E’ INCOSTITUZIONALE L’AUTOMATICA APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE PECUNIARIA IN CASO DI RIGETTO DELLA ISTANZA DI RICUSAZIONE DEL GIUDICE
Per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione (Corte Costituzionale n. 78 del 21 marzo 2002, Pres. Ruperto, Red. Onida).
Il Giudice civile può essere ricusato dalla parte nei casi previsti dall’art. 51 cod. proc. civ. (interesse nella causa, legame di parentela, grave inimicizia etc.). L’art. 54 cod. proc. civ. prevede che, in caso di accoglimento del ricorso, sia designato il giudice che deve sostituire quello ricusato e che in caso di mancato accoglimento, l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione “condanna la parte o il difensore che l’ha proposta, ad una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila”. Quest’ultima disposizione (art. 54, terzo comma cod. proc. civ.) è in contrasto con l’art. 24 Cost. Rep., che garantisce il diritto di agire in giudizio. Infatti essa pone per il Giudice l’obbligo di applicare la sanzione pecuniaria. Tale rigido automatismo sanzionatorio non consente di derogarvi nemmeno nel caso – che non si può a priori escludere – in cui la ragione della inammissibilità o della infondatezza della ricusazione non fosse percepibile dal ricusante all’atto della presentazione del ricorso.
L’accedere della condanna sempre e necessariamente alla reiezione del ricorso, indipendentemente dalle circostanze del caso concreto, apprezzabili dal giudice, comporta un’irragionevole compressione di tale diritto, in contrasto con il principio di eguaglianza. Si viene infatti a trattare allo stesso modo, sotto il profilo dell’applicazione della sanzione, la posizione di chi ha proposto la ricusazione ragionevolmente fidando nella sua ammissibilità e nella sussistenza delle ragioni su cui essa si fondava, e quella del ricorrente che non versi in tale situazione. Sono dunque violati gli articoli 3 e 24 della Costituzione.
L’eliminazione dell’automatismo comporta l’attribuzione al decidente del potere di apprezzare, nel caso concreto, se sussistano le condizioni per escludere la condanna alla pena pecuniaria, o se invece la stessa debba trovare applicazione: e dunque alla necessità della condanna, attualmente prevista, si deve sostituire il potere del giudice di applicarla, apprezzando le eventuali circostanze del caso concreto che la rendano ingiustificata. Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che l’ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, “condanna” la parte o il difensore che l’ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che “può condannare” la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria.
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