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IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA NON È TENUTO, IN LINEA DI PRINCIPIO, A CONSULTARE IL TITOLARE DELL’UFFICIO PRIMA DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA

A meno che la consultazione preventiva sia prevista da provvedimenti organizzativi (Cassazione, Sezioni Unite n. 227 del 28 maggio 2001, Pres. Vessia, Rel. Vittoria).

Il Procuratore della Repubblica, titolare dell’ufficio, ha facoltà di stabilire, mediante provvedimenti organizzativi, che i suoi sostituti lo consultino prima di emettere provvedimenti di particolare importanza. Ove egli abbia esercitato questo potere, i magistrati addetti all’ufficio sono tenuti alla consultazione preventiva e possono essere sottoposti a procedimento disciplinare nel caso che non lo facciano. In mancanza di istruzioni organizzative di questo tipo, non può affermarsi, in linea di principio, un dovere dei sostituti di consultare il titolare dell’ufficio ogni qual volta si accingano ad adottare un provvedimento di particolare importanza. L’autonomia dei magistrati addetti all’ufficio del pubblico ministero, mentre è piena nello svolgimento delle loro funzioni in udienza, nell’esercizio delle altre attribuzioni può essere limitata mediante provvedimenti organizzativi, perché la loro posizione si inserisce in un ufficio il cui titolare ha il potere di dirigerlo e di organizzarlo tenendo conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Superiore della Magistratura (Cassazione Sezioni Unite n. 227 del 28 maggio 2001, Pres. Vessia, Rel. Vittoria).

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