LA COMPENSAZIONE DEVE ESSERE ECCEPITA AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Non può essere applicata dal giudice d’ufficio (Cassazione Sezione Lavoro n. 13189 del 15 ottobre 2001, Pres. Saggio, Rel. Balletti).
Il datore di lavoro chiamato in giudizio dal dipendente che rivendichi il pagamento di spettanze retributive, se intende eccepire in compensazione un proprio credito deve farlo nella memoria difensiva che, in base all’art. 413 cod. proc. civ., va depositata dieci giorni prima dell’udienza di discussione. La questione relativa all’esistenza, alla natura ed all’importo dei crediti da opporre eventualmente in compensazione a quelli dedotti in giudizio dalla controparte non è rilevabile di ufficio ed è soggetta all’onere di allegazione e di prova: essa costituisce, pertanto, eccezione in senso stretto e non già mera argomentazione difensiva; come tale deve essere proposta, a pena di decadenza, nella memoria difensiva in sede di giudizio di primo grado, a norma dell’art. 416, secondo comma, cod. proc. civ.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!