Il decreto ingiuntivo e le azioni giudiziali dell’operatore di energia elettrica
In molti casi l’utente si ritrova a dover combattere contro le azioni giudiziali dell’operatore di energia elettrica che in caso di mancato pagamento non esita a richiedere l’adempimento con un decreto ingiuntivo.
Solo in questo caso non è obbligatorio il tentativo di conciliazione
Il caso del decreto ingiuntivo è l’unica ipotesi in cui l’utente non è tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione ma deve direttamente difendersi in giudizio, supportandone i costi al fine di resistere alle richieste dell’operatore telefonico.
Spesso infatti i mancati pagamenti sono dovuti a disservizi subiti dall’utente il quale, stanco di subire situazioni ingiuste, decide di non corrispondere le fatture al gestore, oppure i mancati pagamenti riguardano somme richieste dopo la fine del contratto, a recesso già eseguito. In tali ipotesi l’utente, difendendosi in giudizio potrà esporre tutto quanto è avvenuto nel corso del contratto e chiedere al giudice una decisione sull’esattezza o meno di quanto richiesto dall’operatore.
Pignoramento in corso
Ben diverso è il caso in cui l’utente non abbia dato peso all’ingiunzione e il corso degli eventi abbia portato a procedure esecutive come il pignoramento dei beni o del conto corrente: in questi casi diventa difficile opporsi all’esecuzione anche se alcune regole di diritto permettono sempre una difesa specifica, allo stesso tempo, però, l’utente potrebbe intentare una nuova causa contro l’operatore per le eventuali vessazioni, richieste ingiuste e/o disservizi in modo tale da vedere le proprie ragioni riconosciute ed eventualmente anche recuperare quanto pagato ingiustamente all’operatore. In tutte queste situazioni, è sempre necessario agire con attenzione e cautela, valutando ogni possibilità.
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