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IL TERMINE DI DIECI GIORNI PRIMA DELL’UDIENZA STABILITO PER L’APPELLO INCIDENTALE NON PUO’ ESSERE ABBREVIATO SE SCADE IN GIORNO FESTIVO

Deve essere garantito il diritto di difesa (Cassazione Sezione Lavoro n. 7331 del 20 maggio 2002, Pres. Mileo, Rel. Giannantonio).

In base all’art. 436, terzo comma, cod. proc. civ., l’appello incidentale nelle controversie soggette al rito del lavoro deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi alla controparte, a cura dell’appellato, almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per la discussione. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, tale termine deve considerarsi non libero, bensì soggetto alla regola generale, dettata dall’art. 155 cod. proc. civ., dell’esclusione dal relativo computo del solo dies a quo, coincidente in tal caso con il giorno dell’udienza di discussione, e del computo, invece, del momento terminale, costituito dal decimo giorno calcolato a ritroso. Nondimeno, allorché il decimo giorno, così computato come dies ad quem, coincida con un giorno festivo, non può trovare applicazione, la regola posta dall’art. 15, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza del termine è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Tale disposizione riguarda i termini a decorrenza successiva e non trova applicazione nei casi in cui i termini processuali debbono essere computati a ritroso, ossia risalendo indietro nel tempo rispetto ad un determinato atto o fatto ovvero rispetto ad una determinata attività (nel caso di cui all’art. 436 cod. proc. civ., rispetto all’udienza fissata per la discussione dell’appello). In tali casi, la fissazione del termine è diretto ad assicurare alla parte che subisce l’iniziativa processuale un adeguato e inderogabile margine temporale per approntare le proprie difese, sicché lo spostamento in avanti della scadenza, producendo l’abbreviazione del termine, verrebbe a pregiudicare la esigenza di un’adeguata garanzia difensiva. Né pare che una siffatta esigenza possa venir meno nel rito laboristico, e segnatamente in relazione al termine fissato dagli art. 416 e 346 cod. proc. civ. per la costituzione del convenuto ché, al contrario, in tali casi il termine precede l’udienza di discussione, nella quale sono concentrate, per la peculiare caratteristica del rito del lavoro, tutte le attività processuali preordinate alla decisione della controversia, sì che l’esigenza di garantire alla controparte un sufficiente intervallo di tempo appare addirittura rinforzata, piuttosto che indebolita.

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