Criteri dell’assegno divorzile Cass., sez. I, Sentenza n.7541 del 13 aprile 2001
Cass., sez. I, Sentenza n.7541 del 13 aprile 2001, sui criteri dell’assegno divorzile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26 giugno 1990, ex art. 4 della legge l° dicembre 1970 n. 898, L. G. chiedeva che il Tribunale di Perugia dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 6 settembre 1975 con M. C., dalla quale si era consensualmente separato nel 1986.
La C. si costituiva in giudizio aderendo alla domanda, ma chiedendo l’attribuzione di un assegno di divorzio di lire 2.000.000 mensili, annualmente rivalutabili.
Il Presidente del Tribunale confermava in via provvisoria l’assegno concordato in sede di separazione (lire 550.000 mensili) disponendone la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con sentenza definitiva del 28 febbraio – 17 aprile 1997, assegnava alla moglie la somma mensile di lire 950.000, annualmente rivalutabile.
Con sentenza del 20 maggio – 30 giugno 1999, la Corte di appello di Perugia confermava la decisione di primo grado, respingendo le impugnazioni proposte dalle parti.
Osservava, in particolare, per quanto rileva in questa sede:
a) che l’assegno dì divorzio ha carattere assistenziale e spetta all’ex coniuge che non ha mezzi adeguati in relazione al tenore di vita goduto o che avrebbe potuto godere, in costanza di matrimonio;
b) che nella specie era evidente la sproporzione economica risultando dalla documentazione in atti che il G., noto avvocato del Foro perugino, con importanti cariche pubbliche, aveva denunciato per l’anno 1993 un reddito di circa tre volte superiore a quello della ex moglie, la quale, benché laureata, era dipendente, a reddito fisso, di un’industria;
c) che, ai fini della quantificazione dell’assegno, doveva tenersi conto che il matrimonio era durato dieci anni, che le ragioni della decisione era imputabili al marito e che quest’ultimo si era formato una famiglia ed aveva due figli;
d ) che appariva equo l’assegno stabilito dai primi giudici. Avverso la sentenza d’appello L. G.ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Marisa C. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 6 della n. 898 del 1970, come modificato dalla legge 6.3.1987 n. 74, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
1.1. Essere avvocato non è di per sé indice di agiatezza e non comporta, senza necessità di ulteriori dimostrazioni, l’applicazione di un assegno di mantenimento a favore dell’altro coniuge, come invece ritenuto dal Tribunale e recepito dalla Corte di merito, in modo assolutamente superficiale, omettendo di valutare il materiale probatorio raccolto. Le ragioni della decisione valgono ai fini della determinazione dell’assegno ma non ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno per cui vale il solo criterio assistenziale, con la conseguenza che l’accertamento della sussistenza di tali ragioni diventa superfluo quando risulti che il coniuge richiedente fruisca di mezzi adeguati.
Nella specie, i redditi della C. erano sufficienti a conservarle il tenore di vita che ella aveva in costanza di matrimonio ovvero a permetterle lo svolgimento di una vita agiata e serena.
Nel 1993 lo stipendio annuo della C. era di circa lire 58.000.000, pari al reddito del G. al momento della cessazione della convivenza, sicché non vi era uno squilibrio tra i redditi.
Il giudice di merito si era limitato ad affermare che la C. non poteva più avere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, senza che ella, su cui gravava il relativo onere, avesse dimostrato quale fosse stato tale tenore di vita e che fosse intervenuto un apprezzabile deterioramento di esso a causa dell’inadeguatezza dei propri mezzi.
Né, secondo la giurisprudenza, il deterioramento poteva desumersi dalla mera circostanza di un sensibile divario di condizioni reddituali in danno del coniuge richiedente, specie quando il reddito di quest’ultimo, ancorché inferiore a quello dell’altro, sia in assoluto di importo elevato.
Il G. dopo la separazione non aveva mutato le proprie condizioni di vita e si era limitato ad acquistare una casa di abitazione, grazie alla vendita di altri immobili pervenuti per successione, alla stipula di un mutuo ed all’aiuto economico dell’attuale moglie.
La vendita di beni immobili pervenuti in eredità dopo il divorzio non costituisce un elemento determinativo del tenore di vita non essendo tale evento collegato in alcun modo alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del matrimonio.
2. Il motivo non è fondato.
2.1. L’accertamento del diritto all’assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi (o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontata, ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto, fissate al momento del divorzio.
Tale accertamento va compiuto mediante una duplice indagine, attinente all’ “an” ed al “quantum”, nel senso che il presupposto per la concessione dell’assegno è costituito dall’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, non essendo necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente) e rilevando, invece, l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche (Cass. 17 marzo 2000 n. 3101; cfr. pure Cass. 22 giugno 199 n. 6307, 29 ottobre 1999 n. 12182).
2.2. Secondo quanto già affermato da questa Corte, il coniuge che richiede l’assegno divorzile, per provare che la sua situazione patrimoniale e reddituale non consente la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, ha l’onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all’epoca della convivenza e del relativo stile di vita adottato “manente matrimonio”, nonché l’attuale situazione economica (Cass. 16 giugno 2000 n. 8225; vedi pure Cass. 8 febbraio 2000 n. 1379, 28 luglio 1999 n. 8183, 21 agosto 1997 n. 7799).
2.3. Nel caso in esame, la Corte territoriale, dopo aver osservato che l’assegno ha carattere assistenziale e riequilibrativo e che l’adeguatezza dei mezzi va valutata non in relazione al parametro di una vita autonoma e dignitosa, ma al tenore di vita goduto, o che avrebbe potuto godersi, in costanza di matrimonio, ha preso come riferimento temporale l’anno 1993, e cioè un’epoca in cui i coniugi erano già separati (dal 1986) ed era pendente (dal 1990) il giudizio di divorzio.
La Corte di appello si è espressa nei seguenti termini: “Nella specie risulta dalla documentazione in atti che il G. – noto avvocato del Foro perugino, con importanti cariche pubbliche – ha denunciato per l’anno 1993 un reddito di circa tre volte superiore a quello della ex moglie, la quale è, benché laureata, pur sempre una lavoratrice a reddito fisso, dipendente da un’industria. Evidente è quindi la odierna sproporzione economica della donna rispetto alla disponibilità economica di cui poteva godere in costanza di matrimonio ed evidente è il conseguente inferiore tenore di vita odierno della stessa”.
2.4. Pur se la Corte territoriale ha fatto riferimento ai redditi delle parti nel 1993, quando i coniugi erano già separati, essa ha evidentemente ritenuto, per il tipo di posizione acquisita dal G., che tale situazione non fosse dovuta a fatti sopravvenuti i quali fossero estranei alle aspettative già presenti durante la convivenza matrimoniale.
E’ evidente, infatti, che la qualità di “noto avvocato del Foro perugino, con importanti cariche pubbliche” si acquisisce nel tempo a meno che non intervengano fattori eccezionali, che nel caso in esame non risultano però nemmeno dedotti.
3. Con il secondo motivo (indicato con il n. 3) il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di quanto disposto dall’art. 2697 c.c., anche per omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.
3.1. Per dimostrare, senza invertire l’onere della prova, che la C. non aveva diritto all’assegno di divorzio, sia perché percepiva redditi tali da assicurarle una vita agiata sia perché le sue condizioni di vita non erano mutate in conseguenza della separazione, il G. aveva richiesto l’ammissione di specifici mezzi di prova (prove testimoniali, consulenza tecnica, ispezioni) che erano stati completamente trascurati dai giudici di merito, i quali non avevano spiegato le ragioni per cui tali prove non avevano avuto ingresso nel processo.
La sentenza era quindi viziata per la mancata assunzione di una prova decisiva.
4. Nemmeno questo motivo è fondato.
4.1. Poiché il giudice d’appello ha ritenuto – con una motivazione insindacabile in sede di legittimità, in assenza di vizi logici o giuridici – che gli elementi in atti, relativi alle posizioni lavorative delle parti ed al livello dei redditi rispettivi, dimostrassero la sussistenza dei diritto della C. all’assegno di divorzio, non era tenuto ad esaminare le prove richieste.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente, in ragione della soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire oltre a lire 2.500.000 per onorari.
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