Distacco luce per morosità: le regole generali che deve rispettare il gestore di energia elettrica
Studio Legale Marzorati | Avvocato Milano
Esistono alcuni casi in cui il gestore di energia elettrica non può procedere con il distacco anche se il cliente non ha provveduto al pagamento, e quindi c’è morosità.
Questi casi sono:
– il mancato preavviso dell’operatore al cliente (in pratica l’operatore ha l’obbligo di dire esplicitamente al Cliente che sussiste una morosità e che, in caso di mancato pagamento entro un termine prescritto dal contratto, provvederà a chiudere il contratto e “staccare la luce”);
– il pagamento della bolletta nei termini previsti, ma l’incaricato alla riscossione non ha provveduto a comunicarlo al gestore (questo può accadere quando si effettuano pagamenti tramite le banche o il dispositivo SiSal);
– il distacco che cade nei giorni di venerdì e sabato o in quelli festivi;
– la bolletta non pagata è uguale all’importo del deposito cauzionale;
– se le bollette anomale sono contestate dal cliente (in questo caso il gestore non può provvedere al distacco fino alla risoluzione del reclamo ed alla comunicazione di debita risposta al Cliente).
Cosa può fare il Cliente
In tutti questi casi un eventuale distacco è illegittimo e, quindi, il Cliente rivolgendosi ad un legale può agire contro il gestore e chiedere l’indennizzo previsto dalla legge e, nei casi più gravi, l’eventuale risarcimento del danno.
E’ possibile chiedere l’indennizzo così come stabilito dalla delibera AEEGSI 646/15, oltre lo storno o il rimborso delle fatture.
I gestori di energia elettrica sono infatti obbligati a riconoscere determinati indennizzi cosiddetti automatici nel momento in cui viene riscontrato il disservizio subito dall’utente oppure nel momento in cui non rispettano le norme previste nella gestione del contratto di somministrazione di energia elettrica.
Se gli indennizzi non vengono riconosciuti è possibile fare causa dinanzi alle Autorità Giudiziarie ordinarie ed è possibile chiedere – in aggiunta – il risarcimento dei danni patiti sia di natura patrimoniale (per esempio le spese sostenute per recarsi in un luogo alternativo dato che la casa era priva di luce) che non patrimoniale (per esempio i patimenti provocati dal distacco.)
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