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Matrimonio concordatario: motivi e competenza per l’annullamento in Italia

Matrimonio concordatario: motivi e competenza per l’annullamento in Italia

Il matrimonio concordatario è efficace sia nei confronti del diritto canonico, sia di quello italiano perché viene trascritto dei registri dello Stato civile. In Italia nel caso in cui marito e moglie vogliano chiedere l’annullamento potrebbe esserci un dubbio sui motivi e sulla competenza del Tribunale civile italiano oppure di quello ecclesiastico.

Pensiamo ad una coppia di sposini in cui la moglie dovesse scoprire che il marito le ha raccontato molte bugie sulla sua vita con lo scopo di sposarla. Lei si sentirebbe tradita e cercherebbe di porre fine a quella che giudica una farsa.

L’impotenza, l’incapacità, l’errore sulla persona o sulle sue qualità, l’inganno per estorcere il consenso a sposarsi, sono solo alcuni dei motivi che permettono di chiedere l’annullamento del matrimonio. Fino al 1984 esisteva una “riserva della giurisdizione ecclesiastica”, che stabiliva l’esclusiva competenza della Chiesa sul giudizio relativo alla nullità del matrimonio. Oggi invece sia la giurisdizione italiana sia quella ecclesiastica hanno competenza per decidere in merito all’annullamento del matrimonio concordatario. Il criterio con cui è regolata questa sovrapposizione di competenze è quello della “prevenzione”: nel momento in cui ci si è rivolti a uno dei due Tribunali, quello prescelto per primo potrà decidere in merito all’annullamento.

La procedura di delibazione

Se a decidere in merito all’annullamento del matrimonio è il Tribunale ecclesiastico, la sentenza con cui questo proclama la nullità del matrimonio deve poi passare al controllo della Corte d’Appello competente per territorio, che verifica l’assenza di elementi di incompatibilità con il diritto italiano (è il cosiddetto giudizio di delibazione) e la dichiara esecutiva, cioè efficace anche nell’ordinamento italiano. Perché questo possa avvenire, la sentenza del Tribunale ecclesiastico deve essere passata in giudicato con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

In caso venissimo presi in giro dalla moglie o dal marito oppure scoprissimo suoi aspetti nascosti ed ingannevoli tali da farci desiderare di cancellare per sempre il matrimonio, esiste la possibilità di rivolgersi indifferentemente al Tribunale civile o cattolico, quindi, ma attenzione perché sussiste una disputa sul diritto applicabile da parte del Tribunale civile se quello italiano oppure il diritto ecclesiastico, con una propensione, da parte degli interpreti, per il secondo.

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