Codice di procedura penale del Canton Ticino
(del 19 dicembre 1994)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti il messaggio 11 marzo 1987 n. 3163, il messaggio n. 3163 Abis del 9 luglio 1992 del Consiglio di Stato e il rapporto 8 novembre 1994 n. 3163 R e n. 3163 Abis R della Commissione speciale,
decreta:
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPITOLO I
Applicazione della legge
A. Legalità del procedimento
Art. 1 1Nessuno può essere perseguito per un fatto al quale, alla data in cui fu commesso, la legge non commina espressamente una pena. L’azione penale deve essere condotta giusta le norme legali.
2Nel corso del procedimento dev’essere rispettata la dignità umana di chiunque vi sia implicato.
3Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
B. Pubblicità dell’azione penale
Art. 2 1L’azione penale è pubblica.
2È esercitata d’ufficio dal Procuratore pubblico in tutti i casi nei quali non è necessaria l’istanza della parte lesa per avviarla.
3Se un fatto è punibile solo a querela di parte, l’azione penale è esercitata dal Procuratore pubblico se la parte lesa l’ha chiesto nei modi previsti dalla legge.
4Le disposizioni di legge che reggono l’attività del Procuratore pubblico si applicano, nei limiti delle loro competenze, anche ai sostituti Procuratori pubblici.1)
C. Concorso di azioni civili e penali
Art. 3 1L’azione civile derivante da un reato può essere esercitata contemporaneamente all’azione penale.
2La rinuncia all’azione civile non toglie né sospende l’esercizio dell’azione penale.
D. Sospetto di reato nel procedimento civile
Art. 4 1Quando nel corso di un procedimento civile insorga ragionevole sospetto dell’esistenza di un reato di azione pubblica, il giudice deve informare il Procuratore pubblico, il quale promuove, ove occorra, l’azione penale ai termini di legge.
2La causa civile può essere sospesa se la cognizione del reato influisce sulla sua decisione.
E. Eccezioni di diritto civile
Art. 5 L’azione penale può essere sospesa dal magistrato competente qualora vengano proposte contro di essa eccezioni di diritto civile che, se fondate, escluderebbero la sussistenza del reato. In tal caso il magistrato fissa alla parte legittimata un termine per sottoporre dette eccezioni alla cognizione del giudice civile competente. Se il termine trascorre infruttuoso, il procedimento penale ha il suo corso a meno che l’accusato provi che il ritardo non dipende da sua colpa.
CAPITOLO II
Disposizioni comuni
SEZIONE 1
Motivazione e intimazione dei giudizi
A. Motivazione, indicazione dei rimedi di
diritto ed esecutività2)
Art. 6 1Le sentenze e i decreti, contro i quali è dato un rimedio di legge e quelli che respingono una domanda o un’eccezione, devono essere motivati, salvo contraria disposizione di legge.
2Essi devono indicare i rimedi di diritto ed i termini per proporli.
3L’esecutività delle sentenze penali di ultima istanza cantonale è sospesa fino a che il Tribunale federale, nell’ambito di un ricorso presso di esso proposto, sia in grado di pronunciarsi sulla domanda di effetto sospensivo.3)
B. Intimazione
I. Forma
Art. 7 1L’intimazione della sentenza e degli atti del processo penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia.
2Sono applicabili, per analogia, le disposizioni del Codice di procedura civile.
II. Ad autorità amministrative4)
Art. 85) Ogni sentenza delle Corti di assise, della Corte di cassazione e revisione e dei giudici della Pretura penale e ogni decreto di accusa vengono trasmessi, a cura della cancelleria, entro tre giorni dalla crescita in giudicato:
a) al Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale;
b) alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure.
SEZIONE 2
Spese e ripetibili
A. Condanna alle spese e ripetibili
I. Riparto in generale
Art. 9 1Le spese di procedura sono di regola messe a carico del condannato.
2I coautori ed i complici sono obbligati al pagamento delle spese nella misura stabilita dalla sentenza. Questa determina se e in quale misura i condannati ne rispondono solidalmente.
3Nei casi di desistenza, d’abbandono o di assoluzione, nei processi di azione privata, le spese possono essere caricate al querelante.
4Nei casi di cui al cpv. 3, nei processi di azione pubblica, le spese sono caricate allo Stato.
5Le spese sono a carico del denunciante, del querelante o della parte civile, se ha provocato il procedimento con dolo o per negligenza grave.
6Con la decisione sulle spese, l’Autorità giudicante decide anche se e in che misura debbano essere attribuite ripetibili.
II. Pluralità di reati
Art. 10 L’accusato che in un giudizio relativo a più reati è condannato soltanto per alcuno di essi, non può essere obbligato a pagare le spese specialmente cagionate dal giudizio sui fatti dai quali è assolto.
III. Ingiurie o vie di fatto
Art. 11 Nei casi di ingiurie o vie di fatto reciproche, l’esenzione dalla pena di una od anche di ambedue le parti non impedisce al giudice di condannare una di esse o entrambe al pagamento delle spese.
B. Composizione delle spese
Art. 12 Le spese consistono:
a) in tutti i dispendi cagionati dal processo, tranne lo stipendio dei funzionari e degli impiegati e le spese per i locali;
b) nella tassa di giustizia stabilita dalla tariffa giudiziaria.
C. Indennità ai testimoni e periti
Art. 13 Le indennità ai testimoni ed ai periti sono stabilite in base alla tariffa giudiziaria.
D. Distinta delle spese
Art. 14 Ogni sentenza deve contenere la distinta delle spese.
E. Spese della cassazione
Art. 15 1La Corte di cassazione e revisione penale giudica sulle spese.
2Se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori all’atto che l’ha determinata.
F. Spese della contumacia
Art. 16 In caso di revoca della contumacia, la Corte decide anche sulle spese del precedente giudizio.
G. Spese di esecuzione della sentenza
Art. 17 Le spese di esecuzione della sentenza sono a carico dello Stato. Sono riservate le eccezioni per i detenuti in semiprigionia e in semilibertà stabilite dal Consiglio di Stato con regolamento.
H. Spese di internamento e collocamento
Art. 18 1Sono assunte dallo Stato le spese derivanti dall’internamento dei delinquenti abituali ordinato ai sensi dell’art. 42 CPS, quelle relative all’applicazione dell’art. 43 CPS nei confronti degli ammalati mentali, dell’art. 44 CPS nei confronti degli alcolizzati e dei tossicomani e dell’art. 100 bis CPS nei confronti dei giovani adulti. È riservato il cpv. 2.
2L’Autorità giudicante può porre totalmente o parzialmente le spese d’esecuzione dei provvedimenti previsti al capoverso precedente a carico degli interessati, ove ne riconosca l’opportunità. Il regresso verso il coniuge o verso altri parenti può essere deciso, per gli stessi motivi, solo nei limiti dei relativi obblighi di assistenza, previsti dal Codice civile.
SEZIONE 3
Termini e restituzione
A. Termini
I. Perentorietà e prorogabilità
Art. 19 1Qualora non sia espressamente disposto il contrario, i termini fissati in questa legge alle parti non possono essere prorogati.
2I termini assegnati dal magistrato possono da questi essere convenientemente prorogati, su istanza motivata della parte interessata, presentata prima della scadenza.
II. Computo
Art. 20 1Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.
2Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello in cui comincia a decorrere; mancando tal giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.
3Se l’ultimo giorno del termine scade il sabato, la domenica o un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.
4Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.
5È riservato l’art. 100.
B. Restituzione dei termini I. Casi
Art. 21 La restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti.
II. Procedura ed effetti
Art. 22 1L’istanza deve esser presentata, pena la decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.
2Sull’istanza decide l’autorità davanti alla quale doveva esser compiuto l’atto per il quale è chiesta la restituzione. Se è stato emanato un decreto d’accusa o una sentenza, è competente il giudice che lo sarebbe per giudicare sul rimedio di diritto; in questo caso la restituzione può esser concessa soltanto per presentare il ricorso.
3Se l’istanza è accolta, l’atto omesso dev’esser compiuto entro il termine di cui è concessa la restituzione.
SEZIONE 4
Interprete
A. Designazione dell’interprete
Art. 23 1Se l’indiziato, l’accusato, il perito o il testimone non conoscono la lingua italiana, il magistrato nomina, di regola, un interprete.
2La deposizione è messa a verbale nella lingua in cui si esprime l’interrogato e nella traduzione italiana. L’interprete può essere incaricato di redigere il verbale. Se il magistrato o il segretario conoscono la lingua dell’interrogato, possono fungere essi stessi da interprete.
3Durante il dibattimento, all’accusato si deve far conoscere il riassunto sostanziale delle decisioni della Corte e del suo presidente, delle deposizioni, della requisitoria del Procuratore pubblico e delle arringhe della parte civile e della difesa.
B. Esclusione e ricusa
Art. 24 1L’interprete è escluso e può essere ricusato per le stesse cause che determinano la ricusa o la esclusione del giudice.
2Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato nonché al Procuratore pubblico quando la nomina è fatta dal presidente del Tribunale competente.
3Il motivo di ricusa deve essere provato.
4L’istanza di ricusa deve essere presentata al magistrato che ha designato l’interprete entro tre giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa.
C. Interprete per il sordomuto
Art. 25 L’art. 23 è applicabile per analogia quando l’indiziato, l’accusato o il testimone sia sordomuto e non sia possibile sottoporgli per scritto le domande e ottenere, per scritto, le risposte.
D. Giuramento o promessa
Art. 26 1L’interprete presta giuramento o promessa di adempiere fedelmente il suo compito davanti all’autorità di nomina.
2La norma non si applica al magistrato o al segretario.
SEZIONE 5
Segretezza e pubblicità del procedimento
A. Ispezione degli atti
Art. 27 1Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.
2La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.
B. Pubblicità delle udienze
Art. 28 1Le udienze davanti ai giudici della Pretura penale, alle Corti d’assise e alla Corte di cassazione e revisione sono pubbliche; nondimeno è vietato ai minori di anni quindici di assistere ai dibattimenti, salvo decisione contraria del presidente della Corte.6)
2Il processo può aver luogo a porte chiuse, a seguito di decreto motivato del presidente, quando ciò sembri necessario per tutelare la morale o l’ordine pubblico, oppure quando lo esiga la tutela della vita privata delle parti e di testimoni nel processo; il presidente della Corte anche in questo caso può consentire la presenza di determinate persone al dibattimento.
3In aula sono vietati la registrazione di suoni, le riprese televisive e l’uso di apparecchi fotografici; il presidente può accordare eccezioni con il consenso delle parti.
SEZIONE 6
Polizia delle udienze e pene disciplinari
A. Polizia delle udienze
Art. 29 La polizia delle udienze ed il mantenimento dell’ordine spettano al presidente. Egli ha il diritto di far allontanare dalla sala le persone che perturbano l’ordine. Può anche infliggere multe disciplinari sino a fr. 1’000.– e ordinare l’arresto sino a due giorni, salva l’azione penale.
B. Sanzioni disciplinari I. Casi
Art. 30 1Ogni magistrato e funzionario dell’amministrazione della giustizia penale e della polizia, l’assessore-giurato, il patrocinatore, il testimone, il perito o l’interprete che non adempie l’ufficio cui è chiamato senza darne sufficiente giustificazione, è condannato, seduta stante, ad una multa disciplinare sino a fr. 2’000.–. In caso di recidiva, la multa può essere raddoppiata ed il contravventore condannato altresì sino a venti giorni di arresto, riservata l’azione penale.
2Queste sanzioni disciplinari sono applicate rispettivamente dal Procuratore pubblico, dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto, dal giudice della Pretura penale e dal presidente della Camera dei ricorsi penali e delle Corti delle assise e di cassazione. 7)
II. Riesame
Art. 31 Il condannato ad una sanzione disciplinare che non ha potuto presentare le sue giustificazioni, può farle valere per scritto, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della decisione, al magistrato che l’ha pronunciata, il quale decide nuovamente, assunte le debite informazioni.
III. Ricorso
Art. 32 Contro la decisione finale il condannato ad una sanzione disciplinare può ricorrere, nel termine di quindici giorni dalla sua intimazione, al Tribunale cantonale amministrativo. È in tal caso applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.
IV. Spese
Art. 33 Le persone dichiarate colpevoli possono essere condannate a pagare tutte o parte delle spese da loro causate.
TITOLO II
Giurisdizione
CAPITOLO I
Competenza
A. Per materia
Art. 34 La competenza del giudice per ragioni di materia è determinata dalla legge organica giudiziaria civile e penale.
B. Connessione
I. In generale
Art. 35 1Le cause connesse, che individualmente apparterrebbero alla cognizione di giudici di diverso ordine, devono essere riunite e deferite al giudice competente per il reato più grave.
2Il magistrato competente può, per motivi di opportunità, e purché ciò non pregiudichi i diritti degli altri accusati, ordinare che le cause connesse siano trattate separatamente.
II. Nozione
Art. 36 1Vi è connessione quando una persona è accusata di più reati, ancorché commessi in tempi e luoghi diversi, oppure quando più individui sono coimputati nello stesso reato come autori, complici, istigatori, favoreggiatori o ricettatori.
2Può essere dichiarata la connessione anche quando più persone siano accusate di reati diversi, tra loro collegati, in modo che sia opportuna la riunione dei giudizi.
III. Pluralità di reati commessi dalla medesima persona
Art. 37 La cognizione dei reati commessi dalla medesima persona in diverse giurisdizioni è di competenza dell’autorità del luogo in cui è stato commesso il reato cui è comminata la pena più grave. Se ai diversi reati è comminata la medesima pena, la cognizione è di competenza della magistratura che ha compiuto il primo atto istruttorio.
C. Foro della commissione del reato
Art. 38 1Per il giudizio di un reato sono competenti le autorità del luogo in cui fu commesso, salvo che la legge non disponga altrimenti.
2Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui fu commesso, sono competenti le autorità del luogo di domicilio, di dimora o di attinenza dell’accusato; in difetto quelle del luogo dove seguì l’arresto.
D. Conflitti di competenza
Art. 39 I conflitti di competenza sono decisi dalla Camera dei ricorsi penali.
CAPITOLO II
Esclusione e ricusa
A. Esclusione
I. Casi
Art. 40 Ogni giudice, Procuratore pubblico, segretario od assessore-giurato è escluso per legge dall’esercitare il suo ufficio:
a) quando sia stato danneggiato egli stesso dal reato od abbia interesse nel processo;
b) quando sia coniuge, tutore o curatore della parte lesa o dell’accusato o lo sia stato;
c) quando sia parente od affine in linea retta, parente fino al quarto grado in linea collaterale od affine sino al secondo grado nella stessa linea con la parte lesa o con l’accusato;
d) quando sia parente od affine negli stessi gradi con un avvocato che partecipa al processo, oppure se lo sia con un avvocato collega di studio del patrocinatore di una parte;
e) quando abbia avuto parte al processo come magistrato o funzionario della polizia, come procuratore della parte lesa o difensore;
f) quando sia stato sentito nel processo come testimone o come perito;
g) quando egli, un suo parente o affine in linea retta, o un suo parente od affine sino al secondo grado in linea collaterale, sia parte in un processo civile, penale o amministrativo pendente con una delle parti.
II. Conseguenze
Art. 41 Ogni magistrato o funzionario, dal momento in cui viene a conoscenza di una causa che lo esclude, deve astenersi da qualsiasi atto giudiziario, pena la nullità degli atti giudiziari ulteriormente compiuti.
III. Notifica
Art. 42 1I presidenti del Tribunale penale cantonale, della Corte di cassazione e revisione penale e della Camera dei ricorsi penali, il giudice della Pretura penale, il Giudice dell’istruzione e dell’arresto ed il Procuratore pubblico notificano la loro esclusione alla Camera dei ricorsi penali; i giudici alla presidenza del collegio di cui fanno parte; gli assessori-giurati al presidente della Corte di assise alla quale sono chiamati; i segretari al giudice presso il quale funzionano.8)
2L’autorità competente a ricevere la notificazione, verificata la causa di esclusione, provvede alla sostituzione; essa deve pronunciare anche in mancanza di qualsiasi domanda quando vi sia dubbio se un giudice debba essere escluso per legge.
B. Ricusa
I. Casi
Art. 43 1Ogni giudice o Procuratore pubblico può essere ricusato quando vi sia ragionevole motivo per dubitare della sua imparzialità nel procedimento o quando ometta di notificare la sua esclusione.
2Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato e, se concerne i giudici, anche al Procuratore pubblico.
3Ogni giudice o Procuratore pubblico deve comunicare per scritto all’autorità competente le circostanze che giustificano la propria ricusa.
II. Procedura
Art. 44 1La domanda di ricusa viene trasmessa per scritto al collegio cui appartiene il giudice ed alla Camera dei ricorsi penali quando si tratti del presidente del Tribunale penale cantonale, del presidente delle Assise correzionali, del giudice della Pretura penale, del Giudice dell’istruzione e dell’arresto o del Procuratore pubblico. 9)
2Nella domanda vanno indicati i motivi di ricusa e le prove; il magistrato ricusato è invitato ad esporre le sue osservazioni sull’addotto motivo di ricusa.
III. Giudizio
Art. 45 Il giudizio del collegio, che si completa a norma della legge organica giudiziaria civile e penale, e quello della Camera dei ricorsi penali sono definitivi; è riservata la norma di cui all’art. 288 lett. b).
IV. Termine
Art. 46 1La domanda di ricusa dei giudici delle Corti giudicanti, dei membri della Camera dei ricorsi penali, del Giudice dell’istruzione e dell’arresto e del Procuratore pubblico deve essere presentata entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa.
2Se il ragionevole motivo per dubitare dell’imparzialità del giudice o dei giurati si manifesta durante il dibattimento, esso va immediatamente notificato, pena la sua irricevibilità. La Corte si pronuncia sulla ricusa e il suo giudizio è impugnabile con il ricorso per cassazione giusta l’art. 288 lett. b).
TITOLO III
Parti
CAPITOLO I
Accusato e sua difesa
A. Accusato
Art. 47 1Accusato è chiunque nei confronti del quale il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa.
2Lo statuto di accusato, con i connessi diritti di difesa, cessa con la crescita in giudicato del decreto di abbandono o della sentenza definitiva.
B. Estensione dei diritti della difesa
Art. 48 I diritti della difesa sono garantiti anche alla persona oggetto di un procedimento di revoca del decreto di abbandono e di una domanda di revisione della sentenza di assoluzione.
C. Difensore
I. In generale
Art. 49 1L’accusato può valersi in ogni stadio del procedimento dell’assistenza di un difensore. Tale facoltà deve essergli comunicata con la promozione dell’accusa.
2L’accusato deve obbligatoriamente essere assistito da un difensore:
a) se l’arresto si protrae oltre quattro giorni;
b) durante la custodia per l’allestimento di una perizia psichiatrica;
c) dopo l’emanazione dell’atto di accusa di cui all’art. 199 CPP;
d) se al dibattimento per opposizione a decreto di accusa partecipa il Procuratore pubblico.10)
3Se l’Autorità nel corso del procedimento costata che l’accusato a piede libero non è capace di difendersi con la necessaria chiarezza, può diffidarlo a munirsi entro breve termine di un difensore, riservata la designazione di un difensore d’ufficio.11)
4La scelta del difensore non deve essere causa di ritardo nel processo.
5Il difensore deve essere scelto fra gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, conformemente alle disposizione della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e della Legge sull’avvocatura o fra i praticanti legali iscritti nell’apposito elenco. La Camera per l’avvocatura e il notariato può ammettere all’ufficio di difensore altri avvocati oppure professori di diritto delle università: il difensore senza recapito in Svizzera deve eleggervi domicilio per la valida intimazione degli atti. 12)
II. Difesa d’ufficio
1. Designazione
Art. 50 …13)
2. Obbligo di assunzione e retribuzione
Art. 51 …14)
III. Gratuito patrocinio
Art. 52 …15)
IV. Revoca
Art. 53 …16)
V. Sostituzione
Art. 54 …17)
VI. Pluralità di accusati
Art. 55 Più accusati in un processo possono essere assistiti dallo stesso difensore, di fiducia o d’ufficio, quando non vi sia incompatibilità di difesa.
VII. Collegio di difesa
Art. 56 1L’accusato può avvalersi dell’opera di più difensori, eccezionalmente anche nel caso di gratuito patrocinio.
2È obbligatoria la designazione di un unico difensore abilitato a ricevere validamente l’intimazione degli atti giudiziari. In mancanza di tale designazione basta l’intimazione ad uno qualsiasi dei difensori.
3Quando la presenza del difensore è obbligatoria basta quella di uno dei difensori designati.
Art. 56bis18) La disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
D. Diritti della difesa
I. In generale
Art. 57 1Salvo contraria disposizione di legge, l’accusato e il suo difensore partecipano a tutti gli atti procedurali.
2L’esercizio dei diritti della difesa non può costituire motivo di rinvio di atti procedurali, salvo obbligatoria presenza e partecipazione dell’accusato o del suo difensore. È riservato l’effetto sospensivo di reclami e ricorsi, ai sensi di legge.
II. Difesa da parte dell’accusato
Art. 58 1Compatibilmente con il suo statuto e con le esigenze dell’inchiesta, l’accusato può personalmente prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, partecipare all’assunzione delle prove e proporne di proprie, ai sensi di legge.
2L’accusato può direttamente fare uso dei rimedi di diritto.
III. Assistenza del difensore
1. Intimazioni
Art. 59 1Al difensore deve essere intimata copia di tutti gli atti destinati al suo patrocinato.
2Salvo contraria disposizione di legge, è sufficiente l’intimazione al difensore.
2. Partecipazione all’istruzione formale
a) In generale
Art. 60 1Il difensore può partecipare all’assunzione delle prove e proporne di proprie, ai sensi di legge.
2Egli può sempre prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario al patrocinio e salvo contrarie esigenze di inchiesta.
b) Interrogatorio dell’accusato
Art. 61 1Il difensore presenzia all’interrogatorio dell’accusato da parte del Procuratore pubblico, o del suo segretario, salvo contrarie esigenze di inchiesta.
2Egli può porre domande se autorizzato dal Procuratore pubblico o dal suo segretario ed in ogni caso al termine dell’interrogatorio.
3Non è ammessa la presenza di difensori agli interrogatori dinnanzi ad agenti di polizia; se l’accusato o il suo difensore ne fanno richiesta, il relativo verbale può essere opposto all’accusato solo dopo essere stato chiarito dinnanzi al magistrato con la partecipazione del difensore.19)
4Sono riservate le norme relative al decreto di accusa.
c) Interrogatorio di terzi
Art. 62 1Il difensore è ammesso a presenziare all’interrogatorio di altri accusati e di testimoni e all’assunzione di informazioni, salvo contrarie esigenze di inchiesta.
2È riservato il diritto al contraddittorio.
3Il difensore presente può porre domande se autorizzato dal Procuratore pubblico ed in ogni caso al termine dell’interrogatorio da parte del magistrato. Se sono presenti più difensori, il Procuratore pubblico stabilisce l’ordine di intervento.
3. Partecipazione in caso di arresto
a) Notifica dell’arresto
Art. 63 1Il difensore ha il diritto di presenziare all’udienza di esame dell’arrestato da parte del Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
2La presenza del difensore è obbligatoria:
a) se il Procuratore pubblico è presente all’udienza;
b) se il Giudice dell’istruzione e dell’arresto lo ritiene necessario.
3Quando la presenza del difensore è obbligatoria, egli, in caso di impedimento, è sostituito per questo solo incombente da un difensore designato dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
b) Colloqui
Art. 64 1I colloqui tra arrestato e difensore sono liberi.
2Il Procuratore pubblico può limitare, condizionare o vietare i colloqui durante l’istruzione formale, se l’interesse di questa o motivi di sicurezza lo esigono.
c) Corrispondenza
Art. 65 1La corrispondenza tra arrestato e difensore, e viceversa, non è soggetta a censura.
2Il Procuratore pubblico può sottoporla a controllo durante l’istruzione formale, se l’interesse di questa o motivi di sicurezza lo esigono.
3Scritti censurati vengono allegati agli atti, con annotazione del motivo del provvedimento e comunicazione al mittente.
E. Autonomia del difensore
Art. 66 1Il difensore ha un diritto proprio di reclamo e di ricorso, ad ogni stadio del procedimento. Spetta al difensore di compiutamente informare l’accusato.
2Il mancato uso di questo diritto non comporta responsabilità, riservate le norme deontologiche, e non è motivo di restituzione dei termini.
3L’accusato può prendere personalmente posizione dinanzi all’autorità adita in proprio dal difensore nel termine assegnato alle parti per le osservazioni. L’autorità adita non è dispensata dal giudizio in caso di opposizione dell’accusato o di revoca del mandato successiva al gravame.
4Salvo contemporanea revoca del mandato, le impugnazioni personali dell’accusato sono intimate al difensore con un termine per le osservazioni.
CAPITOLO II
Denunciante, querelante, parte lesa e parte civile
A. Denunciante
Art. 67 1Chiunque può presentare al Procuratore pubblico denuncia per reato di azione pubblica.
2Il denunciante non assume veste di parte.
B. Querelante
Art. 68 1Nei reati a querela di parte, il Procuratore pubblico promuove l’azione penale solo ad istanza scritta del querelante.
2Per il ritiro della querela è richiesta la forma scritta.
3Salvo costituzione di parte civile, il querelante non ha veste di parte. Gli devono tuttavia essere intimate le decisioni di merito del Procuratore pubblico e la citazione al pubblico dibattimento.
C. Parte civile
I. Costituzione
1. In generale
Art. 69 1Ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un reato può costituirsi parte civile nel processo.
2La capacità processuale e il suo esercizio sono regolati come agli art. 38 e 39 del Codice di procedura civile.
3Il Procuratore pubblico deve comunicare alla parte lesa la promozione dell’accusa, avvertendola del diritto di costituirsi parte civile.
2. Modalità
Art. 70 1La costituzione di parte civile può avvenire in qualunque stadio del procedimento, prima però della conclusione dell’istruzione dibattimentale.
2Chi intende costituirsi parte civile deve farne dichiarazione scritta. È sufficiente l’annotazione a verbale.
3All’atto della costituzione la parte civile che non ha domicilio in Svizzera è obbligata ad eleggervi un recapito per la valida intimazione degli atti giudiziari.
II. Patrocinatore
1. In generale
Art. 71 1La parte civile può avvalersi in ogni stadio del procedimento dell’assistenza di un patrocinatore.
2Il patrocinatore deve essere scelto fra gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, conformemente alle disposizione della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e della Legge sull’avvocatura o fra i praticanti legali iscritti nell’apposito elenco. La Camera per l’avvocatura e il notariato può ammettere all’ufficio di patrocinatore altri avvocati oppure professori di diritto delle università: il patrocinatore senza recapito in Svizzera deve eleggervi domicilio per la valida intimazione degli atti. 20)
3Salvo contraria disposizione di legge, sono valide le intimazioni al solo patrocinatore.
2. Patrocinio d’ufficio
Art. 72 …21)
3. Gratuito patrocinio
Art. 73 …22)
4. Revoca
Art. 74 …23)
5. Pluralità di parti civili
Art. 75 Più parti civili in un processo possono essere assistite dallo stesso patrocinatore, di fiducia o d’ufficio, quando non vi siano conflitti di interesse.
6. Collegio di patrocinatori
Art. 76 1La parte civile può valersi dell’opera di più patrocinatori, eccezionalmente anche nel caso di gratuito patrocinio.
2È obbligatoria la designazione di un unico patrocinatore abilitato a ricevere validamente l’intimazione degli atti giudiziari. In mancanza di tale designazione basta l’intimazione ad uno qualsiasi dei difensori.
Art. 76bis24) La disciplina del patrocinio d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
III. Diritti della parte civile
1. In generale
Art. 77 1Salvo contraria disposizione di legge, la parte civile partecipa a tutti gli atti del procedimento per il reato che l’ha danneggiata.
2Per l’accertamento del danno e per il suo risarcimento, la parte civile deve presentare istanza scritta contenente l’indicazione delle parti, le domande, la motivazione, le prove offerte e chieste.
3L’esercizio dei diritti della parte civile non può costituire motivo di rinvio degli atti procedurali. È riservato l’effetto sospensivo di reclami e ricorsi, ai sensi di legge.
2. Intimazioni
Art. 78 Alla parte civile devono essere intimati tutti gli atti che concernono i suoi diritti.
3. Partecipazione all’istruzione formale
a) Di principio
Art. 79 1La parte civile può partecipare all’assunzione delle prove e proporne di proprie, specie per dare fondamento alle pretese di risarcimento, ai sensi di legge.
2Essa può prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario all’esercizio dei suoi diritti e salvo contrarie esigenze di inchiesta e salvo contrari interessi preminenti dell’accusato o di terzi.
b) Interrogatorio dell’accusato
Art. 80 1La parte civile può presenziare all’interrogatorio dell’accusato da parte del Procuratore pubblico o del suo segretario, salvo contrarie esigenze di inchiesta e ritenuta la presenza del difensore.
2Essa può porre domande se autorizzata dal Procuratore pubblico o dal suo segretario ed in ogni caso al termine dell’interrogatorio, di regola dopo il difensore.
3La presenza della parte civile dinanzi ad agenti di polizia non è ammessa.
c) Interrogatorio di terzi
Art. 81 1La parte civile è ammessa all’interrogatorio di testimoni e all’assunzione di informazioni, salvo contrarie esigenze di inchiesta.
2La parte civile può porre domande se autorizzata dal Procuratore pubblico ed in ogni caso al termine dell’interrogatorio da parte del magistrato, di regola dopo il difensore. Se sono presenti più parti civili, il Procuratore pubblico stabilisce l’ordine di intervento.
d) Interrogatorio della parte civile
Art. 82 L’art. 81 è applicabile al patrocinatore in caso di interrogatorio della parte civile da lui rappresentata.
4. Citazione al dibattimento
Art. 83 1La parte civile deve essere citata al dibattimento, con l’avvertenza che questo seguirà il suo corso anche in caso di mancata comparsa.
2Essa può presentare le sue domande di risarcimento con istanza scritta motivata.
CAPITOLO III
Vittime di reati che ledono direttamente l’integrità fisica,
sessuale o psichica
A. Protezione della personalità
Art. 84 1Le autorità tutelano in ogni stadio del procedimento la personalità delle vittime di reati di cui all’art. 2 cpv. 1 della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati.
2L’audizione della vittima avviene in tempi e modi che tengono conto delle sue condizioni psichiche e della sua età.
3La vittima di reato contro l’integrità sessuale può esigere di essere interrogata da persone del suo stesso sesso; tale regola si applica parimenti alla procedura di inchiesta.
B. Compiti della polizia e delle autorità istruttorie
Art. 85 1In occasione della prima audizione la polizia e le autorità istruttorie informano la vittima sull’esistenza dei consultori e sul diritto di farsi assistere da un legale o da un’altra persona di fiducia.
2La polizia e le autorità istruttorie comunicano a un consultorio nome e indirizzo della vittima. Avvertono previamente la vittima della possibilità di rifiutare tale comunicazione.
3Se la vittima è minorenne, il procuratore pubblico o il magistrato dei minorenni possono fare la segnalazione al consultorio anche senza il consenso se particolari circostanze lo giustificano.25)
C. Vittime minorenni
I. Definizione26)
Art. 8627) Per minorenne ai sensi del presente capitolo si intende la vittima che al momento dell’apertura del procedimento penale ha meno di 18 anni.
II. Audizioni
Art. 86a28) 1Durante tutto il procedimento, la vittima minorenne non può essere sottoposta, di regola, a più di due audizioni.
2La prima audizione deve avvenire il più presto possibile. È condotta, in presenza di uno specialista, da persona formata allo scopo: un procuratore pubblico oppure un segretario giudiziario o un agente di polizia da lui delegati.
3Le parti esercitano i loro diritti mediante la persona incaricata dell’interrogatorio.
4L’audizione si svolge in un locale appropriato ed è registrata su video.
5La persona incaricata dell’interrogatorio e lo specialista raccolgono le loro osservazioni particolari in un rapporto.
6È predisposta una seconda audizione se, nel corso della prima audizione, le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti o se ciò è necessario nell’interesse dell’inchiesta o nell’interesse del minore. Per quanto possibile, chi interroga è la stessa persona che ha effettuato la prima audizione. Per il resto, le disposizioni dei cpv. 2 a 5 del presente articolo sono applicabili.
D. Assistenza e rifiuto di deporre
Art. 87 1La vittima può farsi accompagnare da una persona di fiducia se è interrogata in qualità di testimone o persona tenuta a dare informazioni.
2Nei casi di vittime minorenni, l’autorità può derogare al cpv. 1 ed escludere dal procedimento la persona di fiducia qualora quest’ultima possa esercitare un’influenza determinante sul minore.29)
3La vittima può rifiutarsi di deporre su fatti concernenti la sua sfera intima.30)
E. Composizione del tribunale
Art. 88 Le vittime di reati contro l’integrità sessuale possono esigere che del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del loro sesso.
F. Pubblicità del dibattimento
Art. 89 1Il tribunale ordina l’udienza a porte chiuse se lo esigono interessi preponderanti della vittima.
2Nei casi di reati contro l’integrità sessuale l’udienza a porte chiuse è ordinata su richiesta della vittima.
G. Interrogatorio delle vittime minorenni
I. Luogo
Art. 90 1L’interrogatorio della vittima minorenne durante il dibattimento avviene di regola in un locale separato, collegato all’aula penale da un mezzo audiovisivo.
2Nei casi di vittime minorenni particolarmente vulnerabili per condizioni psichiche o per età, il Procuratore pubblico propone al Presidente del Tribunale di rinunciare alla presenza della vittima al dibattimento.31)
II. Protezione della personalità
Art. 91 1La vittima minorenne viene interrogata esclusivamente dal presidente del tribunale.
2Alle parti è garantita la possibilità di sottoporre delle domande tramite il presidente.
3Il presidente non ammette domande inutilmente lesive della sfera intima.
H. Confronto
I. In generale
Art. 92 1Le autorità evitano di mettere in presenza la vittima e l’accusato se la vittima lo domanda. Tengono conto in altro modo del diritto dell’accusato di essere sentito. La compresenza di vittima e accusato può essere ordinata se il diritto dell’accusato di essere sentito o un interesse preponderante del perseguimento penale lo esigono imperativamente.
2In caso di reati contro l’integrità sessuale, un confronto contro la volontà della vittima può essere ordinato soltanto se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.32)
3Se il confronto si svolge solo in fase predibattimentale, viene registrato con un mezzo audiovisivo e trasmesso al dibattimento.
II. Con vittime minorenni
Art. 92a33) 1In caso di reati contro l’integrità sessuale, le autorità non devono mettere a confronto la vittima minorenne con l’imputato.
2In caso di altri reati, il confronto è escluso se esso provoca al minore un forte trauma psichico.
3È fatto salvo il confronto se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.
I. Assistenza legale
Art. 93 1In ogni stadio del procedimento la vittima, anche senza costituirsi parte civile, ha diritto di farsi assistere da un legale o da un’altra persona di fiducia.
2Nei casi di vittime minorenni il Procuratore pubblico può proporre la nomina di un patrocinatore d’ufficio indipendentemente dal parere dei rappresentanti legali.34)
3Per il gratuito patrocinio valgono le norme previste per la parte civile.
L. Pretese di diritto civile
Art. 94 1Per quanto l’accusato non sia prosciolto o il procedimento non sia abbandonato, il tribunale penale decide anche in merito alle pretese civili della vittima.
2Il tribunale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.
3Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale penale può limitarsi a prendere una decisione di principio sull’azione civile e per il rimanente rinviare la vittima al foro civile. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.
M. Desistenza dal procedimento
Art. 94a35) 1L’autorità competente incaricata del procedimento penale può eccezionalmente decidere il non luogo a procedere o l’abbandono se:
a) l’interesse del minore lo esige imperativamente e questo prevale in modo chiaro sull’interesse dello Stato ad esercitare l’azione penale e
b) il minore o, in caso di incapacità di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.
2In caso di non luogo a procedere o abbandono secondo il cpv. 1, l’autorità competente provvede affinché siano ordinate, se necessario, misure di protezione del minore.
TITOLO IV
Arresto, carcere preventivo e libertà provvisoria
A. Arresto
I. Motivi
Art. 95 1Durante il procedimento l’accusato si trova di regola in libertà.
2Egli può essere arrestato se esistono a suo carico gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto ed in presenza di preminenti motivi di interesse pubblico, quali il pericolo di fuga, i bisogni dell’istruzione, il pericolo di recidiva.
3In caso di contravvenzione l’arresto è eccezionalmente possibile solo per pericolo di fuga, se l’accusato non presta una cauzione sufficiente per garantire l’esecuzione del presumibile giudizio.
4La custodia coatta per perizia psichiatrica è equiparata all’arresto.
II. Misure sostitutive
Art. 96 Se lo scopo dell’arresto può essere raggiunto con la prestazione di una cauzione, con il deposito dei documenti di legittimazione, con la regolare comparizione davanti a un ufficio, con la residenza in un luogo determinato o con altri provvedimenti idonei, vengono prese singolarmente o cumulativamente queste misure.
III. Autorità competenti
Art. 97 Sono competenti a emettere l’ordine di arresto:
a) durante l’istruzione formale, il Procuratore pubblico;
b) dopo l’emanazione dell’atto di accusa e fino all’inizio del pubblico dibattimento, il Giudice dell’istruzione e dell’arresto;
c) dopo l’inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in giudicato della sentenza, il presidente della Corte competente.
IV. Contenuto dell’ordine di arresto
Art. 98 1L’arresto avviene in forza di ordine scritto.
2L’ordine deve indicare l’accusato, il reato e il motivo dell’arresto.
3All’arrestato si deve intimare l’ordine al momento dell’arresto e, se ciò non è possibile, al più tardi all’udienza dinanzi al Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
V. Flagranza di reato
Art. 99 1Chi è sorpreso in flagrante o quasi flagrante reato può essere arrestato da chiunque e deve essere consegnato immediatamente alla polizia, che ne dà subito notizia al Procuratore pubblico.
2È ritenuto essere in flagrante reato chi è sorpreso sul fatto o viene inseguito dall’offeso o dalle grida del popolo come autore del reato.
3In quasi flagrante reato è chi in tempo e luogo vicino al reato è trovato avere presso di sé effetti, armi, strumenti, carte ed altri oggetti o segnali valevoli a farlo ragionevolmente presumere autore del reato.
VI. Notifica dell’arresto
Art. 100 1L’arrestato deve essere tradotto dinanzi al Giudice dell’istruzione e dell’arresto al più tardi nel giorno successivo alla sua consegna in carcere.
2Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto informa ed esamina l’arrestato sui motivi dell’arresto e sulle accuse elevate contro di lui, decide con nota a verbale circa il mantenimento dell’arresto e la sua durata, avverte l’accusato del diritto di ricorso alla Camera dei ricorsi penali, di avvalersi di un difensore, di chiedere di essere posto in libertà provvisoria e, salvo contrarie esigenze di inchiesta, di avvisare la famiglia.
VII. Decisione del ricorso
Art. 101 La Camera dei ricorsi penali decide entro brevi termini sul ricorso contro l’arresto.
VIII. Durata dell’arresto
Art. 102 1Tutte le autorità che cooperano nel processo penale sono obbligate a fare in modo che il carcere preventivo non sia protratto oltre il necessario.
2Il carcere preventivo durante l’istruzione formale può avere la durata di sei mesi.
3Conclusa l’istruzione formale il carcere preventivo continua entro i termini massimi stabiliti dalla legge per formulare l’atto o il decreto di accusa e per aggiornare il dibattimento.
IX. Proroga del carcere preventivo
Art. 103 1In casi eccezionali il carcere preventivo può essere prorogato oltre i termini dell’art. 102 per una durata determinata:
a) dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto quando ciò sia necessario per l’istruzione formale o per l’emanazione dell’atto di accusa;
b) dalla Camera dei ricorsi penali quando ciò sia necessario per l’aggiornamento del dibattimento.
2L’istanza di proroga, motivata, è presentata dal Procuratore pubblico o dal presidente del Tribunale competente e può essere rinnovata.
X. Esecuzione dell’arresto
Art. 104 1L’arresto e i trasferimenti dell’arrestato devono essere eseguiti senza pubblicità, molestie o rigore, che non siano assolutamente necessari o inevitabili. Segnatamente l’uso della coercizione fisica deve essere proporzionato nei modi e nei tempi allo scopo e alle circostanze.
2L’arrestato è di regola separato dai detenuti in espiazione di pena.
3Egli è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo dell’arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri.
4I colloqui con terze persone sono accordati e disciplinati dal magistrato. La corrispondenza è soggetta a censura, salvo contraria decisione del magistrato.
XI. Anticipazione di pena e di collocamento
Art. 105 1Compatibilmente con i bisogni dell’istruzione e con le circostanze, l’arrestato è posto in anticipata esecuzione di una pena privativa della libertà, a sua richiesta e previa consultazione con il suo difensore.
2Analogamente può chiedere di essere trasferito in una casa di salute o di custodia, in asilo per alcoolizzati o tossicodipendenti oppure in casa di educazione al lavoro per accertare l’idoneità al collocamento e per eventualmente anticipare il trattamento.
XII. Revoca dell’arresto
Art. 106 1L’ordine di arresto deve essere revocato allorché sia tolta la causa che lo ha determinato.
2Cessa di avere effetto con l’abbandono del procedimento, con la sentenza di assoluzione e con quella di condanna a pena privativa della libertà sospesa condizionalmente o a pena pecuniaria.
B. Libertà provvisoria
I. Principio e condizioni
Art. 107 1L’arrestato può chiedere in ogni tempo di essere messo in libertà provvisoria.
2Egli deve essere messo in libertà, quando lo scopo dell’arresto può essere raggiunto con altre misure sostitutive, atte in particolare a garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all’autorità competente per il compimento degli atti processuali o per scontare la pena o per l’esecuzione di una misura di sicurezza.
II. Istanza dell’arrestato36)
Art. 108 1L’istanza è diretta al Procuratore pubblico, il quale l’ammette con immediata esecutività e comunicazione al Giudice dell’istruzione e dell’arresto oppure trasmette entro tre giorni gli atti con il suo preavviso negativo al Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
2Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto decide entro tre giorni con nota a verbale, sentito l’accusato o il suo difensore.
3Dopo l’emanazione dell’atto di accusa e fino all’inizio del pubblico dibattimento, l’istanza è diretta al Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
4Dopo l’inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in giudicato della sentenza, l’istanza è diretta al presidente della Corte competente.
C. Ripristino dell’arresto
Art. 109 1L’accusato è ricondotto in carcere:
a) se contravviene agli obblighi previsti dalle misure di cui agli art. 96 e 107;
b) se dette misure non sono più idonee allo scopo;
c) se nuove circostanze rendono necessario il suo arresto.
2Il magistrato che ordina il provvedimento procede come in caso di arresto.
D. Cauzione
I. Modalità
Art. 110 1La cauzione può essere prestata con deposito di denaro o di altri valori, oppure con garanzie reali o con fideiussione di persone idonee.
2L’ammontare della cauzione è commisurato alla natura e alle conseguenze del reato, tenuto calcolo delle condizioni economiche e dell’antecedente condotta dell’accusato.
II. Restituzione
Art. 111 1La cauzione è liberata se cessa la causa per la quale è stata prestata.
2Chi presta una cauzione in denaro può chiedere che la somma sia fruttifera di interessi, mediante adeguato investimento: in tal caso ha diritto a percepirli periodicamente.
3La cauzione prestata dall’accusato è restituita nella parte eccedente le spese giudiziarie e la eventuale multa a suo carico.
III. Decadenza
Art. 112 1La cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della libertà.
2La parte civile ha però il diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la cauzione prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili se è prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione, non sarà risarcito dal condannato.
3La decadenza è pronunciata dalla Camera dei ricorsi penali con sentenza definitiva, sentiti il Procuratore pubblico e gli interessati.
4Se l’accusato rispettivamente il condannato si ripresenta o è ricondotto in carcere dopo pronunciata la decadenza della cauzione, questa è restituita nella parte eccedente le spese di ricerca, di arresto e processuali, le eventuali multe e le indennità pagate alla parte civile.
TITOLO V
Prove
CAPITOLO I
In generale
A. Principi generali
Art. 113 1Non hanno valore le prove conseguite illecitamente, salvo i casi in cui la ponderazione degli interessi imponga una diversa conclusione.
2Sono ammissibili anche mezzi di prova non espressamente previsti dalla legge, purché non permettano l’elusione di limitazioni legali per l’assunzione di altri mezzi di prova, e rispettati i principi del cpv. 1.
B. Verbale
I. Contenuto e forma
Art. 114 1Nelle operazioni dell’istruzione il Procuratore pubblico è assistito di regola da un segretario, che redige il verbale. Il verbale contiene le indicazioni del luogo, della data in cui venne steso e delle persone che prendono parte all’operazione. Le domande si iscrivono solamente quando sia necessario per la comprensione delle risposte. Le risposte si registrano, di regola, solo nella loro sostanza ed in forma di narrazione. Tuttavia, quando si prevede che il verbale dovrà essere letto nel pubblico dibattimento, si trascrive il tenore letterale delle risposte.
2Il Procuratore pubblico detta il verbale ad alta voce, in modo che i presenti lo sentano. È in facoltà dell’esaminato di dettare egli stesso le risposte. Se abusa di questa facoltà, il Procuratore pubblico può privarnelo.
II. Conoscenza da parte dell’interrogato
Art. 115 1Il verbale dev’essere letto alle persone esaminate od intervenute all’atto per altra ragione; a richiesta viene loro esibito per la lettura.
2Vi è fatta espressa menzione che venne letto, od esibito e che fu approvato. Quindi, ogni foglio viene sottoscritto con firma o con segno a mano dalle persone esaminate; infine i funzionari presenti ed il segretario lo sottoscrivono.
3Se taluno ricusa di sottoscriverlo ne è fatta menzione al verbale, indicandone il motivo.
4Se occorre modificare, togliere od aggiungere in qualche parte del verbale, devono sottolinearsi le parole tolte o modificate in modo che possano essere lette anche successivamente e farne analoga annotazione alla fine. Le aggiunte sono registrate in margine ed in calce al verbale, indicandole con opportuni segni di richiamo. Le annotazioni di cancellazione delle aggiunte e delle modificazioni devono venire approvate e sottoscritte come nei cpv. 1, 2 e 3.
C. Uso di registratori
Art. 116 1Il Procuratore pubblico può usare per gli interrogatori apparecchi registratori.
2Le registrazioni devono essere trascritte in un verbale entro venti giorni dal momento dell’interrogatorio.
3Il verbale, oltre a ciò che prevede l’art. 114, deve indicare che è la trascrizione della registrazione. Il magistrato deve firmarlo e attestare che esso è la esatta e fedele trascrizione della registrazione. Il verbale, oltre alla firma del magistrato, deve portare quella di chi ha compiuto la trascrizione.
4L’interrogato e le parti devono essere informate che il verbale è a loro disposizione, per la consultazione, durante un termine non inferiore a dieci giorni.
5L’interrogato e le parti possono contestare il verbale mediante reclamo. Dopo la decisione definitiva o in mancanza di contestazione, il verbale è presunto contenere la trascrizione fedele dell’interrogatorio.
6Dopo la crescita in giudicato della decisione o in mancanza di contestazione, il magistrato provvede alla distruzione della registrazione.
CAPITOLO II
Interrogatorio dell’accusato
A. Citazione
Art. 117 1L’indiziato o accusato a piede libero dev’essere citato per scritto all’interrogatorio, sotto comminatoria della comparizione forzata in caso di disobbedienza. Può ordinarsi la immediata comparizione forzata quando esistano motivi per un ordine di arresto. Il verbale indica i motivi dell’ordine di comparizione forzata. L’ordine dev’essere steso in forma scritta e intimato al momento della sua esecuzione.
2In casi urgenti, all’indiziato o accusato può esser ordinato di comparire anche su sola citazione verbale. Tale citazione dev’essere menzionata nel verbale.
B. Audizione
I. Modalità
Art. 118 1L’interrogante invita dapprima l’indiziato o accusato a declinare cognome, nome, paternità, nazionalità e domicilio, stato civile, età e professione.
2L’indiziato o accusato deve essere informato del suo diritto di non rispondere e del suo diritto di essere assistito da un difensore, con nota a verbale.
3L’interrogante rende quindi noto all’indiziato o accusato il fatto che gli viene addebitato, invitandolo a spiegarsi in modo circostanziato e con un’esposizione continuata.
4Ulteriori domande sono dirette a togliere le oscurità e le contraddizioni e poste in modo che l’indiziato o accusato venga a conoscere gli elementi di prova che stanno contro di lui perché abbia occasione di giustificarsi.
II. Divieto di mezzi coercitivi
Art. 119 1È proibito di pregiudicare la libertà di decisione e di manifestazione della propria volontà dell’indiziato o accusato con domande capziose, promesse, minacce, maltrattamenti, droghe, attentati all’integrità corporale, o mezzi simili.
2Le deposizioni rese in violazione di queste disposizioni sono nulle e non ne è tenuto conto nemmeno con il consenso dell’indiziato o accusato.
C. Accertamenti d’ufficio
Art. 120 La confessione dell’indiziato o accusato non dispensa il giudice dall’obbligo di verificare, per quanto è possibile, le circostanze di fatto del reato.
CAPITOLO III
Testimoni
A. Obbligo di testimoniare
Art. 121 Chiunque viene citato come testimone ha l’obbligo di ottemperare alla citazione e di deporre quanto è a sua conoscenza sull’oggetto del processo.
B. Citazione
Art. 122 1Il testimone è citato, di regola con congruo preavviso, mediante raccomandata postale o per mezzo di usciere. La citazione deve indicare il cognome, nome, domicilio o residenza o dimora e qualità di testimone; il magistrato davanti al quale il testimone deve presentarsi; il giorno, l’ora ed il luogo della comparizione e, se è opportuno, il motivo; le sanzioni in caso di assenza ingiustificata, segnatamente la pena disciplinare e la comparizione forzata. Con la citazione il testimone è avvertito che gli è vietato di assistere al dibattimento prima della sua audizione.
2Il testimone che si trova nel luogo ove deve essere sentito può essere chiamato a deporre anche sulla sola citazione verbale. La citazione verbale dev’essere menzionata nel processo verbale. Il testimone domiciliato fuori del Cantone Ticino può eleggere domicilio nel Cantone.
3Se il testimone regolarmente citato omette di comparire, o se è manifesta la sua intenzione di non comparire senza legittimo impedimento, il magistrato può ordinare la sua immediata comparizione forzata. Il processo verbale indica i fatti sui quali si fonda tale ordine.
C. Testimonianza del membro di un’autorità
o del funzionario
Art. 123 1Se la persona citata come testimone è un membro di un’autorità o un pubblico funzionario, deve essere avvertita dell’obbligo di chiedere alla competente autorità il permesso di deporre su fatti che conosce in virtù della sua carica.
2L’autorizzazione può essere rifiutata soltanto se lo esige un preminente interesse pubblico.
D. Eccezioni all’obbligo
I. Professione
Art. 124 1Non possono essere obbligati a deporre:
a) gli ecclesiastici per tutto ciò che fu loro confidato nell’esercizio del loro ministero;
b) gli avvocati, i notai, i medici, i farmacisti, i dentisti, come pure gli ausiliari di questi professionisti, le levatrici per tutto ciò che fu loro confidato nell’esercizio professionale, salvo che esista un obbligo legale d’informare l’autorità;
c) gli operatori menzionati all’art. 15 cpv. 2 della legge federale sugli stupefacenti nei limiti in esso indicati.
2Le persone menzionate alla lett. b), salvo gli avvocati conformemente all’art. 13 Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, non possono rifiutare di deporre allorché la persona interessata li proscioglie per scritto dall’obbligo di serbare il segreto. 37)
II. Parentela
Art. 125 Non possono essere obbligati a deporre:
a) il coniuge, ancorché divorziato, e il convivente dell’indiziato o accusato;
b) gli ascendenti e discendenti dell’indiziato o accusato, i suoi fratelli e sorelle, i suoi cognati, gli zii ed i nipoti anche di affinità, i cugini germani, i suoceri, il genero e la nuora.
III. Interesse del testimone
Art. 126 Ogni testimone può rifiutare di deporre sopra domanda la cui risposta potrebbe, per lui stesso o per una persona indicata all’art. 125, comportare l’apertura di un procedimento penale.
IV. Notifica al testimone
Art. 127 Il testimone, prima di essere interrogato, deve essere avvertito, con nota a verbale, della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126. Egli ha il diritto di avvalersi della facoltà di non deporre in qualsiasi momento dell’interrogatorio.
E. Ammonimento
Art. 128 1Prima dell’esame, il testimone deve essere ammonito di dire la verità e di nulla tacere di quanto è a sua conoscenza riguardo al fatto per il quale si procede, e deve essere informato sulle conseguenze penali di una falsa testimonianza.
2Il testimone è quindi interrogato sul suo cognome, nome, età, stato civile, professione e dimora ed occorrendo, su altre circostanze personali e particolarmente sulle sue relazioni con l’indiziato o accusato, con la parte lesa o con le altre persone interessate nel processo.
F. Giuramento o promessa
I. Stadio nel quale sono prestati
Art. 129 1I testimoni prestano giuramento o promessa al dibattimento.
2Il giuramento o la promessa possono essere richiesti anche nel periodo istruttorio quando sia ragionevolmente presumibile che il testimone non potrà presentarsi al dibattimento, o che la sua comparsa potrà difficilmente aver luogo a motivo della distanza.
II. Eccezioni
Art. 130 Non devono essere chiamate a prestare giuramento o promessa le persone menzionate all’art. 125 e neppure coloro che non hanno l’età di sedici anni compiuti o che non sono in grado di valutare l’importanza del giuramento o della promessa.
III. Formula
Art. 131 1Il giuramento o la promessa si prestano con la formula seguente letta dal magistrato:
“Giuro di rispondere conformemente alla verità e di nulla tacere”.
“Prometto di rispondere conformemente alla verità e di nulla tacere”.
2Il testimone, udita la formula, presta il giuramento o la promessa pronunciando le parole “lo giuro” o “lo prometto”.
IV. Muti e sordi
Art. 132 1I muti che sanno scrivere prestano giuramento o promessa sottoscrivendone la formula.
2I muti che non sapessero scrivere, prestano giuramento o promessa con segni o con l’assistenza di un interprete.
3Se il testimone è sordo, gli viene sottoposta la formula scritta del giuramento o della promessa.
G. Audizione separata e confronti
Art. 133 1Ciascun testimone deve, di regola, essere sentito separatamente dagli altri. Anche nel periodo delle informazioni preliminari e dell’istruzione formale possono essere ordinati confronti con altri testimoni, con la parte lesa o con l’indiziato o accusato quando sia necessario per chiarire qualche circostanza importante.
2I confronti devono svolgersi davanti al magistrato, a meno che non vi sia il consenso delle parti al loro svolgimento davanti ad altre persone incaricate dell’inchiesta.
H. Modalità della deposizione
I. In generale
Art. 134 1Il testimone deve essere invitato ad esporre ordinatamente quanto conosce circa l’oggetto del suo interrogatorio. Con opportune interrogazioni si cerca di far completare la deposizione e di toglierne eventuali oscurità e contraddizioni.
2Non è lecito interrogare il testimone in modo da influire sulle sue risposte. È vietato formulare domande capziose.
II. Riconoscimento di persone o di cose
Art. 135 Qualora si debba ottenere dal testimone il riconoscimento di persone o di cose, queste gli sono presentate in modo conveniente. Il testimone deve prima essere invitato a farne un’esatta descrizione ed a indicare i contrassegni distintivi.
III. Interrogatorio di sordi e di muti
Art. 136 1Se il testimone è sordo si sottopongono le domande per scritto.
2Se è muto è invitato a rispondere per scritto, con segni o con l’assistenza di un interprete.
IV. Impedimento a comparire
Art. 137 Le persone che per malattia od infermità sono impedite di comparire sono sentite nella loro abitazione o nella casa di cura.
V. Interrogatorio per rogatoria
Art. 138 1L’esame dei testimoni che si trovano fuori del Cantone avviene, di regola, in via di rogatoria.
2A questo fine si comunicano all’autorità competente del luogo ove si trova il testimone le domande su cui deve vertere l’esame e la si invita, in pari tempo, a voler estenderle, a norma delle circostanze, anche a quei punti che deriveranno dal tenore della deposizione fatta dal testimone.
3Se le parti hanno il diritto di assistere agli atti d’istruzione, è loro comunicato il luogo e la data dell’interrogazione; il difensore e la parte civile possono partecipare all’audizione o presentare per scritto domande da porre al testimone.
4Qualora fosse necessaria la comparsa personale del testimone, vi si provvede in conformità dei trattati.
VI. Audizione della parte lesa
Art. 139 1Alla parte lesa sono applicabili le disposizioni concernenti i testimoni.
2La parte lesa, il coniuge, il convivente, gli ascendenti e discendenti, i fratelli e sorelle della stessa sono sentiti senza giuramento o promessa, salvo che ad istanza dell’accusato nell’interesse della sua difesa.
CAPITOLO IV
Sopralluoghi e ricostruzioni
A. Esecuzione dell’ispezione
Art. 140 1L’ispezione deve essere compiuta ogni qualvolta appaia necessaria per il chiarimento di una circostanza importante del processo.
2Se è necessario entrare in un’abitazione si devono osservare le disposizioni previste per la perquisizione domiciliare.
3Se l’ispezione serve alla ricostruzione di un reato, essa deve esser fatta, se possibile, nelle medesime circostanze.
B. Verbale
Art. 141 Il verbale dell’ispezione è steso chiaramente ed in modo circostanziato; occorrendo, vi si uniscono rilievi, piani, fotografie, disegni e altri mezzi idonei.
CAPITOLO V
Perizia
A. Premessa della perizia
Art. 142 1Se occorre stabilire fatti e circostanze, per l’accertamento dei quali sono necessarie cognizioni speciali, sono nominati uno o più periti.
2La perizia può essere chiesta dalle parti e dai loro patrocinatori. Sull’ammissibilità della prova decide il magistrato.
3La scelta ed il numero dei periti sono determinati dal magistrato.
4Le parti possono far assistere alle operazioni peritali periti propri; la domanda dev’essere accolta, sempre che non comporti ritardi od ostacoli all’opera dei periti giudiziali.
B. Periti
I. Obbligo di accettare la nomina
Art. 143 1Il perito scelto non può rifiutare la sua opera quando sia autorizzato all’esercizio della scienza, dell’arte o del mestiere per cui l’opera stessa è richiesta.
2Le cause che dispensano il testimone dal deporre autorizzano il perito a ricusare la sua opera.
II. Esclusione e ricusa
Art. 144 1Il perito è escluso e può essere ricusato per le stesse cause che determinano la ricusa o la esclusione del giudice. Non è però motivo di esclusione la circostanza che il perito fu sentito come testimone.
2Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato, nonché al Procuratore pubblico quando la nomina è fatta dal presidente del Tribunale competente. Il nome dei periti scelti è notificato a coloro cui compete il diritto di ricusa, a meno che l’urgenza delle circostanze non lo consenta.
3Il motivo di ricusa dev’essere provato.
4L’istanza di ricusa dev’essere presentata al magistrato che ha designato il perito entro tre giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa.
III. Giuramento o promessa
Art. 145 Il perito, prima di rilasciare il suo parere, giura o promette di prestare la sua opera imparzialmente e secondo scienza e coscienza.
C. Quesiti e termine
Art. 146 1Il magistrato designa l’oggetto della perizia, sottoponendo contemporaneamente al perito i quesiti con le necessarie indicazioni, riservata la loro completazione. Nella misura compatibile con il buon andamento dell’istruzione, le parti ed i loro patrocinatori possono pure proporre quesiti peritali. Se vi è pericolo che l’esame distrugga l’oggetto da esaminare, una parte sola di esso è consegnata, se possibile, al perito, il quale ne deve possibilmente conservare una parte.
2Il magistrato impartisce al perito un termine per presentare il proprio referto scritto, salvo non sia possibile la immediata deposizione a verbale. Il termine può essere prorogato su domanda motivata del perito. Gli art. 29 e 30 sono applicabili se il perito, senza giustificato motivo, non adempie il proprio ufficio.
3Il perito, prima di dare il suo parere, può chiedere altri chiarimenti ed anche l’audizione di testimoni o dell’accusato. Allo stesso fine durante l’istruttoria o nel pubblico dibattimento, gli può essere permesso di esaminare gli atti, di assistere alla deposizione dei testimoni e dell’accusato e di rivolgere loro direttamente delle domande.
4Il perito può chiedere la collaborazione di periti ausiliari per problemi speciali; in tal caso, deve preliminarmente chiedere il consenso del magistrato; sono applicabili gli art. 143, 144 e 145.
D. Perizia psichiatrica
Art. 147 1L’accusato può essere sottoposto a perizia psichiatrica, con o senza ricovero presso l’Ospedale neuropsichiatrico cantonale, per ordine del magistrato, del presidente della Corte o della Corte.
2La custodia nell’Ospedale neuropsichiatrico per i bisogni della perizia non può eccedere la durata di sessanta giorni.
3Solo eccezionalmente, con l’autorizzazione del magistrato, l’esaminando può essere ricoverato in altro stabilimento.
E. Chiarimenti e nuova perizia
Art. 148 1Tanto il magistrato quanto le parti e i loro patrocinatori possono domandare chiarimenti ai periti.
2Il magistrato può ordinare d’ufficio, o a richiesta di parte, nuove indagini o una nuova perizia da eseguirsi dai medesimi periti o da altri. Ciò ha luogo specialmente quando i periti non sono concordi nelle loro constatazioni o nelle loro conclusioni o se le loro constatazioni sono incomplete o se le loro conclusioni sono contraddittorie. In tal caso il magistrato designa l’oggetto della perizia e assegna al perito un termine per la presentazione del referto scritto. Per l’esclusione e la ricusa è applicabile l’art. 144.
F. Esame medico
I. In generale
Art. 149 1I medici che hanno curato la persona da esaminare non possono essere nominati periti; essi possono essere interrogati per dare informazioni circa le loro constatazioni.
2Una persona non indiziata può essere sottoposta, senza il proprio consenso, a esame medico, solo se l’esame è indispensabile per costatare le tracce o le conseguenze di un reato.
II. Ispezione del cadavere
Art. 150 1In caso di omicidio, o di morte per causa ignota o sospetta, si deve procedere prima dell’inumazione all’ispezione del cadavere, la quale deve essere eseguita da un medico.
2Se il cadavere è già sepolto, ne è ordinata l’esumazione.
III. Autopsia
1. Premesse
Art. 151 Deve essere eseguita l’autopsia se dall’ispezione del cadavere e dalle constatazioni del medico vi sia il sospetto di reato, a meno che il medico abbia potuto accertare l’esatta causa della morte, la natura delle lesioni e le tracce del reato. In caso di dubbio si deve sempre procedere all’autopsia.
2. Neonato
Art. 152 Nel caso di autopsia di un neonato l’indagine deve specialmente essere diretta a costatare se esso abbia vissuto all’atto della nascita o dopo di essa e se fosse in stato di vivere fuori del corpo materno.
3. Esecuzione
Art. 153 1L’autopsia viene eseguita da un medico legale. Essa non può essere affidata al medico che ha assistito il defunto nell’ultima malattia. Egli può essere chiamato ad assistere all’autopsia ed a dare spiegazioni sulla malattia.
2Il parere del medico indica la causa e il momento della morte.
IV. Lesioni
Art. 154 Nei casi di lesione personale, il ferito deve essere esaminato da uno o più medici. Il referto spiega la qualità delle lesioni, il modo con cui vennero prodotte, il tempo in cui presumibilmente furono inferte e la durata presumibile della malattia e della incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni.
G. Falso in monete e in altri mezzi di pagamento
Art. 155 Nei reati di falso nummario le monete, la cartamoneta e gli altri mezzi di pagamento sono, se possibile, presentati all’istituto dal quale sono posti in circolazione le vere monete, cartamoneta e altri mezzi di pagamento del genere, perché esso dia il suo parere sulla contraffazione ed alterazione e sul modo con cui fu operata.
H. Falso documentale
Art. 156 1Per accertare l’autenticità o la falsità di una scrittura, come pure per scoprire l’autore della falsità è ordinata, se occorra, una verifica di scritture per mezzo di perizia. Il magistrato competente ha il diritto di farsi consegnare da terzi scritture per il confronto ed anche di invitare l’indiziato o accusato a stendere uno scritto in presenza sua e dei periti o a consegnare precedenti sue scritture.
2È riservato l’art. 164 concernente la perquisizione di carte.
CAPITOLO VI
Perquisizione e sequestro
A. Perquisizione
I. Premesse
Art. 157 1Il domicilio ai sensi del Codice penale svizzero è inviolabile. Si può procedere a perquisizione solo quando esistano gravi indizi che vi si trovi nascosto l’autore di un reato o un testimone nei confronti del quale è stata ordinata la comparizione forzata, oppure che vi si possano rinvenire elementi di prova o tracce del reato.
2Le persone gravemente indiziate di aver commesso un reato o d’essere in possesso di oggetti sequestrabili possono essere sottoposte a perquisizione personale. La perquisizione personale può essere compiuta solo da una persona dello stesso sesso o, se richiesto dalle circostanze, da un medico.
3Di ogni perquisizione è tenuto un verbale.
II. Perquisizione a scopo di arresto
Art. 158 1Ogni funzionario od agente di polizia autorizzato a procedere ad un arresto può effettuare, a questo scopo, una perquisizione domiciliare, esibendo l’ordine di arresto.
2L’esibizione dell’ordine di arresto non è necessaria in caso di flagrante o quasi flagrante reato.
III. Perquisizione domiciliare
1. Premesse
Art. 159 La perquisizione domiciliare può aver luogo solo per ordine scritto del magistrato, oppure con il consenso scritto della persona interessata.
2. Esecuzione
Art. 160 1Nelle perquisizioni si deve evitare ogni pubblicità, indagine o molestia che non siano necessarie. Di notte non si fa luogo a perquisizione domiciliare, salvo vi sia pericolo nel ritardo.
2Se l’abitazione che dev’essere perquisita è chiusa, i suoi occupanti sono invitati in nome della legge ad aprirla. In caso di rifiuto o di ritardo è aperta con la forza.
3La persona la cui abitazione viene perquisita è invitata ad assistervi. Qualora fosse impedita, o se la sua presenza non fosse opportuna, essa è invitata a designare una persona che deve assistervi in sua vece. Se questo è impossibile, l’invito è diretto ad un membro adulto della famiglia, e, in mancanza, al sindaco o municipale o funzionario comunale designato dal municipio. Se nella perquisizione nulla si rinviene di sospetto ne è data analoga dichiarazione alla parte interessata.
B. Sequestro
I. Premesse e verbale
Art. 161 1Il magistrato deve ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato.
2Sono da sequestrare segnatamente:
a) gli oggetti, il denaro o gli altri valori di cui l’indiziato o accusato è entrato in possesso con il reato o il relativo ricavo;
b) gli oggetti ed i valori presumibilmente soggetti alla confisca o alla devoluzione allo Stato giusta gli art. 58 e 59 CPS.
3Possono essere sequestrati oggetti e valori destinati a garantire il pagamento delle spese processuali e delle eventuali multe, se ciò sia adeguato alle circostanze.
4Il sequestro di cose mobili in possesso dell’accusato avviene con il deposito delle stesse presso il Ministero pubblico.
5Il sequestro di beni immobili avviene mediante blocco del registro fondiario.
6Il verbale indica i motivi dell’ordine di sequestro.
7Al detentore degli oggetti sequestrati può essere ordinato di non render noti il sequestro o i motivi dello stesso, fino ad autorizzazione scritta, al proprietario o al possessore delle cose sequestrate, quando ciò sia richiesto da importanti ragioni di inchiesta.
II. Obbligo di consegna ed eccezione
allo stesso38)
Art. 16239) 1Chi ha in custodia oggetti menzionati dall’art. 161 è obbligato a presentarli e consegnarli ogni qualvolta ne sia richiesto.
2In caso di rifiuto, vi può essere costretto con le pene applicate ai testimoni che rifiutano di rendere testimonianza.
3Tali pene non si applicano contro quelle persone che hanno facoltà di rifiutarsi di deporre come testimone.
4Resta riservata la possibilità di procedere al sequestro mediante perquisizione.
III. Elenco, custodia e confisca anticipata40)
Art. 16341) 1Gli oggetti sequestrati devono essere elencati e custoditi in modo che non ne sia possibile l’alterazione o la sottrazione; se essi sono per loro natura soggetti ad alterazione o corruzione, se ne forma un’esatta descrizione e vengono sottoposti a perizia.
2Anteriormente al giudizio di merito, il Giudice della Pretura penale decide, sentito l’interessato, sull’istanza motivata del Procuratore pubblico di confisca e distruzione degli oggetti, delle sostanze o dei materiali sequestrati, che per loro natura sono soggetti ad alterazione o a corruzione e il cui mantenimento nello stato originario comporti spese importanti o notevoli difficoltà pratiche; contro la decisione del Giudice della Pretura penale è dato ricorso, entro il termine di dieci giorni, alla Corte di cassazione e revisione penale.
3Il Giudice può assumere prove d’ufficio.
4Se la sentenza di merito accerta che la confisca era illegittima, ciò che rimane degli oggetti confiscati è restituito agli aventi diritto; in tal caso, la sentenza di merito decide sull’eventuale risarcimento a favore degli interessati in base ai correnti prezzi di mercato applicati, al momento della sentenza, agli oggetti in questione.
IV. Sequestro di documenti
Art. 164 Trattandosi di perquisizione di carte, si ha cura che il loro contenuto non giunga alla conoscenza di persone che non ne hanno diritto. Se il detentore o l’avente diritto delle carte non vuole permetterne l’esame, esse sono ritirate dall’autorità sotto suggello e si provoca la decisione del Giudice dell’istruzione e dell’arresto se debbano essere perquisite o restituite. Consentita la perquisizione, devono essere restituite tutte le carte estranee al processo.
V. Decadenza
Art. 165 1L’autorità competente decide sulla restituzione, la confisca o la devoluzione allo Stato degli oggetti e dei valori sequestrati al più tardi quando è pronunciato l’abbandono del procedimento o nella sentenza definitiva. In mancanza di una tale decisione decade il sequestro.
2Gli oggetti e i valori sottratti con reato sono restituiti all’avente diritto quando la sentenza è cresciuta in giudicato. Gli possono essere restituiti prima con il consenso del Procuratore pubblico e dell’accusato. Se il diritto alla restituzione è contestato o dubbio, l’autorità competente ordina il deposito e può rinviare il richiedente a far valere la sua pretesa davanti al competente giudice civile.
3Se il diritto della parte lesa è manifesto, gli oggetti e i valori sottratti con reato possono essere restituiti a quest’ultima prima della crescita in giudicato della sentenza, anche senza il consenso dell’accusato.
4Gli altri oggetti sono restituiti a chi ne aveva il possesso al momento del sequestro.
CAPITOLO VII
Controlli
A. Sorveglianza della corrispondenza postale
e del traffico delle telecomunicazioni
I. In generale
Art. 165a42) La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è regolata dalla legislazione federale.
II. Competenze
Art. 165b43) 1Il Procuratore pubblico è competente a ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
2L’autorità d’approvazione dell’ordine di sorveglianza è il Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
3La persona contro la quale è stata rivolta la sorveglianza può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta sorveglianza, alla Camera dei ricorsi penali.
4Il Tribunale di appello designa, ogni due anni, il giudice, con il relativo supplente, che dirige la selezione in caso di sorveglianza di una persona che può rifiutarsi di testimoniare poiché vincolata dal segreto professionale; il magistrato cui è attribuita una simile incombenza e il supplente devono essere scelti fra i giudici del Tribunale di appello che non sono membri del Tribunale penale cantonale, della Corte di cassazione e di revisione penale e della Camera dei ricorsi penali.
B. Uso di apparecchi tecnici di sorveglianza
I. Condizioni44)
Art. 166 1Il Procuratore pubblico può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza se:45)
a) il procedimento penale concerne un crimine o un delitto oppure un reato commesso per mezzo del telefono, la cui gravità o particolarità giustifica l’intervento, e
b) determinati fatti rendano la persona da sorvegliare sospetta di essere autrice o compartecipe del reato, e
c) le indagini necessarie sarebbero notevolmente aggravate senza la sorveglianza o altre operazioni di inchiesta siano rimaste infruttuose.
2…46)
3…47)
4Le annotazioni non necessarie per l’inchiesta sono conservate separatamente e distrutte a procedura ultimata a cura dell’autorità che le ha ordinate.
II. Approvazione
Art. 167 1Entro ventiquattro ore, il Procuratore pubblico sottopone per approvazione al Giudice dell’istruzione e dell’arresto una copia della decisione, corredata degli atti e brevemente motivata, che stabilisce l’uso di apparecchi tecnici di sorveglianza.48)
2La decisione vige per al massimo sei mesi; il Procuratore pubblico può prorogarla di volta in volta di altri sei mesi. La decisione di proroga, corredata degli atti e motivata, dev’essere sottoposta per approvazione al Giudice dell’istruzione e dell’arresto dieci giorni prima della scadenza del termine.
3Il Procuratore pubblico pone fine alla sorveglianza appena essa non sia più necessaria o qualora la sua decisione sia revocata.
III. Esame e decisione
Art. 168 1Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto esamina la decisione in base alla motivazione e agli atti.
2Se concorda con la decisione emette un decreto che l’approva.
3Se accerta che è stato violato il diritto federale o il diritto cantonale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere d’apprezzamento, revoca la decisione.
4Egli può autorizzare provvisoriamente la sorveglianza; in tal caso assegna al Procuratore pubblico un breve termine per giustificare la misura mediante completamento degli atti o discussione orale.
5Il decreto è motivato sommariamente e notificato al Procuratore pubblico entro cinque giorni dall’inizio della sorveglianza o, in caso di proroga, prima dell’inizio di questa data.
IV. Prevenzione
Art. 169 1Il Procuratore pubblico può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza, se determinate circostanze facciano presumere che si stia preparando un crimine o un delitto, la cui gravità giustifica l’intervento.49)
2Gli art. 166 a 168 si applicano per analogia.
V. Segretezza e comunicazione
Art. 170 1La procedura è segreta anche nei confronti della persona in causa.
2Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto vigila affinché sia posto fine alla sorveglianza dopo la scadenza del termine o quando non sia più compatibile con lo scopo dell’inchiesta.
3Durante l’istruzione il Procuratore pubblico deve render nota alla persona in causa l’avvenuta sorveglianza al termine della sorveglianza stessa, se non vi si oppongono gravi motivi di inchiesta. I motivi della mancata informazione devono essere sottoposti al Giudice dell’istruzione e dell’arresto per approvazione.
4L’informazione sull’avvenuta sorveglianza deve essere data in ogni caso alla fine dell’istruttoria. L’accusato e il suo difensore possono fare richiesta di prendere visione della documentazione relativa.
Art. 171 …50)
C. Avviso in caso di pericolo
Art. 172 Il Procuratore pubblico deve informare immediatamente l’autorità competente se dall’istruzione del processo risulta un pericolo imminente per la vita o l’integrità delle persone, per esempio a causa di pericolo di crollo di una costruzione, a causa di inquinamento di acque potabili o di costruzioni stradali pericolose.
TITOLO VI
Procedimento di istruzione
CAPITOLO I
Disposizioni generali
A. Premesse
Art. 173 L’apertura di un’istruzione formale giudiziaria è vincolata alla condizione che sia stata promossa l’accusa.
B. Oggetto
Art. 174 L’istruzione ed il giudizio si estendono soltanto al fatto e alle persone indicate nella promozione dell’accusa.
C. Irrevocabilità
Art. 175 1La promozione dell’accusa non può essere ritirata.
2Essa deve sfociare tempestivamente nella decisione di rinvio a giudizio o di abbandono.
D. Trattamento delle persone coinvolte
nel procedimento
Art. 176 1Le autorità devono accertare con la medesima diligenza le circostanze a favore dell’indiziato o accusato e quelle a suo sfavore.
2Ogni misura coercitiva deve essere applicata nel rispetto del principio di proporzionalità.
3Se l’accusato è detenuto, il procedimento deve essere condotto celermente senza rispettare l’ordine dei procedimenti pendenti e senza interruzione. Questa norma è applicabile anche se l’accusato ha chiesto d’anticipare l’esecuzione della pena.
E. Segretezza dell’istruzione
Art. 177 1Il procedimento di istruzione non è pubblico.
2I magistrati, i funzionari, i periti designati dall’autorità e gli interpreti sono obbligati a mantenere il segreto sulle operazioni compiute o alle quali hanno partecipato o assistito o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
3Il Procuratore pubblico, preannunciandone il contenuto al difensore e alla parte civile, può informare il pubblico, tramite un comunicato o altre forme appropriate, se preminenti interessi generali lo esigono.
4Il Procuratore pubblico e, dietro sua autorizzazione, gli organi di polizia possono fare appello a pubblica collaborazione per l’accertamento di un reato.
CAPITOLO II
Notizia di reato e informazioni preliminari
A. Notizia al Procuratore pubblico
Art. 178 1Quando il Procuratore pubblico conosce per denuncia, querela o altro modo esserci sospetto che sia stato commesso un reato, deve procedere subito alle occorrenti indagini di fatto per decidere se sia il caso di promuovere l’accusa.
2Eventuali acquisizioni di prove e giudizi preliminari devono essere solleciti.
B. Polizia giudiziaria
Art. 179 1La polizia cantonale, nell’attuazione dei suoi compiti di polizia giudiziaria, agisce sotto la direzione del Procuratore pubblico.
2Essa procede in caso di urgenza ad accertare l’esistenza di reati, assicurandone le prove, e ad identificarne gli autori, con immediata segnalazione al Procuratore pubblico.
3La sua attività è regolata dalla legislazione sulla polizia ritenuto il rispetto di quanto disposto dal presente codice.
C. Tentativo di conciliazione nei reati a
querela di parte
Art. 180 1Trattandosi di reati a querela di parte, il Procuratore pubblico può, se lo ritiene opportuno, trasmettere preliminarmente gli atti al Giudice di pace per un tentativo di conciliazione da compiere sollecitamente.
2Se il tentativo di conciliazione non dà esito favorevole, il Procuratore pubblico procede ai sensi dell’art. 178.
D. Denuncia dell’autorità
Art. 181 Ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato, che nell’esercizio delle sue funzioni ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.
E. Danno all’integrità della persona per
sospetto di reato
Art. 182 I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici come pure gli ausiliari di questi professionisti, che nell’esercizio della loro professione hanno il sospetto di malattia, lesione o morte per causa di reato, sono tenuti a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico ed a trasmettergli gli atti relativi, riservate preminenti ragioni dell’interessato tutelate da leggi speciali.
F. Informazioni preliminari
I. In generale
Art. 183 Per chiarire il sospetto di reato ed identificarne l’autore, il Procuratore pubblico può procedere all’assunzione di prove.
II. Conclusione
Art. 184 1Se il Procuratore pubblico, esaminata la denuncia e gli atti delle informazioni preliminari, trova motivi sufficienti per promuovere l’accusa, vi provvede sollecitamente con comunicazione formale all’accusato e avviso alle parti, e procede all’istruzione del processo.
2Nel caso contrario, notifica alla parte civile, alla parte lesa, al denunciato rispettivamente al querelato che non fa luogo al procedimento.
3L’arresto equivale a promozione dell’accusa: con l’intimazione dell’ordine di arresto è dato alle parti avviso della promozione dell’accusa.
G. Non luogo a procedere
I. Forma del decreto
Art. 18551) 1Il decreto di non luogo a procedere può essere notificato senza motivazione, menzionando che il denunciato e la parte civile possono richiederla entro dieci giorni; in tal caso, per la parte civile, il termine del rimedio di cui all’art. 186 decorre dall’intimazione della motivazione.
2Se la parte civile non chiede la motivazione, non è dato il rimedio di cui all’art. 186.
II. Istanza di promozione dell’accusa
Art. 186 1La parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei ricorsi penali istanza motivata di promozione dell’accusa.
2La Camera dei ricorsi penali decide sull’istanza dopo averla trasmessa al denunciato e al Procuratore pubblico per le osservazioni da presentare entro dieci giorni.
3Se l’istanza è accolta, l’istruzione del processo ha luogo per opera di altro Procuratore pubblico.
4Quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove, la Camera dei ricorsi penali ordina al Procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
III. Riapertura del procedimento
Art. 187 1Il procedimento, da cui si è desistito ai sensi dell’art. 184 cpv. 2, è ripreso a giudizio del Procuratore pubblico, quando si scoprono nuove prove.
2Valgono le disposizioni che reggono le informazioni preliminari.
CAPITOLO III
Promozione dell’accusa e istruzione formale
A. Contenuto della promozione dell’accusa
Art. 188 La promozione dell’accusa deve indicare:
a) le generalità dell’accusato, atte ad identificarlo;
b) la succinta descrizione dei fatti o delle omissioni costituenti reato e la corrispondente qualifica giuridica;
c) l’autorità che l’ha emanata;
d) eventualmente il querelante, la parte lesa o la parte civile.
B. Scopo dell’istruzione formale
Art. 189 L’istruzione del procedimento ha per scopo di sottoporre ad un preventivo esame l’accusa contro una determinata persona, in modo che si possa pronunciare o la desistenza del procedimento o lo stato di accusa, e di assicurare la non interrotta assunzione delle prove nel pubblico dibattimento.
C. Estensione a persone o fatti
Art. 190 1Se nel corso dell’istruzione si manifesta la necessità di estenderla ad una persona non indicata nella promozione dell’accusa, il Procuratore pubblico procede come all’art. 184.
2La connessione è presunta.
3L’estensione ad un altro fatto o a un’altra qualifica giuridica può avvenire con notifica a verbale. Il relativo verbale, se del caso per estratto, è intimato al difensore.
D. Ricorso contro la promozione dell’accusa
Art. 191 1Nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione, può essere presentato ricorso alla Camera dei ricorsi penali contro la promozione dell’accusa per opporre le eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato oppure che escludono il carattere di reato nell’azione od omissione incriminata.
2La decisione della Camera dei ricorsi penali che respinge il ricorso non ha valore di cosa giudicata.
E. Competenza
Art. 192 1Di regola il procedimento deve essere avviato, condotto e concluso dal Procuratore pubblico che ha promosso l’accusa.
2Il Procuratore pubblico responsabile di un procedimento può farsi sostituire temporaneamente o assistere da un altro Procuratore pubblico.
F. Conduzione dell’istruzione formale
Art. 193 Il Procuratore pubblico dirige l’istruzione formale, raccogliendo le prove nel rispetto dei diritti delle parti.
G. Competenze delegate
Art. 194 Il Procuratore pubblico può sotto sua responsabilità incaricare o delegare funzionari del Ministero pubblico o funzionari di polizia all’assunzione di prove.
H. Verbale delle operazioni
Art. 195 Di tutte le operazioni di istruzione formale, il Procuratore pubblico tiene verbale cronologico.
I.Completazione dell’istruzione formale
Art. 196 1Quando il Procuratore pubblico ritiene raggiunto lo scopo dell’istruzione formale, ne dà avviso alle parti, informandole che possono prendere conoscenza degli atti e formulare entro un termine da lui fissato, non inferiore a quindici giorni e prorogabile, istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere.
2A richiesta gli atti sono consegnati ai patrocinatori, eventualmente in parte, per un tempo determinato.
3Se l’istruzione è ripresa, il Procuratore pubblico può assumere nuove prove.
4Acquisiti i complementi, si procede come ai precedenti capoversi, limitatamente al loro oggetto ed alle loro risultanze.
5Contro le decisioni del Procuratore pubblico è dato reclamo al Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
L. Chiusura dell’istruzione formale
Art. 197 Alla scadenza inutilizzata del termine di cui all’art. 196 cpv. 1, il Procuratore pubblico notifica alle parti la chiusura dell’istruzione formale.
TITOLO VII
Rinvio a giudizio e abbandono
CAPITOLO I
Accusa
A. In generale
Art. 198 1Entro trenta giorni dalla chiusura dell’istruzione formale, il Procuratore pubblico deve formulare il decreto o atto di accusa oppure pronunciare l’abbandono del procedimento.
2Il parziale abbandono nello stesso procedimento deve essere pronunciato con decisione separata dal decreto o atto di accusa.
B. Atto di accusa
I. Principio
Art. 199 L’atto di accusa formalizza il deferimento dell’accusato al Tribunale di merito competente.
II. Contenuto
Art. 200 1L’atto di accusa deve indicare:
a) il cognome, nome, paternità, età, professione, nazionalità e domicilio dell’accusato;
b) l’azione od omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale;
c) gli articoli della legge penale applicabile;
d) le Assise davanti alle quali deve aver luogo il dibattimento.
2All’atto di accusa è unito l’elenco dei mezzi di prova da assumere al dibattimento.
III. Ricorso
1. Casi
Art. 201 1Entro il termine di dieci giorni dall’intimazione dell’atto di accusa può essere presentato dall’accusato e dalla parte civile ricorso alla Camera dei ricorsi penali, con contemporanea trasmissione al presidente della Corte competente, per opporre:
a) la nullità dell’atto di accusa per vizio di forma;
b) l’incompetenza delle Assise indicate nell’atto di accusa;
c) le eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato.
2Il ricorso ha effetto sospensivo: il presidente della Corte competente trasmette gli atti alla Camera dei ricorsi penali.
2. Nullità dell’atto di accusa
Art. 202 Pronunciata la nullità dell’atto di accusa, gli atti sono ritornati allo stesso Procuratore pubblico perché presenti un nuovo atto di accusa.
3. Incompetenza della Corte
Art. 203 1Accertata l’incompetenza della Corte indicata nell’atto di accusa, il giudizio è devoluto alla Corte d’assise competente, con trasmissione degli atti al suo presidente.
2Se deve essere emanato un decreto di accusa, gli atti sono trasmessi al Procuratore pubblico per la sua completazione come all’art. 208 e per nuova intimazione alle parti per eventuale opposizione.
4. Eccezioni
Art. 204 La fondatezza dell’eccezione comporta l’abbandono o la sospensione del procedimento.
5. Reiezione
Art. 205 La reiezione del ricorso è pronunciata con decreto non motivato e non è definitiva.
IV. Trasmissione
Art. 206 1L’atto di accusa con l’incarto dell’istruzione formale è trasmesso al giudice competente.
2Analogamente procede la Camera dei ricorsi penali, dopo la decisione del ricorso contro l’atto di accusa, salvo il caso dell’art. 202.
C. Decreto di accusa
I. Principio
1. In generale52)
Art. 207 1Il decreto di accusa formalizza il deferimento dell’accusato al giudice della Pretura penale in materia di contravvenzioni, come pure per i delitti e i crimini, nei casi di lieve entità, quando il Procuratore pubblico ritiene adeguata la pena della detenzione non superiore a tre mesi, dell’arresto o della multa.53)
2…54)
3Con il decreto di accusa possono essere inflitte le pene accessorie (art. da 51 a 56 CPS) e pronunciate le misure previste dagli art. 58-61 CPS, riservato l’art. 104 cpv. 2 CPS per le contravvenzioni.
4Non possono essere pronunciate, sotto pena di nullità, pene privative di libertà né revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna, senza che l’accusato sia stato informato del diritto di essere interrogato dal Procuratore pubblico.
2. Semplificazione della procedura
Art. 207a55) Il decreto di accusa può essere formulato a qualsiasi stadio del procedimento, in ispecie:
a) dopo le informazioni preliminari, senza promuovere l’accusa e senza procedere all’istruzione formale;
b) prima della chiusura dell’istruzione formale, senza procedere alle formalità degli art. 196 e 197.
II. Contenuto
Art. 208 1Il decreto di accusa deve indicare oltre a quanto previsto dall’art. 200:
a) la proposta della pena e della sua eventuale sospensione condizionale;
b) l’eventuale indennizzo alla parte civile;
c) l’eventuale proposta di revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna;
d) le eventuali pene accessorie o misure previste dagli art. 51-56 e 58-61 CPS;
e) l’avvertenza che le proposte del decreto di accusa si riterranno accettate ed acquisteranno forza di cosa giudicata se l’accusato o la parte civile non avranno presentato al Procuratore pubblico opposizione scritta entro quindici giorni dall’intimazione;
f) l’avvertenza che possono essere chiesti la nomina immediata di un difensore d’ufficio e il gratuito patrocinio.
2Al decreto di accusa è unito l’elenco dei mezzi di prova da assumere al dibattimento.
III. Intimazione
Art. 209 Il Procuratore pubblico intima il decreto di accusa all’accusato, al difensore e alla parte civile.
IV. Opposizione
Art. 210 1L’opposizione non deve essere motivata.
2Può essere presentata opposizione parziale, contro singoli dispositivi del decreto di accusa.
3L’opposizione può essere ritirata finché non sia stata pronunciata la sentenza del giudice di prima istanza. Rimane riservata l’attribuzione delle spese dalla stessa cagionate.
V. Trasmissione
Art. 211 1Se viene interposta opposizione, il Procuratore pubblico trasmette senza indugio il decreto di accusa con l’incarto dell’istruzione formale al giudice competente.
2Il Procuratore pubblico non è obbligato a presenziare al dibattimento.56)
3Se il Procuratore pubblico non intende presenziare al dibattimento deve notificarlo al giudice competente entro tre giorni dall’ordinanza sulle prove. 57)
VI. Ricorso
Art. 212 1Contro il decreto di accusa è dato il ricorso per i motivi e secondo quanto disposto dagli art. 201-205, applicati per analogia, senza contemporanea trasmissione al giudice competente, ritenuto che la Camera dei ricorsi penali ritrasmette sempre gli atti al Procuratore pubblico.
2Il ricorso sospende la decorrenza dei termini per la presentazione dell’opposizione.
D. Rinvio a giudizio secondo il diritto
penale amministrativo
Art. 213 1Il rinvio a giudizio dell’amministrazione federale in causa tiene luogo di atto o decreto di accusa.
2Sono riservate le disposizioni speciali degli art. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo.
CAPITOLO II
Abbandono
A. Abbandono del procedimento
I. Contenuto e forma del decreto58)
Art. 21459) 1Se, dopo compiuta l’istruzione, il Procuratore pubblico non ritiene di presentare l’atto o il decreto di accusa, egli pronuncia l’abbandono del procedimento penale.
2Il decreto di abbandono può essere notificato senza motivazione, menzionando che l’accusato e la parte civile possono richiederla entro dieci giorni; in tal caso, per la parte civile, il termine del rimedio di cui all’art. 216 decorre dall’intimazione della motivazione.
3Se la parte civile non chiede la motivazione, non è dato il rimedio di cui all’art. 216.
II. Notifica
Art. 215 Il Procuratore pubblico notifica il decreto di abbandono all’accusato, al difensore e alla parte civile.
III. Proposta di atto di accusa
1. Generalità
Art. 216 1Entro dieci giorni dall’intimazione del decreto di abbandono, la parte civile può proporre alla Camera dei ricorsi penali un atto di accusa, accompagnato da memoriale di motivazione.
2Rilevati vizi di forma, la Camera dei ricorsi penali rinvia l’atto di accusa al proponente, perché lo emendi entro dieci giorni. La competenza del giudice di merito è verificata e definita d’ufficio.
3Il procedimento di accusa per i reati connessi con quelli oggetto dell’abbandono è sospeso sino a decisione sulla proposta di atto di accusa.
4Questo rimedio non è ammesso per le contravvenzioni.
2. Osservazioni ed eccezioni
Art. 217 1La proposta e il memoriale sono intimati alle altre parti e al Procuratore pubblico con il termine di dieci giorni per le osservazioni.
2Nello stesso termine l’accusato può sollevare le eccezioni di cui all’art. 201 cpv. 1 lett. c), che sono decise dalla Camera dei ricorsi penali con un unico giudizio, con riferimento agli art. 204 e 205.
3. Delibazione
Art. 218 1Se ammette l’atto di accusa, la Camera dei ricorsi penali trasmette gli atti al giudice del merito competente, con decreto non motivato.
2Gli incombenti di accusa sono assunti dal Procuratore pubblico diverso da quello che ha pronunciato l’abbandono.
4. Decreto di accusa
Art. 219 1Se l’accusa è ammessa e se è adeguata la pena della detenzione non superiore a tre mesi, dell’arresto o della multa, la Camera dei ricorsi penali può trasformare l’atto di accusa in decreto di accusa.
2In tal caso gli atti sono trasmessi con decreto non motivato al Procuratore pubblico competente secondo l’art. 218 cpv. 2, affinché proceda come agli art. 208 e 209.
IV. Crescita in giudicato
Art. 220 1Il decreto di abbandono ha forza di cosa giudicata.
2È riservata la revoca.
B. Revoca del decreto di abbandono
I. Proposta
Art. 221 1Quando si scoprono fatti o mezzi di prova rilevanti, non emersi nell’istruzione formale e finché l’azione penale non sia prescritta, il Procuratore pubblico e la parte civile possono proporre alla Camera dei ricorsi penali la revoca del decreto di abbandono.
2Non è ammessa revoca in caso di contravvenzioni.
II. Osservazioni
Art. 222 1La proposta di revoca è intimata alle parti con il termine di dieci giorni per presentare osservazioni.
2Se la Camera dei ricorsi penali accerta pericolo di collusione, non si fa luogo a scambio di allegati.
III. Decisione
Art. 223 1Ammessa la revoca, con decreto non motivato, il procedimento viene riassunto allo stadio dell’istruzione formale.
2È ammissibile una revoca parziale rispetto alla promozione dell’accusa che ha fatto oggetto di abbandono.
3La proposta respinta non può essere rinnovata per gli stessi motivi.
TITOLO VIII
Giudizio
CAPITOLO I
Atti preparatori del dibattimento
A. Ordinanza di apertura
Art. 224 1Il presidente della Corte competente, entro tre giorni dalla ricevuta dell’atto o del decreto di accusa, notifica all’accusato, al suo difensore e alla parte civile un’ordinanza, con la quale intima l’atto di accusa rispettivamente comunica l’opposizione al decreto di accusa e dà le avvertenze di legge.
2In particolare sono assegnati e iniziano a decorrere i termini degli articoli seguenti.
B. Difensore
Art. 225 L’accusato, che ne è sprovvisto, è invitato a designare nel termine di tre giorni il difensore, riservate le norme sulla difesa d’ufficio e sul gratuito patrocinio.
C. Assessori-giurati
Art. 226 1Le parti sono citate alla seduta pubblica di estrazione degli assessori- giurati, con l’avvertenza all’accusato che nei processi davanti alle Assise correzionali può rinunciarvi, con l’accordo del difensore e del Procuratore pubblico.
2Si procede in seguito a norma di legge organica giudiziaria civile e penale.
3La rinuncia può avvenire anche dopo l’estrazione e sino all’apertura del dibattimento.
D. Notifica di prove
I. In generale
Art. 227 1Se le parti intendono assumere prove al dibattimento, oltre a quelle indicate con l’atto di accusa, devono notificarle al presidente entro dieci giorni. Il presidente ad istanza di parte proroga convenientemente questo termine.
2Entro lo stesso termine le parti possono formulare opposizione all’uso in sede dibattimentale di altre risultanze dell’istruzione formale. La decorrenza inutilizzata del termine eventualmente prorogato significa accettazione dell’uso dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruzione formale, per le prove di cui il Procuratore pubblico non chiede esplicitamente l’assunzione con l’atto di accusa.
3La richiesta di assunzione di prove nuove o diverse rispetto a quelle assunte con l’istruzione formale deve essere motivata.
4In caso di abuso, le prove irrilevanti possono essere respinte.
5Il presidente può disporre d’ufficio l’assunzione di prove al dibattimento.
6L’ammissione e la reiezione di prove notificate e la loro assunzione d’ufficio è decisa con ordinanza, intimata a tutte le parti: essa non è impugnabile con ricorso alla Camera dei ricorsi penali.
II. Riserva
Art. 228 1Prove possono sempre essere chieste o prodotte oltre i termini dell’articolo precedente e sino alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale, ritenuto che -salvo rilevanza e novità- la parte proponente non può prevalersi delle conseguenze della ritardata notifica.
2Sull’ammissibilità della richiesta formulata al dibattimento decide la Corte, che ha pure la facoltà di assumere prove non precedentemente notificate o ammesse.
E. Assenza dal processo
Art. 229 1Il presidente, sentito il Procuratore pubblico e tutte le parti, può autorizzare l’accusato a non presenziare al dibattimento, se sono fatte valere preminenti ragioni.
2L’istanza deve essere presentata entro dieci giorni dall’intimazione dell’ordinanza di cui all’art. 224 cpv. 1.
3Può ancora essere presentata sino all’apertura del dibattimento, entro dieci giorni dall’insorgere di nuovi motivi.
4L’assenza non può essere autorizzata senza il consenso di tutte le parti, se l’istanza è presentata dopo l’intimazione delle citazioni al processo. In tal caso, una decisione negativa non può essere impugnata.
F. Aggiornamento del dibattimento
Art. 230 1Il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell’atto o del decreto di accusa al presidente della Corte.
2In caso di intervento degli assessori-giurati, il termine è prolungato di regola sino a sessanta giorni.
3Le citazioni sono staccate dal presidente al più tardi dieci giorni prima del dibattimento, riservata la notifica ritardata di testimoni e periti.
G. Organizzazione del dibattimento
Art. 231 1Il presidente può fissare con ordinanza il programma del dibattimento, con particolare riguardo all’ordine e ai tempi dell’assunzione delle prove.
2Il Procuratore pubblico ed i patrocinatori possono essere convocati in udienza per questi incombenti.
3Questi provvedimenti possono essere contestati unicamente dinanzi alla Corte.
CAPITOLO II
Dibattimento
A. Direzione
Art. 232 1La direzione del dibattimento spetta al presidente. Quando un suo provvedimento venga impugnato, la Corte decide.
2Il presidente veglia affinché il comportamento e l’abbigliamento delle parti siano rispettosi della Corte.
B. Presenza dei giudici e delle parti
Art. 233 1Al dibattimento devono essere presenti, senza interruzione, tutte le persone chiamate a pronunciare la sentenza, il Procuratore pubblico, l’accusato e il difensore. È riservato l’art. 229.
2La Corte può permettere al difensore, alla parte civile ed al suo patrocinatore di assentarsi per parte del dibattimento se le altri parti non vi si oppongono.
3La Corte può permettere al Procuratore pubblico o al segretario di farsi sostituire per parte del procedimento da un sostituto.
4Queste decisioni sono definitive.
C. Costituzione delle Assise
Art. 234 1Il presidente costituisce innanzitutto le Assise, deferendo il giuramento o la promessa agli assessori-giurati giusta la formula seguente:
“Giuro o prometto di seguire attentamente lo svolgimento del processo, di formare il mio convincimento dalle sole risultanze del dibattimento, che apprezzerò liberamente, secondo la mia coscienza, di dare il mio giudizio senza interesse, senza timore e senza favore, di non intrattenermi con nessuno sul processo prima che il giudizio sia pronunciato e di conservare il segreto sul voto emesso da me o da altri membri della Corte”.
2Letta la formula, ogni assessore-giurato, chiamato per nome dal presidente, dichiara “lo giuro” oppure “lo prometto”.
D. Accusato
I. In generale
Art. 235 1L’accusato compare sciolto al dibattimento. Se è in arresto è accompagnato da agenti di polizia.
2Iniziato il dibattimento, il presidente ordina le misure opportune per impedire che l’accusato a piede libero si allontani durante le interruzioni.
II. Misure disciplinari nei suoi confronti
Art. 236 1Se l’accusato si comporta in modo da turbare il regolare svolgimento dell’udienza, e vi persiste nonostante l’ammonimento del presidente, la Corte delle assise può decidere che il dibattimento prosegua senza la sua presenza.
2Il provvedimento può essere revocato ad istanza del difensore.
E. Rinvio e sospensione del dibattimento
Art. 237 1Sulla domanda di rinvio o di sospensione del dibattimento decide la Corte.
2Il rinvio e la sospensione possono essere accordati solo per tempo determinato e per uno dei motivi seguenti:
a) malattia o grave impedimento dell’accusato o del suo difensore;
b) malattia od altro grave impedimento a comparire di un testimone o perito o della parte lesa citata come testimone, qualora la deposizione sia importante per il processo e non possa essere altrimenti supplita.
3Nel caso di duraturo impedimento dell’accusato, si può procedere al giudizio; sono in tal caso applicabili le norme previste per la procedura contro gli assenti, eccetto quelle riguardanti le pubblicazioni.
F. Interruzione del dibattimento
Art. 238 Il presidente può accordare brevi interruzioni del dibattimento, non superiori ai tre giorni, in particolare per le esigenze del processo.
G. Formalità iniziali
Art. 239 1Il presidente invita l’accusato a declinare cognome, nome, età, nazionalità, domicilio, professione e stato civile.
2Il segretario legge l’atto d’accusa; all’accusato che non comprende la lingua italiana l’atto di accusa è tradotto nella sua lingua materna o in altra lingua a lui nota, a meno che egli non vi rinunci perché già gli è stato tradotto.
3Il presidente spiega ai giurati il significato dell’atto d’accusa.
4Ai giurati vengono messi a disposizione l’atto d’accusa, il Codice penale e il Codice di procedura penale.
5Il presidente procede poi all’appello dei testimoni e dei periti citati.
H. Testimoni
Art. 240 1I testimoni citati sono avvertiti dal presidente del loro obbligo di non intrattenersi sull’oggetto del processo e di non assistere al dibattimento prima di essere interrogati.
2Il presidente provvede ad impedire eventuali intese fra i testimoni.
3Con l’autorizzazione del presidente i periti possono, anche prima del loro interrogatorio, assistere al dibattimento.
4A seconda delle circostanze, può essere imposto al querelante ed alla parte lesa di allontanarsi dalla sala di udienza, finché non siano chiamati a deporre. Il loro rappresentante continua ad essere presente al dibattimento.
I. Reperti
Art. 241 Di regola si devono portare nelle sala d’udienza gli oggetti uniti agli atti come mezzi di prova e strumenti del reato.
L. Interrogatorio
I. Accusato
Art. 242 1L’accusato è interrogato dal presidente. I membri della Corte, il Procuratore pubblico, il difensore e la parte civile possono successivamente porre domande all’accusato.
2Nel caso di più accusati l’ordine del loro interrogatorio è stabilito dal presidente.
3Durante l’interrogatorio di un accusato, gli altri possono essere allontanati dalla sala d’udienza quando il presidente lo reputi opportuno per la ricerca della verità.
4Ultimato l’interrogatorio separato, le parti possono rivolgere domande ai singoli accusati al fine di chiarire le eventuali contraddizioni.
II. Parte lesa, testimoni e periti
Art. 243 1Dopo l’interrogatorio dell’accusato, si procede all’esame della parte lesa, dei testimoni e dei periti, nell’ordine stabilito dal presidente, incominciando, di regola, da quelli presentati con l’atto di accusa.
2I testimoni ed i periti di accusa sono interrogati dapprima dal Procuratore pubblico, poi dalla parte civile, infine dal difensore.
3Il difensore ha tuttavia il diritto di interrogarli prima della parte civile.
4I testimoni ed i periti notificati dalla parte civile sono sentiti in seguito, interrogati prima da essa, poi dal Procuratore pubblico e infine dal difensore.
5Il difensore interroga per primo i testimoni e periti notificati dalla difesa.
6Il presidente ed i membri della Corte hanno facoltà di rivolgere domande all’accusato, alla parte lesa, ai testimoni e ai periti.
7L’accusato ha la facoltà di rivolgere direttamente delle domande.
III. Confronto fra testimoni
Art. 244 1Il presidente può ordinare il confronto di testimoni quando le loro deposizioni non concordino su circostanze rilevanti.
2I testimoni e i periti non possono allontanarsi se non quando siano stati licenziati dal presidente.
3Le parti hanno pure diritto di richiedere che determinati testimoni siano allontanati, dopo il loro esame, dalla sala di udienza, per esservi chiamati più tardi ed esaminati di nuovo da soli o in confronto con altri testimoni.
IV. Disciplina dell’interrogatorio
Art. 245 1Il presidente deve proteggere l’accusato, la parte lesa, i testimoni ed i periti contro gli abusi delle parti nell’interrogatorio. La Corte può privare una parte del diritto di continuare direttamente nell’interrogatorio. Le domande sono allora proposte per mezzo del presidente.
2Il presidente può vietare domande non pertinenti all’oggetto del processo. Nascendo contestazioni, la Corte decide.
V. Falsa testimonianza
Art. 246 Se vi sono gravi indizi che un testimone deponga scientemente il falso, la sua deposizione è registrata a verbale, letta al testimone e da lui firmata. Il presidente può ordinare l’arresto del testimone.
VI. Deposizioni in istruttoria
Art. 247 1Le deposizioni fatte in istruttoria non possono essere lette al pubblico dibattimento, ad eccezione dei casi in cui un testimone, perito od accusato sia morto o colpito da malattia mentale o quando non si è potuto rintracciare la sua residenza o non sia stato possibile citarlo al dibattimento nel termine di legge, riservati gli art. 227 e 228.
2All’accusato possono prospettarsi le dichiarazioni che ha fatto nell’istruttoria al fine di dare chiarimenti. Ai testimoni possono pure prospettarsi le dichiarazioni fatte nell’istruttoria, quando la loro deposizione al pubblico dibattimento differisca da quelle sopra punti essenziali.
VII. Impedimento del testimone
Art. 248 Se un testimone è impedito di comparire al dibattimento per causa di malattia, può essere sentito al suo domicilio dal presidente, con l’intervento del Procuratore pubblico, dell’accusato, del difensore, della parte civile o del suo avvocato. La deposizione è registrata a verbale dal segretario e letta all’udienza.
VIII. Lettura di atti processuali
Art. 249 1Al dibattimento si devono leggere le parti dei verbali delle ispezioni, perquisizioni e perizie, delle sentenze penali e dei documenti scritti che servono come mezzo di prova nel processo.
2Dopo la lettura degli atti, l’accusato ha diritto di fare dichiarazioni.
3Dinanzi al giudice unico non si procede a lettura di atti dell’istruzione formale, salvo su richiesta di parte.
M. Nuovi fatti o nuova valutazione giuridica dei fatti
Art. 250 1Se dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico diverso, punito con pena eguale o meno grave di quella prevista nell’atto di accusa, l’accusato non può essere condannato sulla base della mutata imputazione se la stessa non gli è stata indicata prima della discussione.
2Se dai dibattimenti risulta, invece, che il fatto riveste un carattere giuridico più grave di quello contemplato nell’atto di accusa, su istanza del Procuratore pubblico ed anche d’ufficio la Corte deve ordinare un rimando del dibattimento, perché si faccia luogo alla presentazione di un nuovo atto d’accusa.
3Non si fa luogo al rimando se la nuova imputazione non esorbita dalla competenza della Corte adita e se in pari tempo l’accusato, posto in grado, prima della discussione, di difendersi dalla imputazione più grave, rinuncia al rimando.
4Lo stesso avviene quando, nel corso del dibattimento, l’accusato risulta colpevole di altro reato non contemplato nell’atto di accusa.
N. Arringhe e conclusioni delle parti
Art. 251 1Esaurita l’assunzione delle prove, il Procuratore pubblico fa la sua esposizione intorno all’oggetto dell’accusa. La parte civile prende la parola dopo il Procuratore pubblico. La difesa risponde.
2Il Procuratore pubblico e la parte civile hanno il diritto di replicare e la difesa di duplicare. Eccezionalmente il presidente può autorizzare un difensore a replicare all’arringa di un altro difensore.
3Il Procuratore pubblico prende conclusioni sulla questione della colpevolezza e della pena. La parte civile sulla colpevolezza e sul risarcimento dei danni. La difesa su tutti e tre i punti.
4La parte civile non assistita al dibattimento da un avvocato può chiedere al Procuratore pubblico di prender conclusioni sul risarcimento dei danni.
5Se vi sono più accusati e i loro difensori non si accordano sull’ordine della parola, il presidente lo stabilisce avendo riguardo alla gravità dell’accusa, per modo che il difensore del più gravemente accusato abbia per ultimo la parola.
6Al termine del loro intervento, le parti possono presentare un testo scritto che contiene le conclusioni.
O. Dichiarazioni dell’accusato
Art. 252 L’accusato, dopo che ha parlato il suo difensore, deve essere interpellato se abbia qualche cosa da aggiungere in sua difesa.
P. Quesiti
I. Loro formulazione
Art. 253 1Conclusa la discussione, il presidente propone i quesiti che devono essere sottoposti al giudizio della Corte.
2Le parti possono presentare proposte di modificazione, sulle quali la Corte giudica immediatamente annunciando verbalmente le decisioni.
II. Contenuto
Art. 254 1I quesiti devono comprendere separatamente le azioni ed omissioni che formano l’oggetto dell’accusa, con tutti gli elementi costitutivi del reato, le circostanze che determinano l’esistenza di una specie particolare di reato, o l’applicazione di una pena diversa, e quelle che escludono o diminuiscono l’imputabilità.
2Se vi sono più accusati i quesiti sono formulati singolarmente per ognuno di essi.
Q. Verbale
I. Contenuto
Art. 255 1Il verbale del dibattimento è tenuto dal segretario.
Esso deve contenere:
a) il luogo ed il giorno del dibattimento;
b) il nome dei giudici, degli assessori-giurati, del Procuratore pubblico e del segretario;
c) la data e le conclusioni dell’atto di accusa;
d) il nome dell’accusato, del difensore, della parte civile e del suo rappresentante e patrocinatore;
e) il nome dei testimoni, periti ed interpreti assunti e se hanno prestato giuramento;
f) se il dibattimento è stato pubblico, o se ne fu esclusa la pubblicità e per quale motivo.
2Deve inoltre indicare sommariamente lo svolgimento del dibattimento, nonché l’osservanza di tutte le formalità essenziali; deve pure menzionare tutti gli atti scritti dei quali è stata data lettura, le istanze e conclusioni presentate nel corso del dibattimento, le decisioni pronunciate ed il dispositivo della sentenza; a richiesta di una parte, la verbalizzazione di quanto precede può avvenire dettagliatamente.
3Nel verbale sono riportate le risposte dell’accusato, le deposizioni dei periti e dei testimoni:
a) nei casi previsti dagli art. 246 e 248;
b) se queste persone sono interrogate per la prima volta al dibattimento, o modificano al dibattimento quanto hanno dichiarato in istruttoria;
c) d’ufficio o su richiesta delle parti.
4Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.
II. Efficacia probatoria e impugnazione
Art. 256 1L’osservanza delle formalità prescritte per il dibattimento può essere provata soltanto per mezzo del verbale.
2Il contenuto del verbale può essere impugnato soltanto con denuncia di falso.
CAPITOLO III
Sentenza
A. Deliberazione della Corte
I. Discussione e decisione
Art. 257 1Conclusa la discussione, la Corte d’assise procede immediatamente all’esame del fatto e del diritto, rispondendo ai quesiti.
2Il presidente sottopone a deliberazione prima le questioni di fatto, poi le questioni di diritto, da ultimo le questioni della pena e del risarcimento. Tutti i membri della Corte devono votare su quest’ultime questioni, qualunque sia stata la loro opinione su quella di fatto. Prima votano gli assessori-giurati in ordine alfabetico, poi i giudici a latere. Il presidente vota per ultimo.
3Nessun giudizio di condanna può essere pronunciato da una Corte di assise se non alla maggioranza dei suoi membri.
4I dispositivi della sentenza sono redatti dal presidente e letti subito in seduta pubblica, alla presenza della Corte al completo, del Procuratore pubblico, dell’accusato e del difensore.
5Il presidente espone i motivi essenziali del giudizio; qualora vi fosse discordanza fra la motivazione orale e quella scritta (art. 260), determinante è quest’ultima.
II. Verbale
Art. 258 1I dispositivi sono firmati a verbale da tutti i membri della Corte e dal segretario. Se un membro è impedito di firmare ne è annotato il motivo.
2Il verbale indica il nome del giudice incaricato della redazione della sentenza.
B. Apprezzamento delle prove
Art. 259 Sul valore delle prove raccolte, la Corte d’assise decide secondo il suo libero convincimento in base alle risultanze del pubblico dibattimento.
C. Sentenza
I. Contenuto
Art. 260 1La sentenza è pronunciata in nome della Repubblica e Cantone del Ticino e deve enunciare:
a) il giorno, il mese, l’anno ed il luogo in cui fu pronunciata;
b) la denominazione della Corte d’assise ed i nomi dei membri che la compongono;
c) il nome del Procuratore pubblico, della parte civile e del suo patrocinatore;
d) il cognome, nome, la paternità, l’età, la professione, la nazionalità e il domicilio dell’accusato;
e) il nome del difensore;
f) il contenuto essenziale dell’atto d’accusa;
g) il giorno del dibattimento;
h) le proposte conclusionali del Procuratore pubblico, della parte civile e della difesa;
i) la decisione della Corte sulla questione della colpabilità, sui risarcimenti e sulle spese, rispondendo ad ogni singolo quesito;
l) le norme della legge penale applicate;
m) i motivi della decisione;
n) i rimedi di diritto e i termini entro i quali possono essere fatti valere.
2La sentenza si fonda sui fatti indicati nell’atto di accusa, riservato l’art. 250.
3Nei motivi sono concisamente esposti i fatti che la Corte ritiene provati o non provati e per quali ragioni, e le considerazioni di diritto.
4Nei processi celebrati davanti alle Assise correzionali, la sentenza può essere notificata senza motivazione se l’accusato, il Procuratore pubblico e la parte civile vi rinunciano con notifica scritta entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi; la rinuncia decade con la presentazione della dichiarazione di ricorso per cassazione.60)
5Nei processi celebrati davanti al giudice della Pretura penale, la sentenza è notificata senza motivazione, riservata la facoltà dell’accusato, del Procuratore pubblico e della parte civile di chiederla con notifica scritta entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi.61)
II. Sentenza di condanna
Art. 261 La sentenza di condanna deve precisare:
a) l’azione o l’omissione di cui l’accusato è ritenuto colpevole con la indicazione delle circostanze che motivano il titolo del reato e l’applicazione di una determinata sanzione penale;
b) la pena, le misure di sicurezza, le pene accessorie e la revoca della sospensione condizionale a cui l’accusato viene condannato.
III. Sentenza di assoluzione
Art. 262 La sentenza di assoluzione deve indicare nel dispositivo solo il proscioglimento dell’accusato dall’accusa.
IV. Redazione e intimazione
Art. 263 1La sentenza è redatta dal presidente o da un giudice scelto dalla Corte al suo interno; è firmata dal presidente e dal segretario ed è intimata all’accusato, al suo difensore, al Procuratore pubblico ed alla parte civile entro venti giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, sotto pena di nullità.
2Il termine di intimazione è di trenta giorni, sotto pena di nullità, per i dibattimenti che si svolgono con il concorso di assessori-giurati. 62)
V. Pubblicazione
Art. 264 1Comunicati oralmente i dispositivi della sentenza, il presidente avverte le parti del diritto di presentare per il suo tramite la dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni.
2L’assenza del Procuratore pubblico e del difensore non invalida la pubblicazione.
3Se l’accusato e il suo difensore non sono presenti, il presidente assume due testimoni alla pubblicazione.
4Nei processi davanti alle Assise correzionali, il presidente, comunicati oralmente i dispositivi, avverte inoltre le parti che, entro il termine di cinque giorni, possono rinunciare ad esigere la motivazione della sentenza.63)
5Nei processi davanti al giudice della Pretura penale, quest’ultimo, comunicati oralmente i dispositivi, avverte inoltre le parti che, entro il termine di cinque giorni, possono chiedere la motivazione della sentenza.64)
CAPITOLO IV
Pretese civili
A. Indagini sul danno
Art. 265 L’autorità penale deve, senza ritardare il corso dell’azione penale, estendere le sue indagini alle circostanze che hanno influenza nella determinazione del danno.
B. Giudizio sulle pretese di diritto civile
Art. 266 Nella sentenza di condanna la Corte d’assise, ad istanza della parte civile, decide contemporaneamente sulle pretese di diritto civile.
C. Rinvio al foro civile; risarcimento parziale
Art. 267 1Se la Corte non stima sufficienti i dati del processo per tale decisione, rimette la parte civile al foro civile. Contro questa decisione non è dato rimedio di diritto.
2In tale caso, la Corte può accordare alla parte civile un risarcimento parziale.
D. Rimedi di diritto
I. Legittimazione
Art. 268 1Contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le pretese di risarcimento, tanto la parte civile quanto il condannato possono ricorrere al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabiliti dal Codice di procedura civile.
2Contro la condanna al risarcimento parziale è dato ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale.
II. Termini
Art. 269 I termini per il ricorso decorrono dalla crescita in giudicato della sentenza penale.
E. Restituzione alla parte lesa
I. Per sentenza penale o decisione dell’inquirente
Art. 270 1La sentenza ordina la restituzione alla parte danneggiata degli oggetti riconosciuti di sua proprietà.
2Per la restituzione al danneggiato, prima della pubblicazione della sentenza, degli oggetti sottratti, vale l’art. 165 cpv. 2 e 3.
II. Per giudizio civile
Art. 271 La domanda diretta ad ottenere la restituzione degli oggetti sottratti è demandata al foro civile nei seguenti casi:
a) se gli oggetti sono già passati nelle mani di un terzo estraneo al reato;
b) se più danneggiati se ne contendono la proprietà;
c) se il danneggiato non può fornire la prova sufficiente del suo diritto.
F. Assoluzione
Art. 272 Se l’accusato è assolto, il giudice penale non pronuncia sulle pretese di risarcimento.
CAPITOLO V65)
Sentenza del giudice della Pretura penale sulla opposizione al decreto di accusa
A. Atti preparatori del giudice della Pretura penale66)
Art. 27367) Le disposizioni del titolo VIII, capitoli da I a IV, si applicano per analogia anche al giudice della Pretura penale, riservate le norme contrarie di legge.
B. Dibattimento
Art. 27468) 1Nel giorno fissato dalla citazione, le parti compaiono per il dibattimento.
2Se il Procuratore pubblico non intende presenziare al dibattimento, deve notificarlo al giudice e alle parti entro tre giorni dall’intimazione dell’ordinanza sulle prove.
3Il giudice dirige il dibattimento, interroga la parte civile e l’accusato; assume le prove e dà la parola al Procuratore pubblico, alla parte civile, al difensore e da ultimo all’accusato; le parti e il Procuratore pubblico possono pure rivolgere interpellanze ai testimoni ed ai periti.
C. Verbale
Art. 275 1Il verbale dell’udienza è tenuto da un addetto alla cancelleria.
2Il verbale deve contenere:
a) il luogo e il giorno del dibattimento;
b) il nome e il cognome del giudice, del Procuratore pubblico e del difensore;69)
c) la data e le conclusioni del decreto d’accusa;
d) il nome dell’accusato e della parte civile;
e) i nomi dei testimoni e dei periti assunti e l’elenco delle altre prove esperite;
f) le domande presentate all’udienza;
g) la nota degli atti, documenti ed oggetti inerenti al processo.
D. Sentenza
Art. 276 1Conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi e con esposizione dei motivi essenziali all’accusato, alla parte civile ed al Procuratore pubblico.70)
2Il giudice avverte le parti del diritto di presentare per il suo tramite dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, pure entro il termine di cinque giorni, la motivazione della sentenza. 71)
3La sentenza motivata dev’essere intimata, sotto pena di nullità, entro venti giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, all’accusato, al suo difensore, alla parte civile e al Procuratore pubblico con l’indicazione del rimedio di diritto e del termine entro il quale può essere proposto.
4Il giudice pronuncia, secondo il suo libero apprezzamento, in base alle risultanze del dibattimento e degli atti.
5La sentenza decide simultaneamente sulle spese del giudizio e sugli indennizzi alla parte civile.
6…72)
E. Giudizio contumaciale
Art. 277 1Non comparendo l’accusato nel giorno fissato per il dibattimento, il giudice sente il denunciante, eventualmente il Procuratore pubblico, e, se presenti, i testimoni, i periti e il difensore, e giudica in contumacia in base alle risultanze degli atti.73)
2Degli atti processuali è tenuto verbale.
3Il condannato in contumacia può, nel termine di sei mesi dalla emanazione della sentenza, presentare al giudice istanza per un nuovo giudizio.
4In tal caso il giudice invia nuove citazioni e procede come prescritto per i giudizi di presenza.
5Se l’accusato non si presenta nuovamente senza validi motivi o il nuovo dibattimento non può svolgersi regolarmente per motivi imputabili alla sua persona, il giudice non entra nel merito dell’istanza di nuovo giudizio e dichiara definitivamente valida la sentenza contumaciale; la citazione deve rendere edotto l’accusato sulle conseguenze della mancata comparsa ingiustificata.74)
6Il giudizio contumaciale di condanna diventa definitivo dopo sei mesi, a condizione che l’accusato abbia avuto conoscenza della citazione per il dibattimento; per le spese e per i risarcimenti, il giudizio è immediatamente esecutivo.75)
F. Rimedi di diritto
Art. 278 1Contro la sentenza del giudice della Pretura penale sono ammessi il ricorso per cassazione e la domanda di revisione.76)
2Sono applicabili le norme del titolo IX, capitolo III e IV.
TITOLO IX
Rimedi di diritto
CAPITOLO I
Competenze e procedura dinanzi al
Giudice dell’istruzione e dell’arresto
A. In materia di libertà personale
Art. 279 Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto è competente in materia di privazione e di limitazione della libertà personale, come alle disposizioni del titolo IV.
B. Reclamo
I. In generale
Art. 280 1Contro tutti i provvedimenti e le omissioni del Procuratore pubblico è ammesso il reclamo al Giudice dell’istruzione e dell’arresto, salvo contraria disposizione di legge.
2Sono legittimati al reclamo le parti o i terzi che dimostrano un interesse legittimo.
II. Modalità
Art. 281 1Il reclamo è presentato al Giudice dell’istruzione e dell’arresto entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento o fintanto che dura l’omissione impugnata, in tante copie quante sono le parti più una per il giudice.
2Non ha effetto sospensivo, salvo che la legge disponga altrimenti o salvo contraria decisione del Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
III. Procedura scritta
Art. 282 1Il reclamo è intimato al Procuratore pubblico e alle altre parti interessate al provvedimento o all’omissione impugnata con un termine massimo di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.
2Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto decide sollecitamente con sentenza succintamente motivata.
IV. Procedura orale
Art. 283 1Invece dell’assegnazione di un termine per le osservazioni, o in ogni caso se lo ritiene opportuno, il Giudice dell’istruzione e dell’arresto può citare le parti ad udienza di contraddittorio.
2Al termine dell’udienza il Giudice dell’istruzione e dell’arresto decide con nota a verbale. Può rinviare la decisione a sentenza come all’art. 282 cpv. 2.
CAPITOLO II
Competenze e procedura dinanzi
alla Camera dei ricorsi penali
A. Competenze
Art. 284 1La Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso:
a) contro le decisioni del Giudice dell’istruzione e dell’arresto e contro i provvedimenti del presidente del Tribunale competente in materia di privazione della libertà personale, nonché contro le decisioni del Giudice dell’istruzione e dell’arresto in materia di sequestri;
b) contro il decreto di non luogo a procedere, la promozione dell’accusa, il decreto di abbandono e l’atto o decreto di accusa;
c) contro tutti i provvedimenti e le omissioni del presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento, salvo contraria disposizione di legge.
2Esercita le altre competenze attribuitele dalla legge.
3Salvo contraria disposizione speciale sono applicate le norme procedurali che seguono.
B. Ricorso
I. Modalità
Art. 285 1Il ricorso è presentato alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dalla conoscenza della decisione o del provvedimento rispettivamente fintanto che dura l’omissione impugnata, in tante copie quante sono le parti più una per il giudice.
2Non ha effetto sospensivo, salvo che la legge disponga altrimenti o salvo contraria decisione del presidente della Camera dei ricorsi penali.
II. Procedura
Art. 286 1Il ricorso è intimato al Procuratore pubblico, alle altre parti interessate e —nel caso dell’art. 284 cpv. 1 lett. c) –al presidente del Tribunale competente con un termine massimo di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.
2Alla procedura ricorsuale è applicabile l’art. 283 cpv. 1.
3All’udienza presenzia il presidente della Camera dei ricorsi penali o un giudice delegato, che la presiede.
4La Camera dei ricorsi penali decide sollecitamente con sentenza scritta, con libero esame del fatto e del diritto.
CAPITOLO III
Cassazione
A. Legittimazione
Art. 287 1Il Procuratore pubblico, l’accusato e il suo difensore possono interporre ricorso per cassazione contro tutte le sentenze di merito delle Corti penali.
2La parte civile può interporre il ricorso soltanto contro una sentenza di assoluzione.
B. Motivi di cassazione
Art. 288 Il ricorso per cassazione è ammesso:
a) per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza;
b) per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile;
c) per arbitrio nell’accertamento dei fatti.
C. Ricorso per cassazione
I. Modalità
Art. 289 1La dichiarazione di ricorso deve essere presentata per scritto, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, al presidente della Corte delle assise che ha pronunciato la sentenza, il quale entro tre giorni ne dà comunicazione agli interessati.
2Il ricorrente deve inoltrare la motivazione del ricorso entro venti giorni dalla notificazione della sentenza scritta, presentandola in triplice esemplare, alla stessa autorità cui è stata notificata la dichiarazione di ricorso, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
3Ricevuta la motivazione del ricorso il presidente trasmette l’intero incarto, con il verbale, al presidente della Corte di cassazione e revisione penale.
4La mancata presentazione della motivazione fa decadere il ricorso. In tal caso il presidente della Corte delle assise decreta la decadenza del ricorso, esentando il ricorrente da tasse di giustizia e spese processuali.
II. Effetto sospensivo
Art. 290 1Il ricorso per cassazione presentato dall’accusato sospende l’esecuzione della sentenza, salvo contraria dichiarazione dell’accusato stesso.
2Il ricorrente incarcerato può chiedere la revoca dell’arresto al presidente della Corte di cassazione, il quale decide entro brevi termini.
III. Procedimento preparatorio
Art. 291 1La Corte di cassazione e revisione penale respinge con decisione sommariamente motivata i ricorsi manifestamente inammissibili o manifestamente infondati.
2Negli altri casi il presidente della Corte di cassazione e revisione penale notifica, entro cinque giorni, la motivazione del ricorso agli interessati.
3Entro venti giorni dalla notifica della motivazione del ricorso è facoltà delle altre parti interessate di presentare per scritto le proprie osservazioni al presidente della Corte di cassazione e revisione penale, che le notifica agli interessati entro tre giorni.
IV. Seduta pubblica
Art. 292 1Entro dieci giorni della notifica delle osservazioni o dalla scadenza infruttuosa del termine per presentarle è facoltà di una parte di chiedere lo svolgimento del dibattimento pubblico davanti alla Corte di cassazione e revisione penale, che lo deve ordinare.
2Il dibattimento può anche essere ordinato d’ufficio dalla Corte.
3In ogni caso la Corte comunica alle parti la data della deliberazione.
V. Dibattimento
Art. 293 1Se tutte le parti sono presenti, viene data la parola al ricorrente per l’esposizione del ricorso ed alle altre parti per la risposta. Replica e duplica sono concesse soltanto in casi eccezionali.
2Se sono stati interposti ricorsi per cassazione dal Procuratore pubblico e dalle parti, o da più accusati, il presidente decide l’ordine di parola.
3Se è presente una sola parte, essa ha il diritto di esporre le sue ragioni.
D. Giudizio
I. In generale
Art. 294 1Costatata la non comparsa o chiuso il dibattimento, la Corte procede alla deliberazione, decidendo con una sola sentenza tutti i titoli di cassazione. La Corte decide entro tre mesi dalla data alla quale le vennero trasmessi il ricorso e gli atti.
2La decisione è firmata al protocollo da tutti i membri della Corte e dal segretario. Se un membro è impedito di firmare, se ne indica il motivo.
3La sentenza è redatta dal presidente o da un giudice da lui designato.
4Il dispositivo della sentenza è comunicato per scritto alle parti entro quarantotto ore e diventa esecutivo da questa comunicazione. Se ne dà copia al Dipartimento delle istituzioni.
5La sentenza completata con i motivi è notificata successivamente alle parti, al più tardi entro un mese dalla decisione.
6Ogni sentenza della Corte di cassazione viene spedita in copia al presidente della Corte delle assise o al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
7Se non vi è dibattimento si procede per analogia.
II. Limiti dell’esame
Art. 295 1La Corte non può andar oltre i limiti delle conclusioni del ricorrente; essa è vincolata dagli accertamenti di fatto del giudice del merito.
2Essa non è vincolata dalle motivazioni fatte valere dalle parti.
III. Effetti dell’accoglimento del ricorso
1. In generale
Art. 296 1In caso di accoglimento del ricorso, la Corte riforma la sentenza quando ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio.
2In caso contrario rinvia la causa alla competente Corte del merito; questa sarà composta da altri giudici e giurati, a meno che la cassazione sia stata pronunciata unicamente per insufficiente motivazione della sentenza o che il primo giudice debba unicamente ricommisurare la pena.
2. Per gli accusati che non hanno presentato ricorso
Art. 297 Se la sentenza, cassata in favore di un accusato per errata applicazione della legge, interessa altri accusati che non hanno presentato ricorso, la decisione deve estendersi anche a questi.
E. Rinvio ordinato dal Tribunale federale
Art. 298 Le disposizioni di cui all’art. 296 si applicano anche ai casi di rinvio ordinati dal Tribunale federale.
CAPITOLO IV
Revisione
A. Sentenza di condanna
I. Casi
Art. 299 La revisione del processo, in caso di sentenza di condanna, ha luogo:
a) quando sia dimostrato che la condanna fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione, e, in genere, da reato di terza persona;
b) quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata un’altra, inconciliabile con essa;
c) quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo (art. 397 CPS);
d) quando la Corte europea dei diritti dell’uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione; in tal caso, la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla notificazione della decisione motivata delle autorità europee.
II. Legittimazione
Art. 300 1La domanda di revisione può essere presentata, in ogni tempo durante o dopo l’espiazione della condanna, dal Procuratore pubblico o dal condannato.
2Verificandosi uno dei casi previsti dall’art. 299 lett. a), b) e c), il Procuratore pubblico è tenuto a presentare la domanda di revisione appena ne abbia avuto la notizia.
3Dopo la morte del condannato, la domanda può essere presentata dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti, dai fratelli e sorelle e da chiunque dimostri un interesse legittimo.
III. Procedimento per il giudizio della Corte
Art. 301 1La domanda di revisione con gli atti a cui si appoggia è diretta al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale.
2Alla procedura sono applicate per analogia le disposizioni degli art. 291 e seguenti.
3Occorrendo, la Corte nomina un giudice relatore perché esamini i fatti prodotti, compia l’istruzione e faccia rapporto.
4Le parti hanno il diritto di partecipare all’assunzione delle prove da parte della Corte di cassazione e revisione penale.
5La Corte può inoltre ordinare che sia sospesa l’esecuzione della sentenza.
IV. Giudizio sul merito
1. Rinvio
Art. 302 1Se la domanda di revisione è accolta, la Corte rimette il giudizio alle Assise competenti secondo l’atto di accusa, costituite da altri giudici e giurati, o a un altro giudice della Pretura penale.77)
2Se viene accolta una domanda di revisione di un decreto di accusa cresciuto in giudicato, la Corte trasmette gli atti al Procuratore pubblico competente in via di supplenza secondo l’art. 55 della legge organica giudiziaria civile e penale.
2. Senza rinvio
Art. 303 1Se il condannato a favore del quale è stata domandata la revisione è morto, la Corte decide senza rimando alle Assise.
2Riconosciuta l’innocenza del condannato, la sentenza di condanna è annullata e la sua memoria è riabilitata.
V. Effetti del nuovo giudizio
Art. 304 1Se il condannato viene assolto con la nuova sentenza, quella precedente di condanna è annullata con tutti i suoi effetti.
2Al condannato si devono restituire le spese del giudizio e le multe pagate con gli interessi.
3Se il condannato è confermato colpevole, la precedente sentenza di condanna rimane in vigore.
VI. Pubblicazione
Art. 305 1Le sentenze che annullano o riducono una condanna sono pubblicate in modo adeguato, su richiesta degli interessati.
2Gli interessati devono essere avvertiti del diritto di chiedere la pubblicazione.
B. Sentenza di assoluzione
I. Casi e legittimazione
Art. 306 Finché l’azione penale non è prescritta il Procuratore pubblico e la parte lesa possono chiedere la revisione di una sentenza di assoluzione, quando sia provato con sentenza definitiva che l’assoluzione fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione e, in genere, da reati dell’accusato o di terza persona, o quando l’accusato fa una confessione degna di fede.
II. Riassunzione del procedimento
Art. 307 1Ammessa la revisione della sentenza di assoluzione, il procedimento viene riassunto allo stadio d’istruzione.
2La domanda di revisione respinta una volta non può essere rinnovata per lo stesso motivo.
TITOLO X
Procedimenti speciali
CAPITOLO I
Procedura contro gli assenti
A. Procedimento davanti alla Corte
I. Citazione edittale
1. Contenuto
Art. 308 Il presidente della Corte d’assise, ricevuto l’atto di accusa, ordina una pubblicazione che deve contenere:
a) nome, cognome, età, luogo di nascita, condizione e professione dell’accusato;
b) l’indicazione del reato portato dall’atto di accusa;
c) l’intimazione all’accusato di comparire davanti alle Assise entro il termine fissato, non minore di un mese e non maggiore di sei mesi;
d) la comminatoria che, in caso di non comparsa, si procederà al giudizio contumaciale.
2. Pubblicazione
Art. 309 La citazione viene affissa nel luogo di dimora ultima dell’accusato e pubblicata per due volte nel Foglio ufficiale del Cantone, con un intervallo di almeno quindici giorni.
II. Fuga dopo emanazione dell’atto di accusa
Art. 310 Chi si è reso latitante dopo la trasmissione dell’atto di accusa al presidente viene citato a norma degli art. 308 e 309.
III. Presenza dell’accusato
Art. 311 Se l’accusato si presenta o viene arrestato, contro di lui si procede nelle forme ordinarie davanti alle Assise.
IV. Giudizio
Art. 312 Se l’accusato non si presenta, la Corte di assise, verificata la regolarità della citazione, procede al giudizio in pubblica udienza, assumendo i mezzi di prova necessari, sentiti il Procuratore pubblico, la parte civile ed il difensore.
V. Casi speciali
1. Contumacia dell’accusato a piede libero
Art. 313 1Nello stesso modo si procede contro un accusato a piede libero che, regolarmente citato, non compare all’udienza della Corte.
2In questo caso, quando la Corte ritenga che l’accusato è impedito di comparire per i motivi di cui all’art. 237, può rinviare il processo, sentiti il Procuratore pubblico e il difensore.
2. Accusati presenti e contumaci
Art. 314 1Quando tra gli accusati nello stesso procedimento ve ne sono di presenti e di assenti, si procede contro i presenti nelle forme consuete, osservando però nella citazione i termini propri ai contumaci.
2Il giudizio è unico per gli assenti e i presenti.
3Eccezionalmente e quando la citazione contumaciale recasse soverchio ritardo, il presidente delle Assise può ordinare la disgiunzione dei procedimenti.
VI. Pubblicazione della sentenza
Art. 315 Il dispositivo della sentenza contumaciale è pubblicato nel Foglio ufficiale.
B. Revoca della contumacia
Art. 316 1Quando il condannato in contumacia venga arrestato o si presenti spontaneamente, può chiedere la revoca della sentenza contumaciale e che si faccia luogo alla procedura ordinaria del pubblico dibattimento. L’istanza deve essere presentata entro i termini di prescrizione dell’azione penale applicati per analogia e decorrenti dal giudizio contumaciale.
2Se il condannato è in stato d’arresto, deve essere immediatamente avvertito del diritto di chiedere la revoca della sentenza contumaciale.
3L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla notifica.
4L’istanza di revoca è fatta al presidente del Tribunale penale cantonale, il quale dà le disposizioni per il pubblico dibattimento e può prorogare i termini affinché l’accusato abbia il tempo occorrente alla preparazione della sua difesa.
5Se l’accusato non si presenta nuovamente senza validi motivi o il nuovo dibattimento non può svolgersi regolarmente per motivi imputabili alla sua persona, la Corte d’assise non entra nel merito dell’istanza di nuovo giudizio e dichiara definitivamente valida la sentenza contumaciale; la citazione deve rendere edotto l’accusato sulle conseguenze della mancata comparsa ingiustificata.78)
CAPITOLO II
Procedura abbreviata79)
A. Istanza di procedura abbreviata
Art. 316a80) 1L’accusato può chiedere a qualsiasi stadio del procedimento, prima dell’emanazione dell’atto di accusa, che si proceda nei suoi confronti con procedura abbreviata; l’istanza deve essere firmata anche dal difensore.
2Il Procuratore pubblico decide discrezionalmente e senza obbligo di motivazione se respingere o dare seguito alla domanda.
B. Informazione alle parti lese
Art. 316b81) 1Se il Procuratore pubblico ritiene di dare seguito all’istanza, ne informa le parti lese e le eventuali parti civili, fissando un termine di dieci giorni per presentare le loro domande di risarcimento, con l’avvertenza che, in caso di silenzio, verranno demandate al foro civile.
2Sono riservati i diritti delle vittime di reati che ledono direttamente l’integrità fisica, sessuale o psichica.
C. Atto di accusa
I. Principio
Art. 316c82) 1Se il Procuratore pubblico ritiene opportuna la procedura abbreviata, formula l’atto di accusa in base alle informazioni raccolte, senza far capo alle formalità previste dagli art. 196 e 197.
2Ottenuto il consenso delle parti, il Procuratore pubblico – con l’atto di accusa – deferisce formalmente l’accusato alla Corte delle Assise correzionali.
Contenuto
Art. 316d83) 1L’ atto di accusa deve indicare, oltre a quanto previsto dall’art. 200 cpv. 1:
a) una proposta di pena superiore a tre mesi e non superiore a tre anni di detenzione e la sua eventuale sospensione condizionale;
b) l’eventuale multa;
c) l’eventuale indennizzo alla parte civile;
d) l’eventuale proposta di revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna;
e) le eventuali proposte di misure di sicurezza, pene accessorie o altre misure.
2All’atto di accusa devono essere allegati gli atti del procedimento, come pure le dichiarazioni di consenso dell’accusato, del suo difensore e delle parti civili; tali dichiarazioni devono contenere l’avvertenza che esse non sono revocabili.
D. Dibattimento
I. Atti preparatori
Art. 316e84) Il presidente della Corte competente notifica l’atto di accusa entro tre giorni dalla ricevuta all’accusato, al suo difensore e alla parte civile, fissando il dibattimento di regola entro venti giorni da quando l’atto di accusa gli è stato trasmesso.
II. Svolgimento
Art. 316f85) 1Il dibattimento è diretto dal presidente senza la partecipazione degli assessori-giurati; al dibattimento devono essere presenti il Procuratore pubblico, l’accusato e il difensore e, solo se lo desiderano, le parti civili e i loro patrocinatori.
2Il presidente procede all’interrogatorio dell’accusato e all’esame degli atti e decide immediatamente, senza assumere altre prove e senza far procedere alle arringhe.
E. Sentenza
Art. 316g86) 1Il presidente valuta liberamente la legalità e l’opportunità della procedura abbreviata, come pure il fondamento e l’adeguatezza di fatto e di diritto dell’atto di accusa e delle proposte di pena.
2Il presidente comunica il suo giudizio alle parti seduta stante e ne espone verbalmente i motivi essenziali.
3In caso di conferma dell’atto di accusa, il dispositivo viene intimato alle parti entro dieci giorni.
4In caso contrario, gli atti vengono rinviati al Procuratore pubblico competente in via di supplenza secondo l’art. 55 LOG per la riattivazione del procedimento secondo la procedura ordinaria.
5Contro la sentenza non è dato il rimedio del ricorso per cassazione.
CAPITOLO III87)
Indennità
A. Diritto all’indennità
I. Dell’accusato
Art. 317 L’accusato prosciolto ha diritto a un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale.
II. Detenzione illegale
Art. 318 Chiunque ha subito una detenzione illegale ha diritto a un’indennità.
III. Revisione
Art. 319 Se in seguito alla revisione di un processo penale viene pronunciata l’assoluzione o una pena inferiore a quella subita, il condannato ha diritto a un’indennità ai sensi degli art. 317 e 318.
B. Procedura
Art. 320 1La domanda d’indennità ai sensi dell’art. 317 deve essere presentata entro un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione.
2La domanda d’indennità ai sensi dell’art. 318 deve essere presentata entro un anno dalla decisione che accerta l’illegalità della detenzione.
3La domanda d’indennità ai sensi dell’art. 319 deve essere presentata entro un anno dalla sentenza emanata a seguito della revisione.
4Le domande d’indennità devono essere inviate alla Camera dei ricorsi penali, che decide sull’ammissibilità e sull’ammontare dell’indennità, sentiti il Procuratore pubblico e, se del caso, il denunciante o la parte civile.
5La procedura è gratuita.
C. Successione nel diritto
Art. 321 In caso di morte dell’avente diritto, l’azione passa ai suoi eredi.
D. Regresso
Art. 322 Il denunciante, il querelante, la parte civile e il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l’indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave; il giudizio spetta all’autorità che ha accordato l’indennità.
E. Indennità alla parte lesa
Art. 32388) 1L’assegnazione di un’indennità alla parte lesa in conformità dell’art. 60 CPS è decretata:
a) dal presidente del Tribunale penale cantonale se il reato è di competenza della Corte delle assise criminali o della Corte delle assise correzionali;89)
b) dal giudice della Pretura penale negli altri casi.90)
c) …91)
2L’istanza è presentata per scritto; è notificata al Dipartimento delle istituzioni ed al condannato per le loro osservazioni da presentare entro il termine di dieci giorni.
CAPITOLO IV92)
Riabilitazione, grazia e casellario giudiziale
A. Riabilitazione
I. Competenza
Art. 32493) Il giudizio sulla domanda di riabilitazione (art. 77-81 CPS) è di competenza del presidente del Tribunale penale cantonale.
II. Istanza e procedura
Art. 325 1L’istanza di riabilitazione è presentata al presidente del Tribunale penale cantonale ed è accompagnata dalla sentenza di condanna.
2La domanda è trasmessa al Procuratore pubblico che presenta il suo avviso.
3l presidente assume d’ufficio le necessarie informazioni.
III. Notificazione del giudizio
Art. 326 1Se il giudice pronuncia la riabilitazione, una copia della decisione è trasmessa al municipio del comune di domicilio del riabilitato.
2La decisione di riabilitazione è comunicata al riabilitato, il quale può farla pubblicare nel Foglio ufficiale.
IV. Spese
Art. 327 Le spese sono sopportate dal richiedente. Tuttavia il giudice può esonerarlo dal pagamento dalle stesse.
B. Grazia
Art. 328 Il diritto di grazia è esercitato dal Gran Consiglio ed è disciplinato da una legge speciale.
C. Casellario giudiziale
Art. 32994) 1Il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale è aggregato al Ministero pubblico.
2Il Servizio di coordinamento cantonale è l’autorità competente per la cancellazione d’ufficio (art. 41 cifra 4; art. 49 cifra 4, cpv. 2 CPS).
3Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento le norme di applicazione sul casellario giudiziale.
CAPITOLO V95)
Cauzione preventiva
Competenza
Art. 330 Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto è l’autorità competente per esigere la cauzione preventiva da chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto, quando vi è motivo per temere che la minaccia venga attuata o quando una persona già condannata per un crimine o un delitto manifesta l’intenzione di ripeterlo (art. 57 CPS).
CAPITOLO VI96)
Diritto penale amministrativo
Autorità competenti
Art. 331 1Quale agente ufficiale che deve essere presente alle perquisizioni domiciliari eseguite in conformità degli art. 48 e 49 della legge federale sul diritto penale amministrativo è designato il sindaco o un membro del municipio del comune dove trovasi l’immobile.
2Il Procuratore pubblico è l’autorità competente ad emanare l’ordine di arresto in conformità dell’art. 53 della legge precitata. Sono riservate le competenze del Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
TITOLO XI
Disposizioni speciali
A. Designazione del medico specialista giusta
l’art. 120 CPS
Art. 332 1Il medico cantonale è competente per designare, in modo generale o caso per caso, i medici specialisti autorizzati a rilasciare il parere specialistico in vista dell’interruzione della gravidanza, in conformità dell’art. 120 del Codice penale svizzero.
2Il Consiglio di Stato disciplina la procedura tramite regolamento.
B. Patronato penale
I. Organizzazione
Art. 333 1L’istituto del patronato penale, secondo gli art. 47 e 379 CPS, è assicurato dal Servizio di patronato penale del Cantone Ticino.
2Il Servizio di patronato dipende direttamente dal Dipartimento delle istituzioni, che ne esercita la sorveglianza.
3Per ogni persona sottoposta al patronato è designato un patrono.
II. Trasferimento
Art. 334 Se la persona affidata al patronato si trasferisce in un altro Cantone, il Servizio di patronato può chiedere al nuovo Cantone l’assunzione del mandato di patronato.
III. Regolamento
Art. 335 Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento l’organizzazione e le norme di funzionamento del Servizio di patronato.
C. Querela per il reato di trascuranza degli
obblighi di mantenimento
Art. 336 I Dipartimenti cantonali delle istituzioni e delle opere sociali97)sono le autorità designate a presentare querela per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento previsto dall’art. 217 CPS.
TITOLO XII
Esecuzione dei giudizi
A. In generale
Art. 337 1Le sentenze, i decreti e gli ordini delle autorità in materia penale sono esecutivi in tutto il Cantone. La loro esecuzione compete, salvo disposizioni diverse, ai magistrati, ai funzionari dell’ordine giudiziario e agli agenti di polizia, quando ne siano richiesti.
2Per l’esecuzione delle pene inflitte dalle autorità della Confederazione o dei Cantoni valgono le disposizioni degli art. 352 e seguenti del CPS.
B. Pene privative della libertà
Art. 338 1Le pene privative della libertà sono scontate secondo le norme del Codice penale e delle leggi speciali.
2Il Dipartimento delle istituzioni è l’autorità competente per l’esecuzione delle pene e delle misure di cui agli art. 42, 43, 44 e 100 bis CPS.
3Il Dipartimento è pure l’autorità competente per far eseguire per prima la misura o la pena che sembra più urgente o più appropriata, se vi è cumulo di misure a tenore degli art. 43, 44 o 100 bis CPS o se quest’ultime sono cumulate con un internamento a tenore dell’art. 42 CPS o con pene privative della libertà (art. 2 cpv. 8 OCP 1).
C. Consiglio di vigilanza
I. Competenze
Art. 339 1Il Consiglio di vigilanza è l’autorità competente:
a) a concedere e revocare la liberazione condizionale dei condannati; a stabilirne le condizioni; e a ricollocarli nello stabilimento (art. 38 CPS);
b) a ordinare la cessazione dell’internamento, del collocamento in una casa di salute o di custodia e del trattamento ambulatorio di un condannato, quando non esista più la causa che ha dato luogo alla misura; la liberazione a titolo di prova dallo stabilimento o dal trattamento quando la causa della misura non sia completamente cessata (art. 43 cifra 4 CPS);
c) a concedere e revocare la liberazione condizionale del condannato che dal giudice è stato internato quale delinquente abituale (art. 42 cifra 4 CPS);
d) a concedere e revocare la liberazione condizionale del condannato collocato dal giudice in una casa di educazione al lavoro (art. 100 ter cifra 1 CPS), a decidere se la misura sia da togliere o da continuare, se le condizioni per la liberazione condizionale non sono ancora adempiute dopo tre anni di soggiorno nello stabilimento (art. 100 ter cifra 2 CPS), a far eseguire la misura in un penitenziario (art. 100 bis cifra 4 CPS);
e) a ordinare la liberazione dei condannati collocati in un asilo per alcolizzati o tossicomani (art. 44 cifra 4 cpv. 1 CPS) e la cessazione del trattamento ambulatorio, a concedere e revocare la liberazione condizionale di questi condannati (art. 44 cifra 4 cpv. 2 CPS, art. 45 cifra 3 CPS), a stabilirne le condizioni (art. 45 cifra 2 CPS) e a sottoporli al patronato (art. 44 cifra 4 cpv. 2 CPS);
f) a decidere se e a quali condizioni l’espulsione del condannato liberato condizionalmente debba essere sospesa a titolo di prova (art. 55 cpv. 2 CPS) e a pronunciare la revoca di questo beneficio (art. 55 cpv. 4 CPS).
2L’istanza di cessazione dell’internamento, del collocamento in una casa di cura o di custodia, in un asilo per alcolizzati o tossicomani, in una casa di educazione al lavoro, del trattamento ambulatorio di un condannato può essere presentata dall’interessato o dal Dipartimento delle istituzioni.
3Il Consiglio di vigilanza esamina d’ufficio se e quando debba essere ordinata la liberazione condizionale o a titolo di prova (art. 45 cifra 1 CPS).
4La domanda di revoca della liberazione condizionale può essere presentata dal Dipartimento delle istituzioni o dal Procuratore pubblico.
5Per garantire l’espiazione della pena residua derivante dall’eventuale revoca della liberazione condizionale, il Consiglio di vigilanza può, se v’è il pericolo di fuga, chiedere alla Camera dei ricorsi penali, con istanza motivata, il mantenimento in carcere dell’interessato.98)
6In caso di mantenimento della carcerazione, l’interessato può chiedere in ogni tempo, mediante istanza diretta al Consiglio di vigilanza, di essere messo in libertà provvisoria; la decisione negativa può essere impugnata mediante ricorso alla Camera dei ricorsi penali.99)
II. Procedura
Art. 340 1Nei procedimenti di fronte al Consiglio di vigilanza il condannato ha il diritto di essere sentito e di esaminare gli atti; quest’ultima facoltà gli può essere negata solamente se vi si oppongono prevalenti interessi pubblici o privati.
2Il condannato può valersi dell’assistenza di un difensore: sono applicabili le norme della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria concernenti l’accusato.100)
3Il Consiglio di vigilanza decide dopo aver raccolto presso la direzione dello stabilimento le necessarie informazioni in merito al condannato.
4All’esclusione e alla ricusa dei membri del Consiglio di vigilanza si applicano per analogia gli art. 40-46, ad eccezione dell’art. 40 lett. e); la domanda di ricusa viene trasmessa alla Camera dei ricorsi penali.101)
5Le ulteriori modalità di funzionamento del Consiglio di vigilanza sono disciplinate dal Consiglio di Stato con regolamento.102)
III. Ricorso
Art. 341 1Contro le decisioni del Consiglio di vigilanza è ammesso il ricorso alla Camera dei ricorsi penali; il ricorso è presentato in tre copie entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato.
2Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo contraria decisione del presidente della Camera dei ricorsi penali.
3Il ricorso è intimato al Consiglio di vigilanza con un termine massimo di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.
4Per il rimanente è applicabile l’art. 286 cpv. 2, 3 e 4.
D. Casi particolari I. art. 51 e 54 CPS
Art. 342 1L’incapacità e l’ineleggibilità a membro di un’autorità o a funzionario oppure la interdizione di esercitare una professione, un’industria e un commercio devono essere comunicate al Consiglio di Stato (art. 51 e 54 CPS).
2Il Consiglio di vigilanza è l’autorità competente per decidere se e a quali condizioni il condannato liberato condizionalmente può esercitare a titolo di prova la sua professione, la sua industria o il suo commercio (art. 54 cpv. 2 CPS) e per pronunciare la revoca di questo beneficio (art. 54 cpv. 4 CPS).
II. Art. 53 CPS
Art. 343 La privazione dell’autorità parentale e della tutela o curatela deve essere comunicata al Dipartimento delle istituzioni, il quale provvede per l’esecuzione (art. 53 CPS).
III. Art. 56 CPS
Art. 344 Il divieto di frequentare osterie deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale a cura del Dipartimento delle istituzioni (art. 56 CPS).
IV. Pubblicazioni
Art. 345 Le pubblicazioni previste dagli art. 59 e 61 CPS sono fatte nel Foglio ufficiale, salvo ordine differente del giudice.
E. Multe
Art. 346 Ogni decisione di condanna a multa fissa il termine di pagamento, il quale non può essere inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi e decorre dal giorno in cui la decisione è cresciuta in giudicato.
F. Competenze del presidente del Tribunale penale cantonale e del giudice della Pretura penale103)
Art. 347 1Il presidente del Tribunale penale cantonale è competente:
a) a decretare la commutazione della multa in arresto;
b) a concedere al condannato la facoltà di pagare la multa a rate e a fissarne l’importo e le scadenze;
c) ad ammettere il condannato al riscatto della multa con il lavoro libero eseguito per lo Stato o per un comune;
d) a escludere la commutazione della multa in arresto quando l’esclusione è richiesta a sentenza pronunciata;
e) a revocare l’espulsione decretata con sentenza penale;
f) a prorogare il termine di pagamento, accordare altre agevolazioni o, eventualmente, ridurre l’importo del credito dovuto per illecito profitto.
2Nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), il presidente decide su semplice istanza del condannato, sentito il preavviso del Procuratore pubblico, e nel caso della lett. f) sentito il preavviso dell’autorità di esecuzione delle pene.
3Nei procedimenti dipendenti da decreto di accusa, le competenze previste dal presente articolo spettano al giudice della Pretura penale.104)
G. Misure per gli anormali mentali
Art. 348 Nei casi contemplati dall’art. 43 CPS, la decisione di internamento, di collocamento in casa di salute o di custodia o di trattamento ambulatorio è di competenza:
a) della Corte o del magistrato giudicante in caso di assoluzione per impunibilità dell’agente o di condanna di persona di responsabilità scemata;
b) del presidente del Tribunale penale cantonale in caso di decreto di abbandono del Procuratore pubblico per impunibilità dell’agente.
H. Revoca della sospensione condizionale della pena
Art. 349 1La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo l’art. 41 cifra 3 CPS è pronunciata:
a) dalla Corte delle assise o dal magistrato che giudica il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova;
b) negli altri casi dal presidente del Tribunale penale cantonale se la condanna è stata pronunciata dalla Corte delle assise criminali o dalla Corte delle assise correzionali; dal giudice della Pretura penale se la condanna è stata da lui pronunciata o per decreto di accusa.105)
2La proposta di revoca è presentata dal Procuratore pubblico nel caso di cui alla lett. a), dal Procuratore pubblico o dal Dipartimento delle istituzioni nei casi di cui alla lett. b) del primo capoverso. Il condannato deve essere diffidato a presentare le sue giustificazioni.
I. Confisca
Art. 350 1Nei casi di cui agli art. 58 e 59 CPS, la confisca è ordinata dalla Corte o dal giudice della Pretura penale. 106)
2Quando la confisca sia ordinata al di fuori di un procedimento che si conclude con un giudizio di merito, la competenza è del presidente del Tribunale penale cantonale; la domanda di confisca è presentata dal Procuratore pubblico.
3Nel caso di cui al cpv. 2, si applicano le norme della procedura civile; il tribunale può sempre assumere prove d’ufficio.
4Sono riservati i diritti particolari della parte lesa o di terzi giusta l’art. 59 CPS, da far valere nelle vie civili ordinarie.
TITOLO XIII
Disposizione transitoria
Disposizione transitoria
Art. 351 1Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è applicabile la legge anteriore solo quando sia già stato emanato l’atto di accusa.
2In tutti gli altri casi è applicata la presente legge, restando però ferma la validità degli atti precedentemente compiuti.
Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.107)
Pubblicato nel BU 1995, 483.
Note:
1) Cpv. introdotto dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
2) Nota marginale modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
3) Cpv. introdotto dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
4) Nota marginale modificata dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
5) Art. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
6) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
7) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
8) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
9) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
10) Cpv. modificato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
11) Cpv. modificato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
12) Cpv. modificato dalla L 16.9.2002; in vigore dall’ 8.11.2002 – BU 2002, 374.
13) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219; precedente modifica: BU 2002, 125.
14) Art. abrogati dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
15) Art. abrogati dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
16) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219; precedente modifica: BU 1997, 279.
17) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
18) Art. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
19) Cpv. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
20) Cpv. modificato dalla L 16.9.2002; in vigore dall’ 8.11.2002 – BU 2002, 374.
21) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
22) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
23) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219; precedenti modifiche: BU 1997, 279; 1998, 424.
24) Art. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
25) Cpv. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
26) Nota marginale modificata dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
27) Art. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
28) Art. introdotto dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
29) Cpv. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
30) Cpv. introdotto dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
31) Cpv. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
32) Cpv. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
33) Art. introdotto dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
34) Cpv. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
35) Art. introdotto dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 – BU 2004, 337.
36) Nota marginale modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
37) Cpv. modificato dalla L 16.9.2002; in vigore dall’ 8.11.2002 – BU 2002, 374.
38) Nota marginale modificata dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
39) Art. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
40) Nota marginale modificata dalla L 22.2.2005; in vigore dal 15.4.2005 – BU 2005, 141.
41) Art. modificato dalla L 22.2.2005; in vigore dal 15.4.2005 – BU 2005, 141.
42) Art. introdotto dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
43) Art. introdotto dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
44) Nota marginale modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
45) Frase modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
46) Cpv. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
47) Cpv. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
48) Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
49) Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
50) Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
51) Art. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
52) Nota marginale modificata dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
53) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
54) Cpv. abrogato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
55) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
56) Cpv. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
57) Cpv. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219.
58) Nota marginale modificata dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
59) Art. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
60) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
61) Cpv. introdotto dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
62) Cpv. introdotto dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
63) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
64) Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61; introdotta dalla L 25.3.2002 – BU 2002, 125.
65) Capitolo modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
66) Nota marginale modificata dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
67) Art. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
68) Art. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
69) Lett. modificata dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
70) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
71) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
72) Cpv. abrogato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
73) Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
74) Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 – BU 2004, 483.
75) Cpv. introdotto dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 – BU 2004, 483.
76) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
77) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
78) Cpv. introdotto dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 – BU 2004, 483.
79) Sottotitolo introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
80) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
81) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
82) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
83) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
84) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
85) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
86) Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
87) Numero del capitolo modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
88) Art. modificato dalla L 26.6.2000; in vigore dal 2.11.2000 – BU 2000, 323.
89) Lett. modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
90) Lett. modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61.
91) Lett. abrogata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 – BU 2004, 61; introdotta dalla L 25.3.2002 – BU 2002, 125.
92) Numero del capitolo modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
93) Art. modificato dalla L 26.6.2000; in vigore dal 2.11.2000 – BU 2000, 323.
94) Art. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
95) Numero del capitolo modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
96) Numero del capitolo modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
97) La denominazione Dipartimento delle opere sociali è modificata in “Dipartimento della sanità e della socialità” DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 – BU 2002, 76.
98) Cpv. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
99) Cpv. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
100) Cpv. modificato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 – BU 2002, 219; precedente modifica: BU 1998, 424.
101) Cpv. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
102) Cpv. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 – BU 1998, 424.
103) Nota marginale modificata dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
104) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
105) Lett. modificata dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125; precedente modifica: BU 2000, 323.
106) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 – BU 2002, 125.
107) Entrata in vigore: 1° gennaio 1996 – BU 1995, 483.
Tratto dal sito ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino
sito ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!