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GARANZIA DI INDIPENDENZA DEI GIUDICI NON TOGATI COMPONENTI DI SEZIONI SPECIALIZZATE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

(Corte Costituzionale n. 83 del 1 aprile 1998, Pres. Granata, Red. Mirabelli).

La legge 12 novembre 1990 n. 339 sull’Ordine Nazionale dei Geologi prevede all’art. 6, che le decisioni del Consiglio Nazionale in materia di iscrizioni, cancellazioni e provvedimenti disciplinari possono essere impugnate davanti al Tribunale Civile, la cui composizione deve essere integrata da due iscritti all’Ordine designati di volta in volta dal Consiglio Nazionale. Nel corso di un giudizio relativo all’iscrizione di un geologo nell’Albo, il Tribunale di Torino ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 L. n. 339 del 1990 per contrasto con l’art. 25 della Costituzione che afferma il principio del giudice naturale precostituito per legge. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 83 del 1 aprile 1998, (Pres. Granata, Red. Mirabelli) ha ritenuto fondata la questione, enunciando principi di portata generale in materia di costituzione e funzionamento di collegi giudicanti specializzati e comprendenti giudici non togati.
Essa, pur affermando che la Costituzione consente l’istituzione di tali organi giurisdizionali, ha precisato che il meccanismo di nomina dei giudici non togati deve essere tali da assicurare loro piena indipendenza ed ha escluso che essi possano essere designati di volta in volta con riferimento a specifiche controversie. Pertanto la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 6, della legge 12 novembre 1990 n. 339, limitatamente alle parole “designati di volta in volta dal Consiglio Nazionale” ed ha stabilito che il potere di nomina dei giudici non togati per le decisioni concernenti l’Ordine dei Geologi deve ritenersi rimesso al Consiglio Superiore della Magistratura e da questo può essere delegato ai presidenti delle Corti d’Appello.

In considerazione dell’importanza della decisione, Legge e giustizia ne riporta il testo integrale nella Sezione Documenti.

Il presente collegamento è tratto da www.legge-e-giustizia.it

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