IL DECRETO DI ESPULSIONE DI UN IMMIGRATO POLACCO È ILLEGITTIMO SE ACCOMPAGNATO DA UNA TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE, SENZA CHE SIA DIMOSTRATA L’IMPOSSIBILITÀ DI TRADURLO NELLA LINGUA DEL DESTINATARIO
Per violazione del diritto di difesa (Cassazione Sezione Prima Civile n. 9138 del 6 luglio 2001, Pres. Carnevale, Rel. Vitrone).
Igor B., cittadino polacco, è stato espulso dall’Italia nell’ottobre del 1999 con decreto del Prefetto di Pordenone. Il provvedimento gli è stato notificato con traduzione in lingua inglese. Egli ha impugnato il decreto davanti al Tribunale di Pordenone, sostenendo che il testo del provvedimento era stato immotivatamente tradotto in lingua inglese e non in una lingua a lui comprensibile e che comunque l’espulsione doveva ritenersi illegittima per la mancanza di qualsiasi accertamento sulle ragioni della sua permanenza in Italia e della mancata richiesta del permesso di soggiorno. Igor B. ha fatto anche presente che egli era in possesso di un’offerta di lavoro, con garanzia di vitto e alloggio, fattagli dall’amministratore del circo Togni. Il Tribunale ha dichiarato la nullità del decreto di espulsione per mancanza di motivazione in merito alle ragioni che avrebbero impedito la sua traduzione in una lingua nota al destinatario; il Tribunale ha anche ritenuto rilevante l’accertamento, attraverso le dichiarazioni dell’amministratore del circo Togni, di un’offerta di lavoro al ricorrente, in quanto ciò consentiva di ravvisare la prospettiva di un suo impiego stabile e legale.
Il Ministero dell’Interno e il Prefetto di Pordenone hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il provvedimento, pur se accompagnato da una traduzione in inglese, aveva raggiunto il suo scopo, avendo posto l’intimato in condizioni di rivolgersi tempestivamente all’autorità giudiziaria; i ricorrenti hanno anche rilevato che la legge non impone l’obbligo tassativo di tradurre il provvedimento di espulsione nella lingua del destinatario, essendo a tal fine sufficiente la traduzione in inglese. La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 9138 del 6 luglio 2001, Pres. Carnevale, Rel. Vitrone) ha rigettato il ricorso, osservando che la legge prevede l’obbligo, per l’autorità amministrativa, di comunicare all’interessato ogni atto concernente l’espulsione unitamente ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese, o spagnola. Tale obbligo – ha affermato la Corte – viene meno solo quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione logicamente argomentata, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell’interessato, poiché solo in tal caso resta irrilevante la mancata conoscenza della lingua nella quale il decreto di espulsione è stato tradotto.
La Cassazione ha richiamato l’orientamento della Corte Costituzionale secondo cui anche allo straniero irregolarmente soggiornante in Italia dev’essere riconosciuto il pieno esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e dall’art. 13 della legge 25 ottobre 1977, n. 881, con la quale è stato ratificato il Patto internazionale sui diritti civili e politici stipulato a New York il 19 dicembre 1966; il pieno esercizio del diritto di difesa comporta che il destinatario di un provvedimento restrittivo della sua libertà di autodeterminazione dev’essere messo in grado di comprenderne il contenuto e il significato. Poiché la legge richiede che il provvedimento di espulsione sia portato a conoscenza dell’interessato con modalità che ne garantiscano in concreto la conoscibilità – ha affermato la Cassazione – la sua mancata traduzione nella lingua del suo paese d’origine o in altra lingua da lui conosciuta lede il diritto di difesa; né tale lesione è sanata dalla comunicazione del provvedimento con una traduzione in lingua inglese senza la preventiva giustificazione della impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario, poiché, se al giudice non è consentito sindacare le modalità di organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, egli è pur sempre tenuto ad annullare il provvedimento amministrativo che non sia conforme alla legge la quale consente la traduzione in una delle tre lingue solo “ove non sia possibile” quella in una lingua nota all’interessato. Neppure può invocarsi la sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell’atto quante volte lo straniero abbia presentato tempestivo ricorso difendendosi nel merito – ha affermato la Corte – poiché la sanatoria della nullità degli atti processuali, prevista in via generale dall’art. 156, co. 3, cod. proc. civ., non consente di superare la violazione del diritto di difesa derivante dalla comunicazione di un provvedimento amministrativo in forme che non ne garantiscano la piena e immediata conoscibilità all’interessato fuori dei casi in cui ciò non sia in concreto possibile.
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