Decreto legislativo 2 agosto 1999 n. 358 – “Modifiche delle norme sul soggiorno dei cittadini appartenenti alla Unione Europea”.
Per cittadini comunitari, in attuazione di tre direttive CEE
Soggiorno stranieri, norme modificate
(Dlgs. 358/99)
Questo decreto legislativo, in aderenza alle direttive comunitarie, modifica le vecchie norme del 1992 per quanto riguarda il diritto di soggiorno di cittadini degli Stati membri della Unione europea.
Le novità riguardano gli studenti, la formazione lavoro, i disoccupati, lo status dei familiari a carico che non siano cittadini di uno Stato della Ue.
La normativa, oltre a regolamentare i diritti, delinea anche i doveri e la documentazione necessaria per ottenere dall’autorità di pubblica sicurezza la carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro dell’Ue.
DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 1999, n. 358.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 novembre 1992 n. 470. in attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE,e 90/366/CEE concernenti il soggiorno di cittadini comunitari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 7, della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante delega al Governo ad emanare le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Visto l’articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Viste le direttive del Consiglio 90/364/CEE relativa al diritto di soggiorno di cittadini comunitari e 90/365/CEE relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale;
Vista la direttiva del Consiglio 93/96/CEE che ha sostituito la direttiva del Consiglio 90/366/CEE relativa al diritto di soggiorno degli studenti, annullata dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 luglio 1992, nella causa C-295/90;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470 di attuazione dell’articolo 6, comma I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 aprile 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro del bilancio e della programmazione economica, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Gli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, come modificato dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
Art. 5-bis. -— 1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro delI’Unione europea, che abbiano o meno svolto un’attività lavorativa in uno Stato membro, a condizione che:
a)siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;
b) dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore all’assegno sociale di cui all’articolo 3 comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tale reddito può essere comprensivo anche di pensione di invalidità da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.
2. Il diritto di cui al comma I è inoltre riconosciuto quale che sia la loro cittadinanza, al coniuge e ai discendenti a carico del titolare del diritto di soggiorno di cui al comma 1, agli ascendenti del medesimo e del coniuge che siano a carico dello stesso titolare nonché ad eventuali altri familiari a carico, come individuati dall’articolo 29, comma I, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle seguenti condizioni:
a)siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;
b) il nucleo familiare di cui fanno parte goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell’articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286.
3. L’autorità di pubblica sicurezza del luogo ove le persone di cui ai commi I e 2 si stabiliscono rilascia loro un documento rinnovabile, di validità decennale, denominato: “carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro dell’U.E.”.
4. Ai familiari a carico di cui al comma 2 che non siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea è pure rilasciata, con le modalità di cui all’articolo 5-quinquies, una carta di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata ai cittadini di cui al comma 1.
Art. 5-ter.—1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica gli studenti, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad università o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale, a condizione che:
a)siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;
b) dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l’assistenza sociale in Italia.
2. Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall’articolo 29, comma I, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:
a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;
b) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un onere per l’assistenza san in Tt:
3. L’autorità di pubblica sicurezza del luogo ove le persone di cui ai commi I e 2 si stabiliscono rilascia loro un documento, di validità limitata alla durata della formazione, denominato: “carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro dell’U.E.”.
4. Ai familiari a carico di cui al comma 2 che non siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea si applica il disposto di cui all’articolo 5-bis, comma 4.
Art. 5-quater.—1. Per l’accesso alle attività lavorative dipendenti o autonome trovano applicazione, per le persone di cui agli articoli 5-bis, comma 2, e 5-ter, comma 2, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego, nei termini previsti dall’articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il diritto di soggiorno di cui agli articoli 5-bis commi 1 e 2, e 5-ter, commi I e 2, sussiste finché i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.
Art. 5-quinquies.—1. Le carte di soggiorno di cui agli articoli 5-bis, commi 3 e 4, e 5-ter, commi 3 e 4, sono rilasciate su modelli conformi a quelli stabiliti con decreti del Ministro dell’interno previa esibizione all’autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si stabiliscono i beneficiari del presente decreto legislativo:
a) del passaporto, della carta d’identità o di altro documento di identificazione equipollente;
b) del documento di iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o dell’originale o copia autenticata della polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità.
2. Per il rilascio delle carte di soggiorno di cui al comma 1, è inoltre richiesta la produzione:
a) da parte dei cittadini di cui all’articolo 5-bis, comma 1, della documentazione prevista dallo Stato di origine o di provenienza, attestante la disponibilità di un reddito, eventualmente comprensivo di pensione o rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, non inferiore a quello di cui all’articolo 5-bis, comma 1, lettera b), o di altra documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilità del reddito stesso, con indicazione del relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante la disponibilità del reddito medesimo;
b) da parte dei cittadini di cui all’articolo 5-ter. comma 1, e per i loro eventuali familiari a carico:
1) di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante la disponibilità di risorse economiche tali da evitare che il titolare del diritto di soggiorno e gli eventuali familiari a carico possano costituire un onere per l’assistenza sociale in Italia o, a scelta, di qualsiasi altro documento che attesti che tale condizione è condizione è comunque soddisfatta;
2) del certificato di iscrizione del titolare del diritto di soggiorno al corso di formazione professionale o al corso di studi universitari con l’indicazione della durata del corso stesso, ovvero di apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, che comprovi tale iscrizione;
c) per i familiari a carico dei cittadini di cui all’articolo 5-bis, comma 1, della documentazione attestante la disponibilità del reddito richiesto ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, lettera b), o altra documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilità dello stesso, con l’indicazione del relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403, comprovante la disponibilità del reddito medesimo;
d) per i familiari a carico dei cittadini di cui all’articolo 5-his, comma 1, e 5-ter, comma 1, della dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, ovvero di documentazione pertinente comprovante:
1) L’esistenza del vincolo di coniugio o di parentela o delle altre condizioni richieste ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettere b) e d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove applicabile;
2) la condizione di familiare a carico, tale condizione non deve essere comprovata per i figli minori.
3. L’autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si stabiliscono coloro che beneficiano del presente decreto legislativo riceve le dichiarazioni ed estrae copia dei documenti di cui ai commi I e 2.
4. Il rilascio e il rinnovo delle carte di soggiorno e dei certificati a tali fini necessari sono gratuiti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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