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IL RICORSO DEL LAVORATORE AL GIUDICE PER OTTENERE IL PAGAMENTO DI CREDITI DI LAVORO E’ VALIDO ANCHE SE NON PRECISA GLI IMPORTI RICHIESTI

E’ sufficiente l’indicazione delle ragioni, perché la somma può essere precisata in corso di causa (Cassazione Sezione Lavoro n. 9977 del 9 luglio 2002, Pres. Ciciretti, Rel. Di Lella).

Il ricorso del lavoratore diretto ad ottenere il pagamento di somme a titolo di differenza di retribuzione può essere inizialmente privo della quantificazione dell’importo richiesto, che può essere precisato in un momento successivo.

Nel processo del lavoro l’onere della determinazione dell’oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dell’atto introduttivo dall’art. 414, n. 3, cod. proc. civ., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze retributive, qualora l’attore indichi i titoli o le ragioni del suo credito, il periodo di attività lavorativa, l’orario di lavoro, la retribuzione percepita e la contrattazione collettiva di riferimento, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese; resta a tal fine irrilevante la mancanza di un’originaria quantificazione monetaria delle pretese, anche in considerazione della facoltà dell’attore di modificarne l’ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine all’individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere.

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