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No show rule: il biglietto con più tratte aeree non deve obbligare il passeggero a effettuare tutte le tratte. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato

Nelle ipotesi di acquisto di biglietti che comprendono più tratte aeree, come ad esempio quelli collegati per andata e ritorno o con destinazioni che comprendono scali intermedi non devono esserci obblighi di effettuare tutte le tratte o penali per il viaggiatore che intende usufruire di uno solo dei biglietti e non degli altri. La pratica di rendere obbligatorio tutto il viaggio con il rischio di perdere il diritto al volo o di dover pagare penali in caso di rinuncia ad una tratta è stata definita scorretta dall’Antitrust.

 

Le richieste dell’Antitrust alle compagnie aeree

 

I gestori aerei devono:

– informare, nel momento dell’acquisto, il viaggiatore di eventuali obblighi sui biglietti collegati (a volte viene effettuato uno sconto ma il passeggero deve fare tutte le tratte previste);

– predisporre una specifica procedura in modo tale che il passeggero possa comunicare, senza incorrere in penali o altro, la propria decisione sul fatto di non utilizzare tutti i biglietti.

 

Cosa si ottiene con l’intervento legale

 

In caso si sia verificata la situazione di no show rule, il viaggiatore, con l’assistenza di un avvocato, potrà da un lato richiedere il rimborso della penale versata (in caso di partenza) e il risarcimento del danno per non aver potuto effettuare il viaggio.

 

Che tipo di danno può verificarsi

 

Il viaggiatore potrà ottenere il risarcimento per il danno diretto che deriva dall’illecito della compagnia aerea, ma anche il danno per il tempo di vacanza inutilmente trascorso e per l’impossibilità di riparare all’occasione persa, a patto che l’inadempimento sia rilevante e non di scarsa importanza. È una voce del danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale) da non confondersi con il danno patrimoniale. Il passeggero, pertanto, potrà richiedere il risarcimento per il danno da vacanza rovinata a causa di no show rule, ma sarà necessario utilizzare tutti gli strumenti idonei al fine di dimostrare il disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o parte della vacanza programmata, oltre agli altri oneri che richiede la legge. Il danno da vacanza rovinata infatti rientra nel danno non patrimoniale unicamente solo laddove si sia verificata una significativa lesione di un interesse personale costituzionalmente protetto (diritto inviolabile della persona) a tre condizioni:

– che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale;

– che la lesione dell’interesse sia grave e superi una determinata soglia di tollerabilità;

– che il danno non consista in semplici fastidi o disagi ma che abbia una rilevanza maggiore.

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