notificata al minorenne capace di discernimento che ne ha fatto richiesta; trasmette la sua decisione all’autorità tutoria per la designazione del curatore (art. 147 cpv. 1 CCS).
2Il minorenne capace di discernimento, a favore del quale non è stata istituita una curatela di rappresentanza in violazione dell’art. 146 cpv. 3 CCS, può interporre appello contro il dispositivo della sentenza relativo all’autorità parentale, alle relazioni con i genitori o alle misure di protezione del figlio.
3La remunerazione del curatore è stabilita dal giudice, avuto riguardo alla tariffa applicabile in materia di tutele e curatele, e viene ripartita tra i genitori tenuto conto degli obblighi di mantenimento e dell’esito del processo; lo Stato anticipa le spese e l’onorario del curatore.
Forma e notificazione della sentenza
Art. 419f[230] 1La convenzione sugli effetti del divorzio, omologata dal giudice, deve figurare nel dispositivo della sentenza, rispettivamente esservi allegata quale parte integrante.
2I dispositivi della sentenza relativi all’autorità parentale, alle relazioni personali e alle misure di protezione del figlio devono essere notificati, con un estratto della sentenza su tali punti, anche:
a) all’eventuale rappresentante del figlio minorenne;
b) al figlio minorenne capace di discernimento, nelle ipotesi previste dagli art. 419d cpv. 2 e 4 e 419e cpv. 1 e 2.
3I dispositivi e la motivazione della sentenza relativi alla ripartizione delle prestazioni di uscita vanno notificati anche agli istituti di previdenza professionale interessati (art. 141 cpv. 2 CCS).
Notificazione degli atti giudiziari
Art. 419g[231] 1Gli atti giudiziari sono notificati anche al rappresentante del minorenne nella causa di divorzio o di separazione personale, limitatamente alle questioni riguardanti l’autorità parentale, le relazioni personali o le misure di protezione del figlio.
2Se la notificazione degli atti giudiziari deve essere fatta nella forma degli assenti, è pubblicata in riassunto e in modo da non offendere le convenienze, giusta l’art. 123 cpv. 2.
Capitolo II[232]
Divorzio su richiesta comune
Introduzione della domanda[233]
Art. 420[234] 1La richiesta comune di divorzio si propone al giudice competente con istanza scritta firmata da entrambi i coniugi in tre copie; l’istanza deve contenere:[235]
a) il nominativo dei coniugi e il loro domicilio;
b) gli atti di stato civile di cui all’art. 419a cpv. 4 e i certificati di domicilio dei coniugi;
c) la convenzione relativa all’accordo completo o parziale sulle conseguenze accessorie del divorzio, comprese le conclusioni comuni sui figli (autorità parentale, custodia, relazioni personali, prestazioni finanziarie);
d) la documentazione sulla situazione finanziaria dei coniugi, in particolare l’ultima tassazione, l’ultima dichiarazione delle imposte, il certificato di salario, l’attestato degli istituti di previdenza professionale interessati che confermi l’attuabilità della regolamentazione adottata e l’importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni di uscita da ripartire (art. 141 cpv. 1 CCS) e la distinta delle spese correnti dell’economia domestica;
e) la dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze accessorie non omologabili, rispettivamente contestate.
2Il giudice può chiedere ai coniugi informazioni supplementari sulla loro situazione finanziaria e altra documentazione; egli può assumere ulteriori informazioni sulla situazione dei figli.
3Se la richiesta comune presenta un vizio di forma o difetta della documentazione prescritta, il giudice fissa d’ufficio un termine per rimediare, avvertendo i coniugi che trascorso tale termine non si entrerà nel merito della domanda.
Accordo completo
a) audizione dei coniugi e istruttoria[236]
Art. 421[237] 1Ricevuta la domanda comune, il giudice convoca entro breve termine i coniugi, per sentirli prima separatamente e poi insieme.
2Le parti devono comparire personalmente e possono essere patrocinate da un avvocato; eccezionalmente la comparsa in udienza del solo avvocato senza la parte è ammissibile se il coniuge impossibilitato a comparire personalmente ha confermato separatamente e in forma scritta il suo accordo incondizionato al divorzio e alla convenzione.
3Il giudice esamina l’accordo dei coniugi sul divorzio e sulle sue conseguenze e ne accerta l’omologabilità, assumendo, se lo ritiene necessario, prove e informazioni al proposito.
4Se il giudice ritiene l’accordo non omologabile, propone eventuali modifiche e fissa se necessario una nuova udienza; se in quest’occasione interviene un accordo, i coniugi sottoscrivono il verbale.
5Se non interviene alcun accordo, il giudice procede come in caso di domanda su richiesta comune con accordo parziale.
b) periodo di riflessione
Art. 421a[238] 1Se il giudice ritiene l’accordo omologabile, fissa ai coniugi un periodo di riflessione di due mesi, allo spirare del quale essi gli confermano per scritto e personalmente la loro volontà di divorziare e il contenuto della loro convenzione; il giudice ha la facoltà di fissare un’ulteriore udienza.
2In caso di mancata conferma della volontà di divorziare o di mancata comparsa dell’uno o dell’altro coniuge, il giudice comunica loro che stralcerà la procedura dal ruolo, se entro trenta giorni l’uno o l’altro coniuge non introdurrà una domanda unilaterale di divorzio.
Accordo parziale
a) audizione dei coniugi e istruttoria[239]
Art. 422[240] 1Ricevuta la domanda di divorzio comune con accordo parziale, il giudice assegna a ogni coniuge un termine non prorogabile di dieci giorni per produrre un allegato contenente le sue motivazioni e conclusioni sui punti contestati e le relative richieste di prove, qualora non emergessero dalla domanda di divorzio.
2Il giudice procede all’audizione dei coniugi, come in caso di accordo completo, sulla loro volontà di divorziare, sulle conseguenze accessorie oggetto di accordo e sulla loro richiesta di demandargli la decisione sulle altre conseguenze accessorie.
3Il giudice cerca di conciliare i coniugi sui punti contestati, può proporre loro una mediazione familiare e con il loro consenso sospendere la procedura.
4Il giudice può ordinare ulteriori scambi di allegati.
b) periodo di riflessione
Art. 422a[241] Il giudice fissa il periodo di riflessione di due mesi quando i coniugi gli demandano la decisione sulle conseguenze accessorie per le quali non hanno trovato un accordo.
c) procedura probatoria
Art. 422b[242] 1La procedura probatoria sui punti contestati ha inizio solo dopo lo spirare del periodo di riflessione.
2Il giudice cita i coniugi a un’udienza di discussione, durante la quale essi possono ancora esprimersi oralmente sui punti contestati e offrire i mezzi di prova.
3Rimane riservato, per l’ammissione di fatti e di mezzi di prova nuovi, l’art. 423a.
Appello
Art. 422c[243] 1In caso di divorzio su richiesta comune, lo scioglimento del matrimonio può essere impugnato con il rimedio dell’appello soltanto per vizi della volontà o per violazione delle prescrizioni federali di procedura (art. 149 cpv. 1 CCS).
2Nell’ipotesi prevista all’art. 149 cpv. 2 CCS, il presidente della Camera civile di appello impartisce a ogni coniuge un termine di trenta giorni per sostituire la domanda comune con una domanda unilaterale di divorzio.
3Se l’azione viene sostituita, la causa diventa contenziosa e viene trasmessa al giudice che ha statuito sulla domanda comune di divorzio.
Capitolo III[244]
Divorzio su richiesta unilaterale
Procedura[245]
Art. 423[246] 1L’azione unilaterale di divorzio si propone mediante petizione (art. 165 segg.).
2Le parti devono comparire personalmente all’udienza preliminare; il giudice interroga i coniugi sulla durata della loro separazione e sui motivi che rendono impossibile la continuazione del matrimonio.
3Se la parte convenuta acconsente esplicitamente al divorzio, il giudice applica la procedura di divorzio su richiesta comune se ne sono dati i presupposti, tranne quando la domanda unilaterale è stata presentata secondo l’art. 422c cpv. 3.
4Se la parte convenuta non conferma il suo accordo nel termine di due mesi, la causa continua nelle forme della procedura ordinaria.
Capitolo IV[247]
Allegazioni nuove, rimedi di diritto e restituzione in intero
Fatti nuovi, mezzi di prova nuovi
e nuove conclusioni[248]
Art. 423a[249] 1Nelle cause di divorzio, di separazione personale, di nullità del matrimonio e di modifica della sentenza di divorzio o di separazione, fatti nuovi, mezzi di prova nuovi e nuove conclusioni fondate su fatti nuovi e mezzi di prova nuovi sono ammessi se proposti entro trenta giorni dall’assunzione delle prove ammesse all’udienza preliminare; il giudice decide con ordinanza.
2Le spese provocate dall’invocazione di fatti nuovi e di mezzi di prova nuovi sono poste a carico della parte che avrebbe potuto produrli in tempo utile.
Scioglimento dell’unione domestica registrata
Art. 423aa[250] Gli articoli del presente capitolo si applicano per analogia allo scioglimento dell’unione domestica registrata su richiesta unilaterale (art. 30 della legge sull’unione domestica registrata del 18 giugno 2004).
Rimedi di diritto
Art. 423b[251] 1Le sentenze possono essere impugnate nei modi e nelle forme stabilite per l’appello; il termine per l’appellazione e quello per la risposta è di venti giorni.
2I fatti nuovi, i mezzi di prova nuovi e le nuove conclusioni sono ammessi, alle condizioni previste dall’art. 138 CCS, al più tardi con la presentazione dell’appello, rispettivamente della risposta.
3La procedura di appello è sospesa quando è pendente una procedura cautelare davanti al giudice di prime cure.
4L’istituto di previdenza professionale è legittimato ad appellare il dispositivo della sentenza sulla ripartizione delle prestazioni d’uscita, se il giudice statuisce senza la conferma di attuabilità prevista dall’art. 141 cpv. 1 CCS.
Restituzione in intero
Art. 423c[252] 1La convenzione sugli effetti patrimoniali del divorzio passata in giudicato può fare oggetto di una domanda di restituzione in intero, per vizi nella conclusione del contratto, entro un anno dall’emanazione della sentenza.
2Per il resto si applicano le norme sulla restituzione in intero (art. 346 segg.).
Capitolo V[253]
Azioni di competenza dell’autorità amministrativa e rettificazione
di atti di stato civile
In generale[254]
Art. 424[255] 1Le azioni in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia che non sono devolute al giudice devono essere proposte all’autorità amministrativa competente secondo la legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.
2La legge di procedura per le cause amministrative è applicabile a titolo sussidiario, ove non sia disposto diversamente, per le procedure dinanzi all’autorità amministrativa.
3Le decisioni delle competenti autorità amministrative sono impugnabili mediante appello, entro il termine di venti giorni, alla Camera civile del Tribunale di appello.
Appello
Art. 424a[256] 1L’appello ha effetto sospensivo, a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti.
2Alle parti è data facoltà di presentare nuove allegazioni e nuove prove.
3La Camera civile del Tribunale di appello può citare le parti per interrogarle sui fatti di causa e assumere prove o informazioni supplementari, valendosi se necessario dell’opera di magistrati della giurisdizione penale e amministrativa; alle parti deve essere garantito il diritto di esprimersi sulle nuove risultanze.
Rettificazione di atti di stato civile
Art. 424b[257] 1La domanda di rettificazione giudiziaria di atti di stato civile (art. 42 CCS) si propone al pretore con la procedura di camera di consiglio.
2L’istanza è notificata alle parti interessate e, se del caso, pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone, con l’assegnazione di un termine entro il quale gli interessati possono rispondere.
TITOLO VII
Dell’assistenza tra parenti
Forma della domanda
Art. 425 1L’azione di mantenimento e di modifica del contributo (art. 279 e 286 CCS) e quella per la fissazione ed il riparto dell’obbligo di assistenza (art. 329), viene proposta mediante istanza scritta al pretore.[258]
2L’istanza deve contenere l’indicazione delle parti, del loro domicilio e delle ragioni che la giustificano.
Notificazione
Art. 426 Il pretore, ricevuta l’istanza, ne fa intimare una copia a ciascuno degli interessati e li cita a un’udienza da tenersi entro 15 giorni.
Udienza
Art. 427 1Il pretore cerca di conciliare le parti. Non riuscendo la conciliazione, le parti espongono oralmente le loro domande ed eccezioni d’ordine e di merito, delle quali sarà tenuto succinto verbale in un protocollo speciale.
2I documenti devono essere prodotti all’udienza, dopo la quale è esclusa ogni ulteriore produzione.
3Potrà essere accordata la prova testimoniale o peritale, purché testimoni e periti vengano assunti seduta stante, o, se ciò non è possibile, in seduta successiva, da tenersi entro 10 giorni.
4Il pretore ha facoltà di assumere d’ufficio ulteriori prove giusta l’art. 420.
5Espletato ogni incombente, il pretore fissa l’udienza per la discussione orale e pronuncia, se possibile, seduta stante e in ogni caso entro 10 giorni.
Impugnazione
Art. 428 1La sentenza può essere impugnata nei modi e nelle forme stabilite per l’appello.
2Il termine per l’appellazione e quello per la risposta è di 10 giorni.[259]
Termini
Art. 428bis[260] Le ferie non interrompono il decorso dei termini.
Azione di regresso
Art. 429 Le azioni di regresso dello Stato o di altri interessati vengono trattate secondo la procedura del presente titolo.
TITOLO VIII[261]
Della procedura in materia di protezione della personalità
(diritto di risposta)
Istanza
Art. 429a[262] L’istanza per ottenere che sia ordinata la pubblicazione della risposta a norma dell’art. 281 CCS va promossa in forma scritta al Pretore competente. Essa deve contenere l’indicazione del nome delle parti e del loro domicilio e essere corredata dei documenti atti a suffragarla.
Notificazione e udienza
Art. 429b[263] 1Il Pretore notifica una copia dell’istanza alle parti e le cita, nello spazio di 24 ore, per l’udienza, da tenersi entro 10 giorni, con l’avvertimento che questa avverrà anche in assenza di una delle parti e che non saranno concesse restituzioni in intero.
2La risposta, la replica e la duplica si svolgono oralmente.
3Tutte le eccezioni devono essere proposte cumulativamente con il merito. È esclusa ogni riconvenzionale.
Mezzi di prova
Art. 429c[264] Oltre ai documenti, possono essere assunti solo mezzi di prova disponibili all’udienza.
Dibattimento e sentenza
Art. 429d[265] 1Assunte le prove, le parti procedono seduta stante al dibattimento.
2La sentenza dev’essere intimata entro 10 giorni dall’udienza.
Impugnazione
Art. 429e[266] 1Le decisioni possono essere impugnate avanti la Camera civile di appello. Il termine per l’appellazione e quello per la risposta è di 10 giorni.
2L’impugnazione non ha effetto sospensivo (art. 281 cpv. 4 CCS).
Termini
Art. 429f[267] I termini sono improrogabili. Le ferie non interrompono il decorso dei termini.
Diritto suppletorio
Art. 429g[268] Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Capitolo, si applicano, per analogia, le disposizioni sulla procedura sommaria.
TITOLO IX[269]
Dei procedimenti di provocazione
Capitolo I
Delle gride e dell’accertamento dei diritti contestati
Scopo della grida
Art. 430 1Sino all’entrata in vigore del registro fondiario definitivo è ammessa, nei casi di trapasso della proprietà immobiliare in seguito a contratto, la pubblicazione di una grida, allo scopo di conoscere i diritti reali che gravano la proprietà.
2La pubblicazione deve essere chiesta entro 3 mesi dall’iscrizione del trapasso nel registro fondiario provvisorio.
Domanda, decisione ed impugnazione
Art. 431 1L’istanza di pubblicazione della grida viene presentata al pretore della giurisdizione nella quale i beni sono situati, unitamente alla prova dell’iscrizione del trapasso di proprietà.
2Il pretore rifiuta la pubblicazione se non ritiene giustificata la domanda.
3Il decreto di rifiuto può essere impugnato dall’istante con appello.
Contenuto
Art. 432 La grida deve contenere:
a) il nome, il cognome, la paternità e il domicilio del proprietario attuale e di quello precedente;
b) l’indicazione del Comune in cui si trovano gli immobili, della natura, della denominazione e dei numeri di mappa. Dove non esiste la mappa, l’indicazione degli immobili deve farsi inoltre per mezzo di designazioni particolari atte ad individuarli, come la località, le coerenze, la misura approssimativa;
c) l’indicazione del termine per la notificazione delle contraddizioni;
d) la comminatoria della perenzione.
Pubblicazione della grida e termine per contraddirvi
Art. 433 1La pubblicazione della grida si fa nel Foglio ufficiale del Cantone per due volte con l’intervallo di 15 giorni.
2La grida deve essere inoltre affissa all’albo del Comune dove è posto l’immobile.
3Il termine per le contraddizioni è di almeno 3 mesi dalla prima pubblicazione.
Contraddizioni
Art. 434 La notificazione dei diritti esistenti o pretesi sugli immobili oggetto della grida si propongono mediante contraddizione, introdotta per iscritto alla cancelleria della pretura, in doppio esemplare, di cui uno viene restituito al contraddicente con la menzione della data dell’insinuazione.
Diritti per i quali non vi è obbligo della notificazione
Art. 435 La contraddizione non è necessaria:
a) per i diritti reali e i pegni immobiliari risultanti a registro fondiario provvisorio;
b) per le servitù apparenti e continue acquistate anteriormente all’anno 1912.
Certificato di pubblicazione
Art. 436 La cancelleria, spirato il termine per le contraddizioni, notifica d’ufficio alle parti indicate nella grida l’avvenuta pubblicazione e dà loro copia delle contraddizioni.
Diritti dell’istante
Art. 437 1L’istante, il suo datore o avente causa, deve dichiarare al pretore entro un mese dalla scadenza del termine per la contraddizione, quali contraddizioni egli contesta.
2I diritti non contestati sono riconosciuti.
3Il contraddicente ha la facoltà di chiederne l’iscrizione nel registro fondiario provvisorio, producendo come documento giustificativo la relazione della contraddizione, con il certificato del pretore che essa non venne contestata.
Obblighi del contraddicente
Art. 438 1Il pretore assegna al contraddicente, di cui venne contestato un diritto, un termine come all’art. 168, per promuovere con la procedura ordinaria l’azione di accertamento del diritto.
2Il diritto è perento se l’azione non è proposta entro il termine assegnato o prorogato.
3Il riconoscimento di diritti che non siano stati enunciati nella contraddizione non può essere chiesto.
Omissione della contraddizione
Art. 439 1I diritti reali non notificati alla grida sono perenti, riservato l’art. 435.
2Un diritto riconosciuto dall’autore della grida nelle forme di legge valide a costituirlo, non è tuttavia mai pregiudicato nei suoi confronti anche se non notificato.
Iscrizione nel registro fondiario
Art. 440 I diritti accertati in giudizio possono essere iscritti a registro fondiario provvisorio; producendo come documento giustificativo la sentenza definitiva.
Emissione di cartelle ipotecarie o di rendita fondiaria
Art. 441 1L’emissione di cartelle ipotecarie o di rendita fondiaria nei Comuni nei quali non è ancora stato introdotto il registro fondiario definitivo deve essere preceduta dall’accertamento dei diritti reali che gravano i fondi oggetto del pegno.
2È applicabile la procedura di cui al presente Capitolo.
Capitolo II
Della provocazione per causa di nuova opera
Oggetto della domanda
Art. 442 Chi vuole costruire od eseguire una nuova opera può chiamare in giudizio tutti coloro dalla cui opposizione intende garantirsi, onde venga loro imposto di far valere, sotto perenzione, le ragioni tendenti ad impedire la nuova opera.
Contenuto
Art. 443 1L’istanza di provocazione deve contenere una descrizione circostanziata dell’opera che si vuole eseguire, corredata dei piani.
2La provocazione è priva di effetto in caso di omissione di una circostanza influente sul diritto del provocato.
Procedura
Art. 444 1L’istanza è proposta al pretore della giurisdizione in cui si intende eseguire l’opera. Egli cita le parti interessate perché ne prendano cognizione.
2In caso di opposizione il pretore procura di conciliarle.
3Non riuscendovi fissa agli opponenti un termine come l’art. 168 per proporre le opposizioni con la procedura ordinaria.
Lavori sul fondo comune o sul fondo altrui
Art. 445 Chiunque voglia eseguire qualsiasi lavoro in un immobile in proprietà collettiva (art. 646-654 CCS) o sul fondo altrui per effetto di una servitù stabilita dalla legge (art. 119 LAC) deve procedere in via di provocazione per nuova opera.
TITOLO X[270]
Delle prove a futura memoria
Premesse
Art. 446 Il giudice, su istanza di parte, decreta d’urgenza l’assunzione di prove a futura memoria, quando vi è ragionevole timore che venga a mancare la possibilità di assumerle posteriormente.
Contenuto della domanda
Art. 447 La domanda di prova a futura memoria deve contenere:
a) l’indicazione del giudice al quale è diretta;
b) l’indicazione della parte contro la quale pende la causa, o contro la quale si intende far valere la prova;
c) la designazione dei fatti sui quali la prova deve svolgersi e delle domande che vi si riferiscono;
d) la designazione dei mezzi di prova di cui si chiede l’assunzione;
e) la giustificazione dei motivi per i quali si chiede la prova;
f) la firma del richiedente o del suo patrocinatore.
Procedura
Art. 448[271] Prima di decidere il giudice ordina, di regola, il contraddittorio. Se il giudice accoglie la domanda, alla controparte deve essere data la possibilità di partecipare alla prova.
Assunzione
Art. 449 1Le prove vengono assunte nei modi previsti da questo codice.
2La prova a futura memoria non pregiudica l’ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova né impedisce la loro riassunzione o completazione nella procedura di merito.
Competenza
Art. 450 1La prova a futura memoria viene assunta:
a) dal giudice del luogo ove si trova l’immobile oggetto della controversia;
b) dal giudice competente a conoscere il merito della controversia in tutti gli altri casi.[272]
2Se la causa è pendente dinanzi al giudice d’appello la prova è assunta dal presidente della camera o dal giudice delegato.
Impugnazione
Art. 451 Se l’azione di merito cui la prova a futura memoria si riferisce è appellabile, i decreti che ne rifiutano l’assunzione possono essere impugnati. Quelli che ammettono la prova sono invece inappellabili.
TITOLO XI[273]
Dei giudizi di giattanza
Casi
Art. 452 1Chiunque con atti scritti o giudiziari abbia vantato un’azione o un diritto contro un terzo, può da questo essere provocato in giudizio perché sia costretto a far valere in giudizio le ragioni che ha vantate, sotto comminatoria di perenzione.
2Il provocante deve giustificare un interesse legittimo per la sua domanda.
Esclusione
Art. 453 Non è data l’azione provocatoria nei casi dove è possibile l’azione petitoria o possessoria a tutela dell’esercizio o contro la turbativa del possesso.
Procedura
Art. 454 1L’azione provocatoria è proposta e trattata con la procedura di camera di consiglio giusta gli art. 361 segg.
2Se la provocazione è confermata o accettata, il giudice assegna al provocato un termine giusta l’art. 168 per insinuare la petizione nelle forme della procedura ordinaria.
3Il provocato segue il foro del provocante.
TITOLO XII[274]
Dell’arbitrato
Procedura arbitrale
Art. 455 La clausola compromissoria, il compromesso, la procedura davanti agli arbitri, le sentenze arbitrali, la loro impugnazione ed esecuzione sono regolate dal concordato intercantonale sull’arbitrato (Decreto legislativo 17 febbraio 1971 concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sull’arbitrato).
TITOLO XIII[275]
Dell’offerta di pagamento e dei depositi
Offerta di pagamento
Art. 456 L’offerta di pagamento si fa per mezzo di notaio, il quale stende una relazione che deve contenere;
a) il luogo e la data dell’offerta;
b) l’indicazione delle parti e del loro domicilio, indicando quelle che sono presenti;
c) la qualità e la quantità della moneta, o la circostanziata designazione della cosa o dei valori offerti;
d) l’indicazione di eventuali condizioni dell’offerta;
e) la risposta del creditore, se presente;
f) nel caso di accettazione la menzione del pagamento o della consegna della cosa, la quietanza rilasciata dal creditore e, se d’uopo, la menzione della restituzione del titolo di credito;
g) la firma delle parti presenti, e in caso di rifiuto la corrispondente menzione;
h) la firma del notaio ed il segno del suo tabellionato.
Notificazione della relazione
Art. 457 1Il notaio notifica copia della relazione nel modo stabilito per gli atti giudiziari al creditore che ricusa l’offerta o che non è presente.
2Egli può notificare al creditore con lo stesso atto che il debitore farà il deposito dell’importo di denaro o della cosa offerta.
3Tra la notifica e l’istanza di deposito deve intercorrere un tempo non inferiore a 3 giorni feriali.
Deposito
Art. 458 1Il deposito di denaro, di merci o d’oggetti a termini degli art. 92 e 93 CO viene chiesto nella forma dei provvedimenti cautelari giusta gli art. 376 e segg.
2Il decreto che ammette il deposito viene intimato alle parti.
Liberazione del debitore
Art. 459 Il debitore è liberato a far tempo dal giorno del deposito, se il decreto non è contestato o se il giudice pronuncia la validità dell’offerta o del deposito.
Effetti del deposito
Art. 460 Il deposito non può essere consegnato o restituito se durante la lite sulla validità dello stesso sopravvengono pignoramenti o sequestri a carico del deponente o del creditore, se non quando sono state definite le controversie relative.
TITOLO XIV[276]
Dei procedimenti riguardanti le successioni
Capitolo I
Dell’apposizione dei sigilli
Apposizione dei sigilli
Art. 461 1Il pretore che per disposizione di legge (art. 551 e 552 CCS, art. 2 n. 9 e art. 87 LAC) o di autorità competente deve apporre i sigilli, vi provvede direttamente o per delegazione.
2I Municipi sono obbligati a notificare immediatamente al pretore la morte delle persone che lasciano eredi trovantisi nelle condizioni previste dall’art. 87 lett. a) LAC.
Verbale
Art. 462 1Il verbale dell’apposizione dei sigilli deve contenere:
1. la data e l’ora dell’apposizione;
2. i motivi dell’apposizione;
3. l’indicazione delle persone intervenute e del loro domicilio;
4. la designazione dei locali e dei mobili che vengono sigillati;
5. una sommaria descrizione degli oggetti che non sono posti sotto sigillo.
2Il pretore decide se lasciare agli eredi o ai membri della comunione domestica del defunto l’uso o la proprietà di qualche mobile reclamato facendone menzione nel verbale ed esige, se lo ritiene necessario, garanzie per la consegna.
3Le chiavi sono custodite dal pretore.
Norma per l’apposizione
Art. 463 1Se il pretore trova chiusa la casa dove devono apporsi i sigilli, o se incontra opposizione, può ricorrere all’impiego di mezzi coercitivi.
2Prima di apporre i sigilli il pretore si informa se siano stati sottratti o occultati oggetti, procura di riaverli, e non riuscendovi, ne fa menzione nel verbale.
3Per l’apposizione dei sigilli si serve del bollo d’ufficio.
Rimozione
Art. 464 1Le parti interessate o i loro rappresentanti, devono essere citate alla rimozione dei sigilli.
2Il pretore tiene un verbale circostanziato.
3Se il pretore constata che uno o più sigilli sono stati manomessi, deve informarsi se ciò sia avvenuto accidentalmente oppure per frode e farne menzione nel verbale.
4Nel caso in cui l’autorità fiscale rimuove i sigilli, è in obbligo di rimetterli, informandone il pretore.
Ricorso
Art. 465 Contro le operazioni del pretore gli interessati possono appellarsi.
Capitolo II
Dell’inventario
Inventario assicurativo
Art. 466 1Per l’erezione dell’inventario (art. 553 CCS) il pretore designa un notaio, il quale potrà farsi assistere da periti.
2Nella scelta del notaio il pretore deve attenersi, salvo motivi speciali, alle proposte presentate concordemente da tutti gli interessati.
3L’inventario dovrà essere allestito entro il termine assegnato dal pretore. IL termine potrà essere prorogato se le circostanze lo richiedono.
Persone che possono intervenire
Art. 467 1Hanno diritto di assistere all’erezione dell’inventario:
a) il coniuge superstite e il partner registrato superstite;[277]
b) gli eredi legittimi presunti;
c) gli eredi istituiti e i legatari;
d) l’esecutore testamentario.
2Il notaio deve avvisare almeno 3 giorni prima con lettera raccomandata le persone succitate, indicando luogo, giorno ed ora in cui darà inizio alle operazioni.
Contenuto
Art. 468 1L’inventario deve contenere:
a) l’indicazione dell’autorità che lo ha ordinato;
b) l’indicazione dell’istante, degli intervenuti, dei citati non comparsi, del notaio e del loro domicilio con menzione del decreto di delega;
c) l’indicazione dei periti e del loro domicilio;
d) l’indicazione della citazione notificata agli interessati;
e) la designazione e la stima degli immobili, con l’indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, del numero del catasto o, in difetto, di almeno due coerenze;
f) la descrizione e la stima dei semoventi e, su richiesta di parte o per ordine del pretore, dei beni mobili;
g) la designazione della quantità e della specie delle monete per il denaro contante;
h) l’indicazione dei titoli di valore, dei crediti e dei debiti;
i) la descrizione delle carte, delle scritture, delle note, concernenti lo stato attivo e passivo, che devono essere sottoscritte in principio ed in fine dal notaio; lo stato dei libri e dei registri deve essere accertato sommariamente;
l) l’indicazione del modo con cui si è provveduto alla custodia e alla conservazione dei documenti e degli oggetti inventariati.
2Se l’inventario non può essere compiuto in una sola seduta, è tenuto in forma di verbale e datato e firmato, ad ogni ripresa, dal notaio e dalle parti intervenute.
Constatazioni necessarie
Art. 469 1Gli eredi e i detentori della sostanza da inventariare devono permettere al notaio tutte le constatazioni necessarie.
2In caso di resistenza il notaio può valersi di mezzi coercitivi, ma solo con l’intervento del sindaco o di un municipale.
Giuramento di manifestazione
Art. 470 1Ciascuno degli interessati può chiedere che sia deferito il giuramento a coloro che prima dell’inventario ebbero in loro potere i beni della successione od abitarono la casa in cui gli stessi erano collocati.
2Essi devono giurare o promettere che dopo l’apertura della successione non hanno asportato, né veduto asportare, né sanno essere stato asportato o nascosto alcun oggetto o valore.[278]
3Si applicano per il resto le norme sul giuramento di edizione.[279]
4…[280]
Custodia dei beni
Art. 471 1Le parti o, in difetto di accordo, il pretore ad istanza di una delle parti o del notaio designano la persona alla quale vanno consegnati in custodia i mobili, i semoventi, le carte, il denaro e i valori.
2Il notaio provvede in ogni caso alla custodia e amministrazione delle cose che possono essere facilmente sottratte, salvo diversa disposizione del pretore.
3Gli oggetti di rapido deterioramento e di costosa manutenzione sono venduti all’incanto o, per espressa autorizzazione del pretore, anche con trattative private.
Contestazioni
Art. 472 Se sorge contestazione tra gli interessati circa l’iscrizione nell’inventario di qualche oggetto o di qualche pretesa, il notaio fa menzione delle domande e delle osservazioni delle parti.
Chiusura dell’inventario
Art. 473 Terminate le operazioni d’inventario, il notaio lo chiude e ne dà comunicazione entro 15 giorni al pretore.
Beneficio d’inventario
Art. 474 1Le medesime forme fanno stato per l’inventario di cui gli art. 580 segg. CCS. La sua confezione deve essere preceduta dagli atti previsti dagli art. 92 e 93 LAC e 582 CCS.
2L’inventario deve contenere l’indicazione dei crediti e dei debiti da iscrivere d’ufficio ai sensi dell’art. 583 CCS.
3Accertata la consistenza del patrimonio si procede come all’art. 94 LAC.
Capitolo III
Delle divisioni
Azione di divisione
Art. 475 L’azione di divisione si propone in confronto di tutti gli eredi giusta la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e segg.).
Esecuzione della divisione
Art. 476 1Se gli interessati non riescono ad accordarsi circa l’esecuzione della divisione, l’incarico viene affidato ad un notaio e, occorrendo, ad uno o più periti scelti dalle parti o, in caso di disaccordo, dal pretore.
2Se esiste un esecutore testamentario, l’incarico è affidato a quest’ultimo.
Inventario
Art. 477 Il notaio procede all’erezione o alla completazione dell’inventario se non ne esiste uno allestito giusta gli art. 466 e segg.
Contestazione dell’inventario
Art. 478 1Il notaio interpella gli eredi se accettano l’inventario.
2Se fra gli interessati sorge contestazione circa l’iscrizione nell’inventario di qualche oggetto o di qualche pretesa o sulla stima, il notaio procede giusta l’art. 472 dandone comunicazione al pretore.
Termine per promuovere l’azione
Art. 479 1Il pretore, ricevuti gli atti, assegna alla parte, la cui domanda è contestata, un termine di 20 giorni per proporne il riconoscimento con la procedura accelerata.
2La domanda è perenta se non viene proposta entro il termine fissato.
3La sentenza è comunicata anche al notaio.
Modo della divisione
Art. 480 1Risolte le contestazioni, il notaio chiude l’inventario e convoca le parti per le ulteriori operazioni.
2In caso di contestazioni, circa il modo della divisione, il notaio erige verbale delle domande e delle osservazioni delle parti e ne trasmette copia al pretore, il quale assegna alla parte opponente un termine di 20 giorni per proporre le proprie domande nella procedura di camera di consiglio.
3Il notaio continua le operazioni non contestate e quelle ordinate dal pretore.
Formazione delle quote
Art. 481 1Il notaio procede alla formazione delle quote valendosi, se occorre, dell’opera di periti.
2Formate le quote, cita le parti per prenderne conoscenza e proporre eventuali osservazioni.
3In caso di opposizione erige verbale delle domande e delle osservazioni e lo trasmette con tutti gli atti al pretore.
Contestazioni
Art. 482 Ricevuti gli atti, il pretore assegna alla parte opponente un termine di 20 giorni per proporre le proprie domande giusta la procedura di camera di consiglio (art. 361 e segg.).
Sorteggio
Art. 483 1Dopo aver stabilito in modo definitivo le quote, il notaio cita le parti per il sorteggio, a meno che le parti si accordino sull’assegnazione.
2Quando una parte non compare o rifiuta di estrarre la quota, il notaio ne dà comunicazione al pretore il quale, citate tutte le parti, procede al sorteggio.
Vendita ai pubblici incanti
Art. 484 1Se è chiesta la vendita ai pubblici incanti di determinati beni (art. 612 CCS) essa deve essere preceduta da due pubblicazioni nel Foglio ufficiale del Cantone.
2La pubblicazione è inoltre affissa all’albo del Comune dove si trovano i beni.
3Se una parte lo domanda, l’incanto deve avere luogo nel Comune in cui si trovano i beni.
Verbale
Art. 485 1Il notaio tiene verbale di tutte le operazioni della divisione. Compiute le operazioni, chiama le parti per redigere un verbale finale che precisa le singole quote ereditarie e le modalità del trasferimento della proprietà e dell’immissione in possesso.
2Se una parte non vuole sottoscriverlo il notaio ne fa menzione nell’atto.
3Il notaio è autorizzato a chiedere al registro fondiario l’iscrizione dei trasferimenti di proprietà e di tutte le altre disposizioni immobiliari che risultano dal verbale di chiusura della divisione.
Pagamento delle spese
Art. 486 1Gli onorari e le spese del notaio e dei periti sono corrisposti secondo la tariffa, a tassazione del pretore, salvo appellazione alla camera civile di appello se sono contestate dalle parti.
2Le spese sono a carico della comunione ereditaria.
TITOLO XV[281]
Delle cauzioni giudiziarie
Procedura
Art. 487 1Se una parte è tenuta o offre di prestare cauzione, deve presentarla al giudice giusta la procedura di camera di consiglio (art. 361 e segg.).
2Questa procedura non si applica quando la cauzione è ordinata dal giudice.
LIBRO IV
DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO
Capitolo I
Della esecutività dei titoli
Titoli esecutivi
Art. 488 1Riservate le disposizioni della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento e della relativa legge cantonale di attuazione, l’esecuzione effettiva non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo.
2Sono titoli esecutivi:
a) le sentenze, i provvedimenti cautelari, i lodi, le transazioni, le acquiescenze e le desistenze giudiziali;
b) il riconoscimento di un’obbligazione scaduta e constatata mediante atto pubblico o scrittura privata, di cui siano attuate le condizioni;
c) le decisioni di Autorità amministrative equiparate dalla legge alle sentenze giudiziali.
Azioni di rendiconto e fattispecie facilmente accertabili
Art. 488a[282] 1Si propongono pure, nelle forme del procedimento esecutivo, le azioni riguardanti casi di fattispecie immediatamente accertabili, in particolare le azioni di rendiconto di cui agli art. 400 cpv. 1, 418k cpv. 1 e 550 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni.
2Se la situazione di fatto non può essere sufficientemente chiarita, il giudice, in sede di procedura di opposizione, rinvia le parti alla procedura ordinaria.
Capitolo II
Del precetto esecutivo
Forma dell’esecuzione
Art. 489 L’esecuzione si propone con precetto esecutivo.
Casi in cui non occorre il precetto
Art. 490 Il precetto esecutivo non è necessario per prestazioni già stabilite nel dispositivo di una sentenza cresciuta in giudicato se essa contenga la comminatoria dell’esecuzione effettiva.
Requisiti del precetto esecutivo
Art. 491 Il precetto esecutivo deve contenere, a pena di nullità:
a) l’indicazione delle parti e del loro domicilio;
b) l’indicazione del titolo esecutivo;
c) la designazione chiara e precisa della prestazione domandata;
d) la comminatoria che, non essendo eseguita entro il termine di 10 giorni, si procederà all’esecuzione effettiva;
e) l’avvertimento che il precettato ha il diritto di fare opposizione avanti il giudice entro il termine di 10 giorni;
f) la firma del procedente o del suo patrocinatore.
Notificazione
Art. 492 Il precetto è intimato al precettato a cura del procedente nelle forme previste per gli atti giudiziari (art. 120 e segg.).
Opposizione
Art. 493 L’opposizione deve essere proposta al pretore entro 10 giorni dall’intimazione del precetto con semplice notifica unendo il precetto esecutivo. La procedura è quella di camera di consiglio (art. 361 e segg.).
Foro competente
Art. 494 L’opposizione deve essere proposta al foro del domicilio del precettato; se si tratta di azione reale immobiliare è competente il giudice del luogo dove è posto il fondo.
Effetti dell’opposizione
Art. 495 1L’opposizione sospende l’esecuzione.
2Se l’esecuzione dipende da sentenza, da dolo, da transazione, da acquiescenza o desistenza giudiziale, il giudice, sentite le parti, può accordare la continuazione degli atti esecutivi, previa cauzione prestata dal procedente.
Ferie
Art. 496 Le ferie giudiziarie non sospendono il procedimento esecutivo.
Capitolo III
Dell’esecuzione effettiva
Decreto esecutivo
Art. 497 1Trascorso il termine indicato dalla sentenza (art. 490), o dal precetto senza che sia stata fatta opposizione, o dopo il rigetto di questa, la parte che vuol proseguire nell’esecuzione ha diritto di ottenere dal pretore il decreto esecutivo.
2Il decreto esecutivo è immediatamente eseguibile e contro lo stesso non è dato alcun rimedio di diritto.
Contenuto
Art. 498 Il decreto esecutivo deve contenere:
a) l’indicazione delle parti e del loro domicilio;
b) l’indicazione della prestazione da eseguirsi;
c) l’ammonimento che l’inesecuzione del decreto costituirà titolo per l’istante per chiedere il risarcimento dei danni da liquidare in separata sede;
d) la comminatoria dell’azione penale per disobbedienza a decisioni dell’autorità come all’art. 292 del Codice penale;
e) l’ordine ad ogni usciere o ad ogni agente della forza pubblica di prestare man forte per l’esecuzione, a richiesta della parte che avrà ottenuto il decreto con la sola assistenza di un municipale;
f) la firma del giudice e del segretario o di chi ne fa le veci nonché il bollo d’ufficio.
Provvedimenti in caso di disobbedienza
Art. 499 1In caso di disobbedienza o di trasgressione da parte dell’obbligato, costatata da rapporto dell’usciere o dell’agente della forza pubblica o da deposizioni di due testimoni, il pretore promuove immediatamente l’azione penale e ordina ogni ulteriore provvedimento a tutela del diritto dell’attore.
2La multa è notificata al Dipartimento delle finanze.
Casi speciali
a) attribuzioni di immobili e di diritti reali
Art. 500 1Se l’obbligato rifiuta di cedere un immobile oppure di concedere un diritto reale sopra un immobile e in qualunque caso di mantenimento o immissione in possesso, il pretore con il decreto esecutivo di cui all’art. 498 immette il procedente nell’effettivo possesso dell’immobile o del diritto reale.
2Il pretore può ordinare con il medesimo decreto a tutti gli interessati, specialmente agli inquilini, coloni od affittuari di riconoscere il procedente come legittimo possessore o proprietario.
3Egli può pure ordinare l’immediata espulsione di qualunque illegittimo detentore.
4Se nello stabile si trovano mobili che non appartengono all’istante e non vengono sgombrati, questi può procedere direttamente allo sgombero facendone consegna all’usciere, agente della forza pubblica o municipale presente, che erige un circostanziato verbale e lo rimette al pretore.
b) consegna di oggetti
Art. 501 1Se è domandata la consegna di un determinato oggetto, il pretore ordina nel decreto esecutivo all’usciere o all’agente della forza pubblica di toglierlo dalle mani dell’obbligato e di consegnarlo al procedente.
2L’usciere o l’agente della forza pubblica, richiesto, eseguisce il decreto e ne fa relazione al giudice.
3Se l’oggetto non può essere scoperto, il procedente può, con azione separata, chiedere il risarcimento dei danni.
c) obbligazioni di fare
Art. 502 1Se si tratti di obbligazione di fare, il pretore assegna con il decreto esecutivo, un termine al debitore per adempiere, con la comminatoria che , in caso di inadempimento entro il termine fissato, il creditore potrà chiedere il risarcimento dei danni con azione separata.
2Su richiesta dell’istante i pretore potrà ordinare nel decreto esecutivo che l’obbligazione venga adempiuta a spese dell’obbligato da altra persona da lui designata. Il pretore fissa l’importo delle spese che deve essere anticipato dall’istante.
d) obbligazioni di non fare
Art. 503 Chi contravviene ad una obbligazione di non fare, è tenuto al risarcimento dei danni, riservati ulteriori procedimenti da ordinare dal giudice.
e) rendimento dei conti
Art. 504 1Alla parte condannata al rendimento dei conti e che non vi ha adempiuto entro il termine stabilito, il pretore assegna con il decreto esecutivo un nuovo termine.
2Trascorso questo termine, il procedente può essere creduto dietro suo giuramento e l’obbligato gli deve i danni dell’inadempimento.
3Sono riservati eventuali provvedimenti disciplinari o penali.
f) altri casi speciali
Art. 505 Nei casi non specialmente previsti dalle disposizioni precedenti, il pretore ordina nel decreto le modalità opportune per l’esecuzione.
Ferie
Art. 505bis[283] I termini previsti in questo Capitolo non subiscono interruzioni per la ricorrenza delle ferie.
Capitolo IV
Della procedura sommaria per lo sfratto dei conduttori
Istanza di sfratto
Art. 506 Nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi motivo, o di comodato, non avvenendo la riconsegna della cosa locata affittata o data in comodato, il locatore può domandare direttamente lo sfratto al pretore con istanza motivata.
Procedura
Art. 507 1Il pretore cita le parti entro otto giorni all’udienza.
2All’udienza le parti dovranno esporre oralmente le loro rispettive ragioni od eccezioni e produrre, sotto perenzione, tutti i documenti che le suffragano.
3Potrà essere accordata la prova testimoniale e peritale a condizione che i testimoni o i periti vengano assunti seduta stante o, se ciò non è possibile, in una seduta che dovrà aver luogo entro 5 giorni. In questa seconda e ultima udienza dovrà essere espleto ogni incombente, compresa la discussione orale.
4Nei casi previsti dall’art. 274g CO la procedura applicabile è quella di cui agli art. 404 e segg.[284]
Decreto
Art. 508 1Il decreto deve essere emanato entro tre giorni dall’ultima udienza. Se il pretore respinge l’opposizione dovrà ordinare, con lo stesso decreto, anche lo sfratto.
2Il decreto è appellabile; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo diversa disposizione del presidente della camera adita (art. 310 cpv. 4 lett. g).[285]
3È riservata l’azione per danni, da proporre con la procedura ordinaria.
Termini
Art. 509 I termini previsti in questo Capitolo non subiscono interruzioni per la ricorrenza delle ferie.
Capitolo V
Del riconoscimento delle decisioni di altri tribunali svizzeri[286]
Sentenze di Tribunali confederati
Art. 510[287] 1Le sentenze e le decisioni di provvedimenti cautelari in materia civile pronunciate in un altro Cantone, sono eseguite nel Canton Ticino come fossero sentenze pronunciate da Autorità ticinesi, se sono munite di un attestato dell’Autorità competente del Cantone in cui sono state rese certificante il loro carattere esecutorio.
2La parte contro la quale è diretta la domanda d’esecuzione può sollevare eccezioni contro la stessa,
a. ove non sia stata regolarmente citata o legalmente rappresentata;
b. ove la parte provi con documenti che dopo la sentenza o dopo il giorno a partire dal quale l’Autorità giudicante non abbia più avuto la possibilità di tener conto di fatti nuovi, siano intervenute circostanze che escludono o sospendono completamente o in parte l’esercizio delle pretese;
c. ove la parte, in seguito a sentenza contumaciale, abbia richiesto un procedimento di revisione e alla sua istanza sia stato accordato effetto sospensivo.
3L’istanza di esecuzione delle sentenze è inoltrata al pretore nelle forme della procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 360).
4L’opposizione è proposta al pretore nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e segg.).
Sentenze di pagamento o di prestazioni di garanzia
Art. 510bis[288] Ove si tratti di pagamento in denaro o di prestazioni di garanzia, le sentenze di un’autorità della Confederazione o di tribunali confederati sono esecutive in conformità dell’art. 81 LEF e del Concordato intercantonale concernente la garanzia reciproca per l’esecuzione legale delle prestazioni fondate sul diritto pubblico.
Capitolo VI[289]
Del riconoscimento di decisioni straniere
Competenza della Camera civile d’appello[290]
Art. 511[291] 1La Camera civile d’appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), le sentenze civili pronunziate all’estero.
2L’istanza è proposta e trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e segg.).
3Sono riservate le disposizioni relative alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (in seguito Convenzione).[292]
Sentenze di pagamento o di prestazione di garanzie
Art. 512[293] Il riconoscimento di sentenze di pagamento in denaro o di prestazioni di garanzia avviene, ad opera del giudice normalmente competente, nell’ambito del procedimento di rigetto definitivo dell’opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano.
Decisioni in materia di fallimento
Art. 513[294] 1Per riconoscere le decisioni straniere previste dalla LDIP agli
– art. 166: decreto di fallimento
– art. 173: graduatoria
– art. 175: omologazione di concordato o di procedimento analogo
è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello. Essa è pure competente per la pronunzia di provvedimenti conservativi secondo l’art. 168 LDIP.
2L’istanza è proposta e trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg.). Nei casi previsti agli art. 173 cpv. 3 e 175 LDIP saranno sentiti i creditori domiciliati in Svizzera.
Azione revocatoria e impugnazione della graduatoria
Art. 513a[295] L’azione revocatoria (art. 171 LDIP) e l’impugnazione della graduatoria (art. 172 cpv. 2 LDIP) sono proposte, secondo la procedura normalmente applicabile, al giudice avente competenza ordinaria per tali azioni.
Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988:
a) competenza
Art. 513b[296] 1Il pretore del domicilio del convenuto o del luogo dell’esecuzione è competente per riconoscere o dichiarare esecutive le decisioni che condannano al pagamento di una somma di denaro o ad altre prestazioni cui torna applicabile la Convenzione di Lugano.
2Egli è competente anche per adottare i provvedimenti cautelari di cui all’art. 39 della Convenzione secondo la procedura degli art. 376 segg. CPC.
3La Camera civile d’appello è competente per pronunciarsi sull’opposizione ai sensi degli art. 36 e 40 della Convenzione.
b) procedura
Art. 513c[297] 1L’istanza di riconoscimento o di exequatur è inoltrata al Pretore nelle forme della procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 360).
2L’opposizione è proposta alla Camera civile d’appello nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e segg.).
3L’opposizione ai sensi dell’art. 40 della Convenzione deve essere proposta nel termine di due mesi dall’intimazione della sentenza del Pretore.
Capitolo VII[298]
Dell’assistenza giudiziaria internazionale
Atti nelle forme del diritto straniero
Art. 513d[299] 1Al Pretore sono assegnate le competenze di cui all’art. 11 cpv. 3 LDIP.
2La domanda viene introdotta con istanza scritta e succintamente motivata ed è trattata nelle forme della procedura non contenziosa di camera di consiglio.[300]
3Trattandosi di dichiarazione di un richiedente essa può essere stilata anche in lingua straniera.[301]
Esecuzione dell’assistenza
Art. 513e[302] Per l’esecuzione degli atti di assistenza giudiziaria internazionale sono competenti:
a) il Tribunale di appello per la notificazione di atti giudiziari;
b) il pretore per l’esecuzione delle rogatorie, eccezione fatta per i casi in cui la legge sull’organizzazione giudiziaria riserva la competenza per materia alle Camere civili del Tribunale di appello.
LIBRO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
TITOLO I
Disposizioni transitorie
Applicazione della nuova legge in generale
Art. 514 1Le disposizioni del presente Codice si applicano ai processi e alle appellazioni introdotti dopo la sua entrata in vigore.
2I processi pendenti sono retti dalle disposizioni del presente Codice a partire dall’udienza preliminare ai sensi degli art. 177 e segg., se l’interrogatorio (ai sensi degli art. 91 e segg. CPC del 24.6.1924) non ha ancora avuto luogo.
3Gli altri processi pendenti sono retti dal Codice di procedura civile del 24.6.1924; ad essi sono tuttavia applicabili le disposizioni che regolano gli atti processuali (Titolo VI).
In relazione alla revisione del 2 novembre 1987
Art. 514bis[303] Le disposizioni introdotte con la revisione del 2 novembre 1987 si applicano, ad eccezione degli art. 302 e 416 cpv. 1, anche ai processi già pendenti al momento della loro entrata in vigore.
In relazione alla revisione del 20 dicembre 2000
Art. 515[304] 1Le disposizioni introdotte con la revisione del 20 dicembre 2000 si applicano a tutti i processi pendenti al momento della loro entrata in vigore.
2Fanno eccezione gli art. 176 cpv. 1, 188 lett. a), 193 a 196, 392 a 394 cpv. 2 e 3, i quali si applicano ai processi introdotti dopo l’entrata in vigore della modifica.
In relazione alla revisione del 29 novembre 1999
Art. 515a[305] 1Le disposizioni introdotte con la revisione del 29 novembre 1999 sono applicabili immediatamente a tutte le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della nuova legge.
2Nelle cause di divorzio o di separazione personale pendenti al 1° gennaio 2000, il pretore, rispettivamente il presidente della Camera civile di appello, assegna alle parti un termine per presentare eventuali nuove conclusioni e indicare nuovi mezzi di prova.
In relazione alla revisione del 24.6.2002
Art. 515b[306] Le disposizioni sulle spese e le ripetibili nelle controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto, introdotte con la revisione del 24 giugno 2002, sono applicabili immediatamente a tutte le procedure pendenti davanti al pretore al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, ad eccezione di quelle in cui si è già svolto il dibattimento finale.
TITOLO II
Disposizioni finali
Modifica di disposizioni
Art. 516 Sono così modificati i seguenti articoli della LAC:
a) Art 3:
La procedura per i casi indicati dall’articolo precedente è stabilita dal Codice di procedura civile (art. 360 CPC).
b) Art 5:
La procedura per i casi elencati nel precedente articolo è stabilita dal Codice di procedura civile (art. 361 segg. CPC).
Inventario assicurativo
c) Art. 88:
L’inventario prescritto dall’art. 553 CCS è ordinato dal pretore e viene eseguito giusta le norme stabilite dal Codice di procedura civile (art. 466 e segg.).
Grida per beneficio d’inventario
a) contenuto
d) Art. 92 LAC:
L’inventario successorale per l’adizione di eredità con beneficio d’inventario (art. 580-592 CCS) viene eseguito giusta le norme stabilite dal Codice di procedura civile (art. 474). La grida (art. 582 CCS) viene pubblicata dal pretore ad istanza dell’erede legittimato (art. 580 cpv. 1 CCS) o del Consiglio di Stato in caso di successione vacante (art. 77 LAC) e deve contenere:
a) il nome, cognome e domicilio del defunto e possibilmente la sua paternità e luogo d’origine;
b) la diffida a tutti i creditori e debitori del defunto, compresi i creditori per fideiussione, di notificare per iscritto i loro debiti e crediti, nel termine indicato, alla cancelleria della pretura;
c) la comminatoria che i crediti non notificati saranno soggetti alle conseguenze previste dall’art. 590 CCS;
d) l’indicazione del giorno della scadenza.
Sono dispensati dalla contraddizione i crediti apparenti dai pubblici registri o che risultano già inventariati (art. 583 CCS).
Modificazioni procedurali per altre leggi
Art. 517 Le azioni giudiziarie che secondo altre leggi cantonali devono essere proposte nella forma incidentale, devono seguire la procedura ordinaria stabilita dal presente Codice.
Abrogazioni di disposizioni
Art. 518 Con l’entrata in vigore di questo Codice, sono abrogate le leggi seguenti:
a) il Codice di procedura civile del 1899/1924 con le sue successive modificazioni, riservato l’art. 514;
b) gli art. 15-37 della legge cantonale 8 marzo 1911 di attuazione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento;
c) l’art. 4 della legge 20 aprile 1923 stabilente la devoluzione delle mansioni di competenza dei commissari di governo ad altri organi giudiziari o amministrativi;
d) il decreto legislativo del 18 dicembre 1911 circa la procedura in materia di garanzia nel commercio del bestiame;
e) il regolamento 12 febbraio 1924 circa la trattazione della cause per assistenza fra parenti;
f) gli art. 90, 91, 190, 193 LAC;
g) ogni altra disposizione contraria o incompatibile con il presente Codice.
Entrata in vigore
Art. 519 1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente Codice è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore[307].
Pubblicato nel BU 1971, 267.
MESSAGGI
GIURISPRUDENZA
Considerato che ai processi pendenti al momento dell’entrata in vigore del diritto processuale civile unificato si applica (fino all’emanazione della decisione da parte dell’istanza adita) il diritto procedurale cantonale previgente (v. art. 404 segg. del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008), la versione elettronica della Raccolta delle leggi contempla ancora il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 a titolo di diritto transitorio.
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