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Nuove norme in materia di libera circolazione tra i cittadini UE e Svizzeri, a decorrere dal 1 giugno 2004

L’Accordo Svizzera-EU15 sulla libera circolazione sancisce il diritto all’ingresso e all’accesso ad una attività economica.

Alla fine di maggio 2004 è terminata la prima fase transitoria di due anni (precedenza degli indigeni).

A partire dal 1° giugno 2004 vigono i diritti illimitati della libera circolazione delle persone; il cambiamento del domicilio, del luogo di lavoro, del datore di lavoro e della professione è possibile in qualsiasi momento.

Ingresso
– Bastano una carta d’identità o un passaporto validi (non è necessario un visto).

Soggiorno
– persone senza attività economica Notifica d’ingresso presso le autorità locali sul posto.
– Requisiti: protezione assicurativa per malattia e infortunio e sufficienti mezzi finanziari.
– Per principio in tutti gli Stati è necessario un permesso di soggiorno.

Soggiorno
– persone con attività economica
– Non è necessario un permesso di lavoro.
– Notifica d’ingresso presso le autorità locali sul posto.
– Requisiti:
– contratto di lavoro/lettera d’assunzione.
– Un rapporto di lavoro di al massimo tre mesi non richiede un permesso di domicilio. In caso di impiego prolungato, nella maggior parte degli Stati* è necessario un permesso di soggiorno. Questo permesso di soggiorno viene concesso per la durata del contratto o al massimo per cinque anni.
– * Eccezioni attualmente note: AT, ES, FR, GB

Frontalieri
– Al posto di un permesso di soggiorno, i frontalieri necessitano di un cosiddetto certificato speciale per frontalieri.

Servizi
– Esenti da permesso per al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile.

Riunificazione delle famiglie
– I cittadini svizzeri hanno diritto a portare la loro famiglia.

Acquisti di immobili
– Nel caso di elezione di domicilio come persona senza attività economica o come persona che esercita un’attività lucrativa, i cittadini e le cittadine svizzeri sono equiparati ai cittadini del relativo Stato di soggiorno.

Stati AELS
– Gli Stati AELS Islanda e Norvegia riprendono le regole dell’Accordo di libera circolazione. Con il Principato del Liechtenstein esiste una regolamentazione speciale.

Nuovi Stati dell’UE
– La libera circolazione di persone non è stata estesa ai dieci nuovi membri dell’UE (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Malta, Cipro).

NON sono disciplinati
– Dogana,
– cittadinanza,
– traffico stradale,
– diritti politici,
– diritto di successione,
– diritto di famiglia,
– assistenza,
– servizio militare,
– acquisto di appartamenti di vacanza.
– Ciò significa ad es.: scuole/ università sono libere di gestire le loro condizioni di ammissione/tasse.

I 15 Stati dell’UE non sono obbligati a concedere aiuto sociale.

La patente svizzera deve essere convertita.

Tratto da sito ufficiale svizzero http://www.swissemigration.ch/imperia/md/content/elias/EU_PERSONEN_Flyer.pdf

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