Decisione sull’attribuzione del cognome del padre al figlio naturale minorenne già riconosciuto dalla madre
Ha natura giurisdizionale e deve essere pronunciata nei confronti di entrambi i genitori.
(Cassazione Sezione I Civile n. 11789 del 21 novembre 1998, Pres. Rocchi, Rel. Criscuolo).
L’art. 262 cod. civ., recante la disciplina del cognome del figlio naturale, stabilisce ne1 primo coma che quest’ultimo assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto, attribuendo così rilevanza ad un criterio di priorità. Nello stesso primo comma, però, aggiunge che, se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome del padre. Nel secondo comma, poi, la norma prescrive che, se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Il terzo comma, infine, dispone che, nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del padre.
Questa decisione del giudice non può essere considerata come un mero atto amministrativo, ma viene ad incidere sul diritto al nome e, per il tramite di questo, sul diritto all’identità personale (il nesso tra diritto al nome e diritto all’identità è stato già affermato dalla Suprema Corte con sentenza 22 giugno 1985, n. 37693), ossia su diritti soggettivi perfetti.
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 febbraio 1994 n. 13, ha riconosciuto che il cognome gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Si tratta di tutela di rilievo costituzionale perché il nome, che costituisce il primo e più immediato elemento che caratterizza l’identità personale, è riconosciuto come bene oggetto di autonomo diritto, riconducibile nell’ambito dell’art. 2 Cost.
Poichè la decisione sull’assunzione del cognome del padre da parte del figlio naturale in età minore ha natura giurisdizionale ed è destinata a fare stato nei confronti di entrambi i genitori, ne consegue che uno di essi non può rimanere estraneo al procedimento. Inoltre in caso di pronuncia in grado di appello, a seguito di reclamo, si deve ritenere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma secondo della Costituzione.
Collegamento tratto da: http://www.legge-e-giustizia.it/
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