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Modifica all’assegno di mantenimento per il marito divorziato dopo la sentenza della Cassazione n. 11504/2017 | Avvocato

La sentenza della Cassazione n. 11504/2017 ha rivoluzionato l’interpretazione della legge sull’assegno di mantenimento da versare al coniuge dopo il divorzio. Partendo da questo base il marito che versa l’assegno alla moglie può, ora, tentare di avanzare una richiesta di modifica dell’importo.

Quali sono i casi in cui si può chiedere la modifica dell’assegno

Dopo la sentenza di divorzio è sempre possibile, per le parti, chiedere al Giudice un provvedimento che possa autorizzare la modifica delle precedenti condizioni economiche. La legge sul divorzio prevede che la richiesta possa essere avanzata quando sorgono fatti nuovi sopravvenuti rispetto al momento in cui si sono stabilite le condizioni in vigore.

A titolo esemplificativo possiamo indicare come motivi “standard” che possono portare ad una revisione sono: motivi di salute, una modifica sostanziale nel reddito del marito o della moglie, la nascita di nuovi figli per il marito obbligato a pagare, una nuova convivenza della moglie beneficiaria, un’assunzione “in nero” della moglie beneficiaria.

Quali prospettive possono nascere dopo la sentenza n. 11504/2017

 

Anche se la sentenza della Cassazione non ha modificato la legge sul divorzio costituisce un importante precedente che può essere indicato a supporto di una richiesta di modifica dell’assegno di divorzio da parte di un marito.

Il marito obbligato al versamento, infatti, potrebbe iniziare un Giudizio per chiedere una nuova valutazione delle condizioni della moglie beneficiaria dell’assegno in relazione ai parametri precisati dalla sentenza che sono slegati dal criterio del tenore di vita.

Il marito avrà buone possibilità di ottenere una riduzione dell’assegno se il Giudice del divorzio ha riconosciuto il diritto della moglie al mantenimento in relazione al precedente tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, senza tenere in considerazione l’eventuale esistenza di redditi della moglie o la sua capacità lavorativa.

Il valore dell’indipendenza economica della moglie

Dobbiamo precisare che il Giudice incaricato di esprimersi sulle modifiche chieste dal marito non ha l’obbligo di uniformarsi alla sentenza della Cassazione, dato che in Italia non esiste il vincolo del precedente giurisprudenziale.

È innegabile, però, che la pronuncia della Corte è molto autorevole ed individua una nuova concezione dell’assegno di mantenimento da concedersi solo nel caso in cui non sussista (o non possa sussistere per ragioni oggettive) l’indipendenza economica.

Nel caso in cui il marito sostenga in giudizio che la moglie sia in grado di provvedere alle proprie esigenze in quanto titolare di redditi, oppure di un patrimonio personale, avrebbe buone possibilità, come detto, di ottenere la riduzione.

Dovrà essere la moglie, infatti, a provare l’impossibilità di mantenersi per ragioni oggettive a lei non imputabili e di non avere mezzi adeguati.

Le Sezioni Unite della Corte, in ogni caso, con la sentenza del 11 luglio 2018, n. 18287 hanno introdotto nuovamente il criterio del tenore di vita e del contributo fornito alla conduzione della vita familiare in una concezione “composita” dell’assegno di mantenimento per la determinazione del quale deve essere fatta una valutazione più armonica e comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali.

Come agire per ottenere la modifica

Il marito dovrebbe rivolgersi ad un Avvocato esperto in diritto di famiglia per depositare un ricorso per le modifiche alle condizioni di divorzio presso il Tribunale territorialmente competente, di solito lo stesso Tribunale che ha pronunciato il divorzio.

In questa fase potrebbe essere importante rivolgersi ad uno Studio che possa contare su un team di Professionisti multidisciplinari, che operano su diversi livelli, anche all’estero nel caso in cui sia necessario, al fine di poter avviare indagini approfondite che chiariscano le condizioni economiche di moglie.

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