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Patto federale del 1°agosto 1291

Nel nome del Signore, così sia.

È opera onorevole ed utile confermare, nelle debite forme, i patti della sicurezza e della pace.

Sia noto dunque a tutti, che gli uomini della valle di Uri, la comunità della valle di Svitto e quella degli uomini di Untervaldo, considerando la malizia dei tempi ed allo scopo di meglio difendere e integralmente conservare sè ed i loro beni, hanno fatto leale promessa di prestarsi reciproco aiuto, consiglio e appoggio, a salvaguardia così delle persone come delle cose, dentro le loro valli e fuori, con tutti i mezzi in loro potere, con tutte le loro forze, contro tutti coloro e contro ciascuno di coloro che ad essi o ad uno d’essi facesse violenza, molestia od ingiuria con il proposito di nuocere alle persone od alle cose.

Ciascuna delle comunità promette di accorrere in aiuto dell’altra, ogni volta che sia necessario, e di respingere, a proprie spese, secondo le circostanze, le aggressioni ostili e di vendicare le ingiurie sofferte.

Patto_federale_1291

A conferma che tali promesse saranno lealmente osservate, prestano giuramento, rinnovando con il presente accordo l’antico patto pure conchiuso sotto giuramento; con l’avvertenza tuttavia che ognuno di loro sarà tenuto, secondo la sua personale condizione, a prestare al proprio signore l’obbedienza ed i servizi dovutigli.

Abbiamo pure, per comune consenso e deliberazione unanime, promesso, statuito ed ordinato di non accogliere nè riconoscere in qualsiasi modo, nelle suddette valli, alcun giudice il quale abbia acquistato il proprio ufficio mediante denaro od altra prestazione, ovvero non sia abitante delle nostre valli o membro delle nostre comunità.

  • Se sorgesse dissenso fra i confederati, i più prudenti di loro hanno l’obbligo d’intervenire a sedar la discordia, nel modo che loro sembrerà migliore; e se una parte respinge il giudizio proferito, gli altri confederati le si mettano contro.

Resta inoltre convenuto fra di loro quanto segue:

  • Chi avrà ucciso alcuno con premeditazione e senza colpa imputabile alla vittima, sia, se preso, mandato a morte, come esige il suo nefando delitto, salvo che riesca a provare la sua innocenza; se fosse fuggito, gli si vieti il ritorno.
  • Chi ricetta o protegge un tal malfattore, deve essere bandito dalle valli, nè potrà ritornarvi finchè non sia esplicitamente richiamato dai confederati.
  • Se alcuno, di giorno o nel silenzio della notte, dà dolosamente fuoco ai beni dei confederati, non sia più considerato come membro della comunità.
  • E se alcuno, dentro le valli, favorisce o difende il suddetto malfattore, sia costretto a risarcire egli stesso il danneggiato.
  • Inoltre, se un confederato spoglierà alcuno delle sue cose o gli recherà danno in qualsiasi modo, tutto quanto il colpevole possiede nelle valli dovrà essere sequestrato per dare giusta soddisfazione alla persona lesa.
  • Inoltre nessuno potrà appropriarsi il pegno d’un altro, salvo che questo sia manifestamente suo debitore o fideiussore; ed anche in tal caso occorre che il giudice esplicitamente acconsenta.
  • Ognuno deve pure obbedire al suo giudice e, se necessario, indicare quale sia nella valle il giudice sotto la cui giurisdizione egli si trova.
  • E se alcuno si rifiutasse d’assoggettarsi al giudizio e da questa ribellione venisse danno ad alcuno dei confederati, tutti sono in obbligo di costringere il suddetto contumace a dar soddisfazione.
  • Se poi insorgesse guerra o discordia fra alcuni dei confederati, e una parte non volesse rimettersi al giudice o accettare soddisfazione, i confederati difenderanno l’altra parte.
  • Tutte le decisioni qui sopra esposte sono state prese nell’interesse ed a vantaggio comune, e dureranno se il Signore lo consente, in perpetuo.

In fede di che, questo strumento è stato redatto dietro richiesta dei predetti e munito dei sigilli delle tre prefate comunità e valli.

Fatto l’anno del Signore 1291, al principio del mese d’agosto.

(Fonte: Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft Abt. 1, Urkunden Bd., 1 Aarau 1933)

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