Figlio residente all’estero portato in Italia senza autorizzazione: rimpatrio con un Avvocato italiano di diritto di famiglia
Studio Legale Marzorati | Avvocato Milano
Il genitore residente all’estero con il proprio figlio deve attivare le procedure di rimpatrio quando il minore viene portato in Italia dall’altro senza autorizzazione. Per la madre o il padre rivolgersi celermente ad un Avvocato italiano che abbia un’approfondita conoscenza del diritto di famiglia, anche internazionale, e delle convenzioni e regolamenti internazionali, può coadiuvare le procedure per riportare a casa il figlio.
Dovrà sempre essere esaminata anche la posizione dell’altro genitore per individuare le condizioni che hanno causato l’espatrio non autorizzato. È possibile, infatti, che in base alla legge applicabile al caso concreto non si verifichi un caso di sottrazione internazionale di minore, ma che il genitore sia giustificato a portare via il bambino e possa trovare una tutela legale.
Cosa fare per attivare la procedura di rientro nello Stato di residenza
In caso di minori sottratti dallo Stato di residenza e portati in Italia, il genitore deve avvisare il prima possibile l’Autorità Centrale competente la quale provvederà a notificare la denuncia agli organi italiani corrispondenti.
In questa fase diventa rilevante una valutazione dettagliata del caso concreto avvalendosi dell’assistenza legale di un Avvocato esperto in diritto di famiglia, anche internazionale.
La prima questione da affrontare sarà la disciplina che regolamenta il caso di sottrazione.
L’Italia ha ratificato la Convezione de L’Aja del 1980 e, quindi, ha uniformato le procedure in caso di sottrazione internazionale dei minori a quelle previste dal trattato. Non tutte le Nazioni, però, hanno provveduto in tal modo. In particolare bisognerà valutare:
– se sia più tutelante applicare la Convezione de L’Aja oppure le Leggi dello Stato di residenza perché più favorevoli;
– quali siano la procedura e la Legge applicabili nel caso in cui il Paese di residenza non abbia ratificato la Convenzione de L’Aja. Lo Stato estero potrebbe aver sottoscritto una convenzione bilaterale con l’Italia oppure essere privo di accordi internazionali in merito.
Questa fase di comparazione tra le legislazioni, oltre che la verifica dell’eventuale ratifica delle convenzioni internazionali è essenziale scegliere la procedura strategicamente migliore, anche in relazione ai costi ed alle tempistiche.
Nel presente articolo prendiamo in considerazione il caso in cui il figlio sia stato portato in uno Stato che abbia ratificato la Convenzione del L’Aja.
La localizzazione del bambino sul territorio italiano
L’Autorità Centrale italiana attiva presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità sito in Roma svolge una valutazione preliminare dei requisiti della domanda ed in particolare del rapporto tra la persona che denuncia la sottrazione ed il bambino, dei motivi per i quali è chiesto il rientro oltre che delle informazioni sulla possibile localizzazione del bambino e sulla persona che si sospetta possa averlo portato via.
Nel caso in cui la domanda abbia i requisiti necessari l’Autorità italiana allerta le forze dell’ordine che devono procedere con la localizzazione del bambino e con il contatto con la persona che si sospetta abbia commesso la sottrazione.
Molto spesso individuare il luogo in cui è stato portato il bambino è una parte difficile della procedura dato che talvolta l’altro genitore, o la persona che ha preso il minore, nasconde volutamente ogni traccia del suo passaggio.
In questa fase rivolgersi ad un Avvocato italiano, specializzato in diritto di famiglia, può dare a genitore straniero il vantaggio di essere affidato ad un Professionista che conosce la procedura giudiziaria, oltre che la lingua, e può tenere i contatti con l’Autorità centrale e con le forze dell’ordine. L’Avvocato italiano, inoltre, può mettere a disposizione del denunciante vari strumenti al fine di ottenere una localizzazione celere del figlio (agenzie investigative, procedimenti cautelari ecc.).
Quando il bambino viene individuato le forze dell’ordine o l’Autorità centrale italiane devono tentare la conciliazione della lite e cercare ottenere il rientro spontaneo del minore in Italia.
È importante precisare che le Autorità Centrali (sia quella italiana che quella estera) non possono:
– ordinare il rimpatrio del figlio;
– accelerare le procedure giudiziarie;
– dare pareri sul merito della controversia al Giudice competente.
La fase giudiziaria in Italia
Se la conciliazione non riesce ed il sottrattore non vuole riportare il bambino nello Stato di residenza, l’Autorità Centrale presso il ministero italiano deve inoltrare il fascicolo alla Procura della Repubblica competente per il luogo in cui è stato localizzato il bambino. Il Procuratore depositerà un ricorso al Tribunale per i minorenni italiano chiedendo la fissazione di un’udienza per la discussione sul rimpatrio.
L’Autorità Centrale deve informare il genitore che ha denunciato la sottrazione del figlio, o il suo Avvocato italiano, comunicando la data dell’udienza. L’interessato può partecipare all’udienza e fare delle dichiarazioni. Stessi diritti sono concessi all’altro genitore.
In questo giudizio può essere ascoltato anche il minore.
Alla fine del procedimento il Tribunale decide se ordinare il rimpatrio oppure rifiutarlo emettendo un decreto immediatamente esecutivo (ossia che impone il rientro immediato del minore nel suo Stato di residenza) che può essere impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione con l’assistenza obbligatoria di un Avvocato italiano.
Casi in cui è possibile chiedere il riesame nello Stato estero
Quando il Giudice italiano rifiuta il rimpatrio perché ritiene:
- che chi denuncia la sottrazione abbia dato, in realtà, il consenso e/o l’autorizzazione all’espatrio;
- che esiste un fondato rischio che il minore, rientrando il Italia, possa essere esposto a pericoli psicofisici;
- che il minore si sia opposto al rientro in Italia (ed abbia la maturità tale da considerare valido il suo parere)
deve essere trasmessa copia del provvedimento e dei documenti presenti nel fascicolo all’Autorità Centrale competente nel Paese di residenza del minore.
Il Tribunale del luogo di residenza del bambino invita i genitori a presentare le proprie osservazioni sulla sottrazione del figlio entro 3 mesi, così da poter riesaminare la decisione italiana. Questa decisione sarà prevalente rispetto a quella del Giudice in Italia.
Il Tribunale estero potrà anche esprimersi sull’affidamento del minore.
Questo significa che anche se l’Italia rifiuta il rimpatrio, il bambino può tornare comunque nel proprio Paese di residenza.
Se nessuna delle parti presenta osservazioni il procedimento sarà archiviato ed il bambino non resterà in Italia.
Le azioni da svolgere in Italia quando il figlio è portato all’estero
Nei casi in cui un minore è portato in Italia da uno dei due genitori, al di là della procedura di rimpatrio, possono essere attivate le Autorità Giudiziarie italiane per tutelare il minore.
Nel caso in cui ci siano i presupposti, questi procedimenti possono essere iniziati da entrambi i genitori, quindi anche da quello che ha commesso la sottrazione.
A titolo esemplificativo possiamo indicare alcuni strumenti azionabili anche durante del procedimento di rimpatrio:
- anche se residenti all’estero, nel caso in cui i genitori siano italiani (uno solo o entrambi) e ancora sposati è possibile chiedere la separazione giudiziale dei coniugi con l’affidamento esclusivo del bambino o la collocazione dello stesso;
- anche se residenti all’estero, nel caso in cui i genitori siano già separati secondo la legge italiana è possibile chiedere la modifica delle condizioni di separazione in merito all’affidamento del figlio ed al diritto di visita dello stesso:
- anche se residenti all’estero, nel caso in cui i genitori siano già separati secondo la legge italiana è possibile chiedere il divorzio giudiziale con l’affidamento esclusivo del bambino o la collocazione dello stesso;
- anche se residenti all’estero nel caso in cui i genitori siano italiani (uno solo o entrambi) e non siano sposati è possibile introdurre un procedimento per la regolamentazione e la tutela della responsabilità genitoriale con l’affidamento esclusivo del bambino o la collocazione dello stesso;
- anche se straniero e residente all’estero il genitore che ha portato il bambino in Italia potrebbe introdurre un procedimento dinanzi al Giudice Tutelare per far riconoscere la legittimità del trasferimento
Lo Studio legale Marzorati è specializzato in diritto di famiglia, anche internazionale, ed i suoi avvocati si occupano di tutela dei figli e della famiglia. Rivolgersi tempestivamente ad un Avvocato italiano specializzato, quando si verifica un caso di sottrazione di minori, è essenziale per attivare al più presto i canali di localizzazione del bambino e le Autorità competenti a pronunciarsi sul rientro. Per seguire i Clienti in tutta Italia ed all’estero ha anche sviluppato un network di relazioni con professionisti qualificati.
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